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Convenzione tra la Svizzera e il Granducato di Baden per la sorveglianza sanitaria, alla stazione badese di Basilea, del movimento dei viaggiatori che si recano dalla Svizzera nel Granducato di Baden, in casi d’epidemie minaccianti o già scoppiate Conchiusa il 3 giugno 1886 Approvata dal Consiglio federale il 21 giugno 1886

CS 12 426

Traduzione1

Al fine di organizzare una conveniente sorveglianza sanitaria, alla stazione badese di Basilea, sul movimento dei viaggiatori che dalla Svizzera si recano nel Granducato di Baden, in casi di epidemie minaccianti o già scoppiate, i delegati muniti di pieni poteri a quest’effetto, cioè:

(Seguono i nomi dei delegati)

hanno di comune accordo, con riserva dei punti di vista di diritto ritenuti dall’una e dall’altra delle due Parti, come pure con riserva della ratifica, adottato gli articoli seguenti:

Art. 1

In caso di epidemia minacciante o già scoppiata, il Governo granducale badese, previo avviso al Dipartimento sanitario del Cantone di Basilea Città, può mettere alla stazione badese di Basilea, a spese dell’amministrazione badese, un medico incaricato di sorvegliare i viaggiatori che da questa stazione si dirigono verso il territorio badese.

Art. 2

La sorveglianza medica e le osservazioni e le visite per ciò necessario si fanno in locale specialmente fissato e precisamente circoscritto. L’amministrazione della ferrovia badese, d’accordo col Dipartimento sanitario basilese, fornisce i locali che si richiedono a tal uopo, del pari che per l’osservazione dei viaggiatori sospetti d’epidemia e per l’isolamento di quelli che ne sono tocchi, sino a che ne siano ritirati, ed inoltre acconci mezzi di trasporto.

Art. 3

All’autorità badese non sono poste restrizioni nella scelta del medico di cui si tratta; in particolare, non è necessario che egli sia autorizzato a praticare in Svizzera. L’autorità badese gli darà per istruzione di non far nulla che sia in contraddizione colle prescrizioni sanitarie della competente autorità della Confederazione e del Cantone e di uniformarsi a tutte le istruzioni generali di polizia sanitaria di questa autorità.

Art. 4

Ove le persone a cui il medico interdirà di proseguire il viaggio, siano attinenti dell’Impero germanico, elleno saranno trasportate a Lörrach od in un’altra località badese della frontiera. E quando non siano in grado di comportare il trasporto, saranno tenute in cura a Basilea, a spese dell’amministrazione badese, a norma degli ordinamenti di polizia sanitaria in vigore a Basilea.

Art. 5

Il decidere se un viaggiatore sia o non sia in istato di poter essere trasportato, è di competenza del medico svizzero messo alla stazione per sorvegliare le persone che arrivano in Svizzera. Finché non sia fatta questa nomina, la detta decisione spetta al medico officiale (Physikus) di Basilea o al suo sostituto. Fatto a Friborgo in Brisgovia, il 3 giugno 1886.

Il delegato svizzero

Il delegato badese

C. Burkhardt

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