Lexipedia

0.822.722.2

Convenzione n. 122
sulla politica dell’impiego, 1964

RU 2013 2499; FF 2012 3751

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 9 luglio 1964
Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 20121
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 febbraio 2013
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 febbraio 2014

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione;

considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l’obbligo solenne per l’Organizzazione internazionale del lavoro di favorire l’attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l’elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell’Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condizioni di vita;

considerato inoltre che in virtù della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all’Organizzazione internazionale del lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell’impiego, alla luce dell’obiettivo fondamentale secondo cui «tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza economica e con eguali possibilità»;

considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo prevede che «ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione»;

preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell’impiego ed in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulla politica dell’impiego, 1948 2 , la Convenzione e la Raccomandazione sull’orientamento professionale, 1949, la Raccomandazione sulla formazione professionale, 1962, così come la Convenzione e la Raccomandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione), 1958 3 ;

considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto più largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l’espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta;

avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell’impiego che sono comprese nell’ottava questione all’ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indicata che sarà denominata Convenzione sulla politica dell’impiego, 1964.

Art. 1

Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulerà ed applicherà, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.

Tale politica dovrà tendere a garantire:

  1. che vi sarà lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro;
  2. che tale lavoro sarà il più produttivo possibile;
  3. che vi sarà libera scelta dell’occupazione e che ogni lavoratore avrà tutte le possibilità per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale impiego le sue qualificazioni nonché le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale.

Detta politica attiva dovrà tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico così come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell’impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sarà applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.

Art. 2

Ogni Stato membro dovrà con metodi adatti alle condizioni del Paese e nella misura in cui esse lo permettono:

  1. determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all’articolo 1;
  2. prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l’applicazione ditali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.

Art. 3

Nell’applicazione della presente Convenzione, i rappresentanti degli ambienti interessati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell’impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinché collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.

Art. 4

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Art. 5

La presente Convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate.

In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della propria ratifica.

Art. 6

Gli Stati membri che hanno ratificato la presente Convenzione possono denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

Gli Stati membri che hanno ratificato la presente Convenzione e che, nell’anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente Convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 7

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.

Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 8

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite 4 , ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa le ratifiche e le denunce che avrà registrato secondo gli articoli precedenti.

Art. 9

Il consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Art. 10

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 6 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione con la riserva che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
  2. a partire dall’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.

La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 11

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

0.822.722.2

Campo d’applicazione il 29 aprile 20255

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

7 gennaio

2009

7 gennaio

2010

Algeria

12 giugno

1969

12 giugno

1970

Antigua e Barbuda

16 settembre

2002

16 settembre

2003

Armenia

29 luglio

1994

29 luglio

1995

Australia

12 novembre

1969

12 novembre

1970

Austria

27 luglio

1972

27 luglio

1973

Azerbaigian

19 maggio

1992

19 maggio

1993

Barbados

15 marzo

1976

15 marzo

1977

Belgio

8 luglio

1969

8 luglio

1970

Bielorussia

26 febbraio

1968

26 febbraio

1969

Bolivia

31 gennaio

1977

31 gennaio

1978

Bosnia ed Erzegovina

2 giugno

1993

2 giugno

1994

Brasile

24 marzo

1969

24 marzo

1970

Bulgaria

9 giugno

2008

9 giugno

2009

Burkina Faso

28 ottobre

2009

28 ottobre

2010

Cambogia

28 settembre

1971

28 settembre

1972

Camerun

25 maggio

1970

25 maggio

1971

Canada

16 settembre

1966

16 settembre

1967

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993

1° gennaio

1994

Ciad

4 giugno

2015

4 giugno

2016

Cile

24 ottobre

1968

24 ottobre

1969

Cina

17 dicembre

1997

17 dicembre

1998

Cipro

28 luglio

1966

28 luglio

1967

Comore

23 ottobre

1978

23 ottobre

1979

Corea del Sud

9 dicembre

1992

9 dicembre

1993

Costa Rica

27 gennaio

1966

27 gennaio

1967

Croazia

8 ottobre

1991

8 ottobre

1992

Cuba

5 febbraio

1971

5 febbraio

1972

Danimarca

17 giugno

1970

17 giugno

1971

Dominicana, Repubblica

29 marzo

2001

29 marzo

2002

Ecuador

13 novembre

1972

13 novembre

1973

El Salvador

15 giugno

1995

15 giugno

1996

Estonia

12 marzo

2003

12 marzo

2004

Figi

18 gennaio

2010

18 gennaio

2011

Filippine

13 gennaio

1976

13 gennaio

1977

Finlandia

23 settembre

1968

23 settembre

1969

Francia

5 agosto

1971

5 agosto

1972

Gabon

1° ottobre

2009

1° ottobre

2010

Georgia

22 giugno

1993

22 giugno

1994

Germania

17 giugno

1971

17 giugno

1972

Giamaica

10 gennaio

1975

10 gennaio

1976

Giappone

10 giugno

1986

10 giugno

1987

Gibuti

3 agosto

1978

3 agosto

1979

Giordania

10 marzo

1966

10 marzo

1967

Grecia

7 maggio

1984

7 maggio

1985

Guatemala

14 settembre

1988

14 settembre

1989

Guinea

12 dicembre

1966

12 dicembre

1967

Honduras

9 giugno

1980

9 giugno

1981

India

17 novembre

1998

17 novembre

1999

Iran

10 giugno

1972

10 giugno

1973

Iraq

2 marzo

1970

2 marzo

1971

Irlanda

20 giugno

1967

20 giugno

1968

Islanda

22 giugno

1990

22 giugno

1991

Israele

26 gennaio

1970

26 gennaio

1971

Italia

5 maggio

1971

5 maggio

1972

Kazakistan

6 dicembre

1999

6 dicembre

2000

Kirghizistan

31 marzo

1992

31 marzo

1993

Lettonia

27 gennaio

1992

27 gennaio

1993

Libano

1° giugno

1977

1° giugno

1978

Libia

27 maggio

1971

27 maggio

1972

Lituania

3 marzo

2004

3 marzo

2005

Lussemburgo

18 marzo

2021

18 marzo

2022

Macedonia del Nord

17 novembre

1991

17 novembre

1992

Madagascar

21 novembre

1966

21 novembre

1967

Mali

12 aprile

2016

12 aprile

2017

Marocco

11 maggio

1979

11 maggio

1980

Mauritania

30 luglio

1971

30 luglio

1972

Moldova

12 agosto

1996

12 agosto

1997

Mongolia

24 novembre

1976

24 novembre

1977

Montenegro

3 giugno

2006

3 giugno

2007

Mozambico

23 dicembre

1996

23 dicembre

1997

Namibia

20 settembre

2018

20 settembre

2019

Nicaragua

1° ottobre

1981

1° ottobre

1982

Niger

6 giugno

2018

6 giugno

2019

Norvegia

6 giugno

1966

6 giugno

1967

Nuova Zelanda

15 luglio

1965

15 luglio

1966

Paesi Bassi

9 gennaio

1967

9 gennaio

1968

Panama

19 giugno

1970

19 giugno

1971

Papua Nuova Guinea

1° maggio

1976

1° maggio

1977

Paraguay

20 febbraio

1969

20 febbraio

1970

Perù

27 luglio

1967

27 luglio

1968

Polonia

24 novembre

1966

24 novembre

1967

Portogallo

9 gennaio

1981

9 gennaio

1982

Regno Unito

27 giugno

1966

27 giugno

1967

Rep. Centrafricana

5 giugno

2006

5 giugno

2007

Romania

6 giugno

1973

6 giugno

1974

Ruanda

5 agosto

2010

5 agosto

2011

Russia

22 settembre

1967

22 settembre

1968

Saint Vincent e Grenadine

9 novembre

2010

9 novembre

2011

Senegal

25 aprile

1966

25 aprile

1967

Serbia

24 novembre

2000

24 novembre

2001

Slovacchia

1° gennaio

1993

1° gennaio

1994

Slovenia

29 maggio

1992

29 maggio

1993

Spagna

28 dicembre

1970

28 dicembre

1971

Sri Lanka

3 febbraio

2016

3 febbraio

2017

Sudan

22 ottobre

1970

22 ottobre

1971

Suriname

15 giugno

1976

15 giugno

1977

Svezia

11 giugno

1965

11 giugno

1966

Svizzera

11 febbraio

2013

11 febbraio

2014

Tagikistan

26 novembre

1993

26 novembre

1994

Thailandia

26 febbraio

1969

26 febbraio

1970

Togo

30 marzo

2012

30 marzo

2013

Trinidad e Tobago

19 settembre

2013

19 settembre

2014

Tunisia

17 febbraio

1966

17 febbraio

1967

Turchia

13 dicembre

1977

13 dicembre

1978

Turkmenistan

14 aprile

2021 A

14 aprile

2022

Ucraina

19 giugno

1968

19 giugno

1969

Uganda

23 giugno

1967

23 giugno

1968

Ungheria

18 giugno

1969

18 giugno

1970

Uruguay

2 giugno

1977

2 giugno

1978

Uzbekistan

13 luglio

1992

13 luglio

1993

Venezuela

10 agosto

1982

10 agosto

1983

Vietnam

11 giugno

2012

11 giugno

2013

Yemen

30 gennaio

1989

30 gennaio

1990

Zambia

23 ottobre

1979

23 ottobre

1980