Lexipedia

0.822.722.0

Convenzione n.120 sull’igiene nel commercio e negli uffici Conchiusa a Ginevra l’8 luglio 1964 Approvata dall’Assemblea federale il 20 settembre 1965 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 18 febbraio 1966 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 febbraio 1967

RU 1966 561; FF 1965 I 581

Traduzione

(Stato 5 febbraio 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e riunitasi nella sua quarantottesima sessione, il 17 giugno 1964,

avendo deciso di accettare diverse proposte concernenti l’igiene nel commercio e negli uffici, questione costituente la quarta trattanda all’ordine del giorno, e

avendo stabilito di conferire a talune di queste proposte la forma di una convenzione internazionale,

approva oggi, 8 luglio 1964, la seguente convenzione, definita convenzione sull’igiene (commercio ed uffici), 1964.

I. Obblighi delle Parti

Art. 1

La presente convenzione è applicabile:

  1. alle aziende commerciali;
  2. alle aziende, istituzioni o amministrazioni, in cui i lavoratori svolgono principalmente lavori d’ufficio;
  3. ai servizi di altre aziende, istituzioni e amministrazioni nelle quali i lavoratori svolgono principalmente lavori commerciali o d’ufficio, sempreché tali servizi non soggiaciano alla legislazione nazionale o ad altri ordinamenti concernenti l’igiene nelle arti e mestieri, nelle miniere, nei trasporti e nell’agricoltura.

Art. 2

L’autorità competente può, previa consultazione delle eventuali associazioni padronali e sindacali direttamente interessate, escludere dalla applicazione di tutte o parte delle disposizioni convenzionali gruppi espressamente designati di aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi di cui all’articolo 1, ove non appaia opportuno, a cagione delle circostanze e del grado d’occupazione, applicare tutte o parte delle presenti disposizioni.

Art. 3

In ogni caso ove sussistano dubbi circa l’applicazione della presente convenzione ad aziende, istituzioni o amministrazioni, la decisione dev’essere presa sia dall’autorità competente, previa consultazione delle eventuali associazioni padronali e sindacali determinanti, sia in qualsiasi altro modo concordante con la legislazione e la prassi del Paese interessato.

Art. 4

Ciascun membro, che ha ratificato la presente convenzione, si obbliga:

  1. ad emanare e a mettere in vigore una legislazione che assicuri l’applicazione dei principi generali menzionati nella sezione II e
  2. ad assicurare che le disposizioni della raccomandazione sull’igiene (commercio ed uffici) 1964 o le disposizioni equivalenti siano eseguite, sempreché l’esecuzione risulti rispondente alla situazione nazionale.

Art. 5

La legislazione per l’esecuzione dei disposti della presente convenzione dev’essere elaborata d’intesa con le eventuali associazioni padronali e sindacali interessate; lo stesso vale per la legislazione diretta all’esecuzione dei disposti della raccomandazione sull’igiene (commercio ed uffici) 1964, oppure di altre disposizioni equivalenti, sempreché l’esecuzione risulti rispondente alla situazione nazionale.

Art. 6

Per assicurare l’applicazione efficace della legislazione di cui all’articolo 5, devono essere prese misure appropriate, mediante servizi d’ispezione o altri.

Ove lo consentano i provvedimenti esecutivi della presente convenzione, l’applicazione efficace di questa legislazione dev’essere assicurata dall’istituzione di un adeguato sistema di sanzioni.

II. Principi generali

Art. 7

Le stanze e le attrezzature usate dai lavoratori devono essere pulite e tenute in buono stato.

Art. 8

Le stanze usate dai lavoratori devono essere aerate, naturalmente e/o artificialmente, in modo sufficiente ed adeguato, mediante l’immissione di aria fresca o purificata.

Art. 9

Le stanze usate dai lavoratori devono essere convenientemente e sufficientemente illuminate, per quanto possibile, da luce naturale.

Art. 10

La temperatura delle stanze dev’essere mantenuta a un grado confortevole e costante, nel limite concesso dalle circostanze.

Art. 11

Le stanze e i posti di lavoro devono essere sistemati in modi da non pregiudicare la salute del lavoratore.

Art. 12

Il lavoratore deve poter disporre d’una quantità sufficiente d’acqua potale o d’altra bevanda salubre.

Art. 13

Devono essere previsti lavabi e luoghi di decenza adeguati, in numero sufficiente e in buono stato.

Art. 14

I lavoratori devono poter disporre d’un numero sufficiente di posti a sedere appropriati ed avere la possibilità d’utilizzarli entro un limite ragionevole.

Art. 15

Devono essere parimente previste e conservate in buono stato delle attrezzature adeguate per permettere ai lavoratori di cambiare, deporre e fare asciugare i vestiti che non impiegano durante il lavoro.

Art. 16

I locali sotterranei o quelli sprovvisti di finestre, nei quali è svolto normalmente del lavoro, devono soddisfare a congrue norme d’igiene.

Art. 17

I lavoratori devono essere protetti mediante provvedimenti idonei a prevenire gli effetti di sostanze od operazioni ripugnanti, insalubri o tossiche o comunque dannose. Ove la natura del lavoro lo esiga, l’autorità competente deve prescrivere l’impiego d’equipaggiamenti personali di protezione.

Art. 18

I rumori e le vibrazioni suscettivi di provocare disturbi alla salute dei lavoratori devono essere ridotti, per quanto possibile, mediante misure adeguate e funzionali.

Art. 19

Ogni azienda, istituzione, amministrazione o servizio, cui è applicabile la presente convenzione, deve disporre, secondo la propria grandezza e i rischi prevedibili connessi alla propria attività:

  1. di un’infermeria o di un posto di pronto soccorso suo, oppure
  2. di un’infermeria o di un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi, o
  3. di parecchi armadietti, scatole oppure valigette di pronto soccorso.

III. Disposizioni finali

Art. 20

Le ratificazioni formali della presente convenzione vanno comunicate, per la registrazione, al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

Art. 21

La presente convenzione vincola unicamente i membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la cui ratificazione è stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione delle ratificazioni comunicate da due membri.

Essa entrerà poscia in vigore, per ogni singolo membro, dodici mesi dopo il giorno in cui è stata registrata la propria ratificazione.

Art. 22

Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla dopo dieci anni dalla data in cui essa è entrata in vigore inizialmente, mediante comunicazione al Direttore generale dell’ufficio internazionale del lavoro e registrazione della stessa. La disdetta avrà effetto soltanto un anno dopo la registrazione.

Ciascun membro avente ratificato la presente convenzione che, entro un anno dopo il decennio suindicato, non userà della propria facoltà di disdetta, di cui al presente articolo, sarà vincolato per un altro decennio e potrà poscia disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 23

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notifica a ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratificazione o disdetta comunicatagli dai membri dell’Organizzazione.

Il Direttore generale, notificando ai membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, ferma l’attenzione dei membri sulla data in cui entrerà in vigore la presente convenzione.

Art. 24

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro informa compiutamente, per la registrazione, il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 1 , circa le ratificazioni e gli atti di disdetta che ha registrato, secondo gli articoli precedenti.

Art. 25

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale, ove lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina l’opportunità d’iscrivere all’ordine del giorno della conferenza una trattanda concernente la revisione totale o parziale della convenzione.

Art. 26

Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente e sempreché la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione, da parte di un membro, della nuova convenzione di revisione provocherebbe, di pieno diritto e nonostante l’articolo 22 suindicato, la disdetta immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei membri.

La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore, nell’attuale forma e tenore, per i membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 27

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

Raccomandazione (n. 120) sull’igiene nel commercio e negli uffici

La Conferenza generale dell’OIL,

adunatasi in Ginevra, su convocazione del Consiglio d’amministrazione dell’UIL, il 17 giugno 1964, nella sua 48a sessione,

dopo aver deliberato d’adottare alcune proposte sull’igiene nel commercio e negli uffici (quarta trattanda della sessione),

ed aver deciso di dare ad essa la forma d’una raccomandazione,

ha approvato, l’8 luglio 1964, il testo seguente, denominato raccomandazione sull’igiene (commercio ed uffici), 1964.

I. Campo d’applicazione

1. La raccomandazione vale per le aziende, istituzioni e amministrazione qui elencate, pubbliche o private:

  1. aziende commerciali;
  2. aziende, istituzioni e amministrazioni nelle quali i lavoratori sono precipuamente adibiti all’attività d’ufficio, compresi gli studi dei liberi professionisti;
  3. servizi d’altre aziende, istituzioni e amministrazioni – in quanto non cadano sotto il n. 2 nè sotto la legislazione nazionale né sotto le disposizioni sull’igiene nell’industria, le miniere, i trasporti o l’agricoltura – nei quali i lavoratori sono precipuamente adibiti alle attività commerciali o d’ufficio.

2. La raccomandazione vale parimente per la aziende, istituzioni e amministrazioni seguenti:

  1. aziende, istituzioni e amministrazioni che forniscono servizi di ordine personale;
  2. poste e servizi delle telecomunicazioni;
  3. imprese di stampa ed edizione;
  4. alberghi e pensioni;
  5. ristoranti, circoli, caffè ed altri esercizi del consumo;
  6. aziende per gli spettacoli, i divertimenti e gli altri servizi ricreativi pubblici.
  7. (1) Disposizioni adeguate dovrebbero, occorrendo, essere prese per determinare, in consultazione con le organizzazioni rappresentative padronali ed operaie, la linea definitoria fra le aziende, istituzioni e amministrazioni soggiacenti alla raccomandazione e le altre.
  8. Nei casi dubbi, l’applicabilità dovrebbe essere definita o mediante pronunciati della competente autorità, sentite le suddette organizzazioni, o mediante qualunque altro mezzo conforme alla legislazione e alla prassi nazionale.

II. Metodi d’applicazione

4. Le disposizioni della raccomandazione, stante la diversità delle condizioni ed abitudini, potrebbero venir attuate attraverso

  1. le legislazioni nazionali;
  2. le convenzioni collettive o altri accordi fra padroni e lavoratori;
  3. le sentenze arbitrali;
  4. qualsiasi altra via approvata dall’autorità competente d’intesa con le organizzazioni rappresentative padronali ed operaie.

III. Manutenzione e pulizia

5. I vani adibiti al lavoro, al passaggio, ai servizi sanitari e ad altri servizi comuni, nonché le loro attrezzature, dovrebbero essere tenuti in buono stato.

  1. (1) Detti vani e attrezzature dovrebbero essere tenuti puliti.
  2. Segnatamente dovrebbesi pulire regolarmente:a.i pavimenti, le scale, i corridoi;b.i vetri d’illuminazione naturale o artificiale;c.le pareti, i soffitti e gli apparecchi.

7. Le pulizie dovrebbero essere fatte:

  1. con metodi che evitino al possibile la polvere e
  2. fuori delle ore di lavoro – riservati i casi in cui risultino particolarmente necessarie ed attuabili senza inconvenienti per gli operai.

8. Guardaroba, gabinetti, lavabi ed altri eventuali impianti comuni a disposizione dei lavoratori, dovrebbero essere puliti regolarmente e periodicamente disinfettati.

9. Occorrerebbe provvedere, giusta norme approvate dall’autorità competente, a neutralizzare, evacuare od isolare, quanto più rapidamente, i rifiuti e gli scarti atti a dare emanazioni ripugnanti, tossiche o pericolose o a costituire fonti d’infezione.

10. Adeguate misure andrebbero prese per evacuare ed eliminare gli altri scarti e rifiuti. All’uopo appositi recipienti, in numero sufficiente, dovrebbero essere sistemati nei luoghi idonei.

IV. Aerazione e condizionamento

11. I vani adibiti al lavoro, ai servizi sanitari e comuni dovrebbero avere un’aerazione naturale o artificiale, o mista, sufficiente ed appropriata, con adduzione d’aria nuova o purificata.

12. Occorrerebbe segnatamente che:

  1. i dispositivi d’aerazione naturale o artificiale fossero attuati in modo da addurre sufficiente quantità d’aria nuova o purificata per persona/ora, secondo la natura e le condizioni del lavoro;
  2. disposizioni fossero date per eliminare al massimo, o neutralizzare, emanazioni, polveri ed altre impurità ripugnanti o nocive prodotte nel lavoro;
  3. la velocità normale del flusso d’aria, accertata ai posti operativi fissi, risultasse tale da non pregiudicare nè la salute nè il benessere dei lavoratori;
  4. adeguate misure fossero prese, secondo le possibilità e le circostanze, per assicurare ai locali chiusi un’igrometria conveniente.

13. I posti di lavoro con aria condizionata dovrebbero essere provvisti d’un sistema di ventilazione naturale o artificiale di sicurezza.

V. Illuminazione

14. I vani adibiti al lavoro, al passaggio, ai servizi sanitari e agli altri servizi comuni dovrebbero essere muniti, finchè sono utilizzabili, d’un sistema d’illuminazione, naturale artificiale o mista, sufficiente ed adatta.

15. Occorrerebbe segnatamente provvedere quanto meglio affinchè:

  1. sia assicurata una visione confortevole i)mediante aperture per l’illuminazione naturale, giudiziosamente ripartite e dimensionate,ii)mediante fonti artificiali, giudiziosamente scelte e disposte,iii)mediante una colorazione funzionale dei locali e delle attrezzature;
  2. sia evitato ogni disturbo da abbagliamento, ipercontrasto, riflessione o illuminazione diretta eccessiva;
  3. sia evitata ogni nociva oscillazione nell’erogazione della luce artificiale.

16. L’illuminazione naturale, sempre che risulti realizzabile senz’eccessiva difficoltà, dovrebbe avere la preferenza.

17. L’autorità competente dovrebbe dare appropriate norme per l’illuminazione naturale e artificiale, graduandole secondo i differenti tipi di lavoro, di positura, d’attività.

18. I vani raggruppanti gran numero di persone andrebbero muniti di un sistema d’illuminazione di sicurezza.

VI. Temperatura

19. I vani adibiti al lavoro, al passaggio, ai servizi sanitari e agli altri servizi comuni dovrebbero godere delle migliori condizioni possibili di temperatura, igrometria e ventilazione, considerato il clima ed il genere d’attività.

20. Nessun lavoratore dovrebbe essere tenuto ad operare abitualmente in condizioni estreme di temperatura. Conseguentemente, l’autorità competente dovrebbe normalizzare i massimi e/o i minimi termici, secondo il clima, il genere d’azienda istituzione o amministrazione e il tipo d’attività.

21. Nessun lavoratore dovrebbe essere tenuto ad operare abitualmente in condizioni comportanti bruschi scarti termici, reputati nocivi dall’autorità competente.

  1. Nessun lavoratore dovrebbe essere tenuto ad operare abitualmente vicino ad impianti cagionanti un intenso surriscaldamento, o raffreddamento, dall’autorità competente reputato nocivo, salvo che sianvi adeguati controlli, che la durata d’esposizione risulti ridotta o che il lavoratore rivesta appropriati indumenti protettivi.
  2. Schermi fissi o mobili, deflettori ed altri utili dispositivi dovrebbero essere forniti od installati al fine di proteggere i lavoratori da ogni eccesso di freddo o di caldo, quello solare compreso.
  3. Nessun lavoratore dovrebbe essere tenuto ad accudire ad uno spaccio esterno, allorché la temperatura fosse tanto bassa da risultare nociva, salvo che sia provvisto di appropriati mezzi di riscaldamento.
  4. Nessun lavoratore dovrebbe essere tenuto ad accudire ad uno spaccio esterno, allorché la temperatura fosse tanto elevata da risultare nociva, salvo che sia provvisto di appropriati mezzi di protezione.

24. Dovrebbe essere proibito d’impiegare in un locale apparecchi di riscaldamento o raffreddamento, atti ad alterarne l’ambiente con emanazioni pericolose o sgradevoli.

25. I lavoratori, quando siano sottoposti a temperature estreme, dovrebbero poter beneficiare di pause, d’orari lavorativi ridotti o d’altri provvedimenti analoghi.

VII. Spazio unitario di lavoro

  1. I locali di lavoro e i posti operativi dovrebbero essere sistemati in modo da non esporre la salute dei lavoratori ad alcun influsso nocivo.
  2. Il lavoratore dovrebbe disporre di sufficiente spazio libero, affinché possa operare senz’alcun rischio per la sua salute.

27. L’autorità competente dovrebbe precisare:

  1. la superficie da riservare, nei vani chiusi, a ciascuna persona che vi lavori abitualmente;
  2. la cubatura minima libera da riservare, nei vani chiusi, a ciascuna persona che vi lavori abitualmente;
  3. l’altezza minima dei locali nuovi chiusi, adibiti ad un lavoro regolare.

VIII. Acqua potabile

28. Acqua potabile, di preferenza, oppure altra salubre bevanda, dovrebbe esser messa, in sufficiente quantità, a disposizione dei lavoratori.

  1. I recipienti dell’acqua potabile, o d’ogni altra bevanda prescelta:a.dovrebbero essere a chiusura stagna, ed, eventualmente, provvisti di rubinetto;b.dovrebbero recare l’indicazione leggibile del contenuto;c.dovrebbero essere privi d’aperture ampie, con o senza coperchio (a differenza dei secchi delle tinozze, ecc.), così da escludere che se ne possa attingere il liquido immergendovi un utensile;d.dovrebbero essere tenuti costantemente puliti.
  2. Bicchieri, tazze, ecc. in numero sufficiente, lavabili in acqua pulita, dovrebbero essere a disposizione.
  3. L’uso di bicchieri collettivi dovrebbe essere proibito.
  4. L’acqua, non erogata da un servizio di distribuzione ufficialmente riconosciuto, non dovrebbe essere messa a disposizione come «potabile», a meno che il servizio competente ne permetta espressamente la distribuzione e ne assicuri il controllo periodico.
  5. Qualsiasi modi di erogazione, diverso da quello usato dal servizio di distribuzione locale ufficialmente riconosciuto, dovrebbe essere sottoposto all’approvazione del competente ufficio d’igiene.
  6. Ogni sistema di distribuzione d’acqua non potabile dovrebbe recare ai punti d’erogazione la menzione «non potabile».
  7. Nessuna connessione, diretta o indiretta, dovrebbe esistere fra il sistema di distribuzione dell’acqua potabile e quello dell’acqua non potabile.

IX. Lavabi e docce

32. Attrezzature per lavarsi, funzionali e ben tenute, dovrebbero essere installate nei luoghi adatti.

  1. Esse dovrebbero comprendere possibilmente dei lavabi, ove occorra con acqua calda, e, se il tipo di lavoro lo richieda, delle docce pure con acqua calda.
  2. I lavoratori devono avere a loro disposizione del sapone.
  3. Adeguati prodotti (detersivi, creme e polveri speciali per le cure del corpo) dovrebbero trovarsi, sempre che la natura dell’attività lo richieda, a disposizione dei lavoratori. L’uso di prodotti nocivi alla salute dovrebbe essere proibito.
  4. Asciugamani, preferibilmente individuali, o altri mezzi d’asciugarsi, dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori. Converrebbe escludere l’uso d’asciugamani collettivi, a meno che il dispositivo consenta di servirsi ogni volta d’una parte non ancora utilizzata e pulita.
  5. L’acqua dei lavabi e delle docce non dovrebbe presentare alcun pericolo per la salute.
  6. Detta acqua, quando fosse non potabile, andrebbe designata chiaramente come tale.

35. Gl’impianti dovrebbero essere distinti per uomini e donne, tranne nelle piccole aziende, nelle quali, col consenso dell’autorità competente, potrebbero anche essere in comune.

36. La quantità dei lavabi e delle docce dovrebbe essere precisata dalla competente autorità, secondo il numero dei lavoratori e la natura del lavoro.

X. Latrine

37. Latrine in numero sufficiente, funzionali e ben tenute, dovrebbero essere installate nei luoghi adatti.

  1. Esse dovrebbero comportare delle transenne assicuranti un isolamento sufficiente.
  2. Dovrebbero essere provviste di scarichi ad acqua, di sifoni idraulici e di carta igienica, oppure d’altri mezzi igienici analoghi.
  3. Pattumiere coperchiate, di tipo appropriato, od altri dispositivi (incineratori) dovrebbero essere sistemati nei gabinetti per le donne.
  4. Accanto alle latrine andrebbero installati dei lavabi, facilmente accessibili e in numero sufficiente.

39. Le latrine dovrebbero essere distinte per uomini e donne, tranne nelle aziende occupanti 5 persone al massimo o solo i familiari del padrone, nelle quali, col consenso dell’autorità competente, potrebbero anche essere in comune.

40. La quantità delle latrine e degli orinatoi, per uomini, e dei gabinetti di decenza, per donne, dovrebbe essere precisata dalla competente autorità, secondo il numero dei lavoratori.

41. Le latrine dovrebbero essere adeguatamente ventilate e site in modo da evitare ogni disturbo. Converrebbe curare di non metterle in comunicazione diretta coi locali di lavoro, le sale di riposo o i refettori, bensì d’isolarnele mediante anticamere o vani liberi. L’accesso alle latrine esterne andrebbe coperto d’una tettoia.

XI. Sedili

42. Sedili appropriati dovrebbero essere messi, in numero sufficiente, a disposizione dei lavoratori, cui andrebbe lasciata la possibilità d’adoperarli in misura ragionevole.

43. I posti operativi dovrebbero il più possibile essere sistemati in modo da consentire, al personale lavorante in piedi, di effettuare le operazioni che vi si prestano anche seduto.

44. I sedili dovrebbero essere di modello e dimensioni comodi, adeguati al lavoro e tali da far assumere una buona positura, confacente allo stato di salute del lavoratore; all’uopo andrebbero previsti anche dei poggiapiedi.

XII. Spogliatoi

45. Per consentire ai lavoratori di cambiarsi, di riporre e far asciugare gli abiti smessi durante il lavoro, dovrebbero essere sistemati, e poi accuratamente tenuti, degli impianti adeguati, come attaccapanni ed armadi.

46. Se il numero dei lavoratori o la natura del lavoro lo esigono, dovranno essere previsti dei veri spogliatoi.

  1. Questi dovrebbero comportare:a.armadi individuali sufficientemente dimensionati ed aerati e chiudibili a chiave, oppure altri dispositivi equivalenti;b.sedili in numero bastevole.
  2. Scomparti distinti per gli abiti di città e di lavoro andrebbero apprestati, laddove gli operai effettuano operazioni tali da richiedere una speciale tenuta di lavoro, la quale possa essere contaminata, oppure fortemente sporcata macchiata o impregnata.

48. Gli spogliatoi degli uomini dovrebbero essere separati da quelli per le donne.

XIII. Locali sotterranei e simili

49. I locali sotterranei e quelli ciechi, normalmente adibiti al lavoro, dovrebbero soddisfare alle pertinenti norme igieniche emanate dall’autorità competente.

50. I lavoratori operanti in essi dovrebbero, in quanto le circostanze lo consentano, lavorarvi a sciolte.

XIV. Sostanze ed operazioni ripugnanti, insalubri o tossiche

51. I lavoratori dovrebbero essere protetti, con adeguate misure funzionali, dalle sostanze ed operazioni comunque ripugnanti, insalubri o tossiche.

52. Occorrerebbe segnatamente che:

  1. adeguate misure funzionali fossero attuate per sostituire dette sostanze ed operazioni con altre, non ripugnanti né insalubri né tossiche o in nessun modo pericolose, o comunque meno;
  2. l’autorità competente fomentasse le misure di cui alla lettera a, ed incoraggiasse, nella vendita al minuto, il ricorso a procedimenti o condizionamenti scevri di pericolo, prestando all’uopo opera di consulenza,
  3. appositi dispositivi di protezione (chiusure, isolazioni, ventilazioni) fossero messi in opera, ove le misure di cui alla lettera a risultassero inapplicabili;
  4. l’attrezzatura di controllo ed eliminazione delle suddette sostanze fosse costantemente tenuta in buono stato;
  5. adeguati provvedimenti funzionali fossero attuati per proteggere i lavoratori dai rischi risultanti, segnatamente, dal rovesciarsi, dal colare, dal tracimare o dallo schizzare delle suddette sostanze;
  6. coloro che manipolano le suddette sostanze fossero sottoposti al divieto di fumare, mangiare, bere o imbellettarsi durante l’operazione e che gli alimenti voluttuari e i cosmetici, usati dai lavoratori, fossero sottratti ad ogni possibile contaminazione.

53. I recipienti contenenti sostanze pericolose dovrebbero recare:

  1. un segnale di pericolo, conforme alle riconosciute norme internazionali e caratterizzante, ove occorra, il genere di pericolo;
  2. il nome della sostanze o un’indicazione di richiamo;
  3. la descrizione essenziale dei primi soccorsi per il caso in cui il contenuto avesse cagionato una lesione alla salute o all’integrità fisica d’un lavoratore.
  4. Se, nonostante i disposti dei n. 51 e 52, le operazioni restassero ancora notevolmente sozze o continuassero a comportare l’uso, la manutenzione o la manipolazione di sostanze, o il ricorso a procedimenti, insalubri, tossici o comunque pericolosi, i lavoratori dovrebbero venir protetti, in misura rispondente all’entità e alla natura dei rischi, mediante i necessari indumenti o equipaggiamenti individuali.
  5. Detti indumenti ed equipaggiamenti, nonché gli altri mezzi di protezione individuale, potrebbero, secondo il genere di lavoro, consistere ad esempio in mantelli, camici, grembiali, occhiali, guanti, berretti, caschi, respiratori, calzature, creme e ciprie protettive speciali.
  6. L’autorità competente dovrebbe all’occorrenza stabilire i valori minimi d’efficacia, richiesti per gli indumenti, equipaggiamenti e mezzi di cui sopra.
  7. I quali, quando il loro uso sul lavoro fosse dettato dalla tutela igienica del pubblico o dei lavoratori, andrebbero forniti, puliti e tenuti in efficienza a spese del padrone.

55. Nei casi in cui nemmeno il ricorso agli equipaggiamenti e mezzi di protezione individuale valesse a neutralizzare interamente l’effetto delle sostanze od operazioni insalubri, tossiche o comunque pericolose, l’autorità competente dovrebbe, all’occorrenza, ordinare misure preventive complementari.

  1. Essa dovrebbe inoltre stabilire eventualmente l’età minima per l’attribuzione lavori comportanti l’impiego delle suddette sostanze e procedure.
  2. Essa dovrebbe infine prescrivere degli esami medici (iniziali e periodici) per i lavoratori esposti agli effetti delle sostanze insalubri, tossiche o comunque pericolose.

XV. Rumori e vibrazioni

  1. I rumori (suoni compresi) e le vibrazioni, atti a nuocere ai lavoratori, dovrebbero essere ridotti il più possibile mediante adeguati, funzionali provvedimenti.
  2. Converrebbe specialmente badare:a.ad attenuare notevolmente i rumori e le vibrazioni prodotti dalle macchine, dai congegni e dalle sorgenti di suono;b.ad isolare le fonti di rumori e vibrazioni inattenuabili;c.a limitare intensità e durata delle emissioni sonore (musica compresa);d.a predisporre dispositivi d’insonorizzazione per isolare gli uffici dai rumori delle officine, dei montacarichi, degli apparati trasportatori o della circolazione stradale.

58. Avverandosi insufficienti le misure elencate qui innanzi, occorrerebbe:

  1. munire i lavoratori di protezioni auricolari appropriate, allorché trovansi esposti ad emissioni sonore suscettive produrre effetti nocivi;
  2. concedere ai lavoratori, esposti ad emissioni sonore o vibrazioni nocive, pause sistematiche di distensione, durante il tempo di lavoro, in locali o luoghi senza suoni né vibrazioni;
  3. prevedere, all’occorrenza, sistemi di ripartizione o rotazione delle occupazioni.

XVI. Metodi e ritmi lavorativi

59. I metodi lavorativi dovrebbero risultare il più possibile rispondenti alle esigenze igieniche, a quelle del benessere fisico e psichico e a quelle della comodità dei lavoratori.

60. Adeguate misure, tra l’altro, andrebbero prese al fine d’evitare che la meccanizzazione e lo sveltimento delle operazioni abbiano a tradursi in un ritmo di lavoro tale da comportare, conseguentemente allo sforzo d’attenzione e alla rapidità dei movimenti, effettivi nocivi per i lavoratori, segnatamente una fatica muscolare o nervosa con turbe reperibili all’esame medico.

61. L’autorità competente dovrebbe stabilire le condizioni lavorative lo richiedono, un’età minima per l’impiego nei lavori di cui al n. 60.

62. Per prevenire o ridurre al minimo gli effetti nocivi menzionati nel n. 60, tornerebbe utile concedere delle pause di distensione, durante il tempo di lavoro, oppure, eventualmente, ricorrere a dei sistemi di ripartizione o rotazione delle occupazioni.

XVII. Primi soccorsi

63. Ogni azienda, istituzione o amministrazione, cui s’applichi la presente raccomandazione, dovrebbe, secondo l’entità e i rischi:

  1. o possedere un’infermeria propria o un posto di pronto soccorso;
  2. o possedere un’infermeria o un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni e amministrazioni;
  3. oppure possedere uno o più armadietti, scatole o valigette di pronto soccorso.
  4. L’attrezzatura delle infermerie e dei posti di pronto soccorso e il contenuto degli armadi, delle scatole e delle valigette di pronto soccorso (n. 63) dovrebbero essere determinati dall’autorità competente giusta l’entità degli effettivi e dei rischi.
  5. Il contenuto degli armadi, delle scatole e delle valigette di pronto soccorso andrebbe tenuto in strette condizioni d’asepsi e in buono stato; esso dovrebbe essere controllato almeno una volta al mese e in questa occasione ricompletato, quando già non lo fosse stato immediatamente dopo l’uso.
  6. Ogni armadio, scatola o valigetta dovrebbe recare delle istruzioni chiare e semplici circa ai soccorsi d’urgenza nonché l’indicazione ben leggibile del responsabile di cui al n. 65. Il contenuto dovrebbe essere accuratamente etichettato.

65. Le infermerie, posti, armadi, scatole e valigette di pronto soccorso dovrebbero risultare facilmente reperibili e accessibili ed inoltre essere poste sotto la responsabilità d’una persona determinata, capace di prestare, giusta le prescrizioni dell’autorità competente, le prime cure.

XVIII. Refettori

66. Nei casi da determinarsi dall’autorità competente, dei refettori dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori.

  1. I refettori dovrebbero essere provvisti di sedili e tavole in numero sufficiente.
  2. Essi dovrebbero comportare impianti per riscaldare i pasti e per erogare acqua potabile fresca; un distributore d’acqua calda dovrebbe essere installato nel refettorio o nelle sue immediate adiacenze.
  3. Dovrebbero essere disponibili pattumiere coperchiate.
  4. I refettori andrebbero isolati da ogni luogo sottoposto all’influsso di sostanze tossiche.
  5. Sarebbe logico vietare di accedere ai refettori in abiti di lavoro contaminati.

XIX. Sale di riposo

  1. Mancando ogni altro provvedimento per i lavoratori bisognosi, durante le ore di lavoro, di un riposo momentaneo, si dovrebbe sistemare una sala di riposo, in luogo adatto, rispondente alla natura del lavoro e alle condizioni ambientali. Tali sale andrebbero segnatamente installate all’intenzione delle lavoratrici, degli operai adibiti ai lavori particolarmente faticosi o a quelli speciali comportanti per natura delle pause e agli operai delle squadre lavoranti a sciolta.
  2. La legislazione dovrebbe, ove convenga, conferire all’autorità competente il potere d’esigere l’installazione delle sale di riposo che questa reputi opportune stante le condizioni di lavoro.

70. Le sale di riposo dovrebbero comprendere almeno:

  1. un locale con dispositivi appropriati al clima ed intesi a moderare il freddo e il caldo;
  2. un impianto adeguato d’aerazione ed illuminazione;
  3. buoni sedili in sufficiente numero.

XX. Piani e costruzione

71. I piani d’ogni nuovo edificio destinati alle aziende, istituzioni o amministrazioni rientranti nell’ambito applicativo della presente raccomandazione, nonché i piani delle installazioni nuove da fare in edifici vecchi, all’uopo sostanzialmente rimodernati, dovrebbero soddisfare il più possibile ai disposti della presente raccomandazione, nonché essere previamente presentati all’approvazione dell’autorità competente, nei casi da stabilirsi nella legislazione nazionale.

72. I piani dovrebbero recare dati sufficienti, segnatamente circa:

  1. la positura dei locali di lavoro, dei corridoi, delle uscite normali e di emergenza e degli impianti sanitari;
  2. le dimensioni dei locali di lavoro e delle uscite d’emergenza, nonché quelle di porte e finestre, con indicazione dell’altezza dei davanzali;
  3. la natura dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti;
  4. le macchine ed attrezzature atte ad emettere calore, vapori, gas, polveri, odori, luce, rumori o vibrazioni con tale intensità da pregiudicare la salute, la sicurezza o il benessere dei lavoratori, nonché circa le misure proposte per annullare detti inconvenienti;
  5. i sistemi di riscaldamento ed illuminazione;
  6. gli eventuali impianti d’aerazione meccanica;
  7. i mezzi d’insonorizzazione, di protezione dall’umidità e di regolaggio della temperatura.

73. La competente autorità dovrebbe accordare termini ragionevoli per le modifiche ch’essa avesse a richiedere al fine di porre le aziende, istituzioni e amministrazioni in consonanza con i disposti della presente raccomandazione.

74. I pavimenti, le pareti, i soffitti e le attrezzature dei singoli locali dovrebbero essere tali da escludere, in quanto possibile, ogni rischio per la salute dei lavoratori.

75. Uscite di soccorso in numero sufficiente dovrebbero essere previste e tenute in buono stato.

XXI. Provvedimenti contro la propagazione delle malattie

  1. Dovrebbero essere presi provvedimenti intesi a prevenire la propagazione delle malattie trasmissibili fra il personale delle aziende, istituzioni e amministrazioni, cui s’applica la presente raccomandazione, come anche fra i lavoratori ed il pubblico.
  2. Queste disposizioni dovrebbero fondamentalmente comprendere:a.misure collettive ed individuali di prevenzione tecnica e medica, compresa quella delle malattie infettive e la lotta contro gli insetti, i roditori e gli altri nocivi;b.misure di assistenza medica.

XXII. Insegnamento dell’igiene

77. Dovrebbero essere presi provvedimenti per dare ai lavoratori e ai datori di lavoro le nozioni elementari necessarie concernenti le misure igieniche che il lavoratore può essere chiamato a seguire durante le ore di lavoro.

  1. I lavoratori dovrebbero conoscere principalmente:a.i rischi per la salute, inerenti a tutte le sostanze nocive che essi devono controllare, manipolare o impiegare, anche se l’uso di questi prodotti, nell’azienda, è poco frequente;b.la ragione e l’uso conveniente dei dispositivi e dell’equipaggiamento previsti a scopi igienici e protettivi.
  2. Se non possono essere date informazioni, concernenti l’igiene, nella lingua compresa dai lavoratori, questi dovrebbero almeno avere alcune nozioni, in una lingua da essi compresa, circa il senso di alcuni termini, espressioni, simboli ed emblemi di carattere igienico.

XXIII. Collaborazione in materia d’igiene

  1. L’autorità competente, i datori di lavoro e i lavoratori dovrebbero mantenere reciproci contatti al fine d’assicurare l’igiene dei lavoratori in rapporto con il lavoro.
  2. L’autorità competente, nel dare effetto alle disposizioni della presente raccomandazione, dovrebbe consultare gli organi che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori interessati o, in mancanza di quelli, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
  3. L’autorità competente, se necessario, farebbe bene a promuovere lo studio di quelle misure che possano assicurare l’igiene dei lavoratori in rapporto con il lavoro.
  4. Essa inoltre dovrebbe divulgare le documentazioni concernenti le misure che possono assicurare l’igiene dei lavoratori in rapporto con il lavoro.
  5. Le informazioni, gli avvisi e i consigli inerenti ai problemi trattati nella presente raccomandazione andrebbero dati dall’autorità competente.
  6. Nelle aziende, istituzioni e amministrazioni per le quali, tenendo conto dei rischi previsti, l’autorità competente lo ritenga necessario, dovrebbe essere designato almeno un delegato o un preposto all’igiene.
  7. I delegati o i preposti all’igiene dovrebbero collaborare strettamente con i datori di lavoro e i lavoratori all’eliminazione dei rischi che minacciano la salute dei lavoratori e segnatamente, a questo effetto, dovrebbero mantenere i contatti con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  8. Nelle aziende, istituzioni e amministrazioni, per le quali, tenendo conto dei possibili rischi, l’autorità competente lo ritenga necessario, dovrebbe essere nominato un comitato d’igiene.
  9. I comitati d’igiene dovrebbero principalmente sforzarsi d’eliminare i rischi che minacciano la salute dei lavoratori.

82. L’autorità competente, con la collaborazione dei datori di lavoro, dei lavoratori o degli organi che li rappresentano, dovrebbe svolgere inchieste per riunire i dati relativi alle malattie di origine professionale e per studiare le misure necessarie a sopprimere le cause e le condizioni che favoriscono dette malattie.

XXIV. Controllo dell’applicazione

83. Devono essere presi provvedimenti appropriati, per il tramite del servizio d’ispezione adeguato o con altri sistemi, per assicurare l’applicazione pratica della legislazione o delle altre disposizioni relative all’igiene.

84. L’applicazione pratica di dette disposizioni deve essere assicurata dall’istituzione d’un sistema adeguato di sanzioni, se ciò è consentito dai mezzi usati per dare effetto alle disposizioni della presente raccomandazione.

0.822.722.0

Campo d’applicazione il 5 febbraio 20252

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

12 giugno

1969

12 giugno

1970

Arabia Saudita

7 dicembre

2020 A

7 dicembre

2021

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Belarus

26 febbraio

1968

26 febbraio

1969

Belgio

17 maggio

1978

17 maggio

1979

Bolivia

31 gennaio

1977

31 gennaio

1978

Brasile

24 marzo

1969

24 marzo

1970

Bulgaria

29 marzo

1965

29 marzo

1966

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Cina

  1. Macao a b

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Congo (Kinshasa)

5 settembre

1967

5 settembre

1968

Costa Rica

27 gennaio

1966

27 gennaio

1967

Cuba

5 febbraio

1971

5 febbraio

1972

Danimarcac

17 giugno

1970

17 giugno

1971

Ecuador

10 marzo

1969

10 marzo

1970

Finlandia

23 settembre

1968

23 settembre

1969

Francia

6 aprile

1972

6 aprile

1973

  1. Guadalupa

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Guayana francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Martinica

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Nuova Caledonia

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Polinesia francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Riunione

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. St. Pierre e Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Germani

5 dicembre

1973

5 dicembre

1974

Ghana

21 novembre

1966

21 novembre

1967

Giappone

21 giugno

1993

21 giugno

1994

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Giordania

11 marzo

1965

29 marzo

1966

Guatemala

21 ottobre

1975

21 ottobre

1976

Guinea

12 dicembre

1966

12 dicembre

1967

Indonesia

13 giugno

1969

13 giugno

1970

Iraq

6 marzo

1987

6 marzo

1988

Italia

5 maggio

1971

5 maggio

1972

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Lettonia

8 marzo

1993

8 marzo

1994

Libano

1° giugno

1977

1° giugno

1978

Lussemburgo

8 aprile

2008

8 aprile

2009

Madagascar

21 novembre

1966

21 novembre

1967

Messico

18 giugno

1968

18 giugno

1969

Norvegia

6 giugno

1966

6 giugno

1967

Panama

19 giugno

1970

19 giugno

1971

Paraguay

10 luglio

1967

10 luglio

1968

Polonia

26 giugno

1968

26 giugno

1969

Portogallo

24 febbraio

1983

24 febbraio

1984

Regno Unito

21 aprile

1967

21 aprile

1968

  1. Gibilterra

18 aprile

1975

18 aprile

1975

  1. Guernesey

12 novembre

1974

12 novembre

1974

  1. Isola di Man

12 novembre

1974

12 novembre

1974

Rep. Centrafricana

5 giugno

2006

5 giugno

2007

Russia

22 settembre

1967

22 settembre

1968

Senegal

25 aprile

1966

25 aprile

1967

Siria

10 giugno

1965

10 giugno

1966

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna

16 giugno

1970

16 giugno

1971

Svezia

11 giugno

1965

11 giugno

1966

Svizzera

18 febbraio

1966

18 febbraio

1967

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tunisia

14 aprile

1970

14 aprile

1971

Ucraina

19 giugno

1968

19 giugno

1969

Uruguay

6 settembre

1995

6 settembre

1996

Venezuela

3 giugno

1971

3 giugno

1972

Vietnam

3 ottobre

1994

3 ottobre

1995

  1. Applicabile senza modifica.
  1. Dal 9 ago. al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della
    dichiarazione cinese del 13 lug. la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.
  1. La Conv. non s'applica alle Isole Féroé né alla Groenlandia.
Convenzione n.120 sull’igiene nel commercio e negli uffici Conchiusa a Ginevra l’8 luglio 1964 Approvata dall’Assemblea federale il 20 settembre 1965 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 18 febbraio 1966 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 febbraio 1967 | Lexipedia | Lexipedia