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0.822.713.6

Convenzione n. 26 concernente l’introduzione di metodi per la fissazione dei salari minimi Adottata a Ginevra il 16 giugno 1928 Approvata dall’Assemblea federale il 27 marzo 1940 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 7 maggio 1947

RU 63 432 e CS 14 23; FF 1928 II 1146, 1938 II 197 ediz. ted. e1928 II 1227, 1938 II 201 ediz. franc.

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 7 maggio 1948

Emendata dalle Convenzioni n. 801 e 1162

(Stato 31 maggio 2019)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e quivi riunitasi il 30 maggio 1928 nella sua undicesima sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte relativo ai metodi per la fissazione dei salari minimi, questione che costituiva la prima trattanda dell’ordine del giorno della sessione; e

dopo aver deciso che queste proposte sarebbero state concretate in una Convenzione internazionale,

adotta, in questo sedicesimo giorno del mese di giugno millenovecentoventotto, la Convenzione qui appresso che sarà denominata Convenzione sui metodi per la fissazione dei salari minimi, 1928, da sottoporre alla ratificazione dei membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 3 :

Art. 1

Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad introdurre o a conservare metodi che permettano di fissare le aliquote minime di salari per i lavoratori occupati nelle industrie o in rami di industrie (in modo particolare nelle industrie a domicilio), ove non esista un regime efficace per la fissazione dei salari mediante contratto collettivo o in altro modo, e laddove i salari siano eccessivamente bassi 4 .

La denominazione «industrie», nel senso della presente Convenzione, comprende le industrie di trasformazione e il commercio.

Art. 2

Ciascun membro che ratifica la presento Convenzione ha la facoltà di decidere, dopo aver sentito le organizzazioni padronali ed operaie, laddove esistano per l’industria o ramo dell’industria di cui si tratta, a quale industria o rami d’industria, ed in modo speciale, a quali industrie a domicilio o rami di questo industrie, saranno applicabili i metodi per la fissazione dei salari minimi previsti nell’art. 1 5 .

Art. 3

l. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione ha la facoltà di scegliere i metodi per la fissazione dei salari minimi, come pure le modalità, per la loro applicazione.

Tuttavia:

  1. prima di applicare i metodi ad un’industria o ad un ramo di una determinata industria, dovranno essere sentiti i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, compresi i rappresentanti delle loro organizzazioni rispettive laddove esistano, come pure tutte le altre persone particolarmente qualificate in virtù della loro professione o delle loro funzioni, alle quali l’autorità competente reputa, opportuno rivolgersi;
  2. i datori di lavoro ed i lavoratori interessati dovranno cooperare alla applicazione dei metodi, nella forma e nella misura che potranno essere stabilite dalla legislazione nazionale, ma in ogni caso, in proporzione ed in modo uguale;
  3. le aliquote minime dei salari in tal modo fissato avranno carattere obbligatorio per i datori di lavoro ed i lavoratori interessati e non potranno venir ridotte da essi né mediante accordo individuale né, salvo autorizzazione generale o speciale dell’autorità competente, mediante contratto collettivo.

Art. 4

Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere i provvedimenti necessari, mediante un sistema di controllo e di sanzioni, affinché, da una parte, i datori di lavoro ed i lavoratori interessati abbiano conoscenza delle aliquote minime dei salari in vigore e, dall’altra, i salari effettivamente corrisposti non siano inferiori alle aliquote minime applicabili 6 .

Ciascun lavoratore a cui sono applicabili le aliquote minime e che ha percepito salari inferiori a tali i aliquote, deve avere il diritto, per via giudiziaria od altra via legale, di ricuperare l’importo della rimanente somma dovutagli, entro un termine che potrà essere stabilito dalla legislazione nazionale.

Art. 5

Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve presentare ogni anno all’Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto generale con l’elenco delle industrie o dei rami di industrie in cui sono applicati i metodi per la fissazione dei salari minimi, e che esponga le modalità d’applicazione di tali metodi ed i loro risultati. Il rapporto comprenderà le indicazioni succinte sul numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, le aliquote dei salari minimi fissate e, dato il caso, gli altri più importanti provvedimenti concernenti i salari minimi.

Art. 6

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro il quale procederà alla loro registrazione.

Art. 7

La presente Convenzione vincolerà soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata presso l’Ufficio internazionale del Lavoro.

Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla registrazione da parte del Direttore generale della ratificazione di almeno due membri.

In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata.

Art. 8

Non appena le ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate presso l’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro egualmente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Art. 9

l. Qualsiasi membro che ha ratificato la presento Convenzione ha la facoltà di disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione presso l’Ufficio internazionale del Lavoro.

Qualsiasi membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo spirato il periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di cinque anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 107

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 11

Il testo francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

(Seguono le firme)

0.822.713.6

Campo d’applicazione il 31 maggio 20198

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

2 agosto

2001

2 agosto

2002

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Argentina

14 marzo

1950

14 marzo

1951

Armenia

27 gennaio

2006

27 gennaio

2007

Australia

9 marzo

1931

9 marzo

1932

Austria

15 marzo

1974

15 marzo

1975

Bahamas

25 maggio

1976 S

25 maggio

1976

Barbados

8 maggio

1967 S

8 maggio

1967

Belarus

15 settembre

1993

15 settembre

1994

Belgio

11 agosto

1937

11 agosto

1938

Belize

15 dicembre

1983 S

15 dicembre

1983

Benin

12 dicembre

1960 S

12 dicembre

1960

Bolivia

19 luglio

1954

19 luglio

1955

Brasile

25 aprile

1957

25 aprile

1958

Bulgaria

4 giugno

1935

4 giugno

1936

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi

11 marzo

1963 S

11 marzo

1963

Camerun

7 giugno

1960 S

7 giugno

1960

Canada

25 aprile

1935

25 aprile

1936

Ciad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Cile

31 maggio

1933

31 maggio

1934

Cina

5 maggio

1930

5 maggio

1931

Macao a

13 luglio

1999

20 dicembre

1999

Colombia

20 giugno

1933

20 giugno

1934

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Congo (Kinshasa)

20 settembre

1960 S

20 settembre

1960

Corea (Sud)

27 dicembre

2001

27 dicembre

2002

Costa Rica

16 marzo

1972

16 marzo

1973

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Cuba

24 febbraio

1936

24 febbraio

1937

Dominica

28 febbraio

1983 S

28 febbraio

1983

Ecuador

6 luglio

1954

6 luglio

1955

Egitto

10 maggio

1960

10 maggio

1961

Eswatini

26 aprile

1978 S

26 aprile

1978

Figi

19 aprile

1974 S

19 aprile

1974

Francia

18 settembre

1930

18 settembre

1931

Nuova Caledonia

19 marzo

1954

19 marzo

1954

Polinesia francese

19 marzo

1954

19 marzo

1954

St. Pierre e Miquelon

19 marzo

1954

19 marzo

1954

Gabon

14 ottobre

1960 S

14 ottobre

1960

Germania

30 maggio

1929

14 giugno

1930

Ghana

2 luglio

1959

2 luglio

1960

Giamaica

8 luglio

1963

8 luglio

1964

Giappone

29 aprile

1971

29 aprile

1972

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Grenada

9 luglio

1979 S

9 luglio

1979

Guatemala

4 maggio

1961

4 maggio

1962

Guinea

21 gennaio

1959 S

22 gennaio

1959

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977

21 febbraio

1977

Guyana

8 giugno

1966 S

8 giugno

1966

India

10 gennaio

1955

10 gennaio

1956

Iraq

26 novembre

1962

26 novembre

1963

Irlanda

3 giugno

1930

3 giugno

1931

Italia

9 settembre

1930

9 settembre

1931

Kazakistan

5 marzo

2015

5 marzo

2015

Kenya

13 gennaio

1964 S

13 gennaio

1964

Lesotho

31 ottobre

1966 S

31 ottobre

1966

Libano

26 luglio

1962

26 luglio

1963

Libia

27 maggio

1971

27 maggio

1972

Lussemburgo

3 marzo

1958

3 marzo

1959

Madagascar

1° novembre

1960 S

1° novembre

1960

Malawi

22 marzo

1965 S

22 marzo

1965

Mali

22 settembre

1960 S

22 settembre

1960

Malta

4 gennaio

1965 S

4 gennaio

1965

Marocco

14 marzo

1958

14 marzo

1959

Mauritania

20 giugno

1961 S

20 giugno

1961

Maurizio

2 dicembre

1969 S

2 dicembre

1969

Messico

12 maggio

1934

12 maggio

1935

Myanmar

21 maggio

1954

21 maggio

1955

Nicaragua

12 aprile

1934

12 aprile

1935

Niger

27 febbraio

1961 S

27 febbraio

1961

Nigeria

16 giugno

1961

16 giugno

1962

Norvegia

7 luglio

1933

7 luglio

1934

Nuova Zelanda

29 marzo

1938

29 marzo

1939

Paesi Bassi

10 novembre

1936

10 novembre

1937

Panama

19 giugno

1970

19 giugno

1971

Papua Nuova Guinea

1° maggio

1976 S

1° maggio

1976

Paraguay

24 giugno

1964

24 giugno

1965

Perù

4 aprile

1962

4 aprile

1963

Portogallo

10 novembre

1959

10 novembre

1960

Rep. Centrafricana

27 ottobre

1960 S

27 ottobre

1960

Repubblica Ceca

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Repubblica Dominicana

5 dicembre

1956

5 dicembre

1957

Ruanda

18 settembre

1962 S

18 settembre

1962

Saint Lucia

14 maggio

1980 S

14 maggio

1980

Saint Vincent e Grenadine

21 ottobre

1998 S

31 maggio

1995

Salomone, Isole

6 agosto

1985 S

6 agosto

1985

Seicelle

6 febbraio

1978 S

6 febbraio

1978

Senegal

4 novembre

1960 S

4 novembre

1960

Sierra Leone

15 giugno

1961

15 giugno

1962

Siria

30 ottobre

1961 S

30 ottobre

1961

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna

8 aprile

1930

8 aprile

1931

Sri Lanka

9 giugno

1971

9 giugno

1972

Sudafrica

28 dicembre

1932

28 dicembre

1933

Sudan

18 giugno

1957

18 giugno

1958

Svizzera

7 maggio

1947

7 maggio

1948

Tanzania

22 giugno

1964 S

22 giugno

1964

Togo

7 giugno

1960 S

7 giugno

1960

Tunisia

15 maggio

1957

15 maggio

1958

Turchia

29 gennaio

1975

29 gennaio

1976

Uganda

4 giugno

1963 S

4 giugno

1963

Ungheria

30 luglio

1932

30 luglio

1933

Uruguay

6 giugno

1933

6 giugno

1934

Venezuela

20 novembre

1944

20 novembre

1945

Vietnam

14 giugno

1955

14 giugno

1956

Zambia

2 dicembre

1964 S

2 dicembre

1964

Zimbabwe

16 settembre

1993

16 settembre

1994

  1. Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrata speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal
    20 dic. 1999.