Lexipedia

0.814.515.141

Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell’ambito della radioprotezione

RU 2010 5713

Traduzione

Conclusa il 14 settembre 2010
Entrata in vigore il 1° dicembre 2010

(Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nell’ambito della radioprotezione a complemento della legislazione svizzera in materia di radioprotezione applicabile nel Liechtenstein in base al Trattato del 29 marzo 1923 1 di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale), e tenuto conto in particolare del suo articolo 4 come pure della cooperazione passata e presente tra Svizzera e Liechtenstein in materia di radioprotezione.

Art. 2 Diritto svizzero applicabile nel Liechtenstein

Le prescrizioni del diritto svizzero in materia di radioprotezione applicabili nel Liechtenstein in base alla presente Convenzione sono elencate nell’allegato 1. Inoltre, le autorità competenti nel Liechtenstein rispettano le direttive e i regolamenti emanati in materia dalle autorità federali svizzere.

Art. 3 Principi della cooperazione

Le autorità del Liechtenstein sono competenti per l’esecuzione e la sorveglianza della legislazione svizzera in materia di radioprotezione sul territorio del Principato del Liechtenstein.

Le competenti autorità e servizi del Liechtenstein sono designati nell’allegato 2 della presente Convenzione.

Nel quadro e sulla base della legislazione vigente in Svizzera in materia di radioprotezione, e della relativa giurisprudenza, le autorità e i servizi svizzeri assumono nell’ambito di un rapporto di mandato i compiti descritti nell’allegato 3 della presente Convenzione e sostengono l’operato delle autorità del Liechtenstein.

Art. 4 Applicazione e modifiche della Convenzione

Le autorità e i servizi competenti secondo gli allegati 2 e 3 della presente Convenzione si informano reciprocamente, quanto prima e per scritto sulle previste modifiche di prescrizioni giuridiche nei settori contemplati dalla presente Convenzione.

Le autorità e i servizi secondo gli allegati 2 e 3 completano o modificano di comune accordo gli allegati della presente Convenzione.

Gli allegati aggiornati sono pubblicati ogni volta nel Landesgesetzblatt (gazzetta ufficiale) del Liechtenstein. Gli allegati sono parte integrante della presente Convenzione.

Le questioni connesse con l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione sono risolte per via diplomatica.

Art. 5 Indennità per gli oneri

Per l’adempimento dei compiti descritti nell’allegato 3 della presente Convenzione, la messa a disposizione dell’infrastruttura e del personale, il sostegno e la consulenza prestati alle autorità del Liechtenstein nell’ambito dell’ esecuzione della presente Convenzione, nonché per l’onere amministrativo complessivo, il Principato del Liechtenstein versa alla Svizzera le indennità previste nell’allegato 4 della presente Convenzione.

Ogni due anni l’indennità annuale forfettaria prevista nell’allegato 4 della presente Convenzione per le prestazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica è verificata dalle competenti autorità svizzere e del Liechtenstein e ridefinita secondo l’onere effettivo. Essa è confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 6 Entrata in vigore e denuncia

Le Parti si informano sulla conclusione delle rispettive procedure interne di approvazione e stabiliscono il momento dell’entrata in vigore per via diplomatica.

La presente Convenzione può essere denunciata per scritto da ciascuna delle Parti per via diplomatica rispettando un termine di denuncia di sei mesi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, in due esemplari originali in lingua tedesca, il 14 settembre 2010.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Didier Burkhalter

Per il
Governo del Principato del Liechtenstein:

Renate Müssner

Allegato 12

Elenco delle prescrizioni giuridiche svizzere applicabili nel Liechtenstein secondo l’articolo 2 della Convenzione

N. RS

Atto normativo

RU

814.50

Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)

applicabile eccettogli art. 3, 5, 7, 13, 18, 21, 23, 30, 37 cpv. 1, art. 38 cpv. 2, art. 41, 45 e 46.

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 19, 20, 32, 34, 37, 38 e 47.

1994 1933

2003 187

2004 4719

2004 5391

2006 3459

2017 249

N. RS

Atto normativo

RU

814.501

Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

applicabile eccettogli art. 1 cpv. 1 lett. f, art. 10 lett. a, b, c e d, art. 11 cpv. 2, art. 12 cpv. 4, art. 18, art. 23 cpv. 2, art. 28 cpv. 3, art. 44, 45, 46, 47 e 48, art. 61 cpv. 4 e 5, art. 62 cpv. 2, art. 64 cpv. 3 lett. c e f, art. 65 cpv. 2, art. 68 cpv. 1 lett. b, art. 69 lett. a n. 3 e lett. d, art. 79 cpv. 5, art. 103, 125 cpv. 6, art. 128 cpv. 3, art. 131, art. 135, art. 136 cpv. 2 e 3, art. 137, art. 138, art. 144, art. 145, art. 146, art. 147, art. 151 cpv. 3, art. 191 cpv. 2 e 4, art. 198 e art. 199 cpv. 1 lett. e.

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 7 cpv. 3, art. 11 cpv. 1, art. 12 cpv. 1, art. 13, art. 14 cpv. 1, art. 15, art. 16, art. 21, art. 23 cpv. 1, art. 32 cpv. 5, art. 34, art. 35 cpv. 1 e 2, art. 36 cpv. 2, art. 37 cpv. 4, art. 41 cpv. 3, art. 42, art. 50 cpv. 3, art. 52 cpv. 5, art. 53 cpv. 4, art. 55 cpv. 2, art. 56 cpv. 2, art. 58 cpv. 2, art. 59, art. 61 cpv. 3, art. 62 cpv. 1, art. 63 cpv. 1, art. 64 cpv. 3, art. 65 cpv. 1, art. 66 cpv. 1, art. 67 cpv. 1, art. 68 cpv. 1 lett. a, art. 69 lett. a n. 2 e lett. c, art. 70 cpv. 6, art. 71 lett. c e d, art. 74 lett. c, art. 77 cpv. 1, art. 78 cpv. 3, art. 80 cpv. 3, art. 81 cpv. 3, 4, 5, 6 e 7, art. 82 cpv. 3 e 4, art. 83 cpv. 2 e 3, art. 86 cpv. 3 e 4, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 cpv. 2, art. 94 cpv. 4, art. 95 cpv. 3, art. 97 cpv. 1, art. 98 cpv. 2, art. 99 cpv. 2, art. 100 cpv. 3, art. 102, art. 106 cpv. 4, art. 109, art. 111, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115, art. 116, art. 118, art. 119 cpv. 4, art. 123 cpv. 4, 5 e 6, art. 124 cpv. 1 e 3, art. 125 cpv. 7, art. 127, art. 128 cpv. 1 e 2, art. 129 cpv. 3, art. 130, art. 134 cpv. 2, art. 135, art. 139 cpv. 1, art. 140, art. 141, art. 144 cpv. 2, art. 146 cpv. 3, art. 148 cpv. 2, art. 150 cpv. 1, art. 151 cpv. 1 e 2, art. 152, art. 153, art 154, art. 156, art. 157, art. 158 lett. a e b, art. 159 cpv. 2 e 4, art. 161 cpv. 2, art. 162 cpv. 1 e 3, 4 e 5, art. 165 cpv. 2, art. 166 cpv. 1, art. 167 cpv. 2, art. 168 cpv. 3, 4 e 5, art. 169 cpv. 1 e 2, art. 170, art. 171, art.172 cpv. 2, art. 174 cpv. 2 e 3, art. 175 cpv. 3, art. 176 cpv. 2, 3 e 4, art. 178, art. 180 cpv. 2 e 3, art. 181, 183, 184 cpv. 1, 2 e 4, art. 187, 188 cpv.1, art. 189, art. 191 cpv. 1 e 3 e art. 195.

L’art. 66 cpv. 2 è applicabile a condizione che il Liechtenstein accetti i servizi di dosimetria omologati che hanno sede nello SEE. I dati comunicati da questi servizi devono essere notificati nella forma prescritta dall’UFSP al Registro centrale delle dosi.

Gli art. 59 cpv. 2 e 4, art. 65 cpv. 1, art. 69 lett. c e art. 127 lett. c sono applicabili a condizione che la rispettiva assicurazione contro gli infortuni riceva la comunicazione prevista.

2017 4261

N. RS

Atto normativo

RU

814.501.261

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione)

applicabile eccettogli art. 1 cpv. 1 lett. g, cpv. 2 lett. c e cpv. 3 e art. 10 cpv. 1, 3 e 4.

L’autorità menzionata nell’allegato 2 esercita la competenza prevista negli art. 4 cpv. 2, art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. e, art. 12 cpv. 3, art. 13 e allegato 5.

2017 4413

N. RS

Atto normativo

RU

814.501.43

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla dosimetria individuale e ambientale (Ordinanza sulla dosimetria)

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11 cpv. 2 e 4, art. 12, art. 13 cpv. 2, art. 14, art. 15, art. 18, art. 20, art. 23, art. 33, art. 37, art. 38, art, 39, art. 41, art. 42 e allegato 15 punto B n. 2.4, 4.4, 5.4 e 17.4.

2017 4553

N. RS

Atto normativo

RU

814.501.51

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione applicata agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (ORim)

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste nell’art. 4.

2017 4637

N. RS

Atto normativo

RU

814.501.512

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina (OSRM)

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 2 cpv. 2, art. 4, art. 14 cpv. 1, art. 17 cpv. 1, art. 22 cpv. 5, art. 29 cpv. 2 e 3, e art. 30 cpv. 6.

2017 4655

N. RS

Atto normativo

RU

814.501.513

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione per gli acceleratori di particelle impiegati in medicina (Ordinanza sugli acceleratori, OrAc)

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 3, art. 9 cpv. 1, art. 18 cpv. 2 e 3, art. 28 cpv. 1, allegato 3 n. 1 e 2.2, allegato 4 n. 3b.

2017 4687

N. RS

Atto normativo

RU

814.52

Ordinanza del 22 gennaio 2014 sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione (Ordinanza sulle compresse allo iodio)

applicabile eccetto l’art. 10 cpv. 1 e 2.

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 2, 3, 4, 5, 7 cpv. 2, art. 8, art.10 cpv. 3.

2014 419

N. RS

Atto normativo

RU

814.542.1

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX)

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste nell’art. 4, art. 6 cpv. 2, art. 7, art. 15 cpv. 1, 2 e 4, art. 17 cpv. 7 lett. b, art. 20 cpv. 6, art. 21 e art. 31.

2017 4715

N. RS

Atto normativo

RU

814.554

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente la manipolazione di materiale radioattivo (MMRa)

applicabile eccetto l’art. 8.

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 3 cpv. 6, art. 5, art. 10 cpv. 6, art. 14, art. 15 cpv. 2, art. 16 cpv. 1 e 3, art. 17 cpv. 3, art. 18 cpv. 3, art. 22 cpv. 2, art. 24 cpv. 1 e 3, art. 25 cpv. 7, art. 30 cpv. 2, art. 34 cpv. 1, art. 35 cpv. 3, art. 37 cpv. 2, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50 cpv. 3 e 4, art. 55 cpv. 3, art. 56 cpv. 1.

2017 4753

N. RS

Atto normativo

RU

814.557

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 sulle scorie radioattive che devono essere consegnate

applicabile eccettogli art. 2 cpv. 4 e art. 8 cpv. 2.

2017 4797

N. RS

Atto normativo

RU

814.56

Ordinanza del 26 aprile 2017 sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP)

applicabile eccetto gliart. 2 e 7.

Le autorità menzionate nell’allegato 2 esercitano le competenze previste negli art. 1, art. 4 cpv. 2, art. 6 e art. 8.

2017 4801

Allegato 23

Autorità del Principato del Liechtenstein competenti secondo l’articolo 3 della Convenzione

(1) L’Amt für Gesundheit (AG), l’Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (ALKVW), l’Amt für Volkswirtschaft (AVW), l’Amt für Umwelt (AU) e l’Amt für Bevölkerungsschutz (ABS) sono competenti in materia di esecuzione e di sorveglianza nel Principato del Liechtenstein.

(2) L’AG è competente per rilasciare le licenze e vigilare nei settori della medicina e della ricerca e per la sorveglianza sui centri di formazione.

(3) L’ALKVW è compente per vigilare sulle derrate alimentari, gli oggetti d’uso e gli animali.

(4) L’AVW è l’autorità preposta al rilascio della licenza e l’autorità di sorveglianza per le aziende situate nel Principato del Liechtenstein in cui è prioritario proteggere i lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, segnatamente per le aziende industriali e artigianali.

(5) L’AU è l’autorità competente per la sorveglianza sull’ambiente in materia di radiazioni ionizzanti e di radioattività nonché in materia di sorveglianza sullo smaltimento delle scorie radioattive prodotte nel Principato del Liechtenstein. È la competente autorità preposta al rilascio della licenza e l’autorità di sorveglianza in materia di combustione di scorie radioattive debolmente attive e di immissione nell’ambiente di scorie radioattive di bassa attività.

(6) L’ABS e gli altri servizi designati dalla legge sulla protezione della popolazione (Bevölkerungsschutzgesetz) sono competenti per ordinare e attuare nel Principato del Liechtenstein misure di protezione della popolazione in caso di pericolo dovuto all’aumento della radioattività.

(7) L’AG è competente per distribuire compresse allo iodio alla popolazione in caso di messa in pericolo dovuta a iodio radioattivo. Nel Liechtenstein l’ABS assiste l’AG nella distribuzione delle compresse allo iodio e del materiale di informazione.

Allegato 34

Autorità e servizi competenti in Svizzera nonché cooperazione in materia di esecuzione secondo l’articolo 3 della Convenzione

1. Autorità e servizi competenti in Svizzera

  1. Nella Confederazione Svizzera sono competenti per i compiti menzionati in seguito l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (Suva), il Centro della Confederazione di raccolta delle scorie radioattive (in seguito: Centro di raccolta), la Farmacia dell’esercito e gli altri servizi e autorità svizzeri espressamente menzionati nella presente Convenzione.
  2. L’UFSP è consultato riguardo alle aziende in cui è prioritario proteggere il pubblico, in particolare le aziende mediche e gli istituti universitari di ricerca e di insegnamento.
  3. La Suva è consultata riguardo alle aziende in cui è prioritario proteggere i lavoratori, in particolare le aziende industriali e artigianali.
  4. Il Centro di raccolta è consultato sempre che si tratti di scorie radioattive da consegnare.
  5. La Farmacia dell’esercito è consultata sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del Principato del Liechtenstein.

2. Cooperazione tra le autorità in materia di sorveglianza dell’ambiente

L’UFSP coopera alla sorveglianza dell’ambiente e nel caso di immissione nell’ambiente di materiale radioattivo nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AU nei seguenti compiti:

  1. coinvolgimento del Liechtenstein nella rete di misurazione automatica (art. 192 ORaP5)
  2. allestimento di un programma di prelievo di campioni e di misurazioni in collaborazione con l’AU (art. 193 cpv. 1 ORaP)
  3. organizzazione del prelievo di campioni e di misurazioni (art. 193 cpv. 2 ORaP)
  4. interpretazione dei dati (art. 194 cpv. 1 ORaP)
  5. riassunto dei risultati della sorveglianza e delle dosi di radiazione che ne risultano per la popolazione (art. 194 cpv. 4 ORaP)
  6. perizie, monitoraggio di progetti e consulenze nell’ambito della sorveglianza sulla radioattività ambientale.

3. Cooperazione tra le autorità in materia di contaminazione radiologica

L’AU informa l’UFSP sui siti e i beni immobiliari potenzialmente contaminati.

4. Cooperazione tra le autorità in materia di sorveglianza delle derrate alimentari

Per quanto concerne la sorveglianza dell’acqua destinata al consumo umano e delle derrate alimentari per accertare l’esposizione della popolazione alla radioattività nell’ambiente, l’UFSP e l’ALKVW collaborano come segue:

  1. l’ALKVW raccoglie su richiesta dell’UFSP i campioni di acqua destinata al consumo umano e di derrate alimentari necessari per la sorveglianza dell’ambiente conformemente agli articoli 191 capoverso 3 e 193 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 3 ORaP
  2. i dati risultanti sono integrati secondo l’articolo 194 ORaP nel rapporto annuale dell’UFSP
  3. perizie, monitoraggio di progetti e consulenze nell’ambito della sorveglianza della radioattività nelle derrate alimentari.

5. Cooperazione tra le autorità in caso di aumento delle concentrazioni di radon

  1. L’UFSP è consultato in caso di aumento delle concentrazioni di radon nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AU nei seguenti compiti conformemente all’articolo 157 ORaP:–elaborazione di raccomandazioni sulle misure di protezione (lett. a)–consulenza ai proprietari di case e agli altri interessati in caso di problemi legati al radon (lett. c)–consulenza alle persone e ai servizi interessati sulle misure di protezione adeguate (lett. d)–valutazione delle ripercussioni delle misure (lett. h)–messa a disposizione delle misurazioni raccolte (lett. e).
  2. L’UFSP assume il seguente compito:–tenuta della banca dati centralizzata sul radon nel Principato del Liechtenstein per poter costantemente valutare l’esecuzione delle misurazioni e dei risanamenti e in modo da acquisire dati per scopi statistici e scientifici (art. 162 ORaP).
  3. L’AU comunica all’UFSP i risultati delle misurazioni del radon nel Liechtenstein e lo informa regolarmente sullo stato dei risanamenti.

6. Cooperazione tra le autorità e i servizi nello smaltimento di scorie radioattive

  1. L’UFSP è consultato per quanto concerne la sorveglianza e lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AU nei seguenti compiti:–redazione di licenze, fissazione delle quote e delle concentrazioni delle immissioni, sorveglianza delle emissioni, sorveglianza delle immissioni controllate di scorie radioattive da parte delle aziende (art. 108, art. 109 cpv. 1 e 2 e art. 111-116 ORaP)–perizie, monitoraggio di progetti e consulenze nell’ambito dello smaltimento di scorie radioattive.
  2. Il Centro di raccolta è consultato per quanto concerne lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte nel Principato del Liechtenstein e assume i seguenti compiti:–presa in consegna di scorie radioattive che devono essere consegnate (art. 119-120 ORaP)–prelievo di emolumenti per lo smaltimento delle scorie radioattive secondo l’ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP).

7. Cooperazione tra le autorità in materia di licenze e sorveglianza delle aziende negli ambiti della medicina e della ricerca, nonché dei centri di formazione

L’UFSP è consultato sulla radioprotezione negli ambiti della medicina, della ricerca e dell’insegnamento nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AG nei seguenti compiti:

  1. esame delle condizioni per il rilascio delle licenze di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 31 LRaP6)
  2. definizione delle eventuali condizioni e oneri per il rilascio di una licenza di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 2 LRaP)
  3. esame delle condizioni o perizia in merito al trasferimento di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 3 LRaP)
  4. esame delle condizioni per la modifica di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 33 LRaP)
  5. perizia in merito alla revoca di una licenza (art. 34 LRaP)
  6. controlli di aziende che dispongono di una licenza di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 37 LRaP)
  7. decisioni secondo l’articolo 38 LRaP
  8. perizie, monitoraggio di progetti e consulenze sulla radioprotezione nell’ambito dell’insegnamento, delle ricerca e della medicina
  9. predisposizione di audit clinici (art. 41 ORaP)
  10. coordinamento, preparazione ed esecuzione di audit clinici (art. 42 e 189 ORaP)
  11. verifica dei requisiti per il riconoscimento di un istituto che svolge formazioni in radioprotezione (art. 4 ordinanza sulla formazione in radioprotezione7)
  12. omologazione per sorgenti di radiazioni (art. 15 ORaP).

8. Cooperazione in materia di licenze e di sorveglianza nelle aziende industriali e artigianali

La Suva è consultata sulla radioprotezione nelle aziende situate nel Principato del Liechtenstein in cui è prioritario proteggere i lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, in particolare le aziende industriali e artigianali, e assiste l’AVW nei seguenti compiti:

  1. esame delle condizioni per il rilascio di licenze di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 31 LRaP)
  2. definizione di eventuali condizioni e oneri per il rilascio della licenza di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 2 LRaP)
  3. esame delle condizioni o perizia per il trasferimento di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 32 cpv. 3 LRaP)
  4. esame delle condizioni di modifica di una licenza vigente di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 33 LRaP)
  5. perizia sulla revoca di una licenza (art. 34 LRaP)
  6. controllo delle aziende che dispongono della licenza di trattamento di radiazioni ionizzanti (art. 37 LRaP)
  7. decisioni secondo l’articolo 38 LRaP
  8. perizie, monitoraggio di progetti e consulenze sulla radioprotezione nelle aziende industriali e artigianali.

9. Cooperazione tra le autorità nell’ambito della distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione

  1. La Farmacia dell’esercito è consultata sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del Principato del Liechtenstein e assiste l’AG nei seguenti compiti:–acquisto di compresse di iodio (art. 2 e 4 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio8)–integrazione del Liechtenstein nel concetto di controllo della qualità e nel concetto di scambio, sostituzione ed eliminazione delle compresse immagazzinate (art. 7 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio)–garanzia della disponibilità dei documenti necessari e assistenza dell’AG sull’informazione degli specialisti e della popolazione in merito alla profilassi con lo iodio (art. 9 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio).
  2. L’AG notifica alla Farmacia dell’esercito i luoghi di immagazzinamento e le riserve di compresse immagazzinate secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio.

10. Cooperazione tra le autorità nell’ambito della dosimetria individuale

  1. L’UFSP è consultato sulla dosimetria individuale nel Principato del Liechtenstein e assiste l’AG nei seguenti compiti:–conservazione nel Registro centrale delle dosi di tutti i dati rilevanti registrati nel Liechtenstein (art. 72 ORaP)–integrazione dei dati registrati nel Liechtenstein nel rapporto annuale sulla dosimetria individuale (art. 75 ORaP).
  2. L’UFSP assume il seguente compito:–tenuta del Registro centrale delle dosi per persone professionalmente esposte a radiazioni nel Principato del Liechtenstein (art. 72 ORaP).

Allegato 49

Indennità della Convenzione per l’onere delle autorità e dei servizi svizzeri secondo l’articolo 5

Le prestazioni dell’UFSP previste nell’allegato 3 sono indennizzate in modo forfettario con 40 000 franchi annuali. Inoltre, per gli anni 2026–2029 è previsto un importo forfettario di 36 400 franchi annuali per lo sviluppo e il co-utilizzo del Radiation Portals Switzerland. Infine, a partire dal 2030, per il co-utilizzo del Radiation Portal Switzerland sono previsti, oltre all’indennità forfettaria per le prestazioni di cui all’allegato 3, costi annuali ricorrenti pari a 5500 franchi. Qualora l’onere dovesse risultare nettamente superiore alla consuetudine, nel singolo caso e previa intesa è possibile fatturare a parte un indennizzo congruo in base all’onere effettivo. I responsabili degli audit clinici sono indennizzati sulla base di fatture separate.

La Suva è indennizzata mediante un importo forfettario stabilito in una convenzione separata tra l’AVW e la Suva.

Centro di raccolta della Confederazione (scorie che devono essere consegnate): il Centro di raccolta riscuote gli emolumenti per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi conformemente all’OEm-RaP 10 secondo il principio di causalità (art. 4 LRaP 11 ).

I costi derivanti dalla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del Principato del Liechtenstein sono rimborsati contro presentazione della fattura.