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0.822.713.9

Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio Adottata a Ginevra il 28 giugno 1930 Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 1939 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 23 maggio 1940 Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1941 Emendata dalle convenzioni n. 80 e 116

RU 561256; FF 1939 I 761 ediz. franc. 1939 I 749 ediz. ted.

Traduzione

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 10 giugno 1930 nella sua quattordicesima sessione,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti il lavoro forzato od obbligatorio, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale,

adotta , in questo ventottesimo giorno di giugno del millenovecentotrenta, la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul lavoro forzato, 1930, e che dovrà essere ratificata dagli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 1 :

Art. 1

Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna a sopprimere l’uso del lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma, nel più breve tempo possibile.

Nell’attesa della soppressione totale, il lavoro forzato od obbligatorio potrà essere permesso, eccezionalmente, alle condizioni e con le garanzie contenute negli articoli seguenti.

Allo spirare di un termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, e in occasione del rapporto previsto all’art. 31 qui appresso, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro esaminerà la possibilità di sopprimere, senz’altro termine, il lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma e deciderà se sia il caso di iscrivere la questione all’ordine del giorno della Conferenza.

Art. 2

Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «lavoro forzato od obbligatorio» designerà qualsiasi lavoro o servizio che si esige da un individuo sotto la minaccia di una pena e peri il quale detto individuo non si è offerto di sua spontanea volontà.

Tuttavia, l’espressione «lavoro forzato od obbligatorio» non comprende, ai sensi della presente Convenzione:

  1. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige in virtù delle leggi sul servizio militare obbligatorio e destinato all’esecuzione di opere che hanno carattere puramente militare;
  2. qualsiasi lavoro o prestazione che rientri negli obblighi civici normali dei cittadini di un paese che si governa completamente da sè;
  3. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige da una persona come conseguenza di una condanna pronunciata in virtù di una decisione giudiziaria, a condizione che il lavoro o la prestazione sia eseguito sotto la vigilanza ed il controllo delle autorità pubbliche e che la persona non sia ceduta o messa a disposizione di privati, compagnie o persone giuridiche private;
  4. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige nel caso di forza maggiore, come in caso di guerra, di sinistri o pericolo di sinistri, quali gli incendi, le inondazioni, le carestie, i terremoti, le epidemie e le epizoozie violente, le invasioni di animali, di insetti o di parassiti nocivi, ed in generale in tutti i casi che mettono in pericolo o stanno per mettere in pericolo la vita o le condizioni normali di esistenza di tutta o parte della popolazione;
  5. i lavori correnti del paese, cioè quelli eseguiti nell’interesse diretto della collettività dai membri stessi della popolazione, lavori che per ciò possono essere considerati come obblighi civici normali che spettano ai membri della collettività, a condizione che la popolazione stessa o i suoi rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi sulla fondatezza di questi lavori.

Art. 3

Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «autorità competenti» designerà tanto le autorità metropolitane quanto le autorità centrali superiori del territorio interessato.

Art. 4

Le autorità competenti non devono imporre o lasciar imporre il lavoro forzato od obbligatorio a profitto di privati, di compagnie o di persone giuridiche private.

Se tale forma di lavoro forzato od obbligatorio a profitto di privati, di compagnie o di persone giuridiche private esiste al momento in cui la ratificazione della presente Convenzione da parte di uno Stato membro è registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, questo membro dovrà abolire completamente detto lavoro forzato od obbligatorio al momento in cui la presente Convenzione entra in vigore in suo confronto.

Art. 5

Nessuna concessione a privati, a compagnie o persone giuridiche private dovrà avere per conseguenza l’imposizione di una forma qualsiasi di lavoro forzato od obbligatorio allo scopo di produrre o di raccogliere prodotti che questi privati, compagnie o persone giuridiche private utilizzano o ne fanno oggetto di commercio.

Se concessioni già esistenti implicano disposizioni che hanno per conseguenza l’imposizione di simile lavoro forzato od obbligatorio, queste disposizioni dovranno essere abrogate il più presto possibile per poter ottemperare alle prescrizioni dell’art.1 della presente Convenzione.

Art. 6

I funzionari amministrativi, anche quando dovranno spingere la popolazione di cui hanno cura a dedicarsi ad una forma qualsiasi di lavoro, non dovranno esercitare sulla popolazione una pressione collettiva od individuale perchè il lavoro sia fatto a profitto di privati, compagnie o persone giuridiche private.

Art. 7

I capi che non esercitano funzioni amministrative non dovranno ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio.

I capi che esercitano funzioni amministrative potranno, con l’espressa autorizzazione delle autorità competenti, ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio nelle condizioni poste dall’art. 10 della presente Convenzione.

I capi legalmente riconosciuti e che non ricevono un compenso adeguato sotto altre forme, potranno valersi dei servigi personali, debitamente regolati, restando beninteso che dovranno essere presi tutti i provvedimenti atti a prevenire gli abusi.

Art. 8

La responsabilità di qualsiasi decisione di ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio incomberà alle autorità civili superiori del territorio che entra in linea di conto.

Tuttavia, queste autorità potranno delegare alle autorità locali superiori il potere d’imporre un lavoro forzato od obbligatorio nei casi in cui questo lavoro non avrà per effetto di allontanare i lavoratori dalla loro residenza abituale. Queste autorità potranno parimente delegare alle autorità locali superiori, per i periodi e alle condizioni che saranno stipulati dal regolamento previsto all’art. 23 della presente Convenzione, il potere d’imporre un lavoro forzato od obbligatorio per l’esecuzione del quale i lavoratori dovranno allontanarsi dalla loro residenza abituale, quando si tratterà di facilitare lo spostamento di funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni ed il trasporto del materiale dell’amministrazione.

Art. 9

Salve disposizioni contrarie stipulate all’art. 10 della presente Convenzione, qualsiasi autorità che abbia il diritto d’imporre lavoro forzato od obbligatorio non dovrà permettere che si ricorra a questa forma di lavoro senza prima accertarsi:

  1. che il servizio od il lavoro da eseguire è d’un interesse diretto ed importante per la collettività chiamata ad eseguirlo;
  2. che questo servizio o lavoro è di una necessità attuale ed imminente;
  3. che è stato impossibile procurarsi la mano d’opera volontaria per la esecuzione di questo servizio o lavoro malgrado l’offerta di salari e di condizioni di lavoro almeno pari a quelli praticati nel territorio che entra in considerazione, per lavori o servigi del genere, e
  4. che dal lavoro o servizio non risulterà un onere troppo grave per la popolazione attuale, avuto riguardo alla mano d’opera disponibile ed alla sua attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta.

Art. 10

Il lavoro forzato od obbligatorio chiesto a titolo d’imposta ed il lavoro forzato od obbligatorio per l’esecuzione di opere pubbliche, imposto da capi che esercitano una funzione amministrativa, dovranno essere progressivamente aboliti.

Nell’attesa di tale abolizione, quando il lavoro forzato od obbligatorio sarà chiesto a titolo d’imposta e quando il lavoro forzato od obbligatorio sarà imposto da capi che esercitano funzioni amministrative, allo scopo di far eseguire opere d’interesse pubblico, le autorità interessate dovranno dapprima accertarsi:

  1. che il servizio o il lavoro da eseguirsi è d’interesse diretto ed importante per la collettività chiamata ad eseguirlo;
  2. che il sevizio o il lavoro è di una necessità attuale od imminente;
  3. che non risulterà dal lavoro o servizio obbligatorio un onere troppo grave alla popolazione attuale, per quanto concerne la mano d’opera disponibile e la sua attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta;
  4. che l’esecuzione di questo lavoro o servizio non costringe i lavoratori ad allontanarsi dalla loro residenza abituale;
  5. che l’esecuzione di questo lavoro o servizio è diretta conformemente alle esigenze della religione, della vita sociale e dell’agricoltura.

Art. 11

Potranno essere adibiti al lavoro forzato od obbligatorio solo gli adulti validi di sesso maschile, d’età non presumibilmente inferiore ai 18 anni né superiore ai 45. Salvo per le categorie di lavoro di cui all’art. 10 della presente Convenzione, dovranno essere osservate le limitazioni e condizioni seguenti:

  1. accertamento preventivo, in tutti i casi dove sarà possibile, da parte di un medico designato dall’amministrazione, dell’assenza di qualsiasi malattia contagiosa e dell’attitudine fisica degli interessati a sopportare il lavoro imposto e le condizioni in cui dovrà essere eseguito;
  2. esenzione del personale delle scuole, allievi e insegnanti, come pure del personale amministrativo in generale;
  3. conservazione in ciascuna collettività del numero d’uomini adulti e validi indispensabili alla vita familiare e sociale;
  4. rispetto dei vincoli coniugali e familiari.

Agli scopi indicati dalla lett. c precedente, il regolamento previsto all’art. 23 della presente Convenzione fisserà la proporzione dei capi di popolazione permanente maschile e valida che potrà formare oggetto d’un determinato prelevamento, senza tuttavia che questa proporzione possa, in nessun caso, superare il 25 per cento della popolazione stessa. Fissando questa proporzione, le autorità competenti dovranno tener conto della densità della popolazione, dello sviluppo sociale e fisico di questa popolazione, dell’epoca dell’anno e dello stato dei lavori da eseguire dagli interessati sul posto e per loro conto; in modo generale, esse dovranno rispettare le necessità economiche e sociali della vita normale della collettività di cui si tratta.

Art. 12

Il periodo massimo durante il quale un individuo qualsiasi potrà essere tenuto al lavoro forzato od obbligatorio sotto le sue varie forme non dovrà superare sessanta giorni per periodo di dodici mesi, i giorni di viaggio necessari per recarsi sul posto di lavoro e per ritornarne restando compresi nei sessanta giorni.

Ogni lavorante tenuto al lavoro forzato od obbligatorio dovrà essere provvisto d’un certificato che indichi i periodi di lavoro forzato od obbligatorio che ha già compiuti.

Art. 13

Le ore normali di lavoro di qualsiasi persona tenuta al lavoro forzato od obbligatorio dovranno essere le stesse che quelle in uso per il lavoro libero e le ore di lavoro compiute in più della durata normale dovranno essere retribuite secondo le stesse aliquote che quelle in uso per le ore supplementari dei lavoratori liberi.

Un giorno di riposo settimanale dovrà essere concesso a tutte le persone soggette ad una forma qualsiasi di lavoro forzato od obbligatorio e questo giorno dovrà coincidere, per quanto possibile, con quello consacrato al riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.

Art. 14

Ad eccezione del lavoro previsto dall’art. 10 della presente Convenzione, il lavoro forzato od obbligatorio sotto tutte le sue forme dovrà essere retribuito in denaro e secondo aliquote che, per lo stesso genere di lavoro, non dovranno essere inferiori né a quelle in vigore nella regione in cui i lavoratori sono impiegati né a quelle in vigore nella regione in cui i lavoratori sono stati reclutati.

Nel caso di lavoro imposto dai capi nell’esercizio delle loro funzioni amministrative, il pagamento delle mercedi nelle condizioni previste al capoverso precedente dovrà essere introdotto il più presto possibile.

I salari dovranno essere versati ad ogni lavoratore singolarmente e non al suo capo tribù o a qualsiasi altra autorità.

I giorni di viaggio per recarsi al luogo del lavoro e per ritornarvi dovranno essere calcolati per pagamento dei salari come giorni di lavoro.

Il presente articolo non avrà per effetto di vietare la fornitura ai lavoratori delle solite razioni alimentari calcolate come parte del guadagno; queste razioni dovranno però essere equivalenti alle somme di denaro che rappresentano; tuttavia non potrà essere fatta alcuna deduzione sul salario né per il pagamento di imposte, né per gli alimenti, il vestiario e l’alloggio speciali che saranno forniti ai lavoratori per mantenerli in istato di continuare il loro lavoro avuto riguardo alle speciali condizioni del loro impiego, né per la fornitura di attrezzi.

Art. 15

Qualsiasi legislazione sulla riparazione degli infortuni o delle malattie professionali, come pure qualsiasi legislazione che preveda l’assegnazione di indennità alle persone che erano a carico di lavoratori morti o invalidi, che sia o che sarà in vigore sul territorio che entra in linea di conto, dovrà applicarsi alle persone tenute al lavoro forzato od obbligatorio alle stesse condizioni che per i lavoratori liberi.

In ogni modo, qualsiasi autorità che assume una persona per il lavoro forzato od obbligatorio è tenuta ad assicurare la sussistenza di detto lavoratore quando un infortunio od una malattia cagionata dal suo lavoro lo rende totalmente o parzialmente incapace a provvedere ai suoi bisogni. Questa autorità sarà parimente tenuta a prendere provvedimenti per assicurare il mantenimento di qualsiasi persona effettivamente a carico di detto lavoratore in caso di incapacità o di morte cagionata dal lavoro.

Art. 16

Le persone tenute al lavoro forzato od obbligatorio non dovranno, salvo nei casi di necessità eccezionale, essere trasferite nelle regioni in cui le condizioni di alimentazione e di clima fossero talmente diverse da quelle a cui sono stati abituati da presentare un pericolo per la loro salute.

In nessun caso, tale trasferimento di lavoratori sarà autorizzato prima che siano strettamente applicate tutte le norme igieniche e d’abitazione che s’impongono per la loro istallazione e per la tutela della loro salute.

Quando un simile trasferimento non potrà essere evitato, dovranno essere prese misure che assicurino l’adattamento progressivo dei lavoratori alle nuove condizioni di alimentazione e di clima, dopo aver sentito il servizio medico competente.

Nel caso in cui questi lavoratori siano chiamati ad eseguire un lavoro regolare al quale non sono abituati, dovranno essere prese misure per garantire il loro adattamento a questo genere di lavoro, specialmente per quanto concerne l’allenamento progressivo, le ore di lavoro, la sistemazione del riposo intercalare e il miglioramento od aumento delle razioni alimentari che fosse necessario.

Art. 17

Prima di autorizzare qualsiasi lavoro forzato od obbligatorio per la esecuzione di opere edilizie o di manutenzione che obbligano i lavoratori a soggiornare sui luoghi del lavoro per un periodo prolungato, le autorità competenti devono accertarsi:

  1. che sono state prese tutte le misure necessarie per assicurare le condizioni igieniche dei lavoratori e per garantire le indispensabili cure mediche e, in modo particolare:a.che questi lavoratori subiscono un esame medico prima di cominciare i lavori e altri esami medici ad intervalli determinati durante il loro impiego;b.che è stato previsto un numero sufficiente di medici, come pure di dispensari, infermerie, ospedali con il materiale necessario per far fronte a tutti i bisogni; ec.che la buona igiene dei luoghi di lavoro, l’approvvigionamento dei lavoratori con acqua, commestibili, combustibili e batteria di cucina sono assicurati in modo soddisfacente, e che si è provveduto al vestiario e all’alloggio che potessero occorrere;
  2. che sono state prese misure adeguate per assicurare la sussistenza della famiglia del lavoratore, specialmente per facilitare l’invio d’una parte del salario a quest’ultima, in modo sicuro e con il consenso o a domanda del lavoratore stesso;
  3. che i viaggi dei lavoratori per recarsi sui lavori e per tornarne saranno assicurati dall’amministrazione, sotto la sua responsabilità e a sue spese, e che l’amministrazione stessa faciliterà questi viaggi utilizzando nella più larga misura possibile tutti i mezzi di trasporto disponibili;
  4. che in caso di malattia o d’infortunio del lavoratore che cagionerebbe un’incapacità al lavoro di una certa durata, il rimpatrio del lavoratore sarà assicurato a spese dell’amministrazione;
  5. che qualunque lavoratore che desidera restare sul posto come lavoratore libero, allo spirare del suo periodo di lavoro forzato, od obbligatorio, avrà la facoltà di farlo senza decadere, per un periodo di due anni, dai suoi diritti di rimpatrio gratuito.

Art. 18

Il lavoro forzato od obbligatorio per il trasporto di persone o di merci, come per esempio quello da portatore o da battelliere, dovrà essere soppresso nel più breve tempo possibile, e, nell’attesa di questa soppressione, le autorità competenti dovranno emanare dei regolamenti che fissano in modo particolare:

  1. l’obbligo di non ricorrere a questo lavoro se non per facilitare i trasferimenti di funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni, od il trasporto di materiale dell’amministrazione, o in caso di urgente necessità assoluta, il trasporto di altre persone che non siano funzionari;
  2. l’obbligo di non adibire a simili trasporti se non uomini riconosciuti fisicamente atti da un esame medico ogni qualvolta sia possibile tale esame; nei casi in cui non sia possibile, la persona che assume tale mano d’opera deve accertarsi, sotto sua responsabilità, che i lavoratori adibiti ai lavori hanno attitudine fisica voluta e non sono affetti da nessuna malattia contagiosa;
  3. il carico massimo che i lavoratori devono portare;
  4. il percorso massimo che potrà essere imposto a questi lavoratori dal luogo della loro residenza;
  5. il numero massimo di giornate mensili o per qualsiasi altro periodo in cui i lavoratori potranno essere requisiti, comprendendo in questo numero i giorni per il viaggio di ritorno;
  6. le persone che sono autorizzate a far appello a questa forma di lavoro forzato od obbligatorio, come pure la misura nella quale esse hanno diritto di ricorrervi.

Nel fissare i massimi di cui alle lett. c, d ed e del numero precedente, le autorità competenti dovranno tener conto dei vari elementi che entrano in considerazione, specialmente dell’attitudine fisica della popolazione che dovrà subire la requisizione, della natura dell’itinerario da seguire, come pure delle condizioni climatiche.

Le autorità competenti dovranno, inoltre, prendere disposizioni affinché il tragitto quotidiano normale dei portatori non sia superiore ad una distanza corrispondente alla durata media di una giornata media di lavoro di otto ore, restando inteso che, per determinarla, si dovrà tener conto non solo del carico da portare e della distanza da percorrere, ma anche dello stato della strada, dell’epoca dell’anno e di tutti gli altri elementi che entrano in linea di conto; se fosse necessario imporre ai lavoratori ore supplementari di marcia, queste dovranno essere rimunerate secondo aliquote più elevate di quelle normali.

Art. 19

Le autorità competenti non dovranno permettere che si ricorra alla coltura obbligatoria se non allo scopo di prevenire la carestia o la penuria di generi alimentari e sempre con la riserva che le derrate o i prodotti così ottenuti debbano restare proprietà delle persone o delle collettività che li hanno prodotti.

Quando la produzione è organizzata secondo la legge e la consuetudine sopra una base comunale e quando i prodotti od i profitti derivanti dalla vendita di questi prodotti restano proprietà della collettività, il presente articolo non dovrà avere per effetto di sopprimere l’obbligo per i membri della collettività di adempiere il lavoro in tal modo imposto.

Art. 20

Le legislazioni le quali prevedono una repressione collettiva applicabile ad un’interna collettività per delitti commessi da alcuni dei suoi membri, non dovranno comprendere tra i metodi di repressione il lavoro forzato od obbligatorio per la collettività.

Art. 21

Per i lavori sotterranei da eseguirsi nelle miniere non si ricorrerà al lavoro forzato od obbligatorio.

Art. 22

I rapporti annuali che i membri ratificanti la presente Convenzione si impegnano a presentare all’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dell’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 2 , sulle misure da essi prese per mettere in esecuzione le disposizioni della presente Convenzione, dovranno contenere dati il più possibile completi, per ciascun territorio che entra in linea di conto, sulla misura in cui si sarà ricorso al lavoro forzato od obbligatorio in questo territorio, come pure sui punti seguenti: scopi per cui si è fatto procedere a tale lavoro; aliquota di morbosità e di mortalità; ore di lavoro; metodi di pagamento dei salari e loro aliquote; come pure tutte le altre informazioni relative.

Art. 23

Per applicare le disposizioni della presente Convenzione, le autorità competenti dovranno promulgare una regolamentazione completa e precisa sull’uso del lavoro forzato od obbligatorio.

Questa regolamentazione dovrà contenere, in modo particolare, norme che permettano ad ogni persona sottoposta al lavoro forzato od obbligatorio di presentare alle autorità qualsiasi reclamo relativo alle condizioni di lavoro che le sono imposte e che le diano garanzie che i suoi reclami saranno esaminati e presi in considerazione.

Art. 24

In tutti i casi dovranno essere prese misure appropriate per garantire la stretta applicazione dei regolamenti sul lavoro forzato od obbligatorio, sia mediante estensione al lavoro forzato od obbligatorio delle attribuzioni di qualsiasi organismo di ispezione già esistente per la vigilanza del lavoro libero, sia mediante altro sistema adeguato allo scopo. Saranno parimente prese misure affinché questi regolamenti siano portati a conoscenza delle persone tenute a prestare il lavoro forzato od obbligatorio.

Art. 25

Il fatto di esigere illegalmente lavoro forzato od obbligatorio sarà punibile penalmente ed ogni membro che ratifica la presente Convenzione avrà l’obbligo di assicurarsi che le sanzioni imposte dalla legge siano realmente efficaci e strettamente applicate.

Art. 26

Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla ai territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, tutela od autorità, nella misura in cui ha diritto di sottoscrivere impegni concernenti questioni di giurisdizione interna. Tuttavia, se questo membro intende prevalersi delle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro3, dovrà accompagnare la sua ratificazione d’una dichiarazione la quale faccia conoscere:

  1. i territori in cui intende applicare integralmente le disposizioni della presente Convenzione;
  2. i territori in cui intende applicare le disposizioni della presente Convenzione con modificazioni e in che cosa consistono le dette modificazioni;
  3. i territori per i quali riserva la sua decisione.

La dichiarazione suddetta sarà considerata come parte integrante della ratificazione e avrà effetti identici. Qualsiasi membro che formulerà tale dichiarazione avrà la facoltà di rinunciare, mediante una dichiarazione nuova, a tutte od a parte delle riserve contenute, in virtù dei capoversi ii e iii che precedono, nella dichiarazione anteriore.

Art. 27

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 28

La presente Convenzione non impegnerà che i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.

In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratificazione.

Art. 29

Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà pure la registrazione delle ratificazioni che saranno in seguito comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Art. 30

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione da parte dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di cinque anni, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 314

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 32

Nel caso in cui la Conferenza generale adottasse una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, la ratificazione da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione implicherebbe di pieno diritto, malgrado l’articolo 30 che precede, la disdetta immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore.

A contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.

La presente Convenzione resta tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Art. 33

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno parimente stato. ( Seguono le firme )

0.822.713.9

Campo d’applicazione il 29 aprile 20255

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

25 giugno

1957

25 giugno

1958

Algeria

19 ottobre

1962 S

19 ottobre

1962

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Antigua e Barbuda

2 febbraio

1983 S

2 febbraio

1983

Arabia Saudita

15 giugno

1978

15 giugno

1979

Argentina

14 marzo

1950

14 marzo

1951

Armenia

17 dicembre

2004

17 dicembre

2005

Australia

2 gennaio

1932

2 gennaio

1933

Isola di Norfolk

2 gennaio

1932

2 gennaio

1933

Austria

7 giugno

1960

7 giugno

1961

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Bahamas

25 maggio

1976 S

25 maggio

1976

Bahrein

11 giugno

1981

11 giugno

1982

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Barbados

8 maggio

1967 S

8 maggio

1967

Belarus

21 agosto

1956

21 agosto

1957

Belgio

20 gennaio

1944

20 gennaio

1945

Belize

15 dicembre

1983 S

15 dicembre

1983

Benin

12 dicembre

1960 S

12 dicembre

1960

Bolivia

31 maggio

2005

31 maggio

2006

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Botswana

5 giugno

1997

5 giugno

1998

Brasile

25 aprile

1957

25 aprile

1958

Brunei

12 giugno

2023

12 giugno

2024

Bulgaria

22 settembre

1932

22 settembre

1933

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi*

11 marzo

1963 S

11 marzo

1963

Cambogia

24 febbraio

1969 S

24 febbraio

1969

Camerun

7 giugno

1960 S

7 giugno

1960

Canada

13 giugno

2011

13 giugno

2012

Capo Verde

3 aprile

1979 S

3 aprile

1979

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Cile

31 maggio

1933

31 maggio

1934

Cina

12 agosto

2022

12 agosto

2023

Hong Kong a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

13 luglio

1999

20 dicembre

1999

Cipro

23 settembre

1960 S

23 settembre

1960

Colombia

4 marzo

1969

4 marzo

1970

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Congo (Kinshasa)

20 settembre

1960 S

20 settembre

1960

Cook, Isole

12 giugno

2015

12 giugno

2016

Corea del Sud

20 aprile

2021

20 aprile

2022

Costa Rica

2 giugno

1960

2 giugno

1961

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

20 luglio

1953

20 luglio

1954

Danimarca

11 febbraio

1932

11 febbraio

1933

Groenlandia

11 febbraio

1932

11 febbraio

1933

Isole Faeröer

11 febbraio

1932

11 febbraio

1933

Dominica

28 febbraio

1983 S

28 febbraio

1983

Dominicana, Repubblica

5 dicembre

1956

5 dicembre

1957

Ecuador

6 luglio

1954

6 luglio

1955

Egitto

29 novembre

1955

29 novembre

1956

El Salvador

15 giugno

1995

15 giugno

1996

Emirati Arabi Uniti

27 maggio

1982

27 maggio

1983

Eritrea

22 febbraio

2000

22 febbraio

2001

Estonia

7 febbraio

1996

7 febbraio

1997

Etiopia

2 settembre

2003

2 settembre

2004

Eswatini

26 aprile

1978 S

26 aprile

1978

Figi

19 aprile

1974 S

19 aprile

1974

Filippine

15 luglio

2005

15 luglio

2006

Finlandia

13 gennaio

1936

13 gennaio

1937

Francia

24 giugno

1937

24 giugno

1938

Guadalupa

24 giugno

1937

24 giugno

1938

Guayana francese

24 giugno

1937

24 giugno

1938

Martinica

24 giugno

1937

24 giugno

1938

Nuova Caledonia

26 luglio

1954

26 luglio

1954

Polinesia francese

26 luglio

1954

26 luglio

1954

Riunione

24 giugno

1937

24 giugno

1938

St. Pierre e Miquelon

26 luglio

1954

26 luglio

1954

Gabon

14 ottobre

1960 S

14 ottobre

1960

Gambia

4 settembre

2000

4 settembre

2001

Georgia

22 giugno

1993 S

22 giugno

1993

Germania

13 giugno

1956

13 giugno

1957

Ghana

20 maggio

1957 S

20 maggio

1957

Giamaica

26 dicembre

1962 S

26 dicembre

1962

Giappone

21 novembre

1932

21 novembre

1933

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Giordania

6 giugno

1966

6 giugno

1967

Grecia

13 giugno

1952

13 giugno

1953

Grenada

9 luglio

1979 S

9 luglio

1979

Guatemala

13 giugno

1989

13 giugno

1990

Guinea

21 gennaio

1959 S

21 gennaio

1959

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977

21 febbraio

1977

Guinea equatoriale

13 agosto

2001

13 agosto

2002

Guyana

8 giugno

1966 S

8 giugno

1966

Haiti

4 marzo

1958

4 marzo

1959

Honduras

21 febbraio

1957

21 febbraio

1958

India

30 novembre

1954

30 novembre

1955

Indonesia

12 giugno

1950 S

12 giugno

1950

Iran

10 giugno

1957

10 giugno

1958

Iraq

27 novembre

1962

27 novembre

1963

Irlanda

2 marzo

1931

1° maggio

1932

Islanda

17 febbraio

1958

17 febbraio

1959

Israele

7 giugno

1955

7 giugno

1956

Italia

18 giugno

1934

18 giugno

1935

Kazakistan

18 maggio

2001

18 maggio

2002

Kenya

13 gennaio

1964 S

13 gennaio

1964

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Kiribati

3 febbraio

2000

3 febbraio

2001

Kuwait

23 settembre

1968

23 settembre

1969

Laos

23 gennaio

1964 S

23 gennaio

1964

Lesotho

31 ottobre

1966 S

31 ottobre

1966

Lettonia

2 giugno

2006

2 giugno

2007

Libano

1° giugno

1977

1° giugno

1978

Liberia

1° maggio

1931

1° maggio

1932

Libia

13 giugno

1961

13 giugno

1962

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

24 luglio

1964

24 luglio

1965

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

1° novembre

1960 S

1° novembre

1960

Malawi

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Malaysia

11 novembre

1957 S

11 novembre

1957

Maldive

4 gennaio

2013

4 gennaio

2014

Mali

22 settembre

1960 S

22 settembre

1960

Malta

4 gennaio

1965 S

4 gennaio

1965

Marocco

20 maggio

1957

20 maggio

1958

Mauritania

20 giugno

1961 S

20 giugno

1961

Maurizio

2 dicembre

1969

2 dicembre

1970

Messico

12 maggio

1934

12 maggio

1935

Moldova

23 marzo

2000

23 marzo

2001

Mongolia

15 marzo

2005

15 marzo

2006

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2007

Mozambico

16 giugno

2003

16 giugno

2004

Myanmar

4 marzo

1955

4 marzo

1956

Namibia

15 novembre

2000

15 novembre

2001

Nauru

5 settembre

1968 S

5 settembre

1968

Nepal

3 gennaio

2002

3 gennaio

2003

Nicaragua

12 aprile

1934

12 aprile

1935

Niger

27 febbraio

1961 S

27 febbraio

1961

Nigeria

17 ottobre

1960 S

17 ottobre

1960

Norvegia

1° luglio

1932

1° luglio

1933

Nuova Zelanda

29 marzo

1938

29 marzo

1939

Niue

4 dicembre

1946

4 dicembre

1946

Tokelau

7 giugno

1956

7 giugno

1956

Oman

30 ottobre

1998

30 ottobre

1999

Paesi Bassi

31 marzo

1933

31 marzo

1934

Aruba

31 marzo

1933

31 marzo

1934

Curaçao

31 marzo

1933

31 marzo

1934

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

31 marzo

1933

31 marzo

1934

Sint Maarten

31 marzo

1933

31 marzo

1934

Pakistan

23 dicembre

1957

23 dicembre

1958

Panama

16 maggio

1966

16 maggio

1967

Papua Nuova Guinea

1° maggio

1976 S

16 settembre

1975

Paraguay

28 agosto

1967

28 agosto

1968

Perù

1° febbraio

1960

1° febbraio

1961

Polonia

30 luglio

1958

30 luglio

1959

Portogallo

26 giugno

1956

26 giugno

1957

Qatar

12 marzo

1998

12 marzo

1999

Regno Unito

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Anguilla

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Bermuda

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Gibilterra

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Guernesey

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Isola di Man

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Isole Falkland

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Isole Vergini britanniche

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Jersey

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Montserrat

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Sant’Elena

3 giugno

1931

3 giugno

1932

Rep. Centrafricana

27 ottobre

1960 S

27 ottobre

1960

Romania

28 maggio

1957

28 maggio

1958

Ruanda*

23 maggio

2001 S

23 maggio

2002

Russia

23 giugno

1956

23 giugno

1957

Saint Kitts e Nevis

12 ottobre

2000

12 ottobre

2001

Saint Lucia

14 maggio

1980 S

14 maggio

1980

Saint Vincent e Grenadine

21 ottobre

1998 S

31 maggio

1995

Salomone, Isole

6 agosto

1985 S

6 agosto

1985

Samoa

30 giugno

2008

30 giugno

2009

San Marino

1° febbraio

1995

1° febbraio

1996

São Tomé e Príncipe

4 maggio

2005

4 maggio

2006

Seicelle

6 febbraio

1978 S

6 febbraio

1978

Senegal

4 novembre

1960 S

4 novembre

1960

Serbia

24 novembre

2000 S

24 novembre

2000

Sierra Leone

13 giugno

1961 S

13 giugno

1961

Singapore

25 ottobre

1965 S

25 ottobre

1965

Siria

30 ottobre

1961 S

30 ottobre

1961

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Somalia

18 novembre

1960 S

18 novembre

1960

Spagna

29 agosto

1932

29 agosto

1933

Sri Lanka

5 aprile

1950

5 aprile

1951

Sudafrica

5 marzo

1997

5 marzo

1998

Sudan

18 giugno

1957

18 giugno

1958

Sudan del Sud

29 aprile

2012

29 aprile

2013

Suriname

15 giugno

1976 S

25 novembre

1975

Svezia

22 dicembre

1931

22 dicembre

1932

Svizzera

23 maggio

1940

23 maggio

1941

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzania

30 gennaio

1962 S

30 gennaio

1962

Thailandia

26 febbraio

1969

26 febbraio

1970

Timor Est

16 giugno

2009

16 giugno

2010

Togo

7 giugno

1960 S

7 giugno

1960

Trinidad e Tobago

24 maggio

1963 S

24 maggio

1963

Tunisia

17 dicembre

1962

17 dicembre

1963

Turchia

30 ottobre

1998

30 ottobre

1999

Turkmenistan

15 maggio

1997

15 maggio

1998

Ucraina

10 agosto

1956

10 agosto

1957

Uganda

4 giugno

1963 S

9 ottobre

1962

Ungheria

8 giugno

1956

8 giugno

1957

Uruguay

6 settembre

1995

6 settembre

1996

Uzbekistan

13 luglio

1992 S

13 luglio

1992

Vanuatu

28 agosto

2006

28 agosto

2007

Venezuela

20 novembre

1944

20 novembre

1945

Vietnam

5 marzo

2007

5 marzo

2008

Yemen

29 luglio

1976

29 luglio

1977

Zambia

2 dicembre

1964 S

2 dicembre

1964

Zimbabwe

27 agosto

1998

27 agosto

1999

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org/global/topics/labour-law/lang--fr/index.htm, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  2. Dal 3 giu. 1931 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è
    diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
    In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  3. In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.