La zona, situata dall’una e dall’altra parte della frontiera tra la Svizzera e l’Austria e tra l’Austria e il Liechtenstein, nei cui limiti si svolge il traffico di confine nel senso del presente accordo, comprende le seguenti regioni:
- da parte svizzera: i Cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Turgovia e i comuni del Cantone dei Grigioni compresi nell’elenco allegato; gli invii per ferrovia da Bever a Coira in transito diretto, sono considerati come traffico di confine se il luogo di spedizione e di destinazione si trova nella zona di confine;
- il Principato del Liechtenstein;
- da parte austriaca: il territorio federale del Vorarlberg e il distretto politico di Landeck del territorio federale del Tirolo.