1. Ai fini della limitazione delle emissioni di metalli pesanti sono rilevanti due tipi di valori limite:
2. In linea di massima, i valori limite per il particolato non possono sostituire i valori limite specifici per il cadmio, il piombo e il mercurio, poiché la quantità di metalli associati alle emissioni di particolato variano da un processo all’altro. Tuttavia, l’applicazione di tali limiti contribuisce notevolmente a ridurre le emissioni di metalli pesanti in generale. Inoltre, il monitoraggio delle emissioni di particolato è, in genere, meno costoso del monitoraggio di singole specie e il monitoraggio permanente di singoli metalli pesanti non è, in generale, realizzabile. Pertanto, i valori limite per il particolato rivestono una grande importanza pratica e sono quindi riportati nel presente annesso, nella maggior parte dei casi per integrare i valori limite specifici per il cadmio, il piombo o il mercurio.
3. La parte A è applicabile alle Parti diverse dagli Stati Uniti d’America. La parte B è applicabile agli Stati Uniti d’America.
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America
4. Unicamente nella presente sezione, con il termine «polveri» si intende la massa di particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa nelle condizioni presenti al punto di campionamento che possono essere raccolte, in condizioni specifiche, mediante filtrazione dopo un prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo l’essiccazione in condizioni specifiche.
5. Ai fini della presente sezione, per «valore limite di emissione» o «valore limite» s’intende la quantità, che non deve essere superata, di polveri e metalli pesanti specifici nell’ambito del presente protocollo contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m 3 ), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per quanto riguarda il tenore di ossigeno del gas di scarico, si applicano i valori indicati per categorie specifiche di grandi fonti fisse. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell’impianto.
6. Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. Le misurazioni dei metalli pesanti rilevanti devono essere effettuate almeno una volta ogni tre anni per ciascuna fonte industriale. Occorre prendere in considerazione i documenti di orientamento sui metodi per le misurazioni e i calcoli adottati dalle Parti in occasione della sessione dell’Organo esecutivo. In caso di misurazioni in continuo, il valore limite è rispettato se l’emissione media mensile convalidata non supera tale valore. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite. L’inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica. È inoltre possibile effettuare un monitoraggio indiretto delle sostanze mediante parametri globali o parametri cumulativi (p. es. le polveri come parametro globale per i metalli pesanti). In alcuni casi l’uso di una determinata tecnica per trattare le emissioni può assicurare che un valore/valore limite sia mantenuto o rispettato.
7. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
Impianti di combustione (bruciatori e riscaldatori di processo) con una potenza termica nominale superiore a 50 Mwth (annesso II, categoria 1)
8. Valori limite per le emissioni di polveri prodotte dai processi di combustione di combustibili solidi e liquidi, diversi da biomassa e torba :
Tabella 1
9. Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al paragrafo 8:
- Una Parte può derogare all’obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al paragrafo 8 nei seguenti casi:i)per impianti di combustione che utilizzano abitualmente combustibile gassoso ma che devono ricorrere in via eccezionale all’utilizzo di altri combustibili per via di un’improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico;ii)per impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023.
- Qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al paragrafo 8 si applicano all’ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell’impianto.
- Le Parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento.
- Nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.
Industria primaria e secondaria del ferro e dell’acciaio (annesso II, categorie 2 e 3)
10. Valore limite per le emissioni di polveri:
Tabella 2
Fonderie di ferro (annesso II, categoria 4)
11. Valori limite per le emissioni di polveri da fonderie:
Tabella 3
Produzione e trasformazione di rame, zinco e leghe di ferro-manganese e silico‑manganese, inclusi i forni Imperial Smelting (IS) (annesso II, categorie 5 e 6)
12. Valore limite per le emissioni di polveri per la produzione e la trasformazione di rame, zinco e leghe di ferromanganese e silico-manganese:
Tabella 4
Produzione e trasformazione di piombo (annesso II, categorie 5 e 6)
13. Valore limite per le emissioni di polveri nella produzione e trasformazione del piombo:
Tabella 5
Industria del cemento (annesso II, categoria 7)
14. Valori limite per le emissioni di polveri dalla produzione di cemento:
Tabella 6
Industria del vetro (annesso II, categoria 8)
15. Valori limite per le emissioni di polveri dalla produzione di vetro:
Tabella 7
16. Valore limite per le emissioni di piombo dalla produzione di vetro: 5 mg/m 3 .
Industria dei cloroalcali (annesso II, categoria 9)
17. Gli impianti di produzione di cloroalcali esistenti che utilizzano la tecnica delle celle di mercurio devono convertirsi alla tecnologia senza mercurio oppure chiudere entro il 31 dicembre 2020; nel corso del periodo precedente alla conversione, si applicano i livelli di mercurio rilasciati nell’atmosfera da un impianto di produzione di cloro della capacità di 1 g per Mg .
18. I nuovi impianti di produzione di cloroalcali devono operare senza mercurio.
Incenerimento dei rifiuti (annesso II, categorie 10 e 11):
19. Valori limite per le emissioni di polveri dall’incenerimento dei rifiuti:
Tabella 8
20. Valori limite per le emissioni di mercurio dall’incenerimento dei rifiuti: 0,05 mg/m 3 .
21. Valore limite per le emissioni di mercurio dal coincenerimento dei rifiuti nelle fonti di categoria 1 e 7: 0,05 mg/m 3 .