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Convenzione n.100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile Adottata a Ginevra il 29 giugno 1951 Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 1972 Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 25 ottobre 1972 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 ottobre 1973

RU 1973 1602; FF 1971 II 1181

Traduzione

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione;

avendo deciso d’accettare diverse proposte circa il principio della parità di rimunerazione fra manodopera maschile e femminile per un lavoro equivalente, problema inserito al punto settimo dell’ordine del giorno della sessione;

avendo deciso d’incorporare tali proposte in una convenzione internazionale;

accetta, in questo ventinovesimo giorno del giugno millenovecentocinquantuno, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulla parità di rimunerazione, 1951.

Art. 1

Ai fini della presente convenzione:

  1. il termine «rimunerazione» comprende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri profitti, pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo;
  2. la locuzione «parità di rimunerazione, per lavoro uguale, fra manodopera maschile e femminile» si riferisce alle aliquote di rimunerazione, stabilite senza discriminazioni fondate sul sesso.

Art. 2

Ogni Membro dovrà, con mezzi adeguati ai metodi vigenti per la determinazione delle aliquote di rimunerazione, promuovere e, in quanto compatibile con detti metodi, garantire a tutti i lavoratori l’applicazione del principio della parità di rimunerazione, per lavoro uguale, fra manodopera maschile e femminile.

Detto principio potrà essere applicato per mezzo:

  1. della legislazione nazionale;
  2. di qualunque sistema per la determinazione della rimunerazione, stabilita o riconosciuta dalla legislazione;
  3. di contratti collettivi fra datori di lavoro e lavoratori; oppure
  4. di una combinazione di questi mezzi.

Art. 3

Qualora tali mezzi siano atti ad agevolare l’applicazione della presente convenzione, saranno presi provvedimenti per promuovere la valutazione oggettiva degli impieghi in base ai lavori pertinenti.

I metodi di valutazione potranno essere oggetto di decisioni, sia ad opera delle autorità competenti a determinare le aliquote di rimunerazione, sia, se quest’ultime sono stabilite in virtù di contratti collettivi, ad opera delle parti contraenti.

Le differenze fra le aliquote di rimunerazione, rispondenti, prescindendo dal sesso, alle differenze rilevate da siffatta valutazione oggettiva, non si avranno per contrarie al principio della parità di rimunerazione fra manodopera maschile e femminile.

Art. 4

Ciascun Membro coopererà adeguatamente con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, nell’intento di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 5

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà a registrarle.

Art. 6

La presente convenzione vincolerà soltanto quei Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato, dodici mesi dopo la registrazione della sua ratificazione.

Art. 7

Le dichiarazioni, comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro1 dovranno indicare:

  1. i territori per cui il Membro interessato s’impegna ad applicare senza modificazioni le disposizioni convenzionali;
  2. i territori per cui s’impegna ad applicare con modificazioni le disposizioni convenzionali e il contenuto di tali modificazioni;
  3. i territori cui ritiene inapplicabile la convenzione ed i motivi della negata applicazione;
  4. i territori per cui si riserva di decidere, dopo esame più attento delle condizioni dei medesimi.

Gli impegni menzionati nel presente articolo paragrafo 1 capoversi a) e b) costituiscono parti integranti della ratificazione e esplicheranno identici effetti.

Ciascun Membro potrà rinunziare, con una nuova dichiarazione, a tutte o parte delle riserve contenute nella dichiarazione precedente in virtù del presente articolo paragrafo 1 capoversi b), c) e d).

Ciascun Membro potrà, nei periodi in cui la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, notificare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante, in qualsiasi altro aspetto, i termini delle dichiarazioni precedenti e indicante le condizioni in territori determinati.

Art. 8

Le dichiarazioni notificate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafi 4 e 5 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 2 devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazioni; la dichiarazione indicante che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni deve precisare il contenuto di tali modificazioni.

Il Membro o i Membri ovvero l’autorità internazionale interessati potranno rinunziare in tutto o in parte, con dichiarazione successiva, al diritto d’invocare una modificazione indicata in una dichiarazione precedente.

Il Membro o i Membri ovvero l’autorità internazionale interessati potranno, nei periodi in cui la Convenzione potrà essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, notificare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante, in qualsiasi altro aspetto, i termini di una dichiarazione precedente e indicante le condizioni quanto all’applicazione della presente convenzione.

Art. 9

I Membri che hanno ratificato la presente convenzione possono disdirla allo spirare del decennio successivo all’entrata in vigore iniziale, con istrumento notificato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà a registrarlo. La disdetta ha effetto soltanto un anno dopo la registrazione.

I Membri che hanno ratificato la presente convenzione, se tralasciano, nell’anno successivo al decennio menzionato nel paragrafo precedente, d’usare la disdetta prevista nel presente articolo, saranno vincolati per un nuovo decennio e, successivamente, potranno disdire la presente convenzione allo spirare di ogni decennio, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione omonima la registrazione di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale avvertirà i Membri dell’Organizzazione della data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 11

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 , informazioni complete circa le ratificazioni, le dichiarazioni e gli istrumenti di disdetta da lui registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 12

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ogni qualvolta lo giudicherà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se occorra iscrivere nell’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 13

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una convenzione modificante totalmente o parzialmente la presente, e salve le disposizioni contrarie della nuova convenzione:

  1. la ratificazione, da parte di un Membro, della convenzione modificante implicherebbe di diritto, nonostante l’articolo 9, la disdetta della presente convenzione, sempreché la convenzione modificante sia entrata in vigore;
  2. a contare dall’entrata in vigore della convenzione modificante, la presente convenzione non potrebbe più essere ratificata dai Membri.

La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione modificante.

Art. 14

Le versioni in lingua francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

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Campo d’applicazione il 29 aprile 20254

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

22 agosto

1969

22 agosto

1970

Albania

3 giugno

1957

3 giugno

1958

Algeria

19 ottobre

1962 S

19 ottobre

1962

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Antigua e Barbuda

2 maggio

2003

2 maggio

2004

Arabia Saudita

15 giugno

1978

15 giugno

1979

Argentina

24 settembre

1956

24 settembre

1957

Armenia

29 luglio

1994

29 luglio

1995

Australia*

10 dicembre

1974

10 dicembre

1975

Isola di Norfolk a

8 febbraio

1996

8 febbraio

1996

Austria

29 ottobre

1953

29 ottobre

1954

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Bahamas

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Bangladesh

28 gennaio

1998

28 gennaio

1999

Barbados

19 settembre

1974

19 settembre

1975

Belarus

21 agosto

1956

21 agosto

1957

Belgio

23 maggio

1952

23 maggio

1953

Belize

22 giugno

1999

22 giugno

2000

Benin

16 maggio

1968

16 maggio

1969

Bolivia

15 novembre

1973

15 novembre

1974

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Botswana

5 giugno

1997

5 giugno

1998

Brasile

25 aprile

1957

25 aprile

1958

Bulgaria

7 novembre

1955

7 novembre

1956

Burkina Faso

30 giugno

1969

30 giugno

1970

Burundi

25 giugno

1993

25 giugno

1994

Cambogia

23 agosto

1999

23 agosto

2000

Camerun

25 maggio

1970

25 maggio

1971

Canada

16 novembre

1972

16 novembre

1973

Capo Verde

16 ottobre

1979 S

16 ottobre

1979

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

29 marzo

1966

29 marzo

1967

Cile

20 settembre

1971

20 settembre

1972

Cina*

2 novembre

1990

2 novembre

1991

Macao a b

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

19 novembre

1987

19 novembre

1988

Colombia

7 giugno

1963

7 giugno

1964

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Brazzaville)

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa)

16 giugno

1969

16 giugno

1970

Corea (Sud)

8 dicembre

1997

8 dicembre

1998

Costa Rica

2 giugno

1960

2 giugno

1961

Côte d’Ivoire

5 maggio

1961

5 maggio

1962

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

13 gennaio

1954

13 gennaio

1955

Danimarca*

22 giugno

1960

22 giugno

1961

Dominica

28 febbraio

1983

28 febbraio

1984

Dominicana, Repubblica

22 settembre

1953

22 settembre

1954

Ecuador

11 marzo

1957

11 marzo

1958

Egitto

26 luglio

1960

26 luglio

1961

El Salvador

12 ottobre

2000

12 ottobre

2001

Emirati Arabi Uniti

24 febbraio

1997

24 febbraio

1998

Eritrea

22 febbraio

2000

22 febbraio

2001

Estonia

10 maggio

1996

10 maggio

1997

Etiopia

24 marzo

1999

24 marzo

2000

Eswatini

5 giugno

1981

5 giugno

1982

Figi

17 aprile

2002

17 aprile

2003

Filippine

29 dicembre

1953

29 dicembre

1954

Finlandia

14 gennaio

1963

14 gennaio

1964

Francia*

10 marzo

1953

10 marzo

1954

Nuova Caledonia

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polinesia francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

St. Pierre e Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Gabon

13 giugno

1961

13 giugno

1962

Gambia

4 settembre

2000

4 settembre

2001

Georgia

22 giugno

1993 S

22 giugno

1993

Germania*

8 giugno

1956

8 giugno

1957

Ghana

14 marzo

1968

14 marzo

1969

Giamaica

14 gennaio

1975

14 gennaio

1976

Giappone

24 agosto

1967

24 agosto

1968

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Giordania

22 settembre

1966

22 settembre

1967

Grecia

6 giugno

1975

6 giugno

1976

Grenada

25 ottobre

1994

25 ottobre

1995

Guatemala

2 agosto

1961

2 agosto

1962

Guinea

11 agosto

1967

11 agosto

1968

Guinea equatoriale

12 giugno

1985

12 giugno

1986

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977 S

21 febbraio

1977

Guyana

13 giugno

1975

13 giugno

1976

Haiti

4 marzo

1958

4 marzo

1959

Honduras

9 agosto

1956

9 agosto

1957

India

25 settembre

1958

25 settembre

1959

Indonesia

11 agosto

1958

11 agosto

1959

Iran

10 giugno

1972

10 giugno

1973

Iraq

28 agosto

1963

28 agosto

1964

Irlanda

18 dicembre

1974

18 dicembre

1975

Islanda

17 febbraio

1958

17 febbraio

1959

Isole Salomone

13 aprile

2012

13 aprile

2013

Israele

9 giugno

1965

9 giugno

1966

Italia

8 giugno

1956

8 giugno

1957

Kazakstan

18 maggio

2001

18 maggio

2002

Kenya

7 maggio

2001

7 maggio

2002

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Kiribati

17 giugno

2009

17 giugno

2010

Laos

13 giugno

2008

13 giugno

2009

Lesotho

27 gennaio

1998

27 gennaio

1999

Lettonia

27 gennaio

1992

27 gennaio

1993

Libano

1° giugno

1977

1° giugno

1978

Liberia

13 giugno

2022

13 giugno

2023

Libia

20 giugno

1962

20 giugno

1963

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

23 agosto

1967

23 agosto

1968

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

10 agosto

1962

10 agosto

1963

Malawi

22 marzo

1965

22 marzo

1966

Malaysia

9 settembre

1997

9 settembre

1998

Maldive

4 gennaio

2013

4 gennaio

2014

Mali

12 luglio

1968

12 luglio

1969

Malta

9 giugno

1988

9 giugno

1989

Marocco

11 maggio

1979

11 maggio

1980

Mauritania

3 dicembre

2001

3 dicembre

2002

Maurizio

18 dicembre

2002

18 dicembre

2003

Messico

23 agosto

1952

23 agosto

1953

Moldova

23 marzo

2000

23 marzo

2001

Mongolia

3 giugno

1969

3 giugno

1970

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

6 giugno

1977

6 giugno

1978

Namibia

6 aprile

2010

6 aprile

2011

Nepal

10 giugno

1976

10 giugno

1977

Nicaragua

31 ottobre

1967

31 ottobre

1968

Niger

9 agosto

1966

9 agosto

1967

Nigeria

8 maggio

1974

8 maggio

1975

Norvegia

24 settembre

1959

24 settembre

1960

Nuova Zelanda*

3 giugno

1983

3 giugno

1984

Tokelau

3 giugno

1983

3 giugno

1984

Paesi Bassi

16 giugno

1971

16 giugno

1972

Pakistan

11 ottobre

2001

11 ottobre

2002

Panama

3 giugno

1958

3 giugno

1959

Papua Nuova Guinea

2 giugno

2000

2 giugno

2001

Paraguay

24 giugno

1964

24 giugno

1965

Perù

1° febbraio

1960

1° febbraio

1961

Polonia

25 ottobre

1954

25 ottobre

1955

Portogallo*

20 febbraio

1967

20 febbraio

1968

Regno Unito*

15 giugno

1971

15 giugno

1972

Gibilterra

3 maggio

1978

3 maggio

1978

Isola di Man

12 novembre

1974

12 novembre

1974

Jersey

12 novembre

1974

12 novembre

1974

Rep. Centrafricana

9 giugno

1964

9 giugno

1965

Romania

28 maggio

1957

28 maggio

1958

Ruanda

2 dicembre

1980

2 dicembre

1981

Russia

30 aprile

1956

30 aprile

1957

Saint Kitts e Nevis

25 agosto

2000

25 agosto

2001

Saint Lucia

18 agosto

1983

18 agosto

1984

Saint Vincent e Grenadine

4 dicembre

2001

4 dicembre

2002

Samoa

30 giugno

2008

30 giugno

2009

San Marino

23 maggio

1985

23 maggio

1986

São Tomé e Príncipe

1° giugno

1982 S

1° giugno

1982

Seicelle

23 novembre

1999

23 novembre

2000

Senegal

22 ottobre

1962

22 ottobre

1963

Serbia

24 novembre

2000 S

23 maggio

1953

Sierra Leone

15 novembre

1968

15 novembre

1969

Singapore

30 maggio

2002

30 maggio

2003

Siria

7 giugno

1957

7 giugno

1958

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

6 novembre

1967

6 novembre

1968

Sri Lanka

1° aprile

1993

1° aprile

1994

Sudafrica

30 marzo

2000

30 marzo

2001

Sudan

22 ottobre

1970

22 ottobre

1971

Sudan del Sud

29 aprile

2012

29 aprile

2013

Svezia

20 giugno

1962

20 giugno

1963

Svizzera

25 ottobre

1972

25 ottobre

1973

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzania

26 febbraio

2002

26 febbraio

2003

Thailandia

8 febbraio

1999

8 febbraio

2000

Timor Est

10 maggio

2016

10 maggio

2017

Togo

8 novembre

1983

8 novembre

1984

Trinidad e Tobago

29 maggio

1997

29 maggio

1998

Tunisia

11 ottobre

1968

11 ottobre

1969

Turchia

19 luglio

1967

19 luglio

1968

Turkmenistan

15 maggio

1997

15 maggio

1998

Ucraina

10 agosto

1956

10 agosto

1957

Uganda

2 giugno

2005

2 giugno

2006

Ungheria

8 giugno

1956

8 giugno

1957

Uruguay

16 novembre

1989

16 novembre

1990

Uzbekistan

13 luglio

1992 S

13 luglio

1992

Vanuatu

28 luglio

2006

28 luglio

2007

Venezuela

10 agosto

1982

10 agosto

1983

Vietnam

7 ottobre

1997

7 ottobre

1998

Yemen (Sana'a)

29 luglio

1976

29 luglio

1977

Zambia

20 giugno

1972

20 giugno

1973

Zimbabwe

14 dicembre

1989

14 dicembre

1990

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro www.ilo.org > Normes du travail > NORMLEX > Intruments > Conventions et Recommandations à jour oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna
  1. Applicabile senza modifica.
  1. Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.