Le Parti alla presente Convenzione,
decise ad attuare la Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza ,
preoccupate dal fatto che nelle regioni esposte dell’Europa e dell’America del Nord, le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici continuano ad essere trasportate oltre le frontiere internazionali causando notevoli danni a risorse naturali di vitale importanza per l’ambiente e per l’economia, quali le foreste, il suolo, l’acqua e i materiali, inclusi i monumenti storici, e hanno, in determinate circostanze, effetti nocivi per la salute,
decise a volere adottare misure di precauzione in previsione delle emissioni di inquinanti atmosferici allo scopo di prevenire o ridurre al minimo dette emissioni e di attenuarne gli effetti nocivi,
convinte che, in caso di rischio di danni gravi o irreversibili, l’assenza di certezza scientifica assoluta non sia una ragione per posticipare dette misure, fermo restando che le misure relative alle emissioni di inquinanti atmosferici adottate a titolo
precauzionale presentino il migliore rapporto costo-efficacia,
coscienti del fatto che le misure adottate per limitare le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici contribuiscono anche a proteggere gli ecosistemi sensibili della regione artica,
considerando che le principali fonti d’inquinamento atmosferico che contribuiscono all’acidificazione dello spazio vitale sono la combustione di combustibili fossili per la produzione energetica, i principali processi tecnologici applicati nei più diversi settori industriali e i trasporti con le loro emissioni di zolfo, di ossidi d’azoto e di altre sostanze inquinanti,
consce della necessità d’adottare, nella lotta contro l’inquinamento atmosferico, un approccio regionale basato sul migliore rapporto costo-efficacia, che tenga conto delle variazioni degli effetti e dei costi di questa lotta per ogni Paese,
desiderose d’introdurre nuove misure più efficaci per controllare e ridurre le emissioni di zolfo,
consapevoli che l’adozione di una politica di limitazione delle emissioni di zolfo, indipendentemente dal rapporto costo-efficacia a livello regionale, comporta un
onere economico alquanto gravoso per i Paesi in transizione verso un’economia di mercato,
tenendo presente che le misure adottate per ridurre le emissioni di zolfo non si
prestano quale strumento per esercitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali,
considerando i dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, sui processi atmosferici e sugli effetti degli ossidi di zolfo sull’ambiente, come pure sul costo delle misure per ridurli,
sapendo che, alla pari delle emissioni di zolfo, anche le emissioni di ossidi di azoto e di ammoniaca provocano l’acidificazione dello spazio vitale,
facendo notare che in virtù della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici, adottata a Nuova York il 9 maggio 1992 , è stato preso un
accordo per elaborare politiche nazionali e stabilire misure analoghe per lottare contro i mutamenti climatici, le quali dovrebbero, in linea di principio, permettere di ridurre le emissioni di zolfo,
affermando la necessità di garantire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente razionale,
riconoscendo la necessità di approfondire la cooperazione scientifica e tecnica per perfezionare l’approccio fondato sui carichi critici e sui livelli critici e di compiere sforzi per analizzare diversi inquinanti atmosferici e i loro svariati effetti sull’ambiente, i materiali e la salute,
sottolineando il progredire delle conoscenze scientifiche e tecniche della cui evoluzione occorrerà tener conto nel momento in cui verrà esaminata la pertinenza degli obblighi contratti in virtù del presente Protocollo e verranno decise le ulteriori misure da adottare,
prendendo atto del Protocollo relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30 per cento, approvato a Helsinki l’8 luglio 1985 , e delle misure, già applicate in numerosi Paesi, le quali hanno ridotto le emissioni di zolfo,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo,
- per «Convenzione» si intende la Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
- per «EMEP» si intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
- per «Organo esecutivo» si intende l’Organo esecutivo della Convenzione costituito in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 10 della Convenzione;
- per «Commissione» si intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa;
- per «Parti contraenti» si intendono, sempre che il contesto non suggerisca una diversa interpretazione, le Parti contraenti che partecipano al presente Protocollo;
- per «zona geografica delle attività dell’EMEP» si intende la zona giusta il paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
- per «ZGOS» si intendono le zone di gestione degli ossidi di zolfo specificate nell’allegato III conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2;
- per «carico critico» si intende la valutazione quantitativa dell’esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale, allo stato attuale delle conoscenze, non vi sono effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell’ambiente;
- per «livelli critici» si intendono le concentrazioni d’inquinanti nell’atmosfera il cui superamento, allo stato attuale delle conoscenze, può comportare effetti nocivi diretti per le persone, le piante, gli ecosistemi o i materiali;
- per «deposito critico di zolfo» si intende una valutazione quantitativa dell’esposizione ai composti ossidati dello zolfo, tenendo conto degli effetti dell’assorbimento di cationi basici e di depositi di cationi basici, entro la quale, allo stato attuale delle conoscenze, non possono esservi effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell’ambiente;
- per «emissione» si intende la fuoruscita di sostanze nell’atmosfera;
- per «emissioni di zolfo» si intende l’insieme delle emissioni nell’atmosfera espresse in chilotonnellate di anidride solforosa (o diossido di zolfo)
(kt SO2), di composti di zolfo d’origine antropica, escluse le emissioni
provenienti dalle navi utilizzate per i trasporti internazionali fuori dalle acque territoriali;
- per «combustibile» si intende ogni sostanza combustibile, solida, liquida o gassosa, ad eccezione dei rifiuti domestici e dei rifiuti tossici o pericolosi;
- per «fonte fissa di combustione» si intende ogni apparecchio tecnico o
gruppo di apparecchi ubicati nello stesso luogo e che emettono o sono in grado di emettere gas residuali mediante un camino comune, nei quali
avviene l’ossidazione dei combustibili per utilizzare il calore prodotto;
- per «nuova grande fonte fissa di combustione» si intende ogni fonte fissa di combustione la cui costruzione o modifica di rilievo è autorizzata dopo il 31 dicembre 1995 e il cui apporto termico è, quando funziona a pieno regime, di almeno 50 MWth. È compito delle autorità nazionali competenti definire una modifica rilevante tenendo conto di fattori quali i vantaggi che detta modifica comporta per l’ambiente;
- per «grande fonte fissa di combustione esistente» si intende ogni fonte fissa di combustione esistente il cui apporto termico è, quando funziona a pieno regime, di almeno 50 MWth;
- per «gasolio» si intende ogni prodotto petrolifero derivante dall’HS 2710 oppure ogni prodotto petrolifero che, in ragione dei suoi limiti di distillazione, rientra nelle categorie dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibile e di cui è distillabile a 350° C almeno l’85 per cento del volume, comprese le perdite di distillazione.
- per «valore limite d’emissione» si intende la concentrazione ammissibile di composti dello zolfo espressa in anidride solforosa nei gas residuali provenienti da una fonte fissa di combustione, espressa in massa per volume di questi gas, gli stessi espressi in mg SO2/Nm3, nell’ipotesi di un tenore di ossigeno (in volume) nel gas residuale del 3 per cento per i combustibili liquidi e gassosi e del 6 per cento per i combustibili solidi;
- per «limite d’emissione» si intende la quantità totale ammissibile, espressa in chilotonnellate annue, di composti dello zolfo espressi in anidride solforosa e provenienti da una fonte di combustione o da un insieme di fonti di combustione ubicate nello stesso luogo oppure in una zona geografica definita;
- per «tassi di desolforazione» si intendono i rapporti tra la quantità di zolfo trattenuta alla fonte di combustione durante un dato periodo e la quantità di zolfo presente nel combustibile introdotto negli impianti di combustione e utilizzato durante quel periodo;
- per «bilancio dello zolfo» si intende una matrice che stabilisce la relazione fra le emissioni, così come sono state calcolate, provenienti da fonti ubicate in zone specifiche e il deposito di composti ossidati dello zolfo nelle zone d’immissione.
Art.
2
Obblighi fondamentali
Le Parti contraenti controllano e riducono le emissioni di zolfo al fine di proteggere la salute e l’ambiente da ogni effetto nocivo, in particolare dall’acidificazione, e di vigilare, in ogni modo possibile, senza che ne conseguano costi eccessivi, affinché i depositi dei composti ossidati dello zolfo non superino a lungo termine i carichi critici relativi allo zolfo espressi, nell’allegato I, in depositi critici, tenuto conto delle conoscenze scientifiche attuali.
In un primo tempo, le Parti contraenti devono, almeno, ridurre e stabilizzare le loro emissioni di zolfo annuali rispettando i tempi e i livelli specificati nell’allegato II.
deve almeno ridurre e stabilizzare le sue emissioni di zolfo annuali nelle zone
menzionate rispettando i tempi previsti e i livelli specifici indicati nell’allegato II.
Inoltre, ogni Parte contraente:
- la cui superficie totale supera i 2 milioni di km2;
- che si è impegnata giusta il paragrafo 2 del presente articolo a raggiungere un tetto nazionale di emissioni che non superi il livello delle sue emissioni nel 1990 o, se detto tetto è inferiore, il livello al quale è vincolata in virtù del Protocollo di Helsinki del 1985 relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30 per cento, come stabilito nell’allegato II;
- le cui emissioni annuali di zolfo, che concorrono all’acidificazione di zone poste sotto la giurisdizione di un’altra o di diverse altre Parti contraenti, provengono unicamente dall’interno di zone poste sotto la sua giurisdizione e nominate nell’allegato III come Zone di gestione degli ossidi di zolfo (ZGOS) e che ha presentato una documentazione al riguardo;
- che, firmando il presente Protocollo o aderendovi, ha espresso la sua intenzione di avvalersi del presente paragrafo;
ispirandosi ai principi enunciati nell’allegato IV.
Inoltre, le Parti contraenti applicano nei confronti delle nuove fonti e delle fonti esistenti le più efficaci misure di riduzione delle emissioni di zolfo adattate alla loro situazione particolare, segnatamente:
- misure intese ad aumentare l’efficacia energetica;
- misure intese ad incrementare lo sfruttamento delle energie rinnovabili;
- misure intese a ridurre il tenore di zolfo di determinati combustibili e a incoraggiare l’uso di combustibili a basso tenore di zolfo, compreso l’impiego combinato di combustibili ad elevato tenore di zolfo e di combustibili a
basso tenore di zolfo o privi di zolfo;
- misure che permettano di utilizzare, nella lotta contro le emissioni, le migliori tecnologie disponibili senza costi eccessivi;
Ogni Parte contraente, ad eccezione di quelle vincolate dall’Accordo sulla qualità dell’aria concluso dagli Stati Uniti e dal Canada nel 1991, deve almeno:
- applicare a tutte le nuove grandi fonti fisse di combustione valori limite d’emissione restrittivi almeno quanto quelli specificati nell’allegato V;
- applicare, entro il 1° luglio 2004, possibilmente senza che ciò comporti costi eccessivi, valori limite d’emissione restrittivi almeno quanto quelli specificati nell’allegato V, alle grandi fonti fisse di combustione esistenti con una potenza superiore a 500 MWth, tenendo conto della durata utile rimanente di un impianto, calcolata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, oppure applicare limiti d’emissione equivalenti o altre disposizioni adeguate, a condizione che permettano di raggiungere i tetti per le emissioni di zolfo specificati nell’allegato II, per avvicinarsi, in seguito, ai carichi critici indicati nell’allegato I; e applicare entro il 1° luglio 2004 i valori limite d’emissione o i limiti d’emissione alle grandi fonti fisse di combustione esistenti con una potenza fra 50 e 500 MWth, ispirandosi all’allegato V;
- applicare, entro due anni dalla data d’entrata in vigore del presente Protocollo, norme nazionali relative al tenore di zolfo del gasolio restrittive
almeno quanto quelle specificate nell’allegato V. Nel caso in cui l’approvvigionamento di gasolio non possa essere garantito, uno Stato ha la possibilità di prolungare fino a 10 anni il termine previsto nel presente paragrafo. In tal caso, deve precisare la sua intenzione di prolungare il termine mediante una dichiarazione che dovrà essere depositata contemporaneamente allo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
Le Parti contraenti possono, inoltre, utilizzare strumenti economici per incoraggiare l’adozione di metodi di riduzione delle emissioni di zolfo il cui rapporto costo-efficacia sia migliore.
Le Parti contraenti possono decidere, nel quadro di una sessione dell’Organo esecutivo, conformemente alle regole e alle condizioni che l’Organo esecutivo
definirà e adotterà, se due o più Parti contraenti possono assolvere congiuntamente gli obblighi menzionati nell’allegato II. Dette regole e condizioni devono garantire l’esecuzione degli obblighi elencati nel paragrafo 2 del presente articolo e promuovere inoltre la realizzazione degli obiettivi di politica ambientale enunciati nel paragrafo 1.
Le Parti contraenti, con riserva dei risultati del primo esame previsto
dall’articolo 8 e entro un anno dalla conclusione di detto esame, intavolano negoziati in merito ai nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.
Art.
3
Scambio di tecnologia
Le Parti contraenti facilitano, conformemente alle loro leggi, regolamentazioni e pratiche nazionali, lo scambio di tecnologie e di tecniche, comprese quelle che
permettono d’aumentare l’efficacia energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili e il trattamento dei combustibili a basso tenore di zolfo al fine di ridurre le emissioni di zolfo, promuovendo in particolare:
- lo scambio commerciale delle tecnologie disponibili;
- i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, anche con le imprese congiunte;
- lo scambio d’informazioni e di dati derivanti dall’esperienza;
- la concessione di assistenza tecnica.
Per promuovere le attività specificate nel paragrafo 1 del presente articolo, le Parti contraenti creano le condizioni favorevoli facilitando i contatti e la cooperazione fra le organizzazioni e le persone competenti che, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico, sono in grado di fornire tecnologia, servizi di ricerca e d’ingegneria, materiale o mezzi finanziari.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti iniziano a studiare le procedure adeguate per creare le condizioni più idonee allo scambio di tecnologia al fine di ridurre le emissioni di zolfo.
Art.
4
Strategie, politiche, programmi, misure e raccolta d’informazioni
a livello nazionale
Per adempiere gli obblighi giusta l’articolo 2, ogni Parte contraente:
- adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore nei suoi confronti del presente Protocollo, strategie, politiche e programmi a livello nazionale; e
- adotta e applica misure a livello nazionale per controllare e ridurre le emissioni di zolfo.
Ogni Parte contraente raccoglie e aggiorna le informazioni:
- relative ai livelli effettivi delle emissioni di zolfo e alle concentrazioni
ambientali e ai depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti,
tenendo conto, per quanto riguarda le Parti contraenti situate nelle zone
geografiche nelle quali l’EMEP trova applicazione, del piano di lavoro dell’EMEP;
- relative agli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti.
Art.
5
Informazioni da comunicare
conformemente alla decisione relativa alla forma e al contenuto delle informazioni, che le Parti contraenti adotteranno nel quadro di una sessione dell’Organo esecutivo. Se necessario i termini di questa decisione saranno rivisti per determinare ogni
elemento supplementare relativo alla forma e/o al contenuto delle informazioni da comunicare.
Attraverso il Segretario esecutivo della Commissione che funge da intermediario, ogni Parte contraente comunica all’Organo esecutivo, a intervalli stabiliti da
quest’ultimo, le informazioni relative:
- all’applicazione, sul piano nazionale, delle strategie, delle politiche, dei
programmi e delle misure giusta il paragrafo 1 dell’articolo 4;
- ai livelli delle emissioni nazionali annuali di zolfo, conformemente alle direttive adottate dall’Organo esecutivo, fornendo i dati relativi alle emissioni per ogni categoria di fonte pertinente; e
- alla maniera in cui essa adempie gli altri obblighi contratti in virtù del
presente Protocollo,
Ogni Parte contraente situata nella zona geografica d’attività dell’EMEP comunica a quest’ultimo, attraverso il Segretario esecutivo della Commissione che funge da intermediario, a intervalli stabiliti dall’Organo direttivo dell’EMEP e approvati dalle Parti contraenti in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo, informazioni relative ai livelli delle emissione di zolfo, sulla base della risoluzione temporale e spaziale specificata dall’Organo direttivo dell’EMEP.
Le Parti contraenti situate fuori della zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano informazioni analoghe su richiesta dell’Organo esecutivo.
A suo tempo, prima di ogni sessione annuale dell’Organo esecutivo, l’EMEP
trasmette informazioni relative:
- alle concentrazioni ambientali e ai depositi di composti ossidati dello zolfo;
- alle cifre dei bilanci dello zolfo.
In applicazione del paragrafo 2 b) dell’articolo 10 della Convenzione, l’Organo esecutivo adotta le disposizioni necessarie per raccogliere informazioni sugli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti.
In occasione delle sessioni dell’Organo esecutivo, le Parti contraenti adottano le disposizioni volute per raccogliere a intervalli regolari informazioni rivedute sulla distribuzione geografica delle quote di riduzione delle emissioni, calcolate e ottimizzate attraverso modelli di valutazione integrata a livello internazionale per gli Stati situati nelle zone geografiche d’attività dell’EMEP, al fine di ridurre ulteriormente, giusta il paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente Protocollo, il divario tra i depositi effettivi dei composti ossidati di zolfo e i valori dei carichi critici.
Art.
6
Ricerca-sviluppo e sorveglianza
Le Parti contraenti incoraggiano la ricerca-sviluppo, la sorveglianza e la cooperazione nei seguenti campi:
- armonizzazione internazionale dei metodi di rilevamento dei carichi critici e dei livelli critici ed elaborazione delle procedure per raggiungere detto obiettivo;
- miglioramento delle tecniche, dei sistemi di sorveglianza e della modellizzazione dei trasporti, delle concentrazione e dei depositi di composti dello zolfo;
- elaborazione di strategie per ridurre ulteriormente le emissioni di zolfo basandosi sui carichi critici e sui livelli critici come pure sui progressi tecnici, e miglioramento dei modelli di valutazione integrata per calcolare la distribuzione ottimizzata a livello internazionale delle riduzioni delle emissioni, tenendo conto di una ripartizione equa dei costi delle misure di riduzione:
- comprensione degli effetti più generali che le emissioni di zolfo hanno sulla salute, sull’ambiente, in particolare l’acidificazione, e sui materiali, compresi i monumenti di significato storico e culturale, tenendo conto della relazione tra gli ossidi di zolfo, gli ossidi d’azoto, l’ammoniaca, i composti organici volatili e l’ozono troposferico;
- tecnologie di riduzione delle emissioni e tecnologie e tecniche adeguate per permettere una maggiore efficacia energetica, i risparmi energetici e lo sfruttamento delle energie rinnovabili;
- valutazione economica dei vantaggi risultanti dalla riduzione delle emissioni di zolfo per l’ambiente e la salute pubblica.
Art.
7
Rispetto delle disposizioni
È istituito un Comitato d’applicazione incaricato d’esaminare se il presente
Protocollo viene applicato correttamente e se le Parti contraenti assolvono i loro
obblighi. Detto Comitato inoltra un rapporto alle Parti contraenti in occasione della sessione dell’Organo esecutivo e può sottomettere loro ogni raccomandazione
ritenuta opportuna.
Dopo l’esame del rapporto e, eventualmente, delle raccomandazioni del Comitato d’applicazione, le Parti contraenti possono, tenendo conto delle circostanze particolari e conformemente alla pratica stabilita dalla Convenzione, prendere una decisione e chiedere che vengano adottate misure per garantire il pieno rispetto del presente Protocollo e, in particolare, per aiutare le Parti contraenti a rispettarne le disposizioni e per promuoverne gli obiettivi.
In occasione della prima sessione dell’Organo esecutivo, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti contraenti adottano una decisione che definisca la struttura e le funzioni del Comitato d’applicazione come pure le procedure che detto Comitato deve seguire per esaminare se le disposizioni del Protocollo vengono
rispettate.
L’applicazione della procedura prevista per garantire il rispetto del Protocollo non pregiudica le disposizioni previste dall’articolo 9 del presente Protocollo.
Art.
8
Esami svolti dalle Parti contraenti in occasione delle sessioni dell’Organo esecutivo
In occasione delle sessioni dell’Organo esecutivo, le Parti contraenti esaminano, in applicazione del paragrafo 2 a) dell’articolo 10 della Convenzione, le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti e dall’EMEP, i dati sugli effetti dei depositi di composti dello zolfo e di altri composti acidificanti come pure i rapporti del Comitato d’applicazione giusta il paragrafo 1 dell’articolo 7 del presente Protocollo.
- a) In occasione delle sessioni dell’Organo esecutivo, le Parti contraenti esaminano regolarmente gli obblighi elencati nel presente Protocollo, compresi:i)i loro obblighi relativi alle riduzioni delle emissioni, calcolate e ottimizzate al livello internazionale che le riguarda, giusta il paragrafo 5 dell’articolo 5; eii)l’adeguatezza degli obblighi e i progressi realizzati al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo;
- per gli esami va tenuto conto delle informazioni scientifiche più aggiornate disponibili relative all’acidificazione, in particolare di quelle relative al
calcolo dei carichi critici, dei progressi tecnologici, dell’evoluzione della situazione economica e della misura in cui gli obblighi relativi al livello delle emissioni vengono rispettati;
- nel quadro di detti esami, ogni Parte contraente, i cui obblighi relativi ai tetti delle emissioni di zolfo, specificati nell’allegato II del presente Protocollo, non corrispondono alle riduzioni delle emissioni ottimizzate al livello internazionale che la riguarda, calcolate per ridurre di almeno il 60 per cento il divario fra i depositi di zolfo del 1990 e i depositi critici per i composti di zolfo all’interno delle zone geografiche di attività dell’EMEP, fa il possibile per adempiere gli obblighi riveduti;
- le Parti contraenti specificano modalità, metodi e termini di detti esami in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo. Il primo esame di questo genere deve essere terminato nel 1997.
Art.
9
Composizione delle controversie
In caso di controversia tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo, dette Parti s’impegnano a comporla per via negoziale o altri mezzi pacifici da loro scelti. Le Parti contraenti coinvolte informano l’Organo esecutivo della loro controversia.
Una Parte contraente che costituisce un’organizzazione d’integrazione economica regionale può fare una dichiarazione nello stesso senso per quanto riguarda l’arbitrato della procedura indicata nel capoverso b) di cui sopra.
Nel ratificare, accettare o approvare il Protocollo, o aderirvi, o in ogni successivo momento, una Parte contraente che non è un’organizzazione d’integrazione economica regionale può dichiarare in uno strumento scritto presentato al Depositario che, per ogni controversia connessa all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo, essa riconosce come vincolante/i ipso facto e senza accordo particolare uno dei due o ambedue gli strumenti di risoluzione seguenti, valido/i per ogni Parte che accetta lo stesso obbligo:
- la presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;
- l’arbitrato, conformemente alle procedure che le Parti contraenti adotteranno appena possibile in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo con un allegato consacrato all’arbitrato.
La dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 2 resta in vigore sino al termine di scadenza da essa previsto o sino alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata inoltrata per iscritto la revoca di detta dichiarazione presso il Depositario.
Il deposito di una nuova dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o la scadenza di una dichiarazione non tange in nessun modo una procedura pendente presso la Corte internazionale di Giustizia o il tribunale arbitrale, sempre che le Parti contraenti coinvolte non convengano altrimenti.
Fatto salvo un accordo fra le Parti coinvolte in una controversia sullo strumento da adottare giusta il paragrafo 2, se, alla scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale una Parte ha notificato alla Controparte l’esistenza di una controversia, le Parti coinvolte non hanno trovato un accordo per comporre la loro controversia utilizzando gli strumenti previsti dal paragrafo 1, la controversia diverrà oggetto di una procedura di conciliazione su domanda di una delle Parti coinvolte.
Conformemente al paragrafo 5 è istituita una Commissione di conciliazione. Detta Commissione è composta dai membri designati, in numero uguale, da ogni Parte coinvolta o, nel caso che più Parti coinvolte nella procedura di conciliazione facciano causa comune, dall’insieme delle Parti, e da un presidente scelto congiuntamente dai membri designati. La Commissione emette una raccomandazione che le Parti contraenti esaminano in buona fede.
Art.
10
Allegati
Gli allegati del presente Protocollo sono parte integrante del Protocollo. Gli allegati I e IV hanno carattere di raccomandazione.
Art.
11
Emendamenti e adeguamenti
Ogni Parte contraente è abilitata a proporre emendamenti al presente Protocollo. Ogni Parte alla Convenzione è abilitata a proporre adeguamenti all’allegato II del presente Protocollo in vista di aggiungervi il proprio nome, come pure i livelli di emissione, i tetti stabiliti per gli elementi di zolfo e la percentuale di riduzione delle emissioni.
Il testo degli emendamenti e degli adeguamenti proposti è sottoposto per scritto al Segretario esecutivo della Commissione, il quale lo comunica a tutte le Parti
contraenti. Le Parti contraenti esaminano le proposte di emendamento e di adeguamento in occasione della successiva sessione dell’Organo esecutivo, a condizione che tali proposte siano state comunicate alle Parti contraenti dal Segretario esecutivo con un anticipo di almeno novanta giorni.
Gli emendamenti al presente Protocollo e agli allegati II, III e V sono adottati con il consenso delle Parti contraenti presenti in una sessione dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore per le Parti contraenti che li hanno accettati il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui due terzi delle Parti contraenti hanno depositato il loro strumento d’accettazione di tali emendamenti presso il Depositario. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte contraente il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui detta Parte contraente ha depositato il proprio strumento di accettazione degli emendamenti.
Gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo, ad eccezione degli emendamenti degli allegati giusta il paragrafo 3 più sopra, devono essere adottati con il consenso delle Parti contraenti presenti in una sessione dell’Organo esecutivo. Ogni emendamento relativo a uno dei detti allegati entra in vigore, per ogni Parte
contraente che non ha fatto pervenire al Depositario la notifica conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 5, il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione ne fa comunicazione, a condizione che detta notifica non sia stata inoltrata da almeno sedici Parti contraenti.
Ogni Parte contraente che non può approvare l’emendamento di un allegato non contemplato dal paragrafo 3 più sopra lo notifica in forma scritta al Depositario
entro novanta giorni a decorrere dalla data della comunicazione dell’adozione dell’emendamento. Il Depositario informa senza indugio tutte le Parti contraenti della notifica ricevuta. Una Parte contraente può in ogni momento sostituire la notifica precedentemente data con l’accettazione e per detta Parte contraente l’emendamento relativo all’allegato entra in vigore dopo il deposito del proprio strumento d’accettazione presso il Depositario.
Gli adeguamenti all’allegato II sono adottati con il consenso delle Parti
contraenti presenti in occasione di una sessione dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le Parti contraenti partecipanti al presente Protocollo il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione
trasmette alle Parti contraenti la notifica in forma scritta dell’adozione dell’adeguamento.
Art.
12
Firma
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione come pure degli Stati che godono dello statuto consultivo presso la Commissione giusta il paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione e aventi la competenza di negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie trattate dal Protocollo, con riserva che gli Stati e le organizzazioni interessati siano Parti alla Convenzione e figurino nell’elenco dell’allegato II, a Oslo il 14 giugno 1994, e nella Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York sino al 12 dicembre 1994.
Nelle materie di loro competenza, dette organizzazioni d’integrazione economica regionale esercitano per proprio conto i diritti e assolvono le responsabilità che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette organizzazioni non sono abilitati a esercitare detti diritti individualmente.
Art.
13
Ratifica, accettazione, approvazione e adesione
Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione dei
Firmatari.
Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati e delle organizzazioni che adempiono le condizioni stabilite dal paragrafo 1 dell’articolo 12 a decorrere dal 12 dicembre 1994.
Art.
14
Depositario
Gli strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolge le funzioni di Depositario.
Art.
15
Entrata in vigore
Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito presso il Depositario del sedicesimo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione.
Nei confronti di ogni Stato o organizzazione giusta il paragrafo 1 dell’articolo 12, che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o vi aderisce, dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui la Parte deposita lo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
Art.
16
Denuncia
Scaduto il termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di una Parte contraente, detta Parte può denunciare in ogni momento il Protocollo mediante notifica scritta al Depositario. La denuncia diventa effettiva il novantesimo giorno a decorrere dalla data in cui il Depositario riceve la notifica, oppure in ogni altra data ulteriore che può essere specificata nella notifica della denuncia.
Art.
17
Testi autentici
L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, francese e russo fanno
parimenti fede, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Fatto a Oslo, il quattordici giugno millenovecentonovantaquattro.
Allegato I
Depositi critici di zolfo
(al quinto percentile in centigrammi di zolfo per metro quadrato e per anno)
Allegato II
Limiti massimi delle emissioni di zolfo e percentuali
di riduzione delle emissioni
Adeguamento del dicembre 2001
I limiti massimi delle emissioni di zolfo indicati nella tabella seguente corrispondono agli obblighi menzionati ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 2 del presente Protocollo. I livelli di emissione per il 1980 e il 1990 nonché le percentuali di riduzione delle emissioni figuranti qui di seguito sono indicati soltanto a scopo informativo.
Note
Allegato III
Zone di gestione degli ossidi di zolfo (ZGOS)
Ai fini del presente Protocollo si indica la ZGOS seguente:
La ZGOS del Sud-Est canadese
Questa zona copre una superficie di 1 milione di km 2 e comprende l’intero territorio delle province dell’Isola Principe Edoardo, della Nuova Scozia e del New Brunswick, l’intero territorio del Quebec a sud di una linea retta che si estende dall’Havre-Saint-Pierre, sulla costa settentrionale dell’estuario di San Lorenzo fino al punto in cui la frontiera Quebec-Ontario divide la costa della Baia di James,
nonché l’intero territorio dell’Ontario a sud di una linea retta che si estende dal punto in cui la frontiera Ontario-Quebec divide la costa della Baia di James fino al fiume Nipigon, vicino alla riva settentrionale del Lago Superiore.
Allegato IV
Tecniche di lotta contro le emissioni di zolfo provenienti
da fonti fisse
I. Introduzione
1. L’allegato intende agevolare la ricerca delle opzioni e delle tecniche di lotta
contro le emissioni di zolfo che permettano di garantire il rispetto degli obblighi del presente Protocollo.
2. Esso si fonda su informazioni riguardanti le opzioni generali relative alla riduzione delle emissioni di zolfo, in particolare sui risultati e sui costi dell’applicazione delle tecniche di lotta figuranti nella documentazione ufficiale dell’Organo esecutivo e dei suoi organi sussidiari.
3. Salvo indicazione contraria, le misure di riduzione elencate sono considerate, stando all’esperienza pratica acquisita nella maggior parte dei casi sull’arco di vari anni, le migliori tecniche disponibili, più efficaci e più redditizie. Tuttavia, la conoscenza sempre più ampia di tecniche poco inquinanti applicate ai nuovi impianti e gli adattamenti antinquinamento degli impianti esistenti richiedono una revisione periodica del presente allegato.
4. Benché elenchi un certo numero di misure e di tecniche di cui tanto il costo quanto l’efficacia sono molto variabili, l’allegato non va considerato come una
tabella esauriente dei mezzi di lotta possibili. Inoltre, la scelta di misure e di tecniche applicabili in singoli casi dipende da vari fattori, in particolare dalla legislazione e dai regolamenti in vigore e soprattutto dalla normativa relativa alle tecniche di lotta, dalla composizione delle energie primarie, dall’infrastruttura industriale, dalla congiuntura economica e dalle condizioni degli impianti.
5. L’allegato riguarda sostanzialmente la lotta contro le emissioni di zolfo ossidato considerate come somma dell’anidride solforosa (SO 2 ) e dell’anidride solforica (SO 3 ), espresse secondo il metodo ponderale in SO 2 . La parte di zolfo emessa sotto forma di ossidi di zolfo o di altri composti solforosi, senza combustione, è minima rispetto alle emissioni di zolfo derivanti da una combustione.
6. Qualora siano previste misure o tecniche di lotta contro le fonti di zolfo che emettono anche altri elementi, in particolare ossidi di azoto (No X ), particelle fini, metalli pesanti e composti organici volatili (COV), sarebbe utile metterle in relazione con i mezzi applicabili a questi altri agenti inquinanti, allo scopo di potenziare al massimo l’effetto di riduzione complessivo e di ridurre al minimo i danni arrecati all’ambiente, in particolare, di evitare l’estensione dell’inquinamento ad altri settori (p.es. alle acque di rifiuto e ai rifiuti solidi).
II. Principali fonti fisse di emissione di zolfo
7. La combustione di combustibili fossili è la principale fonte di origine umana delle emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse. Inoltre, determinate operazioni diverse dalla combustione possono contribuire notevolmente a produrre tali emissioni. Secondo l’EMEP/CORINAIR’90, le grandi categorie di fonti fisse sono le seguenti:
- centrali elettriche pubbliche, impianti misti e impianti di riscaldamento urbano:a)caldaie,b)turbine a combustione fisse e motori a combustione interna;
- impianti a combustione commerciali, istituzionali e residenziali:a)caldaie commerciali,b)riscaldamenti domestici;
- impianti a combustione industriali e processi a combustione:a)caldaie e riscaldamenti industriali,b)operazioni, per esempio nel settore metallurgico: arrostimento, sinterizzazione, cokificazione, trattamento del biossido di titanio (TiO2), ecc.,c)fabbricazione di pasta per carta;
- operazioni diverse dalla combustione, per esempio produzione di acido
solforico, determinate sintesi organiche, trattamento delle superfici metalliche;
- estrazione, trasformazione e distribuzione di combustibili d’origine fossile;
- trattamento ed eliminazione dei rifiuti (trattamento termico dei rifiuti urbani e dei rifiuti industriali, ecc.).
8. Nella regione della CEE, stando ai dati disponibili per il 1990, l’88 per cento
circa delle emissioni di zolfo è dovuto all’insieme dei processi di combustione (di cui il 20 % nell’industria), il 5 per cento ai processi di fabbricazione e il 7 per cento alle raffinerie di petrolio. In numerosi Paesi, le centrali elettriche sono la principale fonte di tali emissioni. In alcuni Paesi, il settore industriale (comprese le raffinerie) è anch’esso una importante fonte di emissioni di SO 2 . Se le emissioni provenienti dalle raffinerie sono relativamente limitate nella regione della CEE, il tenore di zolfo dei prodotti petroliferi è causa importante di emissioni di zolfo provenienti da altre fonti. Generalmente, il 60 per cento dello zolfo presente nei prodotti lordi permane, il 30 per cento viene recuperato sotto forma di zolfo elementare e il 10 per cento viene emesso dai camini delle raffinerie.
III. Mezzi generici per ridurre le emissioni di zolfo dovute
alla combustione
9. I mezzi generici per ridurre le emissioni di zolfo sono i seguenti:
- Misure di gestione dell’energia:a)Risparmio d’energiaL’utilizzazione razionale dell’energia (miglioramento del rendimento e dell’applicazione di processi, produzione mista e/o gestione della domanda) provoca abitualmente una riduzione delle emissioni di zolfo.b)Utilizzazione di più fonti energeticheDi solito si riesce a ridurre le emissioni di zolfo aumentando, tra le varie forme di energia, la proporzione di quelle che non richiedono alcuna combustione (idraulica, nucleare, eolica, ecc.). Si devono tuttavia tener presenti altri tipi di danni arrecati all’ambiente.
- Mezzi tecnici:a)Rinuncia ad alcuni combustibiliL’anidride solforosa emessa durante la combustione dipende direttamente dal tenore di zolfo del combustibile utilizzato.La sostituzione di alcuni combustibili (p.es. di carboni molto solforati con carboni poco solforati e/o con combustibili liquidi, oppure la sostituzione del carbone con il gas) provoca una diminuzione delle emissioni di zolfo, ma può incontrare talune difficoltà, per esempio legate alla necessità di procurarsi combustibili poco solforati o l’adattabilità, ad altri combustibili, degli attuali sistemi di combustione. In molti Paesi della CEE si sostituiscono attualmente gli impianti alimentati con
carbone o idrocarburi mediante impianti alimentati a gas. L’installazione di impianti misti potrebbe agevolare la sostituzione dei combustibili.b)Epurazione dei combustibiliL’epurazione del gas naturale, perfettamente collaudata, viene largamente applicata per ragioni pratiche.L’epurazione dei gas industriali (gas acido di raffineria, gas di forno a coke, biogas, ecc.) è anch’essa perfettamente collaudata.Lo stesso vale per la desolforazione dei combustibili liquidi (frazioni leggere e medie).La desolforazione delle frazioni pesanti è tecnicamente fattibile, ma è necessario tenere conto anche delle proprietà del petrolio greggio. La desolforazione dei residui presenti nell’atmosfera (prodotti di base delle colonne d’unità di distillazione atmosferica del petrolio greggio) per ottenere un combustibile petrolifero a basso tenore di zolfo non è tuttavia pratica corrente. In generale è preferibile trattare greggio a basso tenore di zolfo. L’idrocracking e le tecniche di conversione totale sono attualmente a buon punto e associano una forte riduzione dello zolfo a un rendimento migliore dei prodotti leggeri. Le raffinerie che effettuano conversioni totali sono ancora poche. In generale dette raffinerie
ricuperano dall’80 al 90 per cento dello zolfo presente e convertono ogni residuo in prodotti leggeri o altri prodotti commerciabili. Questo tipo di raffinerie presenta un alto consumo energetico e richiede investimenti notevoli. Il tenore di zolfo dei prodotti raffinati è indicato nella tabella 1.
Tabella 1
- Le tecniche moderne d’epurazione dell’antracite permettono di eliminare circa la metà dello zolfo inorganico (a seconda delle proprietà del carbone), ma non lo zolfo organico. Si è proceduto a mettere a punto tecniche più efficaci che implicano tuttavia costi e investimenti più
elevati. La desolforazione per epurazione del carbone è pertanto meno redditizia rispetto alla desolforazione dei gas di combustione. Ogni Paese dovrebbe essere in grado di disporre dei mezzi per combinare al meglio questi due processi.
- Tecniche di combustione moderne
- Per tecniche di combustione moderne s’intendono le tecniche il cui rendimento è stato migliorato e l’emissione di zolfo ridotta: combustione a letto fluido (CLF); a letto in ebollizione (CLFB); a letto circolante (CLFC) e a letto sotto pressione (CLFSP); ciclo combinato a gassificazione integrata (CCGI) e turbine a gas per ciclo combinato (TGCC).
- È possibile integrare turbine fisse a gas nei sistemi di combustione delle centrali elettriche tradizionali. Ciò permette di migliorare il rendimento generale dal 5 al 7 per cento abbinandolo, per esempio, a una riduzione sensibile delle emissioni di SO2. Tuttavia detta integrazione richiede una modifica sostanziale delle caldaie.
- La combustione a letto fluido, messa a punto per l’antracite e la lignite, è un processo valido anche per altri combustibili solidi, come il coke di petrolio e combustibili poveri quali i rifiuti, la torba e il legno. Un’ulteriore riduzione delle emissioni è resa possibile dall’integrazione nei forni di un dispositivo che regoli la combustione aggiungendo calce o pietra calcare al materiale costitutivo del letto. La potenza totale istallata dei CLF raggiunge circa 30 000 MWth (250 a 350 impianti), compresi 8000 MWth nella gamma di potenza superiore a 50 MWth. L’utilizzazione e/o l’eliminazione dei sottoprodotti derivati da detto processo può causare problemi. Nuovi adattamenti sono dunque necessari.
- Il CCGI include la gassificazione del carbone e la produzione d’elettricità a ciclo combinato in una turbina a gas e a vapore. Il carbone gassificato brucia nella camera di combustione della turbina a gas. Per ridurre le emissioni di zolfo, a monte della turbina a gas si ricorre ai più moderni metodi d’epurazione del gas grezzo. Questa tecnica viene applicata anche ai residui d’olio pesante e alle emulsioni bituminose. La potenza da essa ottenuta raggiunge attualmente circa 1000 MWel (cinque impianti).
- Attualmente si sta studiando la realizzazione di centrali a gas a turbine a ciclo combinato, funzionanti a gas naturale con un rendimento
energetico approssimativo del 48–52 per cento.
- Modifica dei processi e del modo di combustione
- Non è possibile modificare il modo di combustione come avviene nel caso delle riduzioni delle emissioni di NoX. Infatti quasi tutto lo zolfo organico e inorganico è soggetto a un processo d’ossidazione durante la fase di combustione (lo zolfo rimane nelle ceneri e il suo tenore dipende dalle proprietà del combustibile e dalla tecnica di combustione applicata).
- Il presente allegato considera i processi supplementari per via secca utilizzati nelle caldaie classiche alla stessa stregua delle modifiche dei processi. Ciò è dovuto al fatto che nella camera di combustione viene iniettato un agente. L’esperienza ha tuttavia mostrato che al momento dell’applicazione di questi processi, la capacità termica diminuisce, il rapporto Ca/S è alto e la desolforazione poco attiva. I problemi posti dalla riutilizzazione dei sottoprodotti devono essere presi in considerazione, di modo che questa soluzione possa essere adottata quale misura intermedia abituale per piccoli impianti (tabella 2).
Livelli di emissione di anidride solforosa raggiunti grazie a tecniche di riduzione applicata a caldaie alimentate con combustibili di origine fossile
Tabella 2
Note
La presente tabella è stata compilata per i maggiori impianti di produzione d’elettricità del settore pubblico. Le tecniche di riduzione sono però applicabili anche ad altri settori dove le emissioni di fumi sono comparabili.
- Processi di desolforazione dei gas di combustione
- Questi processi si prefiggono di eliminare l’anidride solforosa già
formatasi; per questo motivo vengono definiti anche come misure secondarie. Le conoscenze attuali in materia sono tutte basate sull’estrazione dello zolfo per mezzo di processi chimici per via umida, secca o semisecca e catalitica.
- Affinché il programma di riduzione delle emissioni di zolfo sia efficace al massimo si dovrebbe, al di là di ogni misura di gestione energetica enumerata nella categoria i) di cui sopra, prevedere una combinazione dei mezzi tecnici elencati nella categoria ii) di cui sopra.
- In alcuni casi, i mezzi applicati per ridurre le emissioni di zolfo possono anche comportare una diminuzione delle emissioni di CO2, di NOX e di altre sostanze inquinanti.
- Alle centrali elettriche pubbliche, agli impianti misti e agli impianti di riscaldamento urbano vengono applicati i seguenti processi di trattamento di gas di combustione: l’assorbimento per via umida alla
calce/alla pietra calcare; l’assorbimento a secco per polverizzazione; processo Wellman Lord; assorbimento di ammoniaca; processi di estrazione combinata degli ossidi di azoto (NOX) e degli ossidi di zolfo (SOX) (carbone attivato ed estrazione catalitica combinata degli NOX e degli SOX).
- Nell’ambito della produzione di energia, l’assorbimento per via umida alla calce/alla pietra calcare e l’assorbimento a secco per polverizzazione rappresentano rispettivamente l’85 per cento e il 10 per cento della potenza di cui gli impianti di trattamento di gas di combustione già dispongono.
- Diversi nuovi processi di desolforazione di gas di combustione quali l’epurazione a secco mediante fascio di particelle e il processo Mark 13A sono ancora in via di sperimentazione.
- L’efficacia delle misure secondarie citate è indicata nella tabella 2. Le cifre provengono dall’esperienza pratica acquisita in un gran numero d’impianti in servizio. La potenza disponibile come pure la gamma delle potenze sono altresì indicate. Nonostante diverse tecniche di riduzione di zolfo siano comparabili, le condizioni ideali per gli impianti o il loro insediamento possono indurre a scartare l’uno o l’altro metodo.
- La tabella 2 indica anche la dimensione abituale dei costi d’investimento a seconda dell’applicazione delle tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo descritte nelle rubriche ii) e), d) ed e). Tuttavia, al momento dell’applicazione di dette tecniche a casi particolari,
conviene tenere conto del fatto che i costi d’investimento corrispondenti alle misure di riduzione delle emissioni dipendono, fra l’altro, dalle tecniche particolari utilizzate, dai sistemi antinquinamento richiesti, dalle dimensioni degli impianti, dal grado di riduzione richiesto e dai tempi dei cicli di gestione previsti. La tabella si limita dunque ad indicare le dimensioni generali dei costi d’investimento. I costi degli investimenti necessari all’adattamento ecologico superano in generale i costi causati dalla costruzione di nuovi impianti.
IV. Tecniche antinquinamento in altri settori
10. Le tecniche antinquinamento (elencate nelle rubriche ii) a)–e) del paragrafo 9 sono applicabili non solo alle centrali elettriche – dove, nella maggior parte dei casi è stata acquisita un’esperienza pluriennale – ma anche a numerosi altri settori dell’industria.
11. L’applicazione delle tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo dipende solo dalle limitazioni pertinenti ad ogni processo nel settore in questione. La tabella 3 indicherà le fonti d’emissione di zolfo importanti e le corrispondenti misure
anti-inquinamento.
Tabella 3
12. Nei settori elencati nella tabella 3, è possibile ricorrere a dispositivi incorporati, e in particolare a modificazioni della materia prima (combinate in caso contrario con un trattamento specifico dei gas di combustione), per ridurre il più efficacemente possibile le emissioni di zolfo.
13. Sono stati segnalati gli esempi seguenti:
- nelle nuove fabbriche di pasta kraft è possibile ottenere livelli d’emissione inferiori a 1 kg di zolfo per tonnellata di pasta essiccata all’aria;
- nelle fabbriche di pasta bisolfita è possibile ridurre le emissioni a 1–1,5 kg di zolfo per tonnellata di pasta essiccata all’aria;
- nei processi di arrostimento dei solfuri, sono stati registrati tassi di desolforazione dell’80–99 per cento per gli impianti da 10 000 a 200 000 m3/h
(a seconda del processo impiegato);
- per impianti di sinterizzazione di minerali di ferro, un’unità di desolforazione di gas di combustione dalla potenza di 320 000 m3/h permette di ridurre almeno di 100 mg SOX/Nm3, a 6 per cento di O2, il tenore di zolfo;
- nei forni a coke si ottengono un tenore inferiore a 400 mg SOX/Nm3, al 6 per cento di O2;
- negli impianti di produzione di acido solforico, il tasso di conversione è superiore al 99 per cento;
- il processo Claus perfezionato permette d’estrarre più del 99 per cento di zolfo.
V. Sottoprodotti ed effetti secondari
14. L’aumento degli sforzi intrapresi dai Paesi della CEE per ridurre le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse avviene in concomitanza con un aumento proporzionale della quantità di sottoprodotti.
15. Conviene mantenere le tecniche da cui si ottengono sottoprodotti utilizzabili. Andrebbero inoltre conservate le tecniche che, nella misura del possibile, permettono di aumentare il rendimento termico e di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti. Benché la maggioranza dei sottoprodotti siano utilizzabili o riciclabili – gesso, sali di ammoniaca, acido solforico, zolfo, ecc. – vi sono fattori quali la situazione del mercato e le norme di qualità di cui si deve tenere conto. Riutilizzare sottoprodotti della combustione a letto fluido e l’assorbimento a secco per polverizzazione richiede ulteriori progressi in questo settore, dato che in diversi Paesi le possibilità di smaltimento dei rifiuti sono limitate dalla capacità delle discariche e dai criteri applicabili in materia.
16. Gli effetti secondari o gli inconvenienti, enumerati più sotto, non impediscono l’applicazione di determinate tecniche o metodi; occorre nondimeno prenderli in considerazione quando diverse misure di riduzione di zolfo sono possibili:
- dispendio di energia per il trattamento dei gas;
- corrosione dovuta alla formazione di acido solforico per reazione degli
ossidi di zolfo al vapore acqueo;
- incremento dell’impiego di acqua e necessità di trattare le acque di rifiuto;
- impiego di reagenti;
- necessità di eliminare i rifiuti solidi.
VI. Controllo e comunicazione
17. Le misure adottate dai Paesi per attuare le loro strategie e politiche di riduzione dell’inquinamento atmosferico comprendono leggi e regolamentazioni, strumenti economici d’incitamento o di dissuasione, nonché esigenze tecniche (necessità di utilizzare la migliore tecnica disponibile).
18. In generale, le norme sono stabilite, per fonte di emissione, in funzione della grandezza dell’impianto, del modo di funzionamento, della tecnologia di combustione, del tipo di combustibile e dell’età dell’impianto. Un’altra soluzione da
prendere in considerazione consiste nel fissare un obiettivo di riduzione globale delle emissioni di zolfo per un gruppo di fonti e nel permettere di scegliere il settore d’intervento adeguato per raggiungere tale obiettivo (principio della bolla).
19. Per limitare le emissioni di zolfo ai livelli stabiliti dalla legislazione nazionale occorre approntare un sistema permanente di controllo e di comunicazione dei dati alle autorità di sorveglianza.
20. Si dispone attualmente di numerosi sistemi di controllo basati su metodi di misurazione continua o discontinua. Tuttavia le norme di qualità variano. Le misurazioni devono essere effettuate da istituti qualificati che impiegano sistemi di misurazione e di sorveglianza. A tal fine, un sistema di certificazione è atto a fornire la migliore garanzia.
21. Con i moderni sistemi di controllo automatico e il materiale di comando, la comunicazione dei dati non pone problemi. La loro raccolta in vista di un’utilizzazione ulteriore avviene secondo le tecniche attuali. Tuttavia, i dati da comunicare alle autorità competenti variano da un caso all’altro. Per migliorare la possibilità di paragonare le serie, occorre armonizzare le regolamentazioni. L’armonizzazione è parimenti auspicabile per assicurare la qualità dei sistemi di misurazione e di controllo. Tale necessità deve essere presa in considerazione quando si paragonano fra loro dei dati.
22. Per evitare le disparità e le discordanze, è necessario definire con precisione gli elementi e i parametri essenziali, segnatamente i seguenti:
- le norme devono essere espresse in ppmv, mg/Nm3, g/GJ, kg/h o kg/tonnellata di prodotto. La maggior parte di tali unità dev’essere calcolata e specificata per la temperatura del gas, l’umidità, la pressione, il tenore di ossigeno o il valore dell’apporto termico;
- è necessario definire il periodo, espresso in ore, mesi o anni, in rapporto al quale i valori medi delle norme devono essere stabiliti;
- occorre definire i tempi di arresto e le corrispondenti regole di sicurezza concernenti la messa in derivazione dei sistemi di sorveglianza o l’arresto dell’impianto;
- occorre altresì definire i metodi da applicare per completare dati mancanti o andati persi, in seguito a un guasto del materiale;
- è necessario definire la serie di parametri da misurare. A seconda del tipo di processo industriale, le informazioni desiderate possono variare, per cui
occorre situare il punto di misurazione nel sistema.
23. Occorre garantire la qualità delle misurazioni.