Le Parti,
determinate a dare effetto alla Convenzione sull’inquinamento transfrontaliero a grande distanza;
consapevoli del fatto che gli ossidi di azoto, lo zolfo, i composti organici volatili, i composti ridotti dell’azoto e il particolato sono stati associati a effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente;
preoccupate del fatto che i carichi critici dell’acidificazione, i carichi critici dell’azoto sotto forma di nutrienti e i tenori critici dell’ozono e il particolato fissati per la salute umana e per la vegetazione sono ancora superati in molte zone della regione corrispondente alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
preoccupate del fatto che gli ossidi di azoto, lo zolfo, i composti organici volatili, l’ammoniaca e il particolato emesso direttamente, nonché le sostanze inquinanti, come l’ozono e il particolato e i prodotti di reazione dell’ammoniaca sono trasportati nell’atmosfera su lunghe distanze e possono avere effetti transfrontalieri negativi;
riconoscendo le valutazioni, da parte di organizzazioni internazionali quali il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e il Consiglio dell’Artico, delle conoscenze scientifiche circa i benefici collaterali per la salute umana e il clima derivanti dalla riduzione del nero di carbonio e dell’ozono troposferico, in particolare nell’Artico e nelle regioni alpine;
riconoscendo che le emissioni prodotte dalle parti appartenenti alla regione compresa dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite contribuiscono all’inquinamento atmosferico a livello di emisfero e su scala mondiale, e riconoscendo inoltre la possibilità che tali inquinanti vengano trasportati tra continenti e la necessità di ulteriori studi in merito a tale possibilità;
riconoscendo inoltre che il Canada e gli Stati Uniti d’America stanno bilateralmente affrontando l’inquinamento transfrontaliero nell’ambito dell’Accordo sulla qualità dell’aria stipulato tra i due paesi che comprende impegni da parte di entrambe le parti per la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili, e che i due paesi stanno valutando l’inclusione di impegni di riduzione delle emissioni di particolato;
riconoscendo inoltre che il Canada si è impegnato a realizzare riduzioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato per soddisfare le norme canadesi relative alla qualità dell’aria per l’ozono e il particolato e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’acidificazione, e riconoscendo che gli Stati Uniti si sono impegnati a mettere in atto programmi volti a ridurre le emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti organici volatili e particolato indispensabili per rispettare le norme di qualità dell’aria ambiente nazionali per l’ozono e il particolato, al fine di continuare a ridurre gli effetti dell’acidificazione e dell’eutrofizzazione e a migliorare la visibilità sia nei parchi nazionali sia nelle aree urbane;
decise ad applicare una strategia a molteplici effetti e destinata a vari inquinanti per prevenire o ridurre al minimo i superamenti dei carichi e dei livelli critici;
tenendo conto delle conoscenze scientifiche sul trasporto degli inquinanti atmosferici a livello di emisfero, dell’influenza del ciclo dell’azoto e delle potenziali sinergie nonché delle soluzioni di compromesso riguardo inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici;
consapevoli del fatto che le emissioni derivanti dal trasporto marittimo e dal trasporto aereo contribuiscono in misura significativa agli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente e costituiscono questioni importanti attualmente all’esame dell’Organizzazione marittima internazionale e dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale;
decise ad adottare misure per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di tali sostanze, alla luce dell’applicazione del principio di precauzione stabilito nel principio numero 15 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo sostenibile;
ribadendo che gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo e che hanno inoltre la responsabilità di garantire che le attività che rientrano nell’ambito della loro giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all’ambiente di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro giurisdizione nazionale;
consapevoli della necessità di un approccio regionale efficace sotto il profilo dei costi per combattere l’inquinamento atmosferico, che tenga conto delle variazioni degli effetti e dei costi di abbattimento tra i Paesi;
notando l’importante contributo offerto dal settore privato e dalle organizzazioni non governative alla conoscenza degli effetti associati alle suddette sostanze e delle tecniche di abbattimento disponibili, nonché del ruolo che essi assumono nella riduzione delle emissioni in atmosfera;
ricordando che le misure prese per ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato non possono essere un mezzo per esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile né un modo indiretto per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali;
prendendo in considerazione i migliori dati e conoscenze scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, sui processi atmosferici e sugli effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle suddette sostanze, nonché il costo delle misure di riduzione, e riconoscendo la necessità di approfondire tali conoscenze e di proseguire la cooperazione scientifica e tecnica per una maggiore comprensione di tali fenomeni;
notando che ai sensi del Protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri, adottato a Sofia il 31 ottobre 1988 , e del Protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili o ai loro flussi transfrontalieri, adottato a Ginevra il 18 novembre 1991 , esistono già disposizioni per limitare le emissioni di ossidi di azoto e di composti organici volatili, e che gli allegati tecnici di entrambi i protocolli contengono già indicazioni tecniche per ridurre tali emissioni;
notando inoltre che il Protocollo relativo ad un’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, adottato a Oslo il 14 giugno 1994 , dispone già di ridurre le emissioni di zolfo per contribuire all’abbattimento dei depositi acidi riducendo i casi in cui vengono superati i depositi critici di zolfo, derivati dai carichi critici di acidità in base al contributo dei composti ossidati di zolfo al deposito acido complessivo nel 1990;
notando infine che il presente protocollo rappresenta il primo accordo ai sensi della convenzione che tratta specificamente la riduzione dei composti azotati e particolato, incluso nero di carbonio;
notando che le misure per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e composti ridotti dell’azoto dovrebbero tener conto dell’intero ciclo biogeochimico dell’azoto e, per quanto possibile, non dovrebbero aumentare le emissioni di azoto reattivo, compreso il protossido di azoto e livelli di nitrato negli ecosistemi, che potrebbero accentuare altri problemi legati all’azoto;
consapevoli che il metano e il monossido di carbonio emessi dalle attività umane contribuiscono, in presenza di ossidi di azoto e di composti organici volatili, alla formazione dell’azoto troposferico;
consapevoli inoltre degli impegni assunti dalle parti in virtù della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo,
- per «convenzione» s’intende la Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
- per «questo protocollo», «il protocollo» e «il presente protocollo» s’intende il protocollo del 1999 relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico, con le successive modifiche;
- per «EMEP» s’intende il programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
- per «Organo esecutivo» s’intende l’organo esecutivo della convenzione, costituito in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1 della convenzione;
- per «Commissione» s’intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa;
- per «parti», salvo indicazione contraria del contesto, s’intendono le parti contraenti del presente protocollo;
- per «zona geografica delle attività dell’EMEP» s’intende la zona definita nell’articolo 1, paragrafo 4 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
- per «emissione» s’intende il rilascio in atmosfera di sostanze prodotte da fonti puntuali o diffuse;
- per «ossidi di azoto» s’intendono il protossido di azoto e il biossido di azoto, espressi come biossido di azoto (NO2);
- per «composti ridotti dell’azoto» s’intendono l’ammoniaca e i suoi prodotti di reazione, espressi come ammoniaca (NH3);
- per «zolfo» s’intendono tutti i composti dello zolfo, espressi come anidride solforosa (SO2);
- per «composti organici volatili» o COV s’intendono, se non specificato diversamente, tutti i composti organici di natura antropica, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;
- per «particolato» o «PM» s’intende un inquinante atmosferico costituito da una miscela di particelle disperse in atmosfera. Le particelle presentano differenti proprietà fisiche (come dimensioni e forma) e composizioni chimiche. Salvo indicazione contraria, tutti i riferimenti al particolato nel presente protocollo si riferiscono a particelle con diametro aerodinamico uguale o inferiore a 10 micrometri (μm) (PM10), comprese quelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 µm (PM2,5);
- per «nero di carbonio» s’intende un materiale carbonioso particellare particolato che assorbe la luce;
- per «precursori dell’ozono» s’intendono ossidi di azoto, composti organici volatili, metano e monossido di carbonio;
- per «carico critico» s’intende una valutazione quantitativa dell’esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale, secondo le attuali conoscenze, non si hanno effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell’ambiente;
- per «livelli critici» s’intendono le concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera o di flussi verso recettori al di sopra delle quali, secondo le attuali conoscenze, vi possono essere effetti nocivi diretti per i destinatari come gli esseri umani, le piante, gli ecosistemi o i materiali;
- per «zona di gestione delle emissioni inquinanti» o ZGEI s’intende la zona designata nell’allegato III secondo le condizioni enunciate nel paragrafo 9 dell’articolo 3;
- per «fonte fissa» s’intende ogni edificio, struttura, attrezzatura, impianto o apparecchio che emette o può emettere zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca o particolato o direttamente o indirettamente in atmosfera;
- per «fonte fissa nuova» s’intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata alla scadenza di un anno dall’entrata in vigore per una parte del presente protocollo. Una parte può decidere di non considerare come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l’autorità nazionale competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell’entrata in vigore del protocollo per la parte medesima e a condizione che la costruzione o modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data. Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se si tratti di modifica sostanziale o meno, tenendo in considerazione fattori quali i vantaggi che tale modifica presenta per l’ambiente.
Art.
2
Obiettivo
L’obiettivo del presente protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato prodotti da attività antropiche e che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, sugli ecosistemi naturali, sui materiali, sui raccolti e sul clima, nel breve e lungo periodo a causa dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione, del particolato o del livello di ozono troposferico successivamente al trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza; è inoltre di garantire, per quanto possibile, che nel lungo termine e con un’impostazione graduale, tenendo conto dei progressi delle conoscenze scientifiche, i depositi o le concentrazioni atmosferici non superino:
- per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP e per il Canada, i carichi critici di acidità descritti nell’allegato I, che consentono il ripristino dell’ecosistema;
- per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i carichi critici di azoto da nutrienti descritti nell’allegato I, che consentono il ripristino dell’ecosistema;
- per l’ozono:i)per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli critici di ozono descritti nell’allegato I;ii)per il Canada, la norma Canadian Ambient Air Quality Standard for ozone;iii)per gli Stati Uniti d’America, la National Ambient Air Quality Standard for ozone.
- per il particolato:i)per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli critici di ozono descritti all’allegato I,ii)per il Canada, le norme Canadian Ambient Air Quality Standards for particulate matter, eiii)per gli Stati Uniti d’America, le norme National Ambient Air Quality Standards for particular matter;
- per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli critici di ammoniaca, descritti all’allegato I; e
- per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, i livelli di inquinanti atmosferici accettabili per la protezione dei materiali, descritti all’allegato I.
Un ulteriore obiettivo è che, nelle misure di esecuzione per conseguire gli obiettivi nazionali per il particolato, le parti dovrebbero, nella misura in cui lo ritengano opportuno, dare priorità a misure di riduzione delle emissioni che facciano diminuire notevolmente anche il nero di carbonio al fine di garantire benefici per la salute umana e l’ambiente e attenuare i cambiamenti climatici nel breve periodo.
Art.
3
Obblighi fondamentali
Le parti che hanno un impegno di riduzione delle emissioni contenuto in una delle tabelle dell’allegato II riducono e mantengono la riduzione delle proprie emissioni annue secondo l’impegno e il calendario indicati nel suddetto allegato. Le parti controllano almeno le proprie emissioni annue di composti inquinanti nel rispetto degli obblighi di cui all’allegato II. Ciascuna parte, impegnandosi a ridurre le emissioni di particolato, cerca di operare riduzioni, nella misura che ritiene opportune, nelle categorie di fonti note per l’emissione di quantitativi elevati di nero di carbonio.
Fatti salvi i paragrafi 2 bis e 2 ter le parti applicano i valori limite indicati negli allegati IV, V, VI e X a ciascuna fonte fissa nuova all’interno di una delle categorie di fonti fisse di cui ai suddetti allegati, entro e non oltre le scadenze specificate nell’allegato VII. In alternativa, le parti possono applicare strategie diverse di riduzione delle emissioni che consentano di raggiungere livelli di emissione globali equivalenti per tutte le categorie di fonti. 2 bis . Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una «fonte fissa esistente» a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale. 2 ter . Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell’entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una «nuova fonte fissa» può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.
Le parti, per quanto sia fattibile sotto il profilo tecnico e economico e alla luce dei costi e dei benefici, applicano i valori limite di cui agli allegati IV, V, VI e X a ciascuna fonte fissa esistente all’interno delle categorie di fonti fisse di cui ai suddetti allegati, entro e non oltre le scadenze specificate nell’allegato VII. In alternativa, le parti possono applicare strategie diverse di riduzione delle emissioni che consentano di raggiungere livelli di emissione globali equivalenti per tutte le categorie di fonti o, per le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, che consentano di conseguire gli obiettivi nazionali o regionali di abbattimento dell’acidificazione e di soddisfare gli standard di qualità dell’aria nazionali.
...
Le parti applicano i valori limite per i carburanti e le nuove fonti mobili indicati nell’allegato VIII entro e non oltre le scadenze indicate nell’allegato VII.
Ciascuna parte dovrebbe applicare le migliori tecniche disponibili alle fonti mobili di cui all’allegato VIII nonché alle fonti fisse di cui agli allegati IV, V, VI e X, e, se lo ritiene necessario, applica misure per il controllo del nero di carbonio in quanto componente del particolato, tenendo conto degli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.
Ciascuna parte applica, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e tenendo conto dei costi e dei vantaggi, i valori limite per il tenore di COV dei prodotti indicati all’allegato XI secondo le scadenze indicate all’allegato VII.
Ai sensi del paragrafo 10, le parti:
- applicano almeno le misure di riduzione dell’ammoniaca di cui all’allegato IX;
- applicano, ove lo ritengano opportuno, le migliori tecniche disponibili per prevenire e ridurre le emissioni di ammoniaca, secondo quanto indicato dal documento di orientamento adottato dall’Organo esecutivo. È necessario rivolgere particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di ammoniaca da fonti significative di ammoniaca per la parte interessata.
Il paragrafo 10 è applicabile alle parti:
- la cui superficie totale sia superiore a 2 milioni di chilometri quadrati;
- le cui emissioni annue di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e/o particolato che contribuiscono all’acidificazione, all’eutrofizzazione, alla formazione di ozono o a livelli più elevati di particolato in zone soggette alla giurisdizione di una o più delle altre parti, provengano prevalentemente dall’interno di zone dipendenti dalla loro giurisdizione menzionate nell’allegato III con il nome di «zona di gestione delle emissioni inquinanti» (ZGEI) e che hanno presentato una documentazione al riguardo ai sensi della lettera c);
- che, nel firmare, ratificare, accettare o approvare il presente protocollo o nell’aderirvi, abbiano presentato una descrizione della portata geografica di una o più ZGEI per uno o più inquinanti con relativa documentazione di supporto, al fine di inserirle nell’allegato III;
- che, nel firmare, ratificare, accettare o approvare il presente protocollo o nell’aderirvi, abbiano precisato che intendono avvalersi del presente paragrafo.
Le parti a cui si applica il presente paragrafo sono tenute a:
- se rientrano in una zona geografica delle attività dell’EMEP, soddisfare le disposizioni del presente articolo e dell’allegato II solo all’interno della rispettiva ZGEI per ciascun inquinante per il quale una ZGEI all’interno della propria giurisdizione sia inserita nell’allegato III o
- se non rientrano in una zona geografica delle attività dell’EMEP, soddisfare le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e dell’allegato II, solo all’interno della rispettiva ZGEI per ciascun inquinante (ossidi di azoto, zolfo, composti organici volatili e/o particolato) per il quale una ZGEI all’interno della propria giurisdizione sia inserita nell’allegato III; non sono tenute a conformarsi al paragrafo 8 in nessuna zona all’interno della propria giurisdizione.
Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell’adesione al presente protocollo o alle modifiche contenute nella decisione 2012/2, il Canada e gli Stati Uniti d’America trasmettono all’Organo esecutivo i rispettivi impegni di riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato, affinché vengano automaticamente inseriti nell’allegato II. 11 bis . Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell’adesione al presente protocollo, il Canada trasmette inoltre all’Organo esecutivo i valori limite pertinenti affinché vengano automaticamente inseriti negli allegati IV, V, VI, VIII, X e XI. 11 ter . Ciascuna parte mette a punto e mantiene aggiornati inventari e proiezioni per le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall’Organo direttivo dell’EMEP e adottate dalle parti in occasione di una delle sessioni dell’Organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP utilizzano come orientamento le metodologie sviluppate nell’ambito del piano di lavoro dell’Organo esecutivo. 11 quater . Ciascuna parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della convenzione sugli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente (Convention on the effects of air pollution on human health and the environment). 11 quinquies . Ai fini del confronto fra i totali delle emissioni nazionali e gli impegni di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1, le parti possono usare una procedura descritta in una decisione dell’Organo esecutivo. Tale procedura comprende le disposizioni relative alla trasmissione di documenti giustificativi e all’esame della modalità di ricorso alla procedura stessa.
Le parti, con riserva dei risultati del primo esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e al massimo un anno dopo il completamento di detto esame, avviano negoziati circa i nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.
Art.
3bis
Disposizioni transitorie flessibili
In deroga all’articolo 3 paragrafi 2, 3, 5 e 6, una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 può applicare, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, disposizioni transitorie flessibili per l’attuazione dei valori limite specificati negli allegati VI e/o VIII.
Ciascuna parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di adesione al presente protocollo, quanto elencato di seguito:
- le disposizioni specifiche di cui agli allegati VI e/o VIII per le quali la parte sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili; e
- un piano di attuazione che indichi il calendario per la piena attuazione delle disposizioni specificate.
Il piano di attuazione di cui al paragrafo 2 lettera b) prevede, come requisito minimo, l’attuazione dei valori limite per fonti fisse nuove ed esistenti specificati nelle tabelle 1 e 5 dell’allegato VI e nelle tabelle 1, 2, 3, 13 e 14 dell’allegato VIII, entro otto anni dall’entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione oppure entro il 31 dicembre 2022, a seconda di quale data sia anteriore.
In nessun caso una parte può rinviare l’applicazione dei valori limite per le fonti fisse nuove ed esistenti, specificati all’allegato VI o all’allegato VIII, oltre il 31 dicembre 2030.
La parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo trasmette al Segretario esecutivo della Commissione una relazione triennale sui progressi nell’attuazione dell’allegato VI e/o dell’allegato VIII. Il Segretario esecutivo della Commissione metterà le relazioni triennali a disposizione dell’Organo esecutivo.
Art.
4
Scambio di informazioni e di tecnologia
Le parti creano, in conformità con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, e ai sensi degli obblighi del presente protocollo, condizioni favorevoli per facilitare lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche per ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio, in particolarepromuovendo:
- la creazione e l’aggiornamento di banche dati sulle migliori tecniche disponibili, comprese quelle che consentono di aumentare l’efficienza energetica, sui bruciatori a basse emissioni, sulle buone pratiche ambientali in agricoltura e sulle misure conosciute in grado di attenuare le emissioni di nero di carbonio in quanto componente del particolato;
- lo scambio di informazioni e di esperienze nella realizzazione di sistemi di trasporto meno inquinanti;
- i contatti e la cooperazione diretti nel settore industriale, comprese le joint ventures;
- la fornitura di assistenza tecnica.
Per promuovere le attività specificate nel paragrafo 1 di cui sopra, le parti creano condizioni favorevoli per agevolare i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e le persone competenti nel settore pubblico e privato in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione tecnica, nonché attrezzature o mezzi finanziari.
Art.
5
Sensibilizzazione
Le parti incentivano, in conformità con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, l’informazione del pubblico in generale, comprese informazioni su:
- emissioni nazionali annue di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio e progressi realizzati per conformarsi agli impegni di riduzione delle emissioni e ad altri obblighi di cui all’articolo 3;
- depositi e concentrazioni dei rispettivi inquinanti e, ove possibile, gli stessi depositi e concentrazioni rispetto ai carichi e ai livelli critici di cui all’articolo 2;
- livelli di ozono troposferico e di particolato;
- strategie e misure applicate o da applicare per ridurre i problemi di inquinamento atmosferico di cui al presente protocollo e definite all’articolo 6; e
- i miglioramenti per l’ambiente e la salute umana associati al conseguimento degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e oltre, elencati all’allegato II. Per i paesi che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP, le informazioni relative a tali miglioramenti verranno presentate negli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.
Le parti possono inoltre dare la massima divulgazione delle informazioni al pubblico al fine di ridurre al minimo le emissioni, comprese informazioni su:
- combustibili meno inquinanti, fonti di energia rinnovabili e efficienza energetica, compreso il rispettivo uso nei trasporti;
- composti organici volatili nei prodotti, compresa l’etichettatura;
- soluzioni di gestione per i rifiuti contenenti composti organici volatili prodotti dal pubblico;
- buone prassi agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca;
- effetti sulla salute umana, sull’ambiente e sul clima associati alla riduzione degli inquinanti disciplinati dal presente protocollo;
- provvedimenti che i cittadini e le imprese possono adottare per ridurre le emissioni degli inquinanti di cui al presente protocollo.
Art.
6
Strategie, politiche, programmi, misure e informazioni
Se possibile, inoltre, ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni sull’incidenza di tutti questi inquinanti sulla salute umana, sugli ecosistemi terrestri e acquatici, sui materiali e sul clima. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP dovrebbero ricorrere agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP dovrebbero utilizzare come orientamento le metodologie sviluppate nell’ambito del piano di lavoro dell’Organo esecutivo. 2 bis . Ciascuna parte dovrebbe inoltre, nella misura che ritiene appropriata, sviluppare e mantenere aggiornati inventari e proiezioni sulle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.
Ciascuna parte, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 3, secondo le necessità e sulla base di solidi criteri scientifici e economici:
- adotta strategie, politiche e programmi di supporto senza indebito ritardo dopo l’entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione;
- applica misure per controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato;
- applica misure per favorire una maggiore efficienza energetica e un uso più cospicuo di fonti di energia rinnovabili;
- applica misure per diminuire l’uso di combustibili inquinanti;
- realizza e introduce sistemi di trasporto meno inquinanti e incentiva sistemi di gestione del traffico per ridurre le emissioni globali prodotte dal traffico stradale;
- applica misure per favorire la realizzazione e l’introduzione di processi e prodotti scarsamente inquinanti, tenendo conto degli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo;
- favorisce la realizzazione di programmi di gestione per ridurre le emissioni, ivi compresi programmi volontari, e il ricorso a strumenti economici, tenendo conto degli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo;
- applicano e elaborano altre strategie e misure in base alle situazioni nazionali, quali la progressiva riduzione o eliminazione di imperfezioni del mercato, incentivi fiscali, esenzioni da tasse e accise e sussidi in tutti i settori che producono emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato che non rispettino l’obiettivo del presente protocollo, e applicano strumenti di mercato;
- ove risulti efficace sotto il profilo dei costi, applicano misure per ridurre le emissioni di prodotti di scarto contenenti composti organici volatili.
2. Ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni riguardanti:
- le concentrazioni ambiente e i depositi di composti dello zolfo e dell’azoto;
- le concentrazioni ambiente di ozono, composti organici volatili e particolato; e
- se possibile, le stime dei livelli di esposizione all’ozono troposferico e al particolato.
Le parti possono adottare misure più rigorose di quelle stabilite nel presente protocollo.
Art.
7
Comunicazione delle informazioni
In conformità delle leggi e delle regolamentazioni nazionali e in conformità degli obblighi di cui al presente protocollo:
- ciascuna parte, per il tramite del Segretario esecutivo della Commissione, comunica all’Organo esecutivo, ad intervalli periodici fissati dalle parti durante una seduta dell’Organo esecutivo, informazioni sulle misure adottate per attuare il presente protocollo. Inoltre:i)se una parte applica strategie di riduzione delle emissioni diverse ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, è tenuta a documentare le strategie applicate e la conformità alle disposizioni dei suddetti paragrafi,ii)se una parte ritiene che alcuni valori limite definiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 7, non siano realizzabili sotto il profilo tecnico e economico, alla luce dei costi e dei benefici che comportano, lo riferisce, motivando la sua posizione;
- ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell’EMEP trasmette a quest’ultimo, tramite il Segretario esecutivo della Commissione, le seguenti informazioni relative alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca e particolato, sulla base degli orientamenti elaborati dall’Organo direttivo dell’EMEP e adottati dall’Organo esecutivo:i)livelli di emissione, utilizzando, come minimo, le metodologie e la risoluzione temporale e spaziale specificata dall’Organo direttivo dell’EMEP,ii)livelli di emissione nell’anno di riferimento (indicato nell’allegato II) utilizzando le stesse metodologie e la stessa risoluzione temporale e spaziale,iii)dati sulle emissioni previste,iv)un inventario che contenga informazioni dettagliate e proiezioni sulle emissioni ivi registrate;
- ciascuna parte situata nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunica le informazioni disponibili all’Organo esecutivo, tramite il Segretario esecutivo della Commissione, riguardo ai suoi programmi di studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente, nonché ai programmi di sorveglianza e modellazione dell’atmosfera nel quadro della convenzione, in base agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo;
- le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano le informazioni disponibili sui livelli delle emissioni, incluso per l’anno di riferimento di cui all’allegato II nonché rilevanti per la zona geografica interessata dai loro impegni di riduzione delle emissioni. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell’EMEP comunicano informazioni analoghe a quelle indicate alla lettera bbis), qualora l’Organo esecutivo ne faccia richiesta;
- ciascuna parte deve anche fornire, ove disponibili, i suoi inventari delle emissioni e le proiezioni relative alle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.
Le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 1, lettera a) sono conformi alla decisione riguardante la forma e il contenuto delle stesse, che le parti adottano durante una seduta dell’Organo esecutivo. Le indicazioni della decisione sono eventualmente riesaminate per individuare possibili elementi aggiuntivi riguardanti la forma e il contenuto delle informazioni da inserire nelle relazioni.
...
Su richiesta e secondo il calendario stabilito dall’Organo esecutivo, l’EMEP e gli altri organi sussidiari forniscono a tale organo informazioni utili su:
- sulle concentrazioni ambiente di particolato, incluso il nero di carbonio, e sui depositi di composti dello zolfo e dell’azoto e, se disponibili, sulle concentrazioni ambiente di composti organici volatili e ozono;
- sulle cifre dei bilanci dello zolfo e dell’azoto ossidato e ridotto e sui dati pertinenti relativi al trasporto a lunga distanza del particolato, dell’ozono troposferico e dei loro precursori;
- sugli effetti negativi per la salute umana, gli ecosistemi naturali, i materiali e le colture, incluse le interazioni con i cambiamenti climatici e l’ambiente, correlati alle sostanze disciplinate dal presente protocollo, e sui progressi nell’ottenere miglioramenti per la salute umana e per l’ambiente, come specificato negli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo; e
- sul calcolo dei bilanci dell’azoto, dell’efficienza nell’utilizzo dell’azoto e delle eccedenze dell’azoto e relativo ai miglioramenti nella zona geografica delle attività dell’EMEP, facendo ricorso agli orientamenti adottati dall’Organo esecutivo.
L’Organo esecutivo, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della convenzione, adotta le disposizioni necessarie per determinare le informazioni sugli effetti dei depositi dei composti di zolfo e di azoto e delle concentrazioni di ozono e di particolato.
Nelle sedute dell’Organo esecutivo le parti adottano le disposizioni necessarie per definire, a intervalli regolari, informazioni aggiornate sulle assegnazioni di riduzione delle emissioni, calcolate e ottimizzate a livello internazionale, per gli Stati situati nella zona geografica delle attività dell’EMEP, per mezzo di modelli di valutazione integrata, compresi i modelli di trasporto in atmosfera, onde ridurre maggiormente, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo, lo scarto tra i depositi effettivi dei composti di zolfo e di azoto e i valori dei carichi critici, oltre che lo scarto tra le concentrazioni effettive di ozono e di particolato e i livelli critici dell’ozono e del particolato indicati nell’allegato I; in alternativa possono essere utilizzati metodi di valutazione diversi approvati dalle parti in una seduta dell’Organo esecutivo.
L’Organo esecutivo rilascia tale autorizzazione annualmente per un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente protocollo per una parte contraente, ma in nessun caso per la comunicazione delle emissioni per gli anni successivi al 2019. La richiesta di autorizzazione è accompagnata da informazioni sui progressi compiuti nella messa a punto di un inventario più completo all’interno della comunicazione annuale della parte richiedente.
In deroga all’articolo 7 paragrafo 1 lettera b), una parte può chiedere all’Organo esecutivo l’autorizzazione a fornire un inventario limitato per un particolare o per particolari inquinanti se:
- detta parte non era tenuta in precedenza a comunicare informazioni a titolo del presente protocollo, o di altri protocolli, riguardo a tale o a tali inquinanti; e
- l’inventario limitato comprende, come minimo, tutte le maggiori fonti puntuali dell’inquinante o degli inquinanti all’interno della zona geografica della parte o di una ZGEI pertinente.
Art.
8
Ricerca, sviluppo e sorveglianza
Le parti incoraggiano la ricerca, lo sviluppo, la sorveglianza e la cooperazione nei seguenti settori:
- armonizzazione internazionale dei metodi per calcolare e valutare gli effetti negativi associati alle sostanze di cui al presente protocollo, al fine di stabilire i carichi critici e i livelli critici e eventualmente di elaborare procedure per detta armonizzazione;
- perfezionamento delle banche dati sulle emissioni, in particolare quelle relative al particolato, incluso il nero di carbonio, all’ammoniaca e ai composti organici volatili;
- miglioramento delle tecniche e dei sistemi di sorveglianza e dei modelli di trasporto, delle concentrazioni e dei depositi di zolfo, composti dell’azoto, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio, nonché della formazione di ozono o di particelle secondarie;
- migliore comprensione scientifica del destino a lungo termine delle emissioni e del relativo impatto sulle concentrazioni di fondo emisferiche di zolfo, azoto, composti organici volatili, ozono e particelle, con particolare attenzione alla chimica della troposfera libera e alla possibilità di un flusso intercontinentale di inquinanti;
- miglioramento delle conoscenze scientifiche sui potenziali benefici collaterali per la mitigazione dei cambiamenti climatici associati ai potenziali scenari di riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (come il metano, il monossido di carbonio e il nero di carbonio) che provocano forzatura radiativa a breve termine e altri effetti climatici;
- ulteriore elaborazione di una strategia globale per ridurre gli effetti negativi dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione, dell’inquinamento fotochimico e del particolato, comprese le sinergie e gli effetti combinati di tali fenomeni;
- elaborazione di strategie volte a ridurre ulteriormente le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e altri precursori dell’ozono, e particolato in base ai carichi critici e ai livelli critici nonché al progresso tecnico; miglioramento dei modelli di valutazione integrata per calcolare la ripartizione ottimizzata a livello internazionale delle riduzioni delle emissioni sulla base di un’equa ripartizione dei costi tra le parti. Particolare attenzione meritano le emissioni derivanti dall’agricoltura e dai trasporti;
- identificazione delle tendenze nel tempo e comprensione scientifica degli effetti più generali delle emissioni di zolfo, azoto, composti organici volatili e particolato e dell’inquinamento fotochimico per la salute umana, per l’ambiente, in particolare l’acidificazione e l’eutrofizzazione, e per i materiali, soprattutto i monumenti di valore storico e culturale, in considerazione della relazione tra gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, l’ammoniaca, i composti organici volatili, il particolato e l’ozono troposferico;
- tecnologie di riduzione delle emissioni nonché tecnologie e tecniche atte ad accrescere l’efficienza energetica, i risparmi energetici e l’uso delle energie rinnovabili;
- efficacia delle tecniche di riduzione dell’ammoniaca per le aziende agricole e relativo impatto sul deposito su scala locale e regionale;
- gestione della domanda di trasporto e sviluppo e promozione di modi di trasporto meno inquinanti;
- quantificazione e, se possibile, valutazione economica dei vantaggi derivanti all’ambiente, alla salute umana e agli impatti sul clima dalla riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato;
- sviluppo di strumenti che consentano la massima applicazione e diffusione dei metodi e dei risultati delle suddette attività.
Art.
9
Osservanza
L’osservanza degli obblighi del presente protocollo è esaminata a scadenze periodiche. Il comitato di applicazione, istituito dalla decisione 1997/2 dell’Organo esecutivo durante la quindicesima seduta, è incaricato di procedere a tale esame e riferisce alle parti durante le sedute dell’Organo esecutivo, ai sensi dell’allegato della suddetta decisione e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
Art.
10
Esami effettuati dalle parti durante le sedute dell’organo esecutivo
Nelle sedute dell’Organo esecutivo le parti, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle parti, dall’EMEP e dagli organi sussidiari dell’Organo esecutivo, i dati relativi agli effetti delle concentrazioni e dei depositi dei composti dello zolfo e dell’azoto, del particolato e dell’inquinamento fotochimico, nonché i rapporti del comitato di applicazione di cui all’articolo 9 del presente protocollo.
- a) Nelle sedute dell’Organo esecutivo, le parti esaminano regolarmente gli obblighi enunciati nel presente protocollo, compresi:i)i loro obblighi riguardo alla ripartizione delle riduzioni delle emissioni calcolate e ottimizzate a livello internazionale, di cui all’articolo 7, paragrafo 5 eii)l’adeguatezza degli obblighi e i progressi realizzati in vista di raggiungere gli obiettivi del presente protocollo;
- tali esami sono basati sulle migliori informazioni scientifiche disponibili in materia di acidificazione, eutrofizzazione e inquinamento fotochimico, compresa la valutazione di tutti gli effetti rilevanti per la salute umana, dei vantaggi che ne deriverebbero anche per il clima, dei livelli e dei carichi critici, dello sviluppo e del perfezionamento di modelli di valutazione integrata, degli sviluppi tecnologici, dell’andamento della situazione economica, dei progressi realizzati sulle banche dati relative alle emissioni e alle tecniche di riduzione, in particolare quelle riguardanti il particolato, l’ammoniaca e i composti organici volatili, e della misura in cui sono rispettati gli obblighi relativi ai livelli di tali emissioni;
- le modalità, i metodi e il calendario di detti esami sono specificati dalle parti in una seduta dell’Organo esecutivo. Il primo esame deve cominciare al più tardi entro un anno dopo l’entrata in vigore del presente protocollo.
Non oltre la seconda seduta dell’Organo esecutivo, dopo l’entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, l’Organo esecutivo include negli esami previsti dal presente articolo una valutazione delle misure di attenuazione per le emissioni di nero di carbonio.
Non oltre la seconda seduta dell’Organo esecutivo, dopo l’entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, le parti valutano le misure di riduzione per l’ammoniaca nonché l’eventuale necessità di rivedere l’allegato IX.
Art.
11
Composizione delle controversie
In caso di controversia tra due o più parti riguardo all’interpretazione o all’applicazione del protocollo, le parti interessate si sforzano di risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. Le parti interessate informano l’Organo esecutivo che una controversia è in corso.
Una parte che sia un’organizzazione d’integrazione economica regionale può formulare una dichiarazione di effetto equivalente per quanto riguarda l’arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b) di cui sopra.
Nel ratificare, accettare o approvare il protocollo, o aderirvi, o in ogni successivo momento, una parte che non sia un’organizzazione d’integrazione economica regionale può dichiarare per iscritto in uno strumento presentato al Depositario che, per ogni controversia connessa all’interpretazione o all’applicazione del protocollo, essa riconosce come obbligatori ipso facto, e senza accordo speciale, uno dei due mezzi di composizione in appresso o entrambi, nei confronti di ogni parte che accetta lo stesso obbligo:
- deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
- arbitrato in conformità alle procedure che le parti adotteranno quanto prima, in una seduta dell’Organo esecutivo, e che saranno contenute in un allegato riservato all’arbitrato.
La dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino a quando non scade secondo i termini in essa stabiliti, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale una notifica scritta della revoca di tale dichiarazione è stata depositata presso il Depositario.
Il deposito di ogni nuova dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo una procedura intentata dinanzi alla Corte internazionale di giustizia o al Tribunale arbitrale, a meno che le parti alla controversia non convengano diversamente.
Salvo nei casi in cui le parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di composizione della controversia di cui al paragrafo 2, e qualora le stesse parti non siano riuscite, allo scadere di un termine di 12 mesi a decorrere dalla data alla quale una parte ha notificato a un’altra parte l’esistenza di una controversia tra di loro, a comporre la controversia con i mezzi di cui al paragrafo 1, detta controversia è sottoposta a conciliazione su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia.
Ai fini del paragrafo 5, è istituita una commissione di conciliazione. La commissione si compone dei membri designati, in numero uguale, da ogni parte in causa oppure, nel caso in cui più parti alla procedura facciano causa comune, dall’insieme di dette parti, nonché di un presidente selezionato di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione formula una raccomandazione che le parti esaminano in buona fede.
Art.
13
Adeguamenti
Qualsiasi parte della convenzione può proporre un adeguamento dell’allegato II del presente protocollo al fine di aggiungervi il suo nome, i livelli di emissione, i limiti di emissione e la percentuale di riduzione delle emissioni.
Qualsiasi parte può proporre un adeguamento dei suoi impegni di riduzione delle emissioni già elencati nell’allegato II. La proposta deve contenere documenti giustificativi e sarà esaminata, come specificato in una decisione dell’Organo esecutivo. Il riesame si effettua prima che la proposta sia discussa tra le parti a norma del paragrafo 4.
Ciascuna parte ammissibile a norma dell’articolo 3 paragrafo 9 può proporre adeguamenti all’allegato III al fine di aggiungere una o più ZGEI o di modificare una ZGEI soggetta alla sua giurisdizione ed elencata nell’allegato stesso.
Gli adeguamenti proposti sono trasmessi per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione, il quale li comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di adeguamento nella successiva seduta dell’Organo esecutivo a condizione che il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
Gli adeguamenti sono adottati per consenso delle parti rappresentate in una delle riunioni dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le parti del presente protocollo il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione invia alle parti comunicazione scritta dell’adozione dell’adeguamento.
Art.
13bis
Modifiche
Ciascuna parte può proporre modifiche al presente protocollo.
Le modifiche proposte sono trasmesse per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione, il quale le comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di modifica nella successiva seduta dell’Organo esecutivo a condizione che il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
Le modifiche al presente protocollo, ad eccezione di quelle agli allegati I e III, sono adottate per consenso dalle parti presenti a una seduta dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore, per le parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi di coloro che erano parti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali modifiche presso il Depositario. Per tutte le altre parti, le modifiche entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione.
Le modifiche agli allegati I e III del presente protocollo vengono adottate per consenso delle parti presenti a una seduta dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di centottanta giorni dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione comunica la modifica a tutte le parti, la modifica agli allegati entra in vigore per quelle parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 5, a condizione che almeno sedici parti non abbiano trasmesso detta notifica.
Le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati I e/o III lo notificano per iscritto al Depositario entro novanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il Depositario, la modifica ai suddetti allegati ha effetto per tale parte.
Per le parti che hanno accettato la modifica, la procedura di cui al paragrafo 7 sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.
Le modifiche agli allegati da IV a XI vengono adottate per consenso delle parti presenti in una seduta dell’Organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui viene comunicata dal Segretario esecutivo della Commissione a tutte le parti, ogni modifica ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a):
- le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati da IV a XI lo notificano per iscritto al Depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il Depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un’accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il Depositario, la modifica ai suddetti allegati avrà effetto per tale parte;
- qualsiasi modifica degli allegati da IV a XI non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più parti:i)ha fatto pervenire una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a), oppureii)a respinto la procedura di cui al presente paragrafo e non ha ancora depositato uno strumento di accettazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.
Art.
14
Firma
Il presente protocollo è aperto alla firma a Göteborg (Svezia) il 30 novembre e il 1° dicembre 1999, e successivamente presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 30 maggio 2000, degli Stati membri, della Commissione nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione ai sensi del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, aventi competenza a negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del protocollo, a condizione che gli Stati e le organizzazioni in questione siano parti della convenzione e figurino sulla lista dell’allegato II.
Nelle materie di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica regionale esercitano in nome proprio i diritti e le responsabilità conferite dal presente protocollo ai loro Stati membri. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni non sono abilitati ad esercitare individualmente i loro diritti.
Art.
15
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione dei firmatari.
Il presente protocollo, a decorrere dal 31 maggio 2000, è aperto all’adesione degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano le condizioni stabilite nell’articolo 14, paragrafo 1.
Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Depositario.
Uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalla procedura di cui all’articolo 13 bis , paragrafo 7, per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.
Art.
17
Entrata in vigore
Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.
Per ogni Stato o organizzazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1 che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui la suddetta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Art.
18
Denuncia
Ciascuna parte può, con notifica scritta al Depositario, denunciare in ogni momento il presente protocollo dopo che siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui esso è entrata in vigore nei suoi confronti. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della sua notifica da parte del Depositario o in ogni altra data successiva eventualmente specificata nella notifica della denuncia.
Art.
18bis
Denuncia dei protocolli
Quando tutte le parti che hanno sottoscritto uno o più dei protocolli elencati di seguito hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al presente protocollo con il Depositario conformemente all’articolo 15, si considera che le parti abbiano denunciato i protocolli precedentemente sottoscritti e di seguito elencati:
- il protocollo di Helsinki del 1985 relativo alla riduzione di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri;
- il protocollo di Sofia del 1988 relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri;
- il protocollo di Ginevra del 1991 concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri;
- il protocollo di Oslo del 1994 relativo a un’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo
Art.
19
Testi facenti fede
L’originale del presente protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Fatto a Göteborg (Svezia) il trenta novembre millenovencentonovantanove.
Allegato II
Impegni di riduzione delle emissioni
1. Gli impegni di riduzione delle emissioni elencati nelle tabelle sottostanti si riferiscono alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 10, del presente protocollo.
2. Nella tabella 1 sono riportati i limiti di emissione per il biossido di zolfo (SO 2 ), gli ossidi di azoto (NO x ), l’ammoniaca (NH 3 ) e i composti organici volatili (COV) dal 2010 al 2020, espressi in migliaia di tonnellate metriche (tonnellate) per le parti che hanno ratificato il presente protocollo prima del 2010.
3. Le tabelle da 2 a 6 includono gli impegni di riduzione delle emissioni di SO 2 , NO x , NH 3 , COV e PM2,5 per il 2020 e oltre. Tali impegni sono espressi in percentuale di riduzione rispetto al livello di emissioni del 2005.
4. Le stime delle emissioni per il 2005, elencate nelle tabelle da 2 a 6, sono espresse in migliaia di tonnellate e rappresentano i migliori dati disponibili più recenti, comunicati dalle parti nel 2012. Tali stime sono riportate unicamente a titolo informativo e, in caso siano disponibili informazioni migliori, le stime possono essere aggiornate dalle parti nel momento in cui esse segnalano i dati sulle emissioni nell’ambito del presente protocollo. Sul sito web della convenzione il segretariato conserva e aggiorna periodicamente una tabella delle stime più recenti comunicate dalle parti, per informazione. Gli impegni di riduzione percentuale delle emissioni, elencati nelle tabelle da 2 a 6, si applicano alle stime 2005 più aggiornate, segnalate dalle parti al Segretario esecutivo della Commissione.
5. Se in un dato anno una parte rileva che, a causa di un inverno particolarmente rigido, di un’estate particolarmente secca o di variazioni impreviste nelle attività economiche, quali la perdita di capacità nel sistema di alimentazione elettrica a livello nazionale o in un paese confinante, essa non può rispettare i suoi impegni di riduzione delle emissioni, detta parte può soddisfare gli obblighi assunti calcolando la media tra le emissioni annue nazionali per l’anno in questione, per l’anno precedente all’anno considerato e per l’anno successivo, a condizione che tale media non sia superiore all’impegno assunto.
Tabella 1
Limiti di emissione dal 2010 al 2020 per le parti contraenti che hanno ratificato il presente protocollo prima del 2010 (in migliaia di tonnellate all’anno)
Tabella 2
Impegni di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo per il 2020 e oltre
Tabella 3
Impegni di riduzione delle emissioni per gli ossidi di azoto per il 2020 e oltre a
Tabella 4
Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca per il 2020 e oltre
Tabella 5
Impegni di riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV) per il 2020 e oltre
Tabella 6
Impegni di riduzione delle emissioni di PM2,5 per il 2020 e oltre
Allegato III
Zona designata di gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI)
Ai fini del presente protocollo vengono inserite le seguenti zone di gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI).
ZGEI del Canada
La ZGEI per lo zolfo per il Canada ha una superficie di 1 milione di km2 che comprende l’intero territorio delle province dell’Isola Principe Edoardo, Nuova Scozia e New Brunswick, tutto il territorio della provincia del Québec a sud di una linea retta tra Havre-Saint-Pierre sulla costa settentrionale del Golfo di San Lorenzo e il punto in cui il confine tra Québec e Ontario interseca la linea costiera della Baia di James, e tutto il territorio dell’Ontario a sud di una linea retta tra il punto in cui il confine tra Québec e Ontario interseca la linea costiera della Baia di James e il fiume Nipigon, vicino alla sponda settentrionale del Lago Superiore.
ZGEI della Federazione Russa
La ZGEI per la Federazione russa corrisponde al territorio europeo della Federazione russa. Il territorio europeo della Federazione russa è parte del territorio russo che si trova all’interno dei confini amministrativi e geografici delle entità costituenti la Federazione russa situate nell’Europa dell’est al confine con il continente asiatico, secondo la tradizionale linea di confine che passa da nord a sud lungo la catena degli Urali, il confine con il Kazakistan, verso il Mar Caspio e poi lungo le frontiere nazionali con l’Azerbaigian e la Georgia, nel Caucaso settentrionale e fino al Mar Nero.
Allegato IV
Valori limite per le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America
2. Ai fini della presente parte A, per «valore limite di emissione» s’intende la quantità di SO 2 (o di SO x dove indicato) contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non viene specificato diversamente, tale valore è calcolato in termini di massa di SO 2 (SO x espresso come SO 2 ) per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m 3 ), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori riportati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell’impianto.
3. È necessario verificare il rispetto dei valori limite di emissione, dei gradi minimi di desolforazione, dei gradi di recupero e dei valori limite del tenore di zolfo:
- le emissioni sono sorvegliate mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite di emissione è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di misurazioni in continuo, i valori limite di emissione sono rispettati se l’emissione media mensile convalidata non supera il valore limite, salvo indicazione contraria per la singola categoria di fonti. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera i valori limite di emissione. Ai fini della verifica può essere presa in considerazione l’inesattezza dei metodi di misurazione;
- per gli impianti di combustione che applicano i gradi minimi di desolforazione di cui al punto 5, lettera a), punto ii), è necessario inoltre sorvegliare periodicamente il tenore di zolfo del carburante e informare le autorità competenti circa eventuali modifiche sostanziali del tipo di combustibile utilizzato. I tassi di desolforazione si applicano come valori medi mensili;
- il rispetto del grado minimo di recupero dello zolfo è verificato mediante misurazioni periodiche o qualsiasi altro metodo appropriato dal punto di vista tecnico;
- il rispetto dei valori limite di zolfo per il gasolio è verificato mediante misurazioni periodiche mirate.
4. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme istituite dal Comitato europeo di normalizzazione (norme CEN). Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme istituite dall’Organizzazione internazionale di normalizzazione (norme ISO), norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
5. Le seguenti lettere a), b), c) e d) prevedono disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 7:
- una parte può derogare all’obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 7 nei seguenti casi:i)per un impianto di combustione che utilizza abitualmente carburante a basso tenore di zolfo, se l’operatore non è in grado di rispettare i valori limite a causa di un’interruzione della fornitura di carburante a basso tenore di zolfo dovuta a una situazione di penuria grave,ii)per un impianto di combustione alimentato con combustibile solido indigeno che non può rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 7, nel qual caso devono essere rispettati almeno i seguenti valori limite per i tassi di desolforazione:aa)impianto esistente: 50–100 MWth: 80 %bb)impianto esistente: 100–300 MWth: 90 %cc)impianto esistente: > 300 MWth: 95 %dd)impianto nuovo: 50–300 MWth: 93 %ee)impianto nuovo: > 300 MWth: 97 %iii)per impianti di combustione che utilizzano abitualmente carburante gassoso ma che devono ricorrere in via eccezionale all’utilizzo di altri combustibili per via di un’improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico,iv)per impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023,v)per impianti di combustione esistenti che utilizzano combustibili solidi o liquidi e che non sono stati messi in funzione per più di 1 500 ore operative annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, si applicano invece i seguenti valori limite di emissione:aa)per i combustibili solidi: 800 mg/m3bb)per i combustibili liquidi: 850 mg/m3 per gli impianti con una potenza termica nominale non superiore a 300 MWth; 400 mg/m3 per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 300 MWth;
- qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 7 si applicano all’ampliamento oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell’impianto;
- le parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento;
- nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.
6. Le parti possono applicare norme in base alle quali gli impianti di combustione e trattamento all’interno di una raffineria di olio minerale possono essere esentati dal rispetto dei singoli valori limite per l’SO 2 di cui al presente allegato, a condizione che venga rispettato il valore limite di bolla per l’SO 2 determinato sulla base delle migliori tecniche disponibili.
7. Impianti di combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MW th
:
Tabella 1
Valori limite per le emissioni di SO 2 da impianti di combustione a
8. Gasolio:
Tabella 2
Valori limite per il tenore di zolfo nel gasolio a
9. Raffinerie di olio minerale e di gas:
Unità di recupero dello zolfo: per impianti che producono oltre 50 Mg di zolfo al giorno:
Tabella 3
Valore limite espresso come grado minimo di recupero dello zolfo delle unità di recupero dello zolfo
10. Produzione di biossido di titanio:
Tabella 4
Valori limite per le emissioni di SO x derivanti dalla produzione di biossido di titanio (media annua)
B. Canada
11. Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le emissioni di ossidi di zolfo tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguito:
- Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Act, 1999. SOR/2011-34;
- Proposed Regulation, Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999;
- New Source Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation;
- National Emission Guidelines for Stationary Combustion Turbines. PN1072;
- Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085.
C. Stati Uniti d’America
12. I valori limite per ridurre le emissioni di biossido di zolfo prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:
- Electric Utility Steam Generating Units – 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 60, sottoparti D e Da;
- Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Db e Dc;
- Sulphuric Acid Plants – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte H;
- Petroleum Refineries – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti J e Ja;
- Primary Copper Smelters – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte P;
- Primary Zinc Smelters – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Q;
- Primary Lead Smelters – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte R;
- Stationary Gas Turbines – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte GG;
- Onshore Natural Gas Processing – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte LLL;
- Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Ea e Eb;
- Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec;
- Stationary Combustion Turbines – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KKKK;
- Small Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;
- Commercial and Industrial Solid Waste Combustors – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CCCC;
- Other Solid Waste Combustors – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE.
Allegato V
Valori limite per le emissioni di ossidi di azoto prodotte da fonti fisse
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America
2. Ai fini della presente parte A, per «valore limite di emissione» s’intende la quantità di NO x (somma di NO e NO 2 espressa come NO 2 ) contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di NO x per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m 3 ), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori riportati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell’impianto.
3. Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi tramite misurazioni per NO x o mediante calcoli o tramite una combinazione di questi due metodi che raggiunga almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite di emissione è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di misurazioni in continuo, i valori limite di emissione sono rispettati se l’emissione media mensile convalidata non supera tali valori. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite di emissione. L’inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica.
4. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
5. Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 6:
- una parte può derogare all’obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 6 nei seguenti casi:i)per impianti di combustione che utilizzano abitualmente carburante gassoso ma che devono ricorrere in via eccezionale all’utilizzo di altri combustibili per via di un’improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico,ii)per gli impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023,iii)per impianti di combustione esistenti, che non siano turbine a gas onshore (contemplate al punto 7), che utilizzano combustibili solidi o liquidi e che non sono stati messi in funzione per più di 1 500 ore operative annue, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, si applicano invece i seguenti valori limite di emissione:aa)per combustibili solidi: 450 mg/m3bb)per combustibili liquidi: 450 mg/m3;
- qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 6 si applicano all’ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell’impianto;
- e parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento;
- nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile. Le parti possono applicare norme in base alle quali gli impianti di combustione e trattamento all’interno di una raffineria di olio minerale possono essere esentati dal rispetto dei singoli valori limite per l’NOx di cui al presente allegato, a condizione che venga rispettato il valore limite di bolla per l’NOx determinato sulla base delle migliori tecniche disponibili.
6. Impianti di combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MW th
:
Tabella 1
Valori limite per le emissioni di NO x da impianti di combustione a
7. Turbine a combustione onshore con una potenza termica nominale superiore a 50 MW th :
i valori limite di emissione di NO x espressi come mg/Nm 3 (con un tenore di O 2 di riferimento del 15 %) devono essere applicati a un’unica turbina. I valori limite di emissione della tabella 2 si applicano soltanto con un carico superiore al 70 %.
Tabella 2
Valori limite delle emissioni di NO x rilasciate da turbine a combustione onshore (comprese le turbine a gas a ciclo combinato)
8. Produzione di cemento:
Tabella 3
Valori limite per le emissioni di NO x derivanti dalla produzione di clinker di cemento a
9. Motori fissi:
Tabella 4
Valori limite per le emissioni di NO x prodotte da motori fissi nuovi
10. Impianti di sinterizzazione per minerali di ferro:
Tabella 5
Valori limite per le emissioni di NO x prodotte da impianti di sinterizzazione per minerali di ferro
11. Produzione di acido nitrico:
Tabella 6
Valori limite per le emissioni di NO x derivanti dalla produzione di acido nitrico, escluse le unità di concentrazione degli acidi
B. Canada
12. I valori limite per ridurre le emissioni di NOx saranno determinati per le fonti fisse, se del caso, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei seguenti documenti:
- New Source Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation;
- National Emission Guidelines for Stationary Combustion Turbines. PN1072;
- National Emission Guidelines for Cement Kilns. PN1284;
- National Emission Guidelines for Industrial/Commercial Boilers and Heaters. PN1286;
- Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085;
- Management Plan for Nitrogen Oxides (NOx) and Volatile Organic Compounds (VOCs) – Phase I. PN1066;
- Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators. PN1085.
C. Stati Uniti d’America
13. I valori limite per ridurre le emissioni di NOx prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei seguenti documenti:
- Coal-fired Utility Units - 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 76;
- Electric Utility Steam Generating Units - 40 C.F.R., parte 60, sottoparti D e Da;
- Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Db;
- Nitric Acid Plants - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte G;
- Stationary Gas Turbines – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte GG;
- Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Ea e Eb;
- Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec;
- Petroleum Refineries – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti J e Ja;
- Stationary Internal Combustion Engines – Spark Ignition, 40 C.F.R., parte 60, sottoparte JJJJ;
- Stationary Internal Combustion Engines – Compression Ignition, 40 C.F.R., parte 60, sottoparte IIII;
- Stationary Combustion Turbines – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KKKK;
- Small Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;
- Portland Cement –40 C.F.R., parte 60, sottoparte F;
- Commercial and Industrial Solid Waste Combustors – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CCCC;
- Other Solid Waste Combustors – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE.
Allegato VI
Valori limite per i composti organici volatili prodotti da fonti fisse
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America
2. Questa parte del presente allegato riguarda le fonti fisse di emissioni di composti organici volatili (COV) elencate nei punti da 8 a 22, in appresso. Non sono compresi gli impianti o le parti di impianti destinati alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi. I valori soglia sono indicati nelle tabelle settoriali che compaiono di seguito che si riferiscono, generalmente, al consumo di solventi o alla portata massica delle emissioni. Se un operatore svolge varie attività rientranti nella stessa sottovoce presso il medesimo impianto di uno stesso sito, il consumo di solventi o la portata massica delle emissioni delle suddette attività vengono sommati. Se non viene indicato alcun valore limite, a tutti gli impianti interessati viene applicato il valore limite predeterminato.
3. Ai fini della parte A del presente allegato s’intende per:
- «deposito e distribuzione di benzina»: il caricamento di autocarri, vagoni ferroviari, chiatte e navi marittime presso i depositi e le stazioni di spedizione di olio minerale delle raffinerie, inclusi i veicoli che fanno rifornimento alle stazioni di servizio;
- «rivestimento adesivo»: qualsiasi attività mediante la quale si applica un adesivo alla superficie, ad esclusione del rivestimento e della laminazione adesivi associati ai processi di stampa e alla laminazione del legno e della plastica;
- «laminazione del legno e della plastica»: qualsiasi attività che faccia aderire l’uno all’altra legno e/o plastica per la produzione di laminati;
- «attività di rivestimento»: qualsiasi attività che comporta una singola applicazione o molteplici applicazioni di uno strato continuo di rivestimento su:i)veicoli nuovi definiti come veicoli di categoria M1 e di categoria N1, a condizione che siano rivestiti presso lo stesso impianto dei veicoli di categoria M1,ii)cabine di autocarri, definite come cabina per il guidatore e tutto l’alloggiamento integrato per l’apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 ed N3,iii)furgoni e autocarri definiti come veicoli di categoria N1, N2 ed N3, escluse le cabine degli autocarri,iv)autobus definiti come veicoli di categoria M2 ed M3,v)altre superfici metalliche e di plastica, comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc.,vi)superfici di legno,vii)superfici tessili, di tessuto, di film e di carta, eviii)cuoio.
- Questa categoria di fonti non comprende il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l’attività di rivestimento prevede una fase in cui lo stesso articolo viene stampato, la stampa è considerata parte dell’attività di rivestimento. Non sono invece incluse le attività di stampa svolte come attività separate. Nella definizione, s’intende per:–categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,–categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg,–categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg,–categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 Mg,–categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 Mg ma non superiore a 12 Mg,–categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 Mg;
- «verniciatura in continuo»: qualsiasi attività intesa a rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo;
- «pulitura a secco»: qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto per la pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e aloni nell’industria tessile e dell’abbigliamento;
- «fabbricazione di rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi»: la fabbricazione di preparati di rivestimento, vernici, inchiostri e adesivi, e di prodotti intermedi, a condizione che vengano prodotti nello stesso impianto mescolando pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altri eccipienti. In questa categoria rientrano anche la dispersione, la predispersione, l’ottenimento di una certa viscosità o colore e l’imballaggio del prodotto finale in un contenitore;
- «stampa»: qualsiasi attività di riproduzione di un testo e/o di immagini nella quale, grazie ad un vettore di immagine, l’inchiostro è trasferito su una superficie e nella quale si applicano i seguenti sottoprocessi:i)«flessografia»: un’attività di stampa rilievografica, con un supporto dell’immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri liquidi che seccano mediante evaporazione,ii)stampa heat-set web offset: un’attività di stampa con sistema a bobina ed essicazione a caldo, con un supporto dell’immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L’evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per scaldare il materiale stampato,iii)rotocalcografia per editoria: rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene,iv)rotocalcografia: attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell’immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l’eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l’inchiostro dalle cellette,v)attività di stampa con sistema a bobina: l’inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell’immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che si asciugano soltanto mediante evaporazione. Per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati,vi)laminazione associata all’attività di stampa: si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati,vii)verniciatura: attività mediante la quale una vernice o un rivestimento adesivo vengono applicati a un materiale flessibile per sigillare successivamente il materiale di imballaggio;
- «fabbricazione di prodotti farmaceutici»: sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, fabbricazione di prodotti intermedi;
- «conversione di gomma naturale o sintetica»: qualsiasi attività di miscelatura, frantumazione, mescolatura, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e altre attività per la lavorazione di gomma naturale o sintetica al fine di ottenere il prodotto finale;
- «pulitura delle superfici»: qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura; viene considerata un’attività di pulitura delle superfici qualsiasi attività di pulitura costituita da più fasi eseguite prima o dopo qualsiasi fase di lavorazione. L’attività riguarda la pulizia della superficie dei prodotti e non la pulizia delle attrezzature utilizzate per i processi;
- «condizioni standard»: una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa;
- «composto organico»: qualsiasi composto contenente almeno l’elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
- «composto organico volatile» (COV): qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni d’uso particolari;
- «solvente organico»: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, e che non subisca una trasformazione chimica, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, oppure come dissolventi, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o preservante;
- «scarichi gassosi»: gli effluenti gassosi finali contenenti COV o altri inquinanti, emessi nell’atmosfera da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in m3/h in condizioni standard;
- «estrazione di oli vegetali e grassi animali e raffinazione di oli vegetali»: attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi e depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali;
- «finitura di veicoli»: qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento e le attività di sgrassamento associate per:i)il rivestimento originale dei veicoli stradali, o di parti di essi, con materiali tipo finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione, o il rivestimento dei rimorchi (compresi i semirimorchi),ii)non rientra nel campo di applicazione del presente allegato la finitura dei veicoli definita quale rivestimento di veicoli stradali, o di parte di essi, realizzato nell’ambito della riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori dell’impianto di produzione. I prodotti impiegati nel quadro di questa attività sono presi in considerazione nell’allegato XI;
- «impregnazione del legno»: qualsiasi attività di applicazione di preservanti al legno;
- «rivestimento di filo per avvolgimento»: qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, motori, ecc.;
- «emissione fuggitiva»: qualsiasi emissione, non contenuta negli scarichi gassosi, di COV nell’atmosfera, nel suolo e nelle acque e, se non stabilito diversamente, i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, comprese le emissioni non catturate di COV rilasciate nell’ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. I valori limite per le emissioni fuggitive possono essere calcolati in base a un piano di gestione dei solventi (cfr. l’appendice I del presente allegato);
- «emissioni totali di COV»: la somma delle emissioni fuggitive di COV e delle emissioni di COV contenute negli scarichi gassosi;
- «quantità immessa»: la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un’attività, inclusi i solventi riciclati all’interno e all’esterno dell’impianto, che vengono calcolati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l’attività;
- «valore limite di emissione» (VLE): la quantità massima di COV (tranne il metano) emessa da un impianto che non deve essere superata durante il normale esercizio. Per lo scarico gassoso, tale valore è calcolato in termini di massa di COV per volume di scarico gassoso (espresso, se non indicato diversamente, come mg C/m3), in condizioni standard di temperatura e pressione del gas a secco. Nel determinare la concentrazione di massa dell’inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas aggiunti agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione. I valori limite di emissione per lo scarico gassoso sono indicati con la sigla VLEc; i valori limite di emissione per le emissioni fuggitive sono indicati con la sigla VLEf;
- «normale esercizio»: tutti le fasi di esercizio, escluse le operazioni di avvio e di chiusura e la manutenzione dell’impianto;
- «sostanze pericolose per la salute umana»: si dividono in due categorie:i)COV alogenati che presentano potenziali rischi di effetti irreversibili, eii)sostanze pericolose che si sono cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo o che possono provocare cancro, possibili alterazioni genetiche ereditarie, cancro per inalazione, ridurre la fertilità o provocare danni ai feti:aa)«fabbricazione di calzature»: qualsiasi attività per la produzione di calzature o di parte di esse,bb)«consumo di solventi»: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile o qualsiasi altro periodo di dodici mesi, dal quale è detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.
4. Devono risultare soddisfatte le seguenti prescrizioni:
- le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite di emissione è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido. Per le emissioni negli scarichi gassosi, in caso di misurazioni in continuo, i valori limite di emissione sono rispettati se l’emissione media mensile convalidata non supera i valori limite. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su tutte le misurazioni o su tutte le altre procedure svolte nel corso di un esercizio di sorveglianza non supera i valori limite. L’inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica. I valori limite delle emissioni totali e fuggitive si applicano come valori medi annui;
- le concentrazioni di inquinanti atmosferici in condotte di gas sono misurate in maniera rappresentativa. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
5. Per i gas di scarico contenenti sostanze nocive per la salute umana si applicano i seguenti valori limite di emissione:
- 20 mg/m3 (espresso come somma delle masse dei singoli composti) per gli scarichi di COV alogenati ai quali siano attribuite le seguenti frasi di rischio: «sospettato di provocare il cancro» e/o «sospettato di provocare alterazioni genetiche», nei casi in cui il flusso di massa della somma dei composti considerati è superiore o uguale a 100 g/h;
- 2 mg/m3 (espresso come somma delle masse dei singoli composti) per gli scarichi di COV ai quali siano attribuite le seguenti frasi di rischio: «può provocare il cancro», «può provocare alterazioni genetiche», «può provocare il cancro se inalato», «può nuocere alla fertilità», «può nuocere al feto», nei casi in cui il flusso di massa della somma dei composti considerati è uguale o superiore a 10 g/h.
6. Per le fonti elencate nei punti da 9 a 22, nel caso in cui si dimostri che per un singolo impianto non sia tecnicamente né economicamente fattibile il rispetto del valore limite per le emissioni fuggitive (VLEf), una parte può esentare tale impianto sempreché non si prevedano rischi per la salute umana o per l’ambiente e vengano utilizzate le migliori tecniche disponibili.
7. I valori limite per le emissioni di COV relative alle categorie di fonti di cui al punto 3 sono specificati come indicato nei punti da 8 a 22 in appresso.
8. Deposito e distribuzione di benzina:
- gli impianti di deposito di benzina presso i terminali, quando superano i valori limite indicati nella tabella 1, devono corrispondere a una delle seguenti categorie:i)cisterne a tetto fisso collegate a un dispositivo di recupero dei vapori in conformità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 1, oppureii)impianti progettati con un tetto galleggiante, interno o esterno, e dotati di dispositivi primari e secondari a tenuta stagna in modo da rispondere ai requisiti in termini di riduzione delle emissioni di cui alla tabella 1;
- in deroga ai requisiti summenzionati, le cisterne a tetto fisso che erano in servizio anteriormente al 1° gennaio 1996 e che non sono collegate a un dispositivo di recupero dei vapori, devono essere equipaggiate con un dispositivo primario a tenuta stagna con un’efficienza di riduzione delle emissioni del 90 %.
Tabella 1
Valori limite per le emissioni di COV rilasciate dal deposito e dalla distribuzione di benzina, escluso il caricamento di navi marittime (fase I)
Tabella 2
Valori limite per le emissioni di COV per il rifornimento di automobili in stazioni di servizio (fase II)
9. Rivestimenti adesivi:
Tabella 3
Valori limite per rivestimenti adesivi
10. Laminazione del legno e delle plastiche:
Tabella 4
Valori limite per la laminazione del legno e delle plastiche
11. Attività di rivestimento (industria del rivestimento dei veicoli):
Tabella 5
Valori limite per le attività di rivestimento nell’industria automobilistica
12. Attività di rivestimento (metalli, prodotti tessili, tessuti, pellicole, plastiche, carte e rivestimenti di superfici di legno):
Tabella 6
Valori limite per le attività di rivestimento in vari settori industriali
13. Attività di rivestimento (cuoio e filo per avvolgimento):
Tabella 7
Valori limite per il rivestimento del cuoio e del filo per avvolgimento
14. Attività di rivestimento (verniciatura in continuo, coil coating ):
Tabella 8
Valori limite per la verniciatura in continuo
15. Pulitura a secco:
Tabella 9
Valori limite per la pulitura a secco
16. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi:
Tabella 10
Valori limite per fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi
17. Attività di stampa (flessografia, stampa heat-set web offset, rotocalcografia, ecc.):
Tabella 11
Valori limite per le attività di stampa
18. Fabbricazione di prodotti farmaceutici:
Tabella 12
Valori limite per la fabbricazione di prodotti farmaceutici
19. Conversione di gomma naturale o sintetica:
Tabella 13
Valori limite per la conversione di gomma naturale o sintetica
20. Pulitura delle superfici:
Tabella 14
Valori limite per la pulitura delle superfici
21. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale:
Tabella 15
Valori limite delle emissioni per l’estrazione di olio vegetale e grasso animale e per la raffinazione di olio vegetale
22. Impregnazione del legno:
Tabella 16
Valori limite per l’impregnazione del legno
B. Canada
23. I valori limite per ridurre le emissioni di COV saranno determinati per le fonti fisse, se del caso, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei seguenti documenti:
- VOC Concentration Limits for Architectural Coatings Regulations – SOR/2009-264;
- VOC Concentration Limits for Automotive Refinishing Products. SOR/2009-197;
- Proposed regulations for VOC Concentrations Limits for Certain Products;
- Guidelines for the Reduction of Ethylene Oxide Releases from Sterilization Applications;
- Environmental Guideline for the Control of Volatile Organic Compounds Process Emissions from New Organic Chemical Operations. PN1108;
- Environmental Code of Practice for the Measurement and Control of Fugitive VOC Emissions from Equipment Leaks. PN1106;
- A Program to Reduce Volatile Organic Compound Emissions by 40 Percent from Adhesives and Sealants. PN1116;
- A Plan to Reduce VOC Emissions by 20 Percent from Consumer Surface Coatings. PN1114;
- Environmental Guidelines for Controlling Emissions of Volatile Organic Compounds from Aboveground Storage Tanks. PN1180;
- Environmental Code of Practice for Vapour Recovery during Vehicle Refueling at Service Stations and Other Gasoline Dispersing Facilities. PN1184;
- Environmental Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Commercial and Industrial Degreasing Facilities. PN1182;
- New Source Performance Standards and Guidelines for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from Canadian Automotive Original Equipment Manufacturer (OEM) Coating Facilities. PN1234;
- Environmental Guideline for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from the Plastics Processing Industry. PN1276;
- National Action Plan for the Environmental Control of Ozone-Depleting Substances (ODS) and Their Halocarbon Alternatives. PN1291;
- Management Plan for Nitrogen Oxides (NOx) and Volatile Organic Compounds (VOCs) – Phase I. PN1066;
- Environmental Code of Practice for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from the Commercial/Industrial Printing Industry. PN1301;
- Recommended CCMEStandards and Guidelines for the Reduction of VOC Emissions from Canadian Industrial Maintenance Coatings. PN1320; e
- Guidelines for the Reduction of VOC Emissions in the Wood Furniture Manufacturing Sector. PN1338.
C. Stati Uniti d’America
24. I valori limite per ridurre le emissioni di COV prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei seguenti documenti:
- Storage Vessels for Petroleum Liquids – 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 60, sottoparti K e Ka;
- Storage Vessels for Volatile Organic Liquids – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Kb;
- Petroleum Refineries – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte J;
- Surface Coating of Metal Furniture – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EE;
- Surface Coating for Automobile and Light Duty Trucks – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte MM;
- Publication Rotogravure Printing – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte QQ;
- Pressure Sensitive Tape and Label Surface Coating Operations - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte RR;
- Large Appliance, Metal Coil and Beverage Can Surface Coating – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti SS, TT e WW;
- Bulk Gasoline Terminals - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte XX;
- Rubber Tire Manufacturing - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte BBB;
- Polymer Manufacturing - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte DDD;
- Flexible Vinyl and Urethane Coating and Printing - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte FFF;
- Petroleum Refinery Equipment Leaks and Wastewater Systems - 40 C.F.R., parte 60, sottoparti GGG e QQQ;
- Synthetic Fiber Production - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte HHH;
- Petroleum Dry Cleaners - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte JJJ;
- Onshore Natural Gas Processing Plants - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KKK;
- SOCMI Equipment Leaks, Air Oxidation Units, Distillation Operations and Reactor Processes - 40 C.F.R., parte 60, sottoparti VV, III, NNN ed RRR;
- Magnetic Tape Coating - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte SSS;
- Industrial Surface Coatings - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte TTT;
- Polymeric Coatings of Supporting Substrates Facilities - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte VVV.
- Stationary Internal Combustion Engines – Spark Ignition, 40 C.F.R., parte 60, sottoparte JJJJ;
- Stationary Internal Combustion Engines – Spark Ignition, 40 C.F.R., parte 60, sottoparte IIII; e
- New and in-use portable fuel containers – 40 C.F.R., parte 59, sottoparte F.
25. I valori limite per la limitazione delle emissioni di COV da fonti soggette a norme nazionali di emissione per agenti pericolosi per l’inquinamento atmosferico (Hazardous Air Pollutants, HAPs) sono specificati nei seguenti documenti:
- Organic HAPs from the Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte F;
- Organic HAPs from the Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry: Process Vents, Storage Vessels, Transfer Operations, and Wastewater – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte G;
- Organic HAPs: Equipment Leaks – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte H;
- Commercial ethylene oxide sterilizers – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte O;
- Bulk gasoline terminals and pipeline breakout stations – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte R;
- Halogenated solvent degreasers – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte T;
- Polymers and resins (Group I) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte U;
- Polymers and resins (Group II) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte W;
- Secondary lead smelters – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte X;
- Marine tank vessel loading – 40 C.F.R. parte 63, sottoparte Y;
- Petroleum refineries – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CC;
- Offsite waste and recovery operations – 40 C.F.R. parte 63, sottoparte DD;
- Magnetic tape manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EE;
- Aerospace manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GG;
- Oil and natural gas production – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HH;
- Ship building and ship repair – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte II;
- Wood furniture – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJ;
- Printing and publishing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte KK;
- Pulp and paper II (combustion) – C.F.R., parte 63, sottoparte MM;
- Storage tanks – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OO;
- Containers – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PP;
- Surface impoundments – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQ;
- Individual drain systems – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RR;
- Closed vent systems – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SS;
- Equipment leaks: control level 1 – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TT;
- Equipment leaks: control level 2 – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UU;
- Oil-Water Separators and Organic-Water Separators – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VV;
- Storage Vessels (Tanks): Control Level 2 – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WW;
- Ethylene Manufacturing Process Units – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XX;
- Generic Maximum Achievable Control Technology Standards for several categories – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YY;
- Hazardous waste combustors – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEE;
- Pharmaceutical manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGG;
- Natural Gas Transmission and Storage – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HHH;
- Flexible Polyurethane Foam Production – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte III;
- Polymers and Resins: group IV – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJJ;
- Portland cement manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLL;
- Pesticide active ingredient production –– 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMM;
- Polymers and resins: group III – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OOO;
- Polyether polyols – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPP;
- Secondary aluminum production – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRR;
- Petroleum refineries – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUU;
- Publicly owned treatment works – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVV;
- Nutritional Yeast Manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCC;
- Organic liquids distribution (non-gasoline) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEE;
- Miscellaneous organic chemical manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFF;
- Solvent Extraction for Vegetable Oil Production – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGG;
- Auto and Light Duty Truck Coatings – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte IIII;
- Paper and Other Web Coating – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte JJJJ;
- Surface Coatings for Metal Cans – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte KKKK;
- Miscellaneous Metal Parts and Products Coatings – 40 C.F.R. Part 63, sottoparte MMMM;
- Surface Coatings for Large Appliances – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte NNNN;
- Printing, Coating and Dyeing of Fabric – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte OOOO;
- Surface Coating of Plastic Parts and Products – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPPP;
- Surface Coating of Wood Building Products – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQQ;
- Metal Furniture Surface Coating – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRRR;
- Surface coating for metal coil – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSS;
- Leather finishing operations – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTT;
- Cellulose products manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUUU;
- Boat manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVV;
- Reinforced Plastics and Composites Production – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWW;
- Rubber tire manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXXX;
- Stationary Combustion Engines – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYY;
- Stationary Reciprocating Internal Combustion Engines: Compression Ignition – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZ;
- Semiconductor manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBBB;
- mmm) Iron and steel foundries – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEE;
- Integrated iron and steel manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFF;
- Asphalt Processing and Roofing Manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLLLL;
- Flexible Polyurethane Foam Fabrication – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMMMM;
- Engine test cells/stands – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPPPP;
- Friction products manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQQQ;
- Refractory products manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSS;
- Hospital ethylene oxide sterilizers – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWWW;
- Gasoline Distribution Bulk Terminals, Bulk Plants, and Pipeline Facilities – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBBBB;
- Gasoline Dispensing Facilities – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCCC;
- Paint Stripping and Miscellaneous Surface Coating Operations at Area Sources – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HHHHHH;
- Acrylic Fibers/Modacrylic Fibers Production (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLLLLL;
- Carbon Black Production (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MMMMMM;
- Chemical Manufacturing Area Sources: Chromium Compounds – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte NNNNNN;
- Chemical Manufacturing for Area Sources – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVVVV;
- Asphalt Processing and Roofing Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AAAAAAA; e
- Paints and Allied Products Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCCCC.
Appendice
Piano di gestione dei solventi
Introduzione
1. La presente appendice all’allegato sui valori limite di emissione di composti organici volatili (COV) prodotti da fonti fisse fornisce informazioni per l’esecuzione di un piano di gestione dei solventi. In questa sede vengono individuati i principi da applicare (punto 2), vengono forniti un quadro per il bilancio di massa (punto 3) e indicazioni per la verifica della conformità (punto 4).
Principi
2. Il piano di gestione dei solventi ha le seguenti funzioni:
- verifica della conformità, come indicato nell’allegato; e
- individuazione delle future possibilità di riduzione delle emissioni.
Definizioni
3. Le definizioni che seguono forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa:
- per «quantità immessa di solventi organici (input)» s’intende:–I1: la quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell’arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.–I2: la quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solventi nel processo. (Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l’attività.).
- per «rilascio di solventi organici (output)» s’intende:–O1: l’emissione di COVNM negli scarichi gassosi,–O2: i solventi organici dispersi nell’acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare il valore di O5,–O3: la quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all’uscita del processo,–O4: le emissioni non catturate di solventi organici nell’aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l’aria è scaricata all’esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili,–O5: i solventi organici e/o i composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante adsorbimento, se non sono registrati alle voci O6, O7 o O8),–O6: i solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta,–O7; i solventi organici o i solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale,–O8: i solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati alla voce O7,–O9: i solventi organici rilasciati in altro modo.
Linee guida sull’uso del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformità
4. L’uso del piano di gestione dei solventi sarà determinato in base alla prescrizione particolare da verificare come segue:
- Verifica della conformità alla soluzione di riduzione delle emissioni di cui al punto 6, lettera a), dell’allegato; il valore limite totale viene espresso come emissioni di solvente per prodotto unitario o in altro modo indicato nell’allegato:i)per tutte le attività che ricorrono alla soluzione indicata al punto 6, lettera a), dell’allegato, il piano di gestione dei solventi deve essere attivato ogni anno per determinare il consumo. Quest’ultimo può essere calcolato con la seguente equazione:C = I1 – O8In parallelo si devono anche determinare le materie solide usate nelle attività di rivestimento per calcolare l’emissione di riferimento annua e l’emissione-obiettivo per ogni anno;ii)per valutare la conformità ad un valore limite di emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nell’allegato, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni di COV. Queste ultime possono essere calcolate con la seguente equazione:E = F + O1dove F = emissione fuggitiva di COV, ai sensi della lettera b), punto i), in appresso. Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro relativo al prodotto.
- Determinazione delle emissioni fuggitive di COV per raffronto con i valori delle emissioni fuggitive dell’allegato:i)metodologia: le emissioni fuggitive di COV possono essere calcolate con la seguente equazione:F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8oppureF = O2 + O3 + O4 + O9Questa quantità può essere determinata mediante misurazioni dirette delle quantità; alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l’efficienza di cattura del processo. Il valore delle emissioni fuggitive è espresso in percentuale della quantità immessa, che può essere calcolata con la formula seguente:I = I1 + I2ii)frequenza: Le emissioni fuggitive di COV possono essere determinate mediante una serie breve ma completa di misurazioni. Non è necessario ripetere l’operazione sino all’eventuale modifica dell’impianto.
Allegato VII
Calendario ai sensi dell’articolo 3
1. I valori limite di cui all’articolo 3 paragrafi 2 e 3 devono essere applicati secondo il calendario indicato di seguito:
- fonti fisse nuove: un anno dopo l’entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata;
- fonti fisse esistenti: un anno dopo l’entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata o il 31 dicembre 2020, a seconda di quale data sia posteriore.
2. Il termine per l’applicazione dei valori limite per i combustibili e per le nuove fonti mobili di cui all’articolo 3 paragrafo 5 è la data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione o le date connesse con le misure di cui all’allegato VIII, a seconda di quale data sia posteriore.
3. I valori limite di COV per i prodotti di cui all’articolo 3 paragrafo 7 devono essere applicati un anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione.
4. In deroga ai punti 1, 2 e 3, ma fatto salvo il punto 5, una parte della Convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2024, può dichiarare, all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o dell’adesione al presente protocollo, che estenderà, in tutto o in parte, i termini per l’applicazione dei valori limite di cui all’articolo 3 paragrafi 2, 3, 5 e 7 come segue:
- fonti fisse esistenti: fino a quindici anni dopo l’entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata;
- combustibili e nuove fonti mobili: fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata;
- per i COV nei prodotti: fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata.
5. Una parte che ha operato una scelta ai sensi dell’articolo 3 bis del presente protocollo per quanto riguarda l’allegato VI e/o VIII non può fare anche una dichiarazione ai sensi del punto 4 applicabile allo stesso allegato.
Allegato IX
Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca derivanti da fonti agricole
1. Le parti soggette agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 8, lettera a) adottano le misure istituite nel presente allegato.
2. Ciascuna parte tiene in debito conto la necessità di ridurre le perdite durante l’intero ciclo dell’azoto.
A. Codice consultivo di buona pratica agricola
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna parte prepara, pubblica e divulga un codice consultivo di buona pratica agricola inteso a limitare le emissioni di ammoniaca. Il codice prende in considerazione le condizioni specifiche nel territorio della parte in questione e comprende disposizioni in materia di:
- gestione dell’azoto, alla luce dell’intero ciclo dell’azoto;
- strategie di alimentazione del bestiame;
- tecniche di spandimento degli effluenti animali a basse emissioni;
- sistemi di stoccaggio degli effluenti animali a basse emissioni;
- sistemi di ricovero per animali a basse emissioni e
- possibilità di ridurre le emissioni di ammoniaca derivanti dall’impiego di fertilizzanti minerali.
Le parti devono intitolare il codice in questione in maniera da evitare l’eventuale confusione con altri codici di riferimento.
B. Concimi all’urea e al carbonato di ammonio
4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse provvedono, per quanto sia fattibile, a limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall’impiego di concimi solidi contenenti urea.
5. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse vietano l’impiego di concimi al carbonato di ammonio.
C. Applicazione di effluente animale
6. Ciascuna parte provvede affinché vengano utilizzate, per quanto essa lo ritenga possibile, tecniche di applicazione di fanghi a basse emissioni (indicate nel V documento di orientamento adottato dall’Organo esecutivo nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e nelle eventuali modifiche) che dimostrabilmente riducano le emissioni di almeno il 30 % rispetto al riferimento indicato nel suddetto documento, tenendo conto delle condizioni locali del suolo e delle condizioni geomorfologiche, del tipo di fango utilizzato e della struttura dell’azienda agricola.
7. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse provvedono affinché l’effluente animale solido applicato al terreno da arare sia incorporato entro almeno 24 ore dall’applicazione, nella misura in cui ritengano tale misura applicabile, tenendo conto delle condizioni locali del suolo, delle condizioni geomorfologiche e della struttura dell’azienda agricola.
D. Stoccaggio dell’effluente animale
8. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse utilizzano, nei nuovi depositi di fanghi in allevamenti di suini e pollame di grandi dimensioni (con 2000 suini da ingrasso o 750 scrofe o 40 000 capi di pollame), sistemi o tecniche di stoccaggio a basse emissioni dimostrabilmente in grado di ridurre le emissioni del 40 % o più rispetto ai sistemi di riferimento (indicati nel documento di cui al paragrafo 6), o in alternativa altri sistemi o tecniche di cui sia dimostrata un’efficienza equivalente.
9. Per i depositi di fanghi esistenti in allevamenti di suini e pollame di grandi dimensioni (con 2000 suini da ingrasso o 750 scrofe o 40 000 capi di pollame), le parti devono ottenere una riduzione delle emissioni pari al 40 %, nella misura in cui ritengano che le tecniche necessarie a tal fine risultino fattibili sotto il profilo tecnico e economico.
E. Sistemi di ricovero per animali
10. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse utilizzano, nei nuovi sistemi di ricovero per animali in allevamenti di suini e pollame di grandi dimensioni (con 2000 suini da ingrasso o 750 scrofe o 40 000 capi di pollame), sistemi di ricovero dimostrabilmente in grado di ridurre le emissioni del 20 % o più rispetto ai sistemi di riferimento (indicati nel documento di cui al paragrafo 6), o in alternativa altri sistemi o tecniche di cui sia dimostrata un’efficienza equivalente. L’applicabilità della presente disposizione può essere limitata per motivi attinenti al benessere degli animali, ad esempio nel caso di sistemi a letto di paglia per i suini e i volatili e di sistemi all’aperto per il pollame.
Allegato X
Valori limite per le emissioni di particolato prodotte da fonti fisse
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America
2. Unicamente nella presente sezione, con i termini «polvere» e «particelle sospese totali» (TSP) si intende la massa di particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa nelle condizioni presenti al punto di campionamento che possono essere raccolte, in condizioni specifiche, mediante filtrazione dopo un prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo l’essiccazione in condizioni specifiche.
3. Ai fini della presente sezione, per «valore limite di emissione» s’intende la quantità di polveri e/o particelle sospese totali (TSP) contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m 3 ), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per quanto riguarda il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori indicati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell’impianto.
4. Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi mediante misurazioni o tramite calcoli che consentano almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di misurazioni in continuo, il valore limite è rispettato se l’emissione media mensile convalidata non supera tale valore. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite. L’inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica.
5. La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
6. Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 7:
- una parte può derogare all’obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui al punto 7 nei seguenti casi:i)per impianti di combustione che utilizzano abitualmente combustibile gassoso ma che devono ricorrere in via eccezionale all’utilizzo di altri combustibili per via di un’improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per questo motivo dovrebbero essere dotati di un impianto di depurazione dei gas di scarico,ii)per impianti di combustione esistenti che non sono stati messi in funzione per più di 17 500 ore operative a partire dal 1°gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023;
- qualora la capacità di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MWth, i valori limite di emissione per i nuovi impianti di cui al punto 7 si applicano all’ampliamento interessato oggetto della modifica. Il valore limite di emissione è calcolato come una media ponderata in funzione della potenza termica effettiva di entrambe le parti, nuova ed esistente, dell’impianto;
- le parti provvedono affinché vengano previste disposizioni relative alle procedure in caso di malfunzionamento o guasto degli impianti di abbattimento;
- nel caso di impianti di combustione multicombustibile che comportano l’impiego simultaneo di due o più combustibili, i valori limite di emissione sono determinati come media ponderata dei valori limite di emissione pertinenti per ciascuno dei combustibili, sulla base della potenza termica fornita da ciascun combustibile.
7. Impianti di combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MW th
:
Tabella 1
Valori limite per le emissioni di polveri da impianti di combustione a
8. Raffinerie di olio minerale e di gas:
Tabella 2
Valori limite per le emissioni di polveri rilasciate dalle raffinerie di olio minerale e di gas
9. Produzione di clinker di cemento:
Tabella 3
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di cemento a
10. Produzione di calce viva:
Tabella 4
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di calce viva a
11. Produzione e lavorazione dei metalli:
Tabella 5
Valori limite per le emissioni di polveri prodotte dalla siderurgia primaria
Tabella 6
Valori limite per le emissioni di polveri provenienti da fonderie
Tabella 7
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione e trasformazione di metalli non ferrosi
12. Produzione di vetro:
Tabella 8
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di vetro a
13. Produzione di pasta di carta:
Tabella 9
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di pasta di carta
14. Incenerimento dei rifiuti:
Tabella 10
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dall’incenerimento dei rifiuti
15. Produzione di biossido di titanio:
Tabella 11
Valori limite per le emissioni di polveri derivanti dalla produzione di biossido di titanio
16. Impianti di combustione con una potenza termica nominale < 50 MW th :
Il presente paragrafo ha carattere di raccomandazione e descrive le misure che possono essere prese se una parte ritiene che siano tecnicamente ed economicamente fattibili per il controllo del particolato:
- impianti di combustione domestici con una potenza termica nominale < 500 MWth:i)le emissioni provenienti da stufe a combustione e caldaie domestiche nuove aventi una potenza termica nominale < 500 kWth possono essere ridotte mediante l’applicazione di:aa)norme relative ai prodotti, come le norme CEN (ad esempio, EN 303-5) e norme equivalenti in Canada e negli Stati Uniti. I paesi di applicazione delle norme relative ai prodotti possono definire requisiti nazionali supplementari tenendo conto, in particolare, del contributo delle emissioni di composti organici condensabili alla formazione di PM ambiente, oppurebb)marchi di qualità ecologica che specificano criteri di rendimento che di norma sono più severi rispetto ai requisiti minimi di efficienza delle norme EN sui prodotti o rispetto alla normativa nazionale.
Tabella 12
Valori limite raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da nuovi impianti di combustione funzionanti con combustibili solidi, di potenza termica nominale < 500 kW th , da utilizzare insieme alle norme relative ai prodotti
- impianti di combustione non domestici con una potenza termica nominale di 100 kWth–1 MWth:
Tabella 13
Valori limite raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da caldaie e riscaldatori di processo di potenza termica nominale di 100 kW th –1 MW th
- impianti di combustione con una potenza termica nominale > 1–50 MWth:
Tabella 14
Valori limite raccomandati per le emissioni di polveri rilasciate da caldaie e riscaldatori di processo di potenza termica nominale di 1 MW th –50 MW th
B. Canada
17. I valori limite per ridurre le emissioni di PM saranno determinati per le fonti fisse, se del caso, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati alle lettere a)–h) in appresso. I valori limite di emissione possono essere espressi in termini di PM o TPM (totale del particolato). Per TPM, in questo contesto, si intende qualsiasi PM con diametro aerodinamico inferiore a 100 µm:
- Secondary Lead Smelter Release Regulations, SOR/91-155;
- Environmental Code of Practice for Base Metals Smelters and Refineries;
- New Source Emission Guidelines for Thermal Electricity Generation;
- Environmental Code of Practice for Integrated Steel Mills (EPS 1/MM/7);
- Environmental Code of Practice for Non-Integrated Steel Mills (EPS 1/MM/8);
- Emission Guidelines for Cement Kilns. PN 1284;
- Joint Initial Actions to Reduce Pollutant Emissions that Contribute to Particulate Matter and Ground-level Ozone; e
- Performance testing of solid-fuel-burning heating appliances, Canadian Standards Association, B415. 1-10.
C. Stati Uniti d’America
18. I valori limite per ridurre le emissioni di PM prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei seguenti documenti:
- Steel Plants: Electric Arc Furnaces – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti AA e AAa;
- Small Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;
- Kraft Pulp Mills – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte BB;
- Glass Manufacturing – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte CC;
- Electric Utility Steam Generating Units – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti D e Da;
- Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Db e Dc;
- Grain Elevators – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte DD;
- Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti E, Ea e Eb;
- Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec;
- Portland Cement – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte F;
- Lime Manufacturing – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte HH;
- Hot Mix Asphalt Facilities – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte I;
- Stationary Internal Combustion Engines: Compression Ignition – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte IIII;
- Petroleum Refineries – 40 C.F.R., parte 60, sottoparti J e Ja;
- Secondary Lead Smelters – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte L;
- Metallic Minerals Processing – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte LL;
- Secondary Brass and Bronze – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte M;
- Basic Oxygen Process Furnaces – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte N;
- Basic Process Steelmaking Facilities – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Na;
- Phosphate Rock Processing – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte NN;
- Sewage Treatment Plant Incineration – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte O;
- Nonmetallic Minerals Processing Plants – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte OOO;
- Primary Copper Smelters – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte P;
- Ammonium Sulfate Manufacturing – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte PP;
- Wool Fiberglass Insulation – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte PPP;
- Primary Zinc Smelters – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Q;
- Primary Lead Smelters – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte R;
- Primary Aluminum reduction plants – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte S;
- Phosphate Fertilizer Production – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte T, U, V, W, X;
- Asphalt Processing and Asphalt Roofing Manufacturing – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte UU;
- Calciners and Dryers in Mineral Industries – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte UUU;
- Coal Preparation Plants – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Y;
- Ferroalloy Production Facilities – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Z;
- Residential Wood Heaters – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAA;
- Small Municipal Waste Combustors (dopo il 11/30/1999) – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte AAAA;
- Small Municipal Waste Combustors (dopo il 11/30/1999) – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte BBBB;
- Other Solid Waste Incineration Units (dopo il 12/9/2004) – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EEEE;
- Other Solid Waste Incineration Units (dopo il 12/9/2004) – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte FFFF;
- Stationary Compression Ignition Internal Combustion Engines – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte IIII; e
- Lead Acid BatteryManufacturing Plants – 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KK.
19. Valori limite per la limitazione delle emissioni di PM da fonti soggette a norme nazionali di emissione per agenti pericolosi per l’inquinamento atmosferico (Hazardous Air Pollutants, HAPs):
- Coke oven batteries – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte L;
- Chrome Electroplating (major and Area sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte N;
- Secondary lead smelters – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte X;
- Phosphoric Acid Manufacturing Plants – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AA;
- Phosphate Fertilizers Production Plants – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BB;
- Magnetic Tape Manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EE;
- Primary Aluminum– 40 C.F.R., parte 63, sottoparte L;
- Pulp and paper II (combustion) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte MM;
- Mineral wool manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte DDD;
- Hazardous waste combustors – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEE;
- Portland cement manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLL;
- Wool fiberglass manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte NNN;
- Primary copper – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte QQQ;
- Secondary aluminum – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRR;
- Primary lead smelting – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTT;
- Petroleum refineries – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte UUU;
- Ferroalloys production – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXX;
- Lime manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AAAAA;
- Coke Ovens: Pushing, Quenching, and Battery Stacks – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCC;
- Iron and steel foundries – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEE;
- Integrated iron and steel manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFF;
- Site remediation – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGGG;
- Miscellaneous coating manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte HHHHH;
- Asphalt Processing and Roofing Manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte LLLLL;
- Taconite Iron Ore Processing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte RRRRR;
- Refractory products manufacturing – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSS;
- Primary magnesium refining – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTTT;
- Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYY;
- Iron and steel foundries – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZ;
- Primary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEEE;
- Secondary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte FFFFFF;
- Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte GGGGGG;
- Lead Acid Battery Manufacturing (Area sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte PPPPPP;
- Glass manufacturing (area sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte SSSSSS;
- Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte TTTTTT;
- Chemical Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte VVVVVV;
- Plating and Polishing Operations (Area sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte WWWWWW;
- Area Source Standards for Nine Metal Fabrication and Finishing Source Categories – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte XXXXXX;
- Ferroalloys Production (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte YYYYYY;
- Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte ZZZZZZ;
- Asphalt Processing and Roofing Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte AAAAAAA;
- Chemical Preparation (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte BBBBBBB;
- Paints and Allied Products Manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte CCCCCCC;
- Prepared animal feeds manufacturing (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte DDDDDDD; e
- Gold Mine Ore Processing and Production (Area Sources) – 40 C.F.R., parte 63, sottoparte EEEEEEE.
Allegato XI
Valori limite per il contenuto di composti organici volatili nei prodotti
1. La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d’America.
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d’America
2. La presente sezione riguarda la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria.
3. Ai fini della sezione A del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:
- «sostanze»: qualsiasi elemento chimico e i suoi composti, quali si presentano allo stato naturale o in prodotti industriali, in forma solida, liquida o gassosa;
- «preparati»: miscele o soluzioni composte di due o più sostanze;
- «composto organico»: qualsiasi composto contenente almeno l’elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto o un alogeno, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
- «composto organico volatile (COV)»: qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato a una pressione standard di 101,3 kPa;
- «contenuto di COV»: la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all’uso. La massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che in fase di essiccamento reagisce chimicamente formando parte del rivestimento non è considerata parte del contenuto di COV;
- «solvente organico»: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, o come mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
- «rivestimento»: qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola con effetto decorativo, protettivo o altro effetto funzionale su una determinata superficie;
- «pellicola»: uno strato continuo risultante dall’applicazione su un supporto di uno o più rivestimenti;
- «rivestimenti a base acquosa (BA)»: i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l’uso di acqua;
- «rivestimenti a base solvente (BS)»: i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l’uso di solventi organici;
- «immissione sul mercato»: la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o meno. L’importazione nel territorio doganale delle parti viene considerata come immissione sul mercato ai sensi del presente allegato.
4. Per «pitture e vernici» si intendono i prodotti indicati nelle sottocategorie di seguito elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi, e delle rispettive finiture, impianti e strutture connessi:
- «pitture opache per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) ≤ 25 @ 60°;
- «pitture lucide per interni per pareti e soffitti»: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > > 25 @ 60°;
- «pitture per pareti esterne di supporto minerale»: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
- «pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica»: rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Si tratta di prodotti concepiti per supporti di legno, metallo o plastica. Questa sottocategoria comprende i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
- «vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne»: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi. Questa sottocategoria comprende gli impregnanti opachi per legno. Per «impregnanti opachi per legno» si intendono i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici, secondo la definizione contenuta nella norma EN 927-1 (categoria semistabile);
- «impregnanti non filmogeni per legno»: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5µm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
- «primer»: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
- «primer fissanti»: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall’azzurratura;
- «pitture monocomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni. Sono concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni, ad esempio strato di fondo e strato di finitura per materie plastiche, strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l’alluminio, finiture anticorrosione, rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, resistenza ai graffiti, resistenza alla fiamma e rispetto delle norme igieniche nell’industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie;
- «pitture bicomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti destinati agli stessi usi dei monocomponenti, ma con l’aggiunta di un secondo componente (ad es. ammine terziarie) prima dell’applicazione;
- «pitture multicolori»: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
- «pitture per effetti decorativi»: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati con vari strumenti durante la fase di essiccazione.
5. Per «prodotti per carrozzeria» si intendono i prodotti indicati nelle sottocategorie di seguito elencate. Vengono utilizzati per il rivestimento di veicoli stradali, o di parte di essi, realizzato nell’ambito della riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori dell’impianto di produzione. In questo senso, per «veicolo» si intende ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili:
- «prodotti preparatori e di pulizia»: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l’applicazione di nuovi rivestimenti; i)i «prodotti preparatori» comprendono detergenti per la pulitura delle pistole a spruzzo ed altre apparecchiature, sverniciatori, sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e prodotti per eliminare il silicone,ii)per «prodotto predetergente» si intende un prodotto detergente per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell’applicazione di prodotti vernicianti;
- «stucco/mastice (bodyfiller/stopper)»: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il fondo/stucco (surfacer/filler);
- «primer»: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione prima dell’applicazione di un fondo:i)«fondo/stucco (surfacer/filler)»: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione, l’adesione dello strato di finitura, e ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa,ii)«primer universali per metalli»: rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali promotori di adesione, isolanti, fondi, sottofondi, primer per plastica, fondi riempitivi bagnato su bagnato, fondi non carteggiabili e fondi riempitivi a spruzzo,iii)«primer fosfatante (wash primer)»: rivestimenti contenenti almeno lo 0,5 % in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; rivestimenti usati come primer saldabili; e soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
- «strato di finitura» (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata. Comprende tutti i prodotti di finitura, come le basi e le vernici trasparenti:i)«base (base coating)»: rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato, ma non la brillantezza o la resistenza della superficie,ii)«vernice trasparente (clear coating)»: rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste;
- «finiture speciali»: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali, come effetti metallici o perlati in un unico strato, strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (ad es. vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, effetti testurizzati (ad es. effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne.
6. Le parti faranno in modo che i prodotti di cui al presente allegato che siano immessi sul mercato nel loro territorio rispettino il contenuto massimo di COV di cui alle tabelle 1 e 2. Ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di veicoli d’epoca designati da autorità competenti come aventi particolare valore storico e culturale, le parti possono concedere singole autorizzazioni alla vendita e all’acquisto in quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di COV stabiliti nel presente allegato. Le parti possono inoltre esonerare dall’osservanza dei suddetti requisiti i prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività contemplata dall’allegato VI e svolta in un impianto registrato o autorizzato in conformità all’allegato stesso.
Tabella 1
Contenuto massimo di COV di pitture e vernici
Tabella 2
Contenuto massimo di COV nei prodotti per carrozzeria
B. Canada
7. I valori limite per ridurre le emissioni di COV derivanti dall’uso di prodotti di consumo e commerciali saranno determinati, se del caso, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie, tecniche e misure di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei seguenti documenti:
- VOC Concentration Limits for Architectural Coatings Regulations, SOR/2009-264;
- VOC Concentration Limits for Automotive Refinishing Products, SOR/2009-197;
- Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2005 (2-Methoxyethanol, Pentachlorobenzene and Tetrachlorobenzenes), SOR/2006-279;
- Federal Halocarbon Regulations, SOR/2003-289;
- Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, SOR/2003-99;
- Solvent Degreasing Regulations, SOR/2003-283;
- Tetrachloroethylene (Use in Dry Cleaning and Reporting Requirements) Regulations, SOR/2003-79;
- Order Adding Toxic Substances to Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999;
- Notice with Respect to Certain Substances on the Domestic Substances List (DSL);
- Order Amending Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (Miscellaneous Program);
- Ozone-depleting Substances Regulations, SOR/99-7;
- Proposed regulations for VOC Concentrations Limits for Certain Products;
- Proposed notice requiring the preparation and implementation of pollution prevention plans in respect of specified substances on Schedule 1 of theCanadianEnvironmental Protection Act, 1999, related to the resin and synthetic rubber manufacturing sector;
- Proposed notice requiring the preparation and implementation of pollution prevention plans in respect of specified substances on Schedule 1 of theCanadianEnvironmental Protection Act, 1999, implicated in the polyurethane and other foam sector (except polystyrene);
- Notice with Respect to Certain Hydrochlorofluorocarbons;
- Notice with Respect to Certain Substances on the Domestic Substances List (DSL); e
- Environmental Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Dry Cleaning Facilities. PN 1053.
C. Stati Uniti d’America
8. I valori limite per ridurre le emissioni di COV da fonti soggette a norme nazionali di emissione di composti organici volatili per prodotti di consumo e commerciali (National Volatile Organic Compound Emission Standards for Consumer and Commercial Products) sono specificati nei seguenti documenti:
- Automobile refinish coatings – 40 C.F.R., parte 59, sottoparte B;
- Consumer products – 40 C.F.R., parte 59, sottoparte C;
- Architectural coatings – 40 C.F.R., parte 59, sottoparte D; e
- Aerosol coatings – 40 C.F.R., parte 59, sottoparte E.