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0.822.727.2

Convenzione n. 172
concernente le condizioni di lavoro negli alberghi,
ristoranti e esercizi pubblici affini

RU 1995 4207; FF 1992 III 669

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 25 giugno 1991

Approvata dall’Assemblea federale il 16 marzo 19931

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 15 febbraio 1994

Entrata in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1995

(Stato 14 giugno 2019)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 5 giugno 1991 nella sua settantottesima sessione;

Ricordato che le convenzioni e le raccomandazioni internazionali del lavoro che enunciano norme d’applicazione generale concernenti le condizioni di lavoro valgono anche per i lavoratori impiegati negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini;

Notato che è auspicabile, viste le particolarità del lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini, migliorare l’applicazione di tali convenzioni e raccomandazioni in questa categoria di esercizi pubblici, nonché completarle con norme specifiche intese a garantire ai lavoratori interessati uno statuto confacente al ruolo da essi svolto in questo settore in rapida espansione e, grazie al miglioramento delle condizioni di lavoro, di formazione e di prospettive di carriera, ad attrarvi nuovi lavoratori;

Considerato che il contratto collettivo é un mezzo efficace per fissare le condizioni di lavoro in questo settore;

Considerato che l’adozione di una convenzione associata ai contratti collettivi migliorerà le condizioni di lavoro, le prospettive di carriera e la sicurezza dell’impiego a vantaggio dei lavoratori;

Dopo aver deciso di adottare talune proposte relative alle condizioni di lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini, tema che si configura come quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo venticinque giugno millenovecentonovantuno, la convenzione qui appresso, chiamata convenzione sulle condizioni di lavoro negli alberghi e ristoranti, 1991:

Art. 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 1, la presente convenzione si applica ai lavoratori impiegati:

  1. negli alberghi e esercizi pubblici affini che offrono alloggio;
  2. nei ristoranti e esercizi pubblici affini che forniscono pasti, bevande o entrambi.

La definizione delle categorie di cui ai paragrafi a) e b) qui innanzi sarà fissata da ciascun Membro alla luce delle condizioni nazionali e previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione può, previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, escludere dalla sua applicazione determinati esercizi pubblici contemplati dalla definizione nei cui confronti sorgano problemi particolari.

  1. a) Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione può, previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, estendere la sua applicazione ad altri esercizi pubblici analoghi che forniscono servizi per il turismo. Tali esercizi pubblici devono essere specificati in una dichiarazione allegata alla suddetta ratifica.
  2. Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione può inoltre, previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, estendere ulteriormente il campo di applicazione della convenzione ad altre categorie di esercizi pubblici analoghi che forniscono servizi per il turismo, mediante una dichiarazione notificata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione deve indicare nel primo rapporto sulla sua applicazione che è tenuto a presentare, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 2 , i tipi di struttura oggetto di esclusione in virtù del paragrafo 2 summenzionato, adducendone i motivi. È inoltre tenuto ad indicare l’atteggiamento delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori riguardo a tali esclusioni e ad esporre nei successivi rapporti la legislazione e la prassi nazionali vigenti concernenti i suddetti esercizi pubblici, precisando in che misura si è dato seguito, o si è proposto di dare seguito alla presente convenzione negli esercizi pubblici in questione.

Art. 2

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «lavoratori interessati» designa i lavoratori impiegati negli esercizi pubblici ai quali la convenzione si applica conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, indipendentemente dalla natura e dalla durata del rapporto di lavoro. Tuttavia, ciascun Membro può, in virtù della legislazione o della prassi nazionali e previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, escludere particolari categorie di lavoratori dall’applicazione della totalità o di parte delle disposizioni della presente convenzione.

Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione dovrà indicare nel primo rapporto sulla sua applicazione, che è tenuto a presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 3 , le categorie di lavoratori oggetto di un’esclusione in virtù del paragrafo 1 summenzionato adducendone i motivi ed esporre, nei successivi rapporti, i progressi compiuti per una più ampia applicazione.

Art. 3

Ciascun Membro deve, nel rispetto dell’autonomia delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, adottare e applicare conformemente al diritto, alla legislazione e alla prassi nazionali, una politica intesa a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori interessati.

Obiettivo generale di tale politica deve essere quello di garantire ai lavoratori interessati di non essere esclusi dal campo di applicazione di alcuna norma minima adottata a livello nazionale per i lavoratori in generale, comprese le norme relative alla sicurezza sociale.

Art. 4

A meno che la legislazione o la prassi nazionali non dispongano altrimenti, l’espressione «durata del lavoro» designa il periodo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro.

I lavoratori interessati devono beneficiare di una durata normale del lavoro ragionevole, nonché di disposizioni ragionevoli relative alle ore supplementari, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

I lavoratori interessati devono poter disporre di periodi minimi ragionevoli di riposo giornaliero e settimanale, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

Gli orari di lavoro devono, per quanto possibile, essere resi noti ai lavoratori interessati in tempo utile per permettere loro di organizzare di conseguenza la loro vita privata e familiare.

Art. 5

Il lavoratore chiamato a lavorare durante i giorni festivi, deve beneficiare di un’adeguata compensazione, sotto forma di tempo libero o rimunerazione, stabilita da contratto collettivo o in conformità della legislazione e della prassi nazionali.

I lavoratori interessati devono aver diritto a un congedo annuale pagato la cui durata sarà fissata da contratto collettivo o in conformità della legislazione e della prassi nazionali.

Alla cessazione del rapporto di lavoro o qualora il periodo di servizio continuo non sia sufficiente a garantire un congedo annuo completo, i lavoratori interessati devono aver diritto a congedi pagati proporzionali alla durata del periodo di servizio, o al pagamento di un salario compensativo, in base a quanto stabilito da contratto collettivo o in conformità della legislazione e della prassi nazionali.

Art. 6

Il termine «mancia» designa la somma che il cliente dona spontaneamente al lavoratore in aggiunta all’importo dovuto per i servizi ricevuti.

Indipendentemente dalle mance, i lavoratori interessati devono ricevere una rimunerazione di base versata a intervalli regolari.

Art. 7

La pratica dell’acquisto e della vendita di un impiego negli esercizi pubblici di cui all’articolo 1, ove esistesse, deve essere vietata.

Art. 8

L’applicazione delle disposizioni della presente convenzione può essere garantita per via legislativa, contratti collettivi, lodi o decisioni giudiziarie, o in qualsiasi altra maniera appropriata in conformità della prassi nazionale.

Qualora le disposizioni della presente convenzione fossero di norma disciplinate mediante contratti collettivi tra datori di lavoro o loro organizzazioni e organizzazioni dei lavoratori, o attuate in sede non legislativa, gli obblighi che ne derivano per i Membri saranno considerati adempiuti non appena dette disposizioni verranno applicate alla grande maggioranza dei lavoratori interessati, in virtù di tali convenzioni o mediante altri mezzi.

Art. 9

Le ratifiche formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da egli registrate.

Art. 10

La presente convenzione vincola solamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 11

Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia diverrà effettiva solo un anno dopo alle condizioni previste nel presente articolo.

Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione e che, entro il termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 12

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.

Il Direttore generale, notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 13

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 4 , informazioni esaurienti concernenti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, conformemente ai precedenti articoli.

Art. 14

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità d’iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 15

Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione avente per oggetto una revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratifica, da parte di un Membro, della nuova convenzione riveduta comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 11 qui innanzi, la denuncia immediata della presente convenzione con la riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 16

Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

0.822.727.2

Campo d’applicazione il 14 giugno 20195

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Austria

2 maggio

1994

2 maggio

1995

Barbados

22 luglio

1997

22 luglio

1998

Belgio

14 giugno

2017

14 giugno

2017

Cipro

28 febbraio

1997

28 febbraio

1998

Dominicana, Repubblica

4 giugno

1998

4 giugno

1999

Figi

28 maggio

2008

28 maggio

2009

Germania

14 novembre

2006

14 novembre

2007

Guyana

20 agosto

1996

20 agosto

1997

Iraq

9 luglio

2001

9 luglio

2002

Irlanda

9 giugno

1998

9 giugno

1999

Libano

23 febbraio

2000

23 febbraio

2001

Lussemburgo

6 marzo

2003

6 marzo

2004

Messico

7 giugno

1993

7 giugno

1994

Paesi Bassi

Curaçao

15 giugno

1999

15 giugno

1999

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

15 giugno

1999

15 giugno

1999

Sint Maarten

15 giugno

1999

15 giugno

1999

Spagna

7 luglio

1993

7 luglio

1994

Svizzera

15 febbraio

1994

15 febbraio

1995

Uruguay

6 settembre

1995

6 settembre

1996