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Convenzione n. 80 per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro nelle sue prime ventotto sessioni, allo scopo di garantire l’esercizio futuro di determinate funzioni di cancelleria affidate da dette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e di portarvi gli emendamenti complementari necessari in seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni ed all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro Adottata a Montréal il 9 ottobre 1946 Approvata dall’Assemblea federale il 21 marzo 1947 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 22 aprile 1947 Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1947

CS 14 52

Traduzione1

(Stato 25 giugno 2010)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Montréal dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitasi il 19 settembre 1946 nella sua ventinovesima sessione,

dopo avere deciso di adottare certe proposte concernenti la revisione parziale delle Convenzioni accettate dalla Conferenza nelle sue prime ventotto sessioni, allo scopo di garantire l’esercizio futuro di determinate funzioni di cancelleria affidate da dette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e di portarvi gli emendamenti complementari necessari in seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni ed all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, questione compresa nel secondo oggetto all’ordine del giorno della sessione,

considerando che siffatte proposte devono rivestire la forma di una Convenzione internazionale,

adotta, in questo nono giorno di ottobre millenovecentoquarantasei, la seguente Convenzione, la quale sarà chiamata Convenzione che rivede gli articoli finali, 1946.

Art. 1

Nel testo delle Convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del Lavoro nel corso delle sue prime venticinque sessioni, la designazione «Segretario generale della Società delle Nazioni» è sostituita con quella di «Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro», la designazione «Segretario generale» con quella di «Direttore generale» e la parola «Segretariato» con la designazione «Ufficio internazionale del Lavoro», in ogni testo in cui ricorrono siffatte designazioni.

La registrazione da parte del Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro delle ratificazioni di Convenzioni e di Emendamenti, di atti di disdetta e di Dichiarazioni, previsti nelle Convenzioni adottate dalla Conferenza durante le sue prime venticinque sessioni, avrà i medesimi effetti della registrazione di dette ratificazioni, di detti atti di disdetta e di dette dichiarazioni, eseguiti dal Segretario generale della Società delle Nazioni, conformemente alle disposizioni dei testi originali di dette Convenzioni.

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché siano registrate conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite 2 , tutte le informazioni concernenti le ratificazioni, gli atti di disdetta e le Dichiarazioni, da esso registrati conformemente alle disposizioni delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nelle sue prime venticinque sessioni e modificate dalle precedenti disposizioni del presente articolo.

Art. 2

L’indicazione «della Società delle Nazioni»è stralciata nel primo capoverso del preambolo delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime diciotto sessioni.

L’indicazione «conformemente alle disposizioni della Parte XIII del Trattato di Versagli e delle Parti corrispondenti degli altri Trattati di pace» e le varianti di questa formula, che si trovano nei preamboli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime diciassette sessioni, sono sostituite con l’indicazione «conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 3 ».

L’indicazione «nelle condizioni previste nella parte XIII del Trattato di Versaglia nelle Parti corrispondenti degli altri Trattati di pace» e le varianti di questa formula sono sostituite, in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni, in cui si trova quest’espressione o le sue varianti, dall’indicazione «nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro».

L’indicazione «l’art. 408 del Trattato di Versaglia e gli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace», ed ogni variante di questa formula sono sostituite in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni, in cui si trovano quest’espressione o le sue varianti, con l’indicazione «l’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro».

L’indicazione «l’art. 421 del Trattato di Versaglia e gli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace» e le varianti di questa formula sono sostituite in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni, in cui si trovano siffatte espressioni, con l’indicazione «art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 4 ».

La parola «Convenzione» sostituisce l’indicazione «disegno di Convenzione» nel preambolo delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni ed in tutti gli articoli in cui si trova detta indicazione.

Il titolo di «Direttore» è sostituito da quello di «Direttore generale» in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla conferenza nella sua ventottesima sessione che menzionano il Direttore dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

Nelle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime diciassette sessioni, l’indicazione «che sarà denominata» è inserita nel preambolo e seguita dal titolo abbreviato, usato dall’Ufficio internazionale del Lavoro per designare la Convenzione in questione.

Nelle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime quattordici sessioni, i capoversi d’articoli contenenti più di un capoverso saranno numerati.

Art. 3

I Membri dell’Organizzazione che, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, comunicano al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro la loro ratificazione formale di una Convenzione adottata dalla Conferenza nel corso delle sue prime ventotto sessioni sono considerati avere ratificato la Convenzione nel suo testo modificato conformemente alla presente Convenzione.

Art. 4

Due copie della presente Convenzione saranno firmate dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. Una copia sarà depositata negli archivi dell’Ufficio internazionale del Lavoro, l’altra presso il Segretario generale delle Nazioni Unite perché sia registrata conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite 5 . Il Direttore generale comunica una copia autentica della presente Convenzione a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 5

Le ratificazioni formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

La presente Convenzione entra in vigore alla data in cui il Direttore generale riceverà le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

A contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione e dal ricevimento successivo di nuove ratificazioni della stessa, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro ed il Segretario generale delle Nazioni Unite.

I Membri dell’Organizzazione che ratificano la presente Convenzione riconoscono con ciò la validità delle misure prese in virtù della presente Convenzione nell’intervallo compreso tra la prima entrata in vigore della Convenzione e la data della loro propria ratificazione.

Art. 6

A contare dall’entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro provvederà alla compilazione di testi ufficiali delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime ventotto sessioni, nel loro testo modificato dalle disposizioni della presente Convenzione, in due copie originali, debitamente firmate dal Direttore stesso; una copia sarà depositata negli archivi dell’Ufficio internazionale del Lavoro e l’altra presso il Segretario generale delle Nazioni Unite perché sia registrata conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite 6 ; il Direttore generale trasmetterà copia autentica di questi testi a tutti i Membri dell’Organizzazione.

Art. 7

Nonostante qualsiasi disposizione contenuta in una delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime ventotto sessioni, la ratificazione della presente Convenzione da parte di un Membro non implica di pieno diritto la disdetta di una o l’altra di siffatte Convenzioni, e l’entrata in vigore della presente Convenzione non esclude che dette Convenzioni siano oggetto di nuove ratificazioni.

Art. 8

Qualora la Conferenza approvasse una nuova Convenzione per la revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione da parte di un Membro della nuova Convenzione implicherebbe di pieno diritto la disdetta della presente Convenzione, con la riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Art. 9

I testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno egualmente fede.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 25 giugno 20107

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

19 ottobre

1962 S

3 luglio

1962

Argentina

14 marzo

1950

14 marzo

1950

Australia

25 gennaio

1949

25 gennaio

1949

Austria

31 marzo

1949

31 marzo

1949

Bangladesh

22 giugno

1972 S

26 marzo

1971

Belgio

3 agosto

1949

3 agosto

1949

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Brasile

13 aprile

1948

13 aprile

1948

Bulgaria

7 novembre

1955

7 novembre

1955

Canada

31 luglio

1947

31 luglio

1947

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

3 novembre

1949

3 novembre

1949

Cina

4 agosto

1947

4 agosto

1947

Colombia

10 giugno

1947

10 giugno

1947

Cuba

20 luglio

1953

20 luglio

1953

Danimarca

30 giugno

1949

30 giugno

1949

Dominicana, Repubblica

29 agosto

1947

29 agosto

1947

Egitto

7 giugno

1949

7 giugno

1949

Etiopia

23 luglio

1947

23 luglio

1947

Finlandia

28 giugno

1947

28 giugno

1947

Francia

20 gennaio

1948

20 gennaio

1948

Giappone

27 maggio

1954

27 maggio

1954

Grecia

13 giugno

1952

13 giugno

1952

Guatemala

1° ottobre

1947

1° ottobre

1947

India

17 novembre

1947

17 novembre

1947

Iraq

9 settembre

1947

9 settembre

1947

Irlanda

14 giugno

1947

14 giugno

1947

Italia

11 dicembre

1947

11 dicembre

1947

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1994

Lussemburgo

29 ottobre

1948

29 ottobre

1948

Macedonia

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Marocco

20 maggio

1957

20 maggio

1957

Messico

20 aprile

1948

20 aprile

1948

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Norvegia

5 gennaio

1949

5 gennaio

1949

Nuova Zelanda

8 luglio

1947

8 luglio

1947

Paesi Bassi

15 gennaio

1948

15 gennaio

1948

Pakistan

25 marzo

1948

25 marzo

1948

Panama

13 maggio

1954

13 maggio

1954

Perù

4 aprile

1962

4 aprile

1962

Polonia

11 dicembre

1947

11 dicembre

1947

Regno Unito

28 maggio

1947

28 maggio

1947

Serbia

24 novembre

2000 S

24 novembre

2000

Siria

26 luglio

1960

26 luglio

1960

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

24 giugno

1958

24 giugno

1958

Sri Lanka

19 settembre

1950

19 settembre

1950

Stati Uniti

24 giugno

1948

24 giugno

1948

Sudafrica

19 giugno

1947

19 giugno

1947

Svezia

29 maggio

1947

29 maggio

1947

Svizzera

22 aprile

1947

28 maggio

1947

Thailandia

5 dicembre

1947

5 dicembre

1947

Turchia

13 luglio

1949

13 luglio

1949

Uruguay

18 marzo

1954

18 marzo

1954

Venezuela

13 settembre

1948

13 settembre

1948

Vietnam*

3 ottobre

1994

3 ottobre

1994

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Convenzione n. 80 per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro nelle sue prime ventotto sessioni, allo scopo di garantire l’esercizio futuro di determinate funzioni di cancelleria affidate da dette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e di portarvi gli emendamenti complementari necessari in seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni ed all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro Adottata a Montréal il 9 ottobre 1946 Approvata dall’Assemblea federale il 21 marzo 1947 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 22 aprile 1947 Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1947 | Lexipedia | Lexipedia