Le Parti,
decise ad applicare la Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
preoccupate dal fatto che le attuali emissioni di inquinanti atmosferici danneggiano, nelle regioni esposte dell’Europa e dell’America del Nord, risorse naturali estremamente importanti sotto il profilo economico ed ecologico;
ricordato che, nella sua seconda sessione, l’Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto sia la necessità di ridurre effettivamente le emissioni annue totali di ossidi d’azoto provenienti da fonti mobili o fisse o i loro flussi attraverso le frontiere al più tardi nel 1995, sia la necessità, per gli Stati che già avevano incominciato a ridurre dette emissioni, di mantenere e rivedere le norme sulle emissioni di ossidi d’azoto;
considerati gli attuali dati tecnici e scientifici relativi all’emissione, allo spostamento nell’atmosfera e all’impatto sull’ambiente degli ossidi d’azoto e dei loro prodotti secondari nonché alle tecniche di lotta;
conscie che gli effetti nocivi delle emissioni di ossidi d’azoto sull’ambiente variano a seconda dei Paesi;
decise a prendere misure efficaci di lotta e a ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o i loro flussi attraverso le frontiere, segnatamente grazie all’applicazione di appropriate norme nazionali d’emissione per le nuove fonti mobili e per le nuove grandi fonti fisse come pure all’adattamento, in un secondo tempo, delle grandi fonti fisse esistenti;
riconosciuto che le conoscenze tecniche e scientifiche in materia evolvono e che è necessario tener conto di tale evoluzione nell’esaminare l’applicazione del presente Protocollo e nel decidere la futura linea di condotta;
notato che l’elaborazione di un approccio fondato sui carichi critici mira a Stabilire una base scientifica orientata sugli effetti, di cui bisognerà tener conto nell’esaminare l’applicazione del presente Protocollo e nel decidere la futura linea di condotta accettata a livello internazionale in vista di limitare e ridurre le emissioni di ossidi d’azoto o i loro flussi attraverso le frontiere;
riconosciuto che 1’esame diligente delle procedure atte a creare condizioni più favorevoli per lo scambio di tecnologie contribuirà alla riduzione effettiva delle emissioni di ossidi d’azoto nella regione della Commissione;
compiaciute che vari Stati abbiano preso l’impegno reciproco di ridurre senza indugio e in modo notevole le loro emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
2
Obblighi fondamentali
In un primo tempo e appena possibile, le Parti prendono misure atte a tenere sotto controllo c/o a ridurre le loro emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere di modo che, al più tardi entro il 31 dicembre 1994, tali emissioni o flussi non risultino superiori a quelli dell’anno civile 1987 o di un anno precedente da specificare al momento della firma del Protocollo o dell’adesione a quest’ultimo a condizione, per le Parti che scelgono un anno precedente il 1987, che la media annua delle emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere durante il periodo dal 1 o gennaio 1987 al 1 o gennaio 1996 non sia superiore a quella del 1987.
Inoltre, al più tardi due anni dopo la data dell’entrata in vigore del presente
Protocollo, le Parti prendono le misure seguenti:
- applicano norme nazionali d’emissione alle grandi fonti c/o categorie di fonti fisse nuove e alle fonti fisse modificate sostanzialmente nelle grandi categorie di fonti, norme fondate sulla migliore tecnologia applicabile e accettabile sotto il profilo economico, tenendo conto dell’Allegato tecnico;
- applicano norme nazionali d’emissione alle nuove fonti mobili di tutte le grandi categorie di fonti, norme fondate sulla migliore tecnologia applicabile e accettabile sotto il profilo economico, tenendo conto dell’Allegato tecnico e delle pertinenti decisioni prese dal Comitato dei trasporti interni della Commissione; e
- adottano le misure antinquinamento per le grandi fonti fisse esistenti, tenendo conto dell’Allegato tecnico e delle caratteristiche dell’impianto, della sua età, del suo tasso d’utilizzazione e della necessità di evitare ingiustificate perturbazioni dell’esercizio.
- a) In un secondo tempo, ma al più tardi sei mesi dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti avviano negoziati sugli ulteriori provvedimenti da prendersi per ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere, tenendo conto delle innovazioni tecniche e scientifiche, dei carichi critici accettati a livello internazionale e degli altri elementi risultanti dal programma di lavoro varato ai sensi dell’articolo 6.
- A tale scopo, le Parti cooperano per definire:i)i carichi critici;ii)le necessarie riduzioni delle emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere per raggiungere gli obiettivi prefissati stabiliti in base ai carichi critici; eiii)i provvedimenti per realizzare tali riduzioni e uno scadenziario che inizi al più tardi il 1o gennaio 1996.
Le Parti sono libere di adottare provvedimenti più severi di quelli prescritti dal presente articolo.
Art.
3
Scambi di tecnologie
Conformemente alle loro leggi, regolamenti e prassi nazionali, le Parti facilitano lo scambio di tecnologie destinate a ridurre le emissioni di ossidi d’azoto, incoraggiando in particolare:
- lo scambio commerciale delle tecniche disponibili;
- i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, comprese le imprese congiunte;
- lo scambio di informazioni; e
- l’assistenza tecnica.
Per incoraggiare le attività di cui alle lettere a–d qui sopra, le Parti creano condizioni favorevoli promuovendo i contatti e la cooperazione fra gli enti e le persone competenti dei settori pubblici e privati in grado di fornire la tecnologia, i servizi di pianificazione e d’ingegneria, gli equipaggiamenti o il finanziamento necessari.
Al più tardi sei mesi dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti inizieranno l’esame delle procedure per creare condizioni più favorevoli per lo scambio di tecnologie atte a ridurre le emissioni di ossidi d’azoto.
Art.
11
Emendamenti del Protocollo
Ogni Parte può produrre emendamenti del presente Protocollo.
Le proposte di emendamento sono presentate per scritto al Segretario esecutivo della Commissione, il quale le comunica a tutte le Parti. L’Organo esecutivo discute le proposte di emendamento nella sua prossima riunione annuale, sempreché il Segretario esecutivo abbia comunicato tali proposte a tutte le Parti almeno 90 giorni prima della riunione.
Gli emendamenti del Protocollo, esclusi quelli al suo Allegato tecnico, sono adottati all’unanimità dalle Parti presenti alla riunione dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore per le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo la data in cui i due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione. Per le Parti che accettano gli emendamenti dopo che i due terzi delle medesime hanno depositato i loro strumenti di accettazione, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno dopo la data in cui la Parte in questione ha depositato i suoi strumenti di accettazione.
Gli emendamenti dell’Allegato tecnico sono adottati all’unanimità dalle Parti alla riunione dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui sono stati notificati conformemente al capoverso 5.
Gli emendamenti di cui ai capoversi 3 e 4 sono notificati dal Segretario esecutivo a tutte le Parti, il più presto possibile dopo la loro adozione.
Art.
13
Firma
Il presente Protocollo è aperto alla firma, a Sofia, dal 1 o al 4 novembre 1988, poi presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York fino al 5 maggio 1989, da parte degli Stati con statuto consultivo presso la Commissione, conformemente al paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale, e da parte delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite dagli Stati sovrani membri della Commissione, aventi competenza di negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del presente Protocollo, a condizione che gli Stati e le organizzazioni interessati siano Parti nella Convenzione.
Nelle materie in cui sono competenti, dette organizzazioni d’integrazione economica regionale esercitano in proprio i diritti e assumono in proprio le responsabilità che il presente Protocollo attribuisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette organizzazioni non possono esercitare individualmente tali diritti.
Art.
14
Ratifica, accettazione, approvazione e adesione
Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.
Il presente Protocollo è aperto, a partire dal 6 maggio 1989, all’adesione degli Stati e delle organizzazioni ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 13.
Lo Stato o l’organizzazione che aderisce al presente Protocollo dopo il 31 dicembre 1993 può applicare gli articoli 2 e 4 al più tardi il 31 dicembre 1995.
Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che esercita le funzioni di depositario.
Fatto a Sofia il trentuno ottobre millenovecentoottantotto.
Allegato tecnico
1. I dati concernenti i progressi in materia di emissioni ed i costi provengono dalla documentazione ufficiale dell’Organo esecutivo e dei suoi organi sussidiari, in particolare dai documenti EB.AIR/WG:3/R8, R9 e R16, nonché da ENV/WP.1/R.86 e Corr.1, riprodotti in Les effets de la pollution atmosphérique transfrontière et de la lutte antipollution
. Salvo indicazione contraria, le tecnologie enumerate vanno considerate come già sperimentate e aventi dato buoni risultati nell’applicazione
pratica .
2. Le informazioni che figurano nel presente allegato non sono complete. A causa del continuo progredire delle esperienze con nuovi motori e con nuovi impianti che utilizzano tecnologie con poche emissioni, nonché del continuo adattamento degli impianti esistenti, il presente allegato dovrà essere regolarmente aggiornato ed emendato. Del resto, l’allegato, che non può essere una presentazione esaustiva delle possibili scelte tecniche, intende semplicemente aiutare le Parti nella ricerca di tecniche economicamente praticabili che permettano loro di onorare gli impegni assunti in virtù del Protocollo.
I. LLotta contro le emissioni di NOx provenienti da fonti fisse
3. La combustione di combustibili fossili è la principale fonte fissa delle emissioni antropogene di NO x . Anche altri processi non legati alla combustione possono provocare importanti emissioni di NO x .
4. Le più importanti categorie di fonti fisse d’emissione degli NOx sono:
- gli impianti a combustione,
- i forni industriali (p. es cementifici);
- i motori fissi, turbine a gas e motori a combustione interna); e
- altri processi non legati alla combustione (p. es. produzione di acido nitrico).
5. Le tecniche per ridurre l’emissione di NO x consistono principalmente nel modificare la combustione o il processo e, per le grandi centrali termiche, nel trattamento dei gas combusti.
6. Quando si adattano impianti esistenti, l’efficacia delle tecniche per ridurre le emissioni di NO x può venir diminuita da effetti collaterali negativi imputabili al funzionamento o alla concezione stessa dell’impianto. Pertanto, in tali casi saranno forniti soltanto dati approssimativi sulla diminuzione possibile dell’emissione di NO x Per quanto concerne gli impianti nuovi, invece, detti effetti collaterali negativi possono essere ridotti al minimo o esclusi totalmente grazie ad una progettazione adeguata.
7. In base ai dati attualmente a disposizione, si può affermare che il costo della modificazione della combustione negli impianti nuovi può essere considerato basso. Per contro, quando si tratta di adattare impianti esistenti, per esempio nel caso di grandi centrali termiche, detto costo può variare all’incirca fra 8 e 25 franchi svizzeri per kW el (nel 1985). Di regola, gli investimenti per il sistema di trattamento dei gas combusti sono molto più elevati.
8. Per le fonti fisse, i fattori d’emissione sono espressi in milligrammi di NO 2 per metro cubo (mg/m 3 ) normale (0 °C, 1013 mb), peso secco.
Impianti a combustione
9. La categoria degli impianti a combustione si riferisce alla combustione di combustibili fossili nei forni, nelle caldaie, negli apparecchi di riscaldamento indiretto e in altri impianti a combustione con un apporto calorico superiore a 10 MW, senza mescolare i gas combusti con altri effluenti o materie trattate. Per gli impianti nuovi o esistenti sono disponibili le seguenti tecniche di combustione, che possono essere impiegate individualmente oppure associate:
- bassa temperatura nella camera di combustione, compresa la combustione nel letto di fluidizzazione;
- combustione con leggero eccesso d’aria;
- ricorso a speciali bruciatori che emettono poco NOx;
- ricircolazione degli effluenti gassosi nell’aria di combustione;
- combustione a piani/aria addizionale;
- ricombustione (disposizione su piani del combustibile).
I valori d’emissione che si possono ottenere sono riassunti nella tabella 1.
10. Il trattamento degli effluenti gassosi mediante riduzione selettiva catalitica (RSC è un provvedimento supplementare di riduzione dell’emissione di NO x, il cui rendimento raggiunge l’80 per cento e anche più. Nei Paesi della Commissione si dispone attualmente di una grande esperienza sul funzionamento di impianti, nuovi o adattati, in particolare per quanto concerne le centrali termiche di più di 300 MW (termiche). Impiegando anche le tecniche per modificare la combustione, si dovrebbero poter raggiungere abbastanza facilmente valori di emissione dell’ordine di 200 mg/m x per i combustibili solidi (60% di O 2 ) e di 150 mg/m 3 per i combustibili liquidi 3% di O 2 ).
Tavola 1
Valori di emissione di NO x (mg/m 3 ) realizzabili mediante la modificazione
della combustione
Combustibili solidi
Combustibili liquidi
Combustibili gassosi
11. Il trattamento degli effluenti gassosi mediante riduzione selettiva non catalitica (RSNC) è una tecnica meno costosa di riduzione dell’emissione di NO x , il cui rendimento raggiunge il 20–60 per cento; trova impiego in applicazioni speciali (p. es. forni di raffinerie e combustioni di gas sotto carico minimale).
Motori fissi; turbine a gas e motori a combustione interna
12. Si possono diminuire le emissioni di NO x delle turbine a gas fisse sia modificando la combustione (via secca) sia mediante iniezione di acqua/vapore (via umida). Entrambe le tecniche sono largamente sperimentate. Si possono così ottenere valori d’emissione di 150 m 3 (gas, 15% di O 2 ) e di 300 mg/m 3 (nafta, 15% di O 2 ). L’adattamento di impianti esistenti è possibile.
13. Si possono diminuire le emissioni di NO x , dei motori fissi a combustione interna con accensione a scintilla sia modificando la combustione (p. es. miscela povera e ricombustione degli effluenti gassosi) sia trattando i gas di scarico (convertitore catalitico a 3 vie in circuito chiuso, RSC). La possibilità tecnica e l’economicità di tali misure dipende dalla grandezza del motore, dal tipo (a due tempi, a quattro tempi) e dal modo di funzionamento del motore (regime costante o variabile). Il sistema della miscela povera permette di ottenere valori d’emissione di NO x di 800 mg/m 3 (5% di O 2 ) e il sistema RSC valori d’emissione di NO x nettamente inferiori a 400 mg/m 3 (5% di O 2 ); il convertitore catalitico a 3 vie in circuito chiuso permette di scendere al di sotto di 200 mg/m 3 (5% di O 2 ).
Forni industriali – Calcinazione del cemento
14. Nella regione della Commissione si sta valutando il procedimento della precalcinazione come tecnica possibile per ridurre le concentrazioni di NO x nei gas di scarico dei forni, nuovi ed esistenti, per la calcinazione del cemento a circa 300 mg/m 3 (10% di O 2 ).
Processi diversi dalla combustione – Produzione di acido nitrico
15. La produzione di acido nitrico, con assorbimento ad alta pressione (>8 bar) permette di mantenere le concentrazioni di NO x negli effluenti non diluiti al di sotto di 400 mg/m 3 . Si può ottenere lo stesso risultato mediante assorbimento a pressione media associato a un procedimento RSC o a un’altra tecnica di riduzione degli NO x di pari efficacia. L’adattamento di impianti esistenti è possibile.
II. LLotta contro le emissioni di NOx provenienti da veicoli a motore
16. I veicoli a motore considerati nel presente allegato sono quelli che servono al trasporto su strada, segnatamente: le autovetture e gli autoveicoli leggeri e pesanti che funzionano a benzina o a nafta (diesel). Se necessario, si fa riferimento alle categorie di veicoli (M1, M2, M3, N1, N2, N3) definite nel regolamento n. 13 della CEE redatto in applicazione dell’Accordo del 1958 concernente l’adozione di norme uniformi d’omologazione degli equipaggiamenti e delle parti di veicoli a motore.
17. I trasporti su strada costituiscono una fonte antropogena importante delle emissioni di NO x in molti Paesi della Commissione: il loro contributo alle emissioni totali nazionali varia fra il 40 e l’80 per cento. Globalmente i veicoli a benzina producono i due terzi delle emissioni totali di NO x imputabili ai trasporti su strada.
18. Le tecnologie applicabili per ridurre le emissioni di NO x provenienti dai veicoli a motore sono riassunte nelle tabelle 3 e 6. Le varie tecnologie sono raggruppate tenendo presente l’emissione standard nazionale e internazionale esistente o proposta che varia unicamente per la severità dei controlli. Poiché i cicli di prova regolamentari usuali tengono unicamente conto delle condizioni di guida in città, le valutazioni delle emissioni relative di NO x fornite in appresso tengono conto anche di velocità più elevate dove le emissioni di NO x possono diventare particolarmente importanti.
19. I costi di produzione supplementari indicati nelle tabelle 3 e 6 per le diverse tecnologie sono valutazioni riferite ai costi di fabbricazione e non al prezzo di vendita.
20. È importante che si controllino i veicoli non solo dopo la fabbricazione, ma anche durante l’impiego per assicurarsi che la riduzione prevista dalle norme d’emissione sia effettivamente raggiunta.
21. Le tecniche che comportano l’impiego di convertitori catalitici o che si fondano su di essi richiedono carburante senza piombo. La libera circolazione dei veicoli muniti di tali convertitori è dunque subordinata alla possibilità di reperire ovunque carburante senza piombo.
Autovetture a benzina e a nafta (diesel) (M1)
22. La tabella 2 contempla quattro norme d’emissione, che sono riprese nella tabella 3 per raggruppare, secondo le varie caratteristiche tecniche del motore, i veicoli a benzina indicando la riduzione potenziale delle emissioni di NO x .
Tabella 2
Definizione delle norme d’emissione
Tavola 3
Caratteristiche tecniche del motore, riduzione delle emissioni,
costi supplementari e consumo di carburante a seconda dell’applicazione
delle diverse norme d’emissione
23. Le norme d’emissione A, B, C e D comportano i valori limite d’emissione non soltanto degli NO x , ma anche degli idrocarburi (HC) e del monossido di carbonio (CO). La riduzione stimata di questi ultimi inquinanti, rispetto al riferimento CEE R.15‑04, è indicata nella tabella 4.
Tavola 4
Riduzione stimata delle emissioni di HC e di CO nelle autovetture a benzina
secondo le caratteristiche tecniche del motore
24. Le attuali autovetture a nafta possono soddisfare le norme A, B e C per quanto concerne l’emissione degli NO x . Per essere in grado di soddisfare anche le severe esigenze sull’emissione dei particolati e le esigenze rigorose sull’emissione degli NO x secondo le norme D, dette autovetture hanno bisogno di ulteriori miglioramenti tecnici comprendenti probabilmente il controllo elettronico della pompa d’alimentazione, la ricombustione dei gas di scarico e «trappole» per i particolati. Al momento, esistono soltanto veicoli sperimentati in grado di soddisfare tali esigenze (vedere nota 1) della tabella 6).
Altri autoveicoli leggeri (N1)
25. Gli stessi metodi usati per le autovetture possono essere applicati agli autoveicoli utilitari leggeri; vi potranno essere differenze nella riduzione di NO x , nei costi e nell’avvio della produzione commerciale.
Autoveicoli pesanti alimentati a benzina (M2, M3, N2, N3)
26. Questa categoria di veicoli è poco importante nell’Europa occidentale e ancor meno nell’Europa orientale. I valori limite d’emissione degli NO x secondo le norme US 1990 e US 1991 (vedere tabella 5) potrebbero essere raggiunti senza grandi investimenti né importanti progressi tecnici.
Autoveicoli pesanti alimentati a nafta (M2, M3, N2, N3)
27. La tabella 5 presenta tre norme d’emissione. Esse sono riprese nella tabella 6, che indica, a seconda delle caratteristiche tecniche del motore, la possibile riduzione dell’emissione degli NO x e i costi. Poiché l’attuale tendenza a sostituire i motori ad aspirazione naturale con motori a turbocompressore influisce positivamente sul consumo di carburante, cambiando di conseguenza il riferimento del consumo, si è rinunciato a fornire una valutazione comparativa della riduzione del consumo.
Tabella 5
Definizione delle norme d’emissione
Tavola 6
Caratteristiche tecniche del motore, riduzione prevista
dell’emissione NO x
1) e costi supplementari di produzione
Dichiarazione del 31 ottobre 1988
relativa a una riduzione del 30 per cento delle emissioni di ossidi d’azoto
I governi della Repubblica federale di Germania, dell’Austria, del Belgio,
della Danimarca, della Finlandia, della Francia, dell’Italia, del Liechtenstein,
della Norvegia, dell’Olanda, della Svezia e della Svizzera,
che firmeranno il Protocollo alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo alla riduzione delle emissioni di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere (detto qui di seguito «Protocollo»).
Considerato che gli ossidi di azoto in quanto tali o combinati con composti organici volatili (COV) hanno effetti particolarmente nocivi per l’ambiente e la salute;
Rammentato che l’Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto, nella sua seconda sessione del 1984, «la necessità per gli Stati di ridurre effettivamente entro il 1995 sia il loro tasso annuale di emissioni di ossidi di azoto a partire da fonti fisse o mobili, sia i loro flussi attraverso le frontiere»;
Rammentato parimenti che l’Organo esecutivo della Convenzione, nella sua quinta sessione del 1987, ha «riconosciuto l’importanza dei danni causati all’ambiente, in parecchi Paesi, dalle emissioni di composti organici volatili (COV) i quali, per reazione con gli ossidi di azoto, contribuiscono alla formazione di ossidanti fotochimici quali l’ozono, ha ritenuto di conseguenza necessario ridurre efficacemente le emissioni di COV»;
Compiaciuti del fatto che le Parti nella Convenzione firmeranno il Protocollo in occasione delle sesta sessione dell’Organo esecutivo, a Sofia, il 1 o novembre 1988;
Considerato che, oltre alle misure previste dal Protocollo, si rivela necessaria anche una riduzione immediata e effettiva delle emissioni di ossidi d’azoto;
Dichiarano:
- 1. Gli Stati firmatari della presente Dichiarazione procederanno appena possibile, ma il più tardi nel 1988, a ridurre del 30 per cento il loro tasso annuo di emissioni d’ossidi d’azoto, fondandosi a tal fine sul tasso di emissioni di un anno, a scelta, compreso tra il 1980 e il 1986.
- 2. Gli Stati firmatari invitano le altre Parti nella Convenzione che firmeranno il Protocollo a partecipare a tale azione facendo tutto quanto in loro potere per controllare e ridurre sensibilmente sia le loro emissioni nazionali di ossidi d’azoto, sia i loro flussi attraverso le frontiere, al di là di quanto previsto dal Protocollo.
- 3. Gli Stati firmatari sottolineano la necessità di intraprendere, nell’ambito della Convenzione e in base ai lavori in corso, un’azione comune efficace onde ridurre sensibilmente le emissioni di composti organici volatili (COV).
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente Dichiarazione.
Fatto a Sofia, il 31 ottobre 1988.
(Seguono le firme)