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0.814.32

Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza Conchiusa a Ginevra il 13 novembre 1979 Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 1983 Ratificata con strumenti scambiati dalla Svizzera il 6 maggio 1983 Entrata in vigore per la Svizzera il 4 agosto 1983

RU 1983 887; FF 1982 III 289

Traduzione1

(Stato 17 luglio 2008)

Le Parti alla presente Convenzione,

decise a promuovere i rapporti e la collaborazione in materia di tutela dell’ambiente,

consapevoli dell’importanza delle attività svolte dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa per il potenziamento di tali rapporti e di tale collaborazione, particolarmente nel settore dell’inquinamento atmosferico, ivi compreso il trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici,

riconoscendo il contributo dato dalla Commissione economica per l’Europa all’applicazione multilaterale delle disposizioni in materia dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,

tenendo presente l’appello contenuto nel capitolo dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa relativo all’ambiente, alla collaborazione al fine di combattere l’inquinamento atmosferico e i suoi effetti, in particolare il trasporto di inquinanti atmosferici a lunga distanza, e all’elaborazione, mediante la collaborazione internazionale, di un vasto programma di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza, degli inquinanti atmosferici, a cominciare dal diossido di zolfo, passando poi eventualmente ad altri inquinanti,

considerate le disposizioni in materia della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite per l’ambiente, e in particolare il principio 21, il quale esprime la convinzione comune che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite 2 ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche dell’ambiente ed hanno il dovere di fare in modo che le attività svolte nei limiti della loro giurisdizione e sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente in altri Stati o in regioni che non rientrano in alcuna giurisdizione nazionale,

riconoscendo la possibilità che l’inquinamento atmosferico, ivi compreso l’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, provochi a breve o a lungo termine effetti dannosi,

temendo che l’aumento previsto del livello delle emissioni di inquinanti atmosferici nella regione possa aumentare tali effetti dannosi,

riconoscendo la necessità di studiare le incidenze del trasporto degli inquinanti atmosferici a lunga distanza e di cercare delle soluzioni ai problemi individuali,

affermando la loro decisione di potenziare la collaborazione internazionale attiva per elaborare le politiche nazionali necessarie e, mediante scambi di informazioni, consultazioni ed attività di ricerca e sorveglianza, di coordinare le misure adottate dai Paesi per combattere l’inquinamento atmosferico, ivi compreso l’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza,

hanno convenuto quanto segue:

Definizioni

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione:

  1. l’espressione «inquinamento atmosferico» significa l’introduzione nell’atmosfera da parte dell’uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi che possano mettere in pericolo la salute dell’uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell’ambiente, l’espressione «inquinanti atmosferici» deve essere intesa nello stesso senso;
  2. l’espressione «inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza» significa l’inquinamento la cui fonte fisica sia compresa in tutto o in parte in una zona che rientra nella giurisdizione nazionale di uno Stato e che abbia degli effetti dannosi in una zona che rientra nella giurisdizione di un altro Stato, ad una distanza tale che non sia in genere possibile distinguere gli apporti delle fonti individuali o di gruppi di fonti di emissione.

Principi fondamentali

Art. 2

Le Parti contraenti, tenendo conto dei fatti e dei problemi in causa, sono decise a tutelare l’uomo ed il suo ambiente contro l’inquinamento atmosferico e cercheranno di limitare, e, per quanto possibile, di ridurre gradualmente e prevenire l’inquinamento atmosferico, ivi compreso l’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

Art. 3

Nell’ambito della presente Convenzione, le Parti contraenti elaboreranno il più presto possibile, mediante scambi di informazioni, consultazioni e attività di ricerca e sorveglianza, delle politiche e delle strategie volte a combattere gli scarichi di inquinanti atmosferici, tenendo presenti gli sforzi già intrapresi a livello nazionale ed internazionale.

Art. 4

Le Parti contraenti scambieranno informazioni e procederanno a giri d’orizzonte sulle loro politiche, attività scientifiche e misure tecniche tendenti a combattere il più possibile gli scarichi di inquinanti atmosferici che possano avere effetti dannosi, e a ridurre così l’inquinamento atmosferico, ivi compreso l’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

Art. 5

Consultazioni avranno luogo a breve termine, su richiesta, fra, da un lato, la o le Parti contraenti effettivamente interessate dall’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza oppure che siano esposte ad un notevole rischio di tale inquinamento e, dall’altro, la o le Parti contraenti sul territorio e nella giurisdizione delle quali attività ivi svolte o previste diano o possano dare, un contributo sostanziale all’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

Gestione della qualità dell’atmosfera

Art. 6

Tenendo presente gli articoli da 2 a 5, le ricerche in corso, gli scambi di informazioni e le attività di sorveglianza ed i loro risultati, il costo e l’efficacia delle misure correttive adottate a livello locale e di altre misure, e al fine di combattere l’inquinamento atmosferico, in particolare quello derivante da impianti nuovi o trasformati, ciascuna Parte contraente si impegna ad elaborare le migliori politiche e strategie, ivi compresi dei sistemi di gestione della qualità dell’atmosfera e, nell’ambito di tali sistemi, delle misure di controllo che siano compatibili con uno sviluppo equilibrato, facendo in particolare ricorso alla migliore tecnologia disponibile ed economicamente applicabile ed a tecniche che non producano o producano pochi rifiuti.

Ricerca-sviluppo

Art. 7

Le Parti contraenti, a seconda delle loro esigenze, intraprenderanno attività concertate di ricerca e/o di sviluppo nei seguenti campi:

  1. tecniche esistenti e proposte di riduzione delle missioni di composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la redditività di queste tecniche e le loro ripercussioni sull’ambiente;
  2. tecniche di strumentazione ed altre tecniche che consentano di sorvegliare e misurare i tassi delle emissioni e le concentrazioni ambientali degli inquinanti atmosferici;
  3. modelli migliorati per comprendere meglio il trasporto degli inquinanti attraverso le frontiere a lunga distanza;
  4. effetti dei composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici sulla salute dell’uomo e sull’ambiente, ivi compresa l’agricoltura, la selvicoltura, i materiali, gli ecosistemi acquatici ed altri e la visibilità, allo scopo di basare su fondamenti scientifici la determinazione dei rapporti dose/effetto ai fini della tutela dell’ambiente;
  5. valutazione economica, sociale ed ecologica di altre misure che consentano di raggiungere gli obiettivi relativi all’ambiente, ivi compresa la riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
  6. elaborazione di programmi di insegnamento e formazione riguardanti l’inquinamento dell’ambiente da parte dei composti solforosi e dei principali altri inquinanti atmosferici.

Scambi di informazioni

Art. 8

Le Parti contraenti si scambieranno, nell’ambito dell’Organo esecutivo di cui all’articolo 10, o a livello bilaterale, e nel comune interesse, informazioni:

  1. sui dati relativi all’emissione, secondo una periodicità da convenirsi, di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, in base a griglie territoriali di dimensioni convenute, oppure sui flussi di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, che attraversano le frontiere degli Stati, a distanze e secondo una periodicità da convenirsi;
  2. sui principali cambiamenti sopravvenuti nelle politiche nazionali e nello sviluppo industriale in genere e sui loro effetti possibili che potrebbero provocare modifiche sensibili dell’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
  3. sulle tecniche di riduzione dell’inquinamento atmosferico che agiscano sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
  4. sul costo previsto della lotta, a livello dei paesi, contro le emissioni di composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici;
  5. sui dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si verificano durante il trasporto degli inquinanti;
  6. sui dati fisico-chimici e biologici relativi agli effetti dell’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e sulla portata dei danni3 che, secondo questi dati, sono imputabili all’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
  7. sulle politiche e strategie nazionali, sub-regionali e regionali di lotta contro i composti solforosi e i principali altri inquinanti atmosferici.

Attuazione e ampliamento dei programma concertato
di sorveglianza continua e valutazione dei trasporto a lunga distanza
di inquinanti atmosferici in Europa

Art. 9

Le Parti contraenti sottolineano la necessità di attuare il «Programma concertato di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa» (qui di seguito denominato EMEP) esistente e, per quanto attiene all’ampliamento di tale programma, convengono di porre l’accento su:

  1. l’interesse, per le stesse, di partecipare e dare piena applicazione all’EMEP che, in una prima fase, è imperniato sulla sorveglianza continua del diossido di zolfo e delle sostanze affini;
  2. la necessità di utilizzare, ogniqualvolta sia possibile, metodi di sorveglianza paragonabili o standardizzati;
  3. l’interesse di predisporre il programma di sorveglianza continua nell’ambito di programmi sia nazionali che internazionali. La creazione di stazioni di sorveglianza continua e la raccolta di dati rientreranno nella giurisdizione dei paesi ove si trovano tali stazioni;
  4. l’interesse di predisporre un ambito di programma concertato di sorveglianza continua dell’ambiente che sia basato sui programmi nazionali, sub-regionali, regionali e sugli altri programmi internazionali attuali e futuri e che tenga conto degli stessi;
  5. la necessità di scambiare dati sulle emissioni, secondo una periodicità da convenirsi, di inquinanti atmosferici convenuti (a partire dal diossido di zolfo), in base a griglie territoriali di dimensioni convenute, oppure sui flussi di inquinanti atmosferici convenuti (a partire dal diossido di zolfo) che attraversano le frontiere degli Stati, a distanze e secondo una periodicità da convenirsi. Il metodo, ivi compreso il modello, impiegato per determinare i flussi, nonché il metodo, ivi compreso il modello, impiegato per determinare l’esistenza del trasporto degli inquinanti atmosferici, secondo le emissioni per griglia territoriale, saranno messi a disposizione e passati in rassegna periodicamente a scopo di miglioramento;
  6. la loro intenzione di continuare lo scambio e l’aggiornamento periodico dei dati nazionali sulle emissioni totali di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo;
  7. la necessità di fornire dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si verificano durante il trasporto;
  8. la necessità di assicurare la sorveglianza continua dei composti chimici in altri ambienti, quali l’acqua, il suolo e la vegetazione e di attuare un programma di sorveglianza analogo per registrare gli effetti sulla salute e sull’ambiente;
  9. l’interesse di ampliare le reti nazionali dell’EMEP per renderle operative a scopo di lotta e sorveglianza.

Organo esecutivo

Art. 10

I rappresentanti delle Parti contraenti costituiranno, nell’ambito dei consiglieri dei governi dei Paesi della CEE per i problemi dell’ambiente, l’Organo esecutivo della presente Convenzione e si riuniranno almeno una volta all’anno in tale qualità.

L’Organo esecutivo:

  1. passerà in rassegna l’attuazione della presente Convenzione;
  2. costituirà, se necessario, gruppi di lavoro per studiare le questioni legate all’attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione e, a tale scopo, per preparare gli studi e la documentazione necessari e per sottoporgli delle raccomandazioni;
  3. svolgerà tutte le altre funzioni che dovessero rendersi necessarie in virtù delle disposizioni della presente Convenzione.

L’Organo esecutivo utilizzerà i servizi dell’organo direttivo dell’EMEP affinché quest’ultimo partecipi pienamente alle attività della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati e la cooperazione scientifica.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Organo esecutivo utilizzerà altresì, quando lo riterrà opportuno, le informazioni fornite da altre organizzazioni internazionali competenti.

Segretariato

Art. 11

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa espleterà, per conto dell’Organo esecutivo, le seguenti funzioni di segretariato;

  1. convocazione e preparazione delle riunioni dell’Organo esecutivo;
  2. trasmissione alle Parti contraenti dei rapporti ed altre informazioni ricevuti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;
  3. tutte le altre funzioni che dovessero essergli affidale dall’Organo esecutivo.

Emendamenti alla Convenzione

Art. 12

Ogni Parte contraente è abilitata a proporre emendamenti alla presente Convenzione.

Il testo degli emendamenti proposti sarà sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. L’Organo esecutivo esaminerà gli emendamenti proposti nel corso della sua riunione annuale successiva, a condizione che tali proposte siano state comunicate alle Parti contraenti dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa almeno novanta giorni prima.

Gli emendamenti alla presente Convenzione dovranno essere adottati con il consenso dei rappresentanti delle Parti contraenti ed entreranno in vigore per le Parti contraenti che li avranno accettati il novantesimo giorno a partire dalla data in cui i due terzi delle Parti contraenti avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario. In seguito, gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte contraente il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte contraente avrà depositato il proprio strumento di accettazione dell’emendamento.

Composizione delle controversie

Art. 13

Qualora si verifichi una controversia fra due o più Parti contraenti alla presente Convenzione in merito all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, dette Parti cercheranno una soluzione mediante il negoziato o qualunque altro metodo di composizione delle controversie che sia accettabile per le Parti stesse.

Firma

Art. 14

La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa, degli Stati che godono dello statuto consultivo presso la Commissione economica per l’Europa in virtù del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l’Europa ed aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie trattate dalla presente Convenzione, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra, dal 13 al 16 novembre 1979, in occasione della Riunione ad alto livello sulla tutela dell’ambiente nell’ambito della Commissione economica per l’Europa.

Trattandosi di questioni che dipendono dalla loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti e assolvere le responsabilità che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni non saranno abilitati ad esercitare questi diritti individualmente.

Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

Art. 15

La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.

La presente Convenzione sarà aperta all’adesione degli Stati o delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 a datare dal 17 novembre 1979.

Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolgerà le funzioni di depositario.

Entrata in vigore

Art. 16

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,

Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito da parte di detta Parte contraente del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Ritiro

Art. 17

In qualunque momento, dopo cinque anni a partire dalla data in cui la presente Convenzione sarà entrata in vigore nei riguardi di una Parte contraente, detta Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Tale ritiro avrà effetto il novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Testi autentici

Art. 18

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che , debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra il 13 novembre 1979

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 17 luglio 20084

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

2 dicembre

2005 A

2 marzo

2006

Armenia

21 febbraio

1997 A

22 maggio

1997

Austria

16 dicembre

1982

16 marzo

1983

Azerbaigian

3 luglio

2002 A

1° ottobre

2002

Belarus

13 giugno

1980

16 marzo

1983

Belgio

15 luglio

1982

16 marzo

1983

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Bulgaria

9 giugno

1981

16 marzo

1983

Canada

15 dicembre

1981

16 marzo

1983

Ceca, Repubblica

30 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cipro

20 novembre

1991 A

18 febbraio

1992

Comunità europea (CE/UE/CEE)

15 luglio

1982

16 marzo

1983

Croazia

21 settembre

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca

18 giugno

1982

16 marzo

1983

Estonia

7 marzo

2000 A

5 giugno

2000

Finlandia

15 aprile

1981

16 marzo

1983

Francia

3 novembre

1981

16 marzo

1983

Georgia

11 febbraio

1999 A

12 maggio

1999

Germania

15 luglio

1982

16 marzo

1983

Grecia

30 agosto

1983

28 novembre

1983

Irlanda

15 luglio

1982

16 marzo

1983

Islanda

5 maggio

1983

3 agosto

1983

Italia

15 luglio

1982

16 marzo

1983

Kazakstan

11 gennaio

2001 A

11 aprile

2001

Kirghizistan

25 maggio

2000 A

23 agosto

2000

Lettonia

15 luglio

1994 A

13 ottobre

1994

Liechtenstein

22 novembre

1983

20 febbraio

1984

Lituania

25 gennaio

1994 A

25 aprile

1994

Lussemburgo

15 luglio

1982

16 marzo

1983

Macedonia

30 dicembre

1997 S

17 settembre

1991

Malta

14 marzo

1997 A

12 giugno

1997

Moldova

9 giugno

1995 A

7 settembre

1995

Monaco

27 agosto

1999 A

25 novembre

1999

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Norvegia

13 febbraio

1981

16 marzo

1983

Paesi Bassia

15 luglio

1982

16 marzo

1983

Polonia

19 luglio

1985

17 ottobre

1985

Portogallo

29 settembre

1980

16 marzo

1983

Regno Unito

15 luglio

1982

16 marzo

1983

  1. Akrotiri e Dhekelia

15 luglio

1982

16 marzo

1983

  1. Gibilterra

15 luglio

1982

16 marzo

1983

  1. Guernesey

15 luglio

1982

16 marzo

1983

  1. Isola di Man

15 luglio

1982

16 marzo

1983

  1. Jersey

15 luglio

1982

16 marzo

1983

Romania

27 febbraio

1991

28 maggio

1991

Russia

22 maggio

1980

16 marzo

1983

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

15 giugno

1982

16 marzo

1983

Stati Uniti

30 novembre

1981

16 marzo

1983

Svezia

12 febbraio

1981

16 marzo

1983

Svizzera

6 maggio

1983

4 agosto

1983

Turchia

18 aprile

1983

17 luglio

1983

Ucraina

5 giugno

1980

16 marzo

1983

Ungheria

22 settembre

1980

16 marzo

1983

  1. La Convenzione si applica al Regno in Europa