Il lavoro forzato od obbligatorio per il trasporto di persone o di merci, come per esempio quello da portatore o da battelliere, dovrà essere soppresso nel più breve tempo possibile, e, nell’attesa di questa soppressione, le autorità competenti dovranno emanare dei regolamenti che fissano in modo particolare:
- l’obbligo di non ricorrere a questo lavoro se non per facilitare i trasferimenti di funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni, od il trasporto di materiale dell’amministrazione, o in caso di urgente necessità assoluta, il trasporto di altre persone che non siano funzionari;
- l’obbligo di non adibire a simili trasporti se non uomini riconosciuti fisicamente atti da un esame medico ogni qualvolta sia possibile tale esame; nei casi in cui non sia possibile, la persona che assume tale mano d’opera deve accertarsi, sotto sua responsabilità, che i lavoratori adibiti ai lavori hanno attitudine fisica voluta e non sono affetti da nessuna malattia contagiosa;
- il carico massimo che i lavoratori devono portare;
- il percorso massimo che potrà essere imposto a questi lavoratori dal luogo della loro residenza;
- il numero massimo di giornate mensili o per qualsiasi altro periodo in cui i lavoratori potranno essere requisiti, comprendendo in questo numero i giorni per il viaggio di ritorno;
- le persone che sono autorizzate a far appello a questa forma di lavoro forzato od obbligatorio, come pure la misura nella quale esse hanno diritto di ricorrervi.
Nel fissare i massimi di cui alle lett. c, d ed e del numero precedente, le autorità competenti dovranno tener conto dei vari elementi che entrano in considerazione, specialmente dell’attitudine fisica della popolazione che dovrà subire la requisizione, della natura dell’itinerario da seguire, come pure delle condizioni climatiche.
Le autorità competenti dovranno, inoltre, prendere disposizioni affinché il tragitto quotidiano normale dei portatori non sia superiore ad una distanza corrispondente alla durata media di una giornata media di lavoro di otto ore, restando inteso che, per determinarla, si dovrà tener conto non solo del carico da portare e della distanza da percorrere, ma anche dello stato della strada, dell’epoca dell’anno e di tutti gli altri elementi che entrano in linea di conto; se fosse necessario imporre ai lavoratori ore supplementari di marcia, queste dovranno essere rimunerate secondo aliquote più elevate di quelle normali.