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0.822.727.3

Convenzione n. 173
concernente la protezione dei crediti
dei lavoratori in caso d’insolvenza
del loro datore di lavoro

RU 1996 2224; FF 1994 III 433

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 25 giugno 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 1° dicembre 19941
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 giugno 1995
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 giugno 1996

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed essendosivi riunita il 3 giugno 1992 nella sua settantanovesima sessione:

sottolineando l’importanza della protezione dei crediti dei lavoratori in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro e ricordando le disposizioni relative dell’articolo 11 della convenzione sulla protezione del salario, 1949, e l’articolo 11 della convenzione sulla riparazione degli infortuni sul lavoro, 1925 2 ;

notando che, dall’adozione della convenzione sulla protezione del salario, 1949, è stata data una maggiore importanza al risanamento finanziario delle imprese insolvibili e che, tenuto conto delle conseguenze sociali ed economiche dell’insolvenza, dovrebbero essere fatti sforzi, nella misura del possibile, per risanare finanziariamente le imprese e salvaguardare l’impiego;

notando che, dall’adozione di dette norme, la legislazione e la pratica di numerosi Membri hanno subìto importanti sviluppi nel senso di un miglioramento della protezione dei crediti dei lavoratori in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro e considerando che sarebbe opportuna l’adozione, da parte della Conferenza, di nuove norme relative ai crediti dei lavoratori;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei crediti dei lavoratori in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo ventitreesimo giorno di giugno millenovecentonovantadue, la convenzione qui appresso, che sarà denominata Convenzione sulla protezione dei crediti dei lavoratori in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro, 1992.

Parte I Disposizioni generali

Art. 1

Ai fini della presente convenzione, il termine «insolvenza» designa le situazioni in cui, in conformità con la legislazione e la pratica nazionali, è stata aperta una procedura vertente sugli attivi di un datore di lavoro e tendente a rimborsare collettivamente i suoi creditori.

Ai fini della presente convenzione, qualsiasi Membro può estendere il termine «insolvenza» ad altre situazioni in cui i crediti dei lavoratori non possano essere pagati a causa della situazione finanziaria del datore di lavoro, per esempio qualora l’ammontare degli attivi del datore di lavoro sia riconosciuto insufficiente per giustificare l’apertura di una procedura d’insolvenza.

La misura secondo la quale gli attivi di un datore di lavoro sottostanno alle procedure menzionate nel paragrafo 1 è determinata dalla legislazione o dalla pratica nazionale.

Art. 2

Le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo conforme alla pratica nazionale.

Art. 3

Qualsiasi Membro che ratifica la presente convenzione deve accettare o gli obblighi della parte II, che prevedono la protezione dei crediti dei lavoratori per mezzo di un privilegio, o gli obblighi della parte III, che prevedono la protezione dei crediti dei lavoratori da parte di un’istituzione di garanzia, o gli obblighi delle parti II e III. Questa scelta deve essere indicata in una dichiarazione che accompagna la ratifica.

Qualsiasi Membro che ha accettato inizialmente soltanto gli obblighi della parte II o della parte III della presente convenzione può, in seguito, con una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, estendere la sua accettazione all’altra parte.

Qualsiasi Membro che accetta gli obblighi delle due parti della presente convenzione può, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, limitare l’applicazione della parte III a determinate categorie di lavoratori e a determinati settori economici; questa limitazione deve essere specificata nella dichiarazione d’accettazione.

Qualsiasi Membro che ha limitato la sua accettazione degli obblighi della parte III, giusta il paragrafo precedente, deve, nel primo rapporto che sottopone conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 3 , dare le ragioni per le quali ha limitato la sua accettazione. Nei rapporti ulteriori, deve fornire informazioni relative all’eventuale estensione della protezione che risulta dalla parte III della convenzione ad altre categorie di lavoratori o ad altri settori economici.

Qualsiasi Membro che ha accettato gli obblighi delle parti II e III della presente convenzione può, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, escludere dall’applicazione della parte II i crediti protetti in virtù della parte III.

L’accettazione da parte di un Membro degli obblighi della parte II della presente convenzione estingue de jure gli obblighi derivanti per lui dall’articolo 11 della convenzione sulla protezione del salario, 1949.

Qualsiasi Membro che ha accettato soltanto gli obblighi della parte III della presente convenzione può, con una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, estingue gli obblighi derivanti per lui dall’articolo 11 della convenzione sulla protezione del salario, 1949, per quanto concerne i crediti protetti in virtù di detta parte.

Art. 4

Fatte salve le eccezioni previste nel paragrafo seguente ed, eventualmente, le limitazioni introdotte conformemente all’articolo 3 paragrafo 3, la presente convenzione si applica a tutti i lavoratori salariati e a tutti i settori economici.

L’autorità competente può, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, escludere dalla parte II o dalla parte III, o dalle due parti della presente convenzione, determinate categorie di lavoratori, in particolare gli agenti pubblici, a causa della natura particolare del loro rapporto d’impiego, o se vi sono altre garanzie che offrono loro una protezione equivalente a quella risultante dalla convenzione.

Qualsiasi Membro che si prevale delle eccezioni previste nel paragrafo precedente deve, nei suoi rapporti ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 4 , fornire informazioni sulle eccezioni e darne le ragioni.

Parte II Protezione dei crediti dei lavoratori per mezzo di un privilegio

Crediti protetti

Art. 5

In caso d’insolvenza di un datore di lavoro, i crediti dei lavoratori derivanti dal loro impiego devono essere protetti da un privilegio, in modo che siano pagati tramite gli attivi del datore di lavoro insolvente prima che i creditori non privilegiati possano farsi pagare la loro quota.

Art. 6

Il privilegio deve vertere almeno sui crediti dei lavoratori:

  1. in merito ai salari dovuti per un periodo determinato, non inferiore a tre mesi, precedente l’insolvenza o la cessazione del rapporto d’impiego;
  2. in merito ai congedi pagati dovuti per il lavoro effettuato nel corso dell’anno nel quale è sopraggiunta l’insolvenza o la cessazione del rapporto d’im-piego, nonché nell’anno precedente;
  3. in merito agli importi dovuti per altre assenze rimunerate di un periodo determinato, non inferiore a tre mesi, precedente l’insolvenza o la cessazione del rapporto d’impiego;
  4. in merito a indennità di partenza dovute ai lavoratori in occasione della cessazione del loro rapporto d’impiego.

Limitazioni

Art. 7

La legislazione nazionale può limitare l’estensione del privilegio dei crediti dei lavoratori a un ammontare prescritto, non inferiore a una soglia socialmente accettabile.

Quando il privilegio dei crediti dei lavoratori è cosi limitato, tale ammontare deve essere adeguato nella misura necessaria per mantenerne il valore.

Rango del privilegio

Art. 8

La legislazione nazionale deve situare i crediti dei lavoratori a un rango di privilegio più elevato di quello della maggior parte degli altri crediti privilegiati e in particolare di quelli dello Stato e della sicurezza sociale.

Tuttavia, quando sono protetti da un’istituzione di garanzia conformemente alla parte III della presente convenzione, i crediti dei lavoratori possono essere situati a un rango di privilegio meno elevato di quelli dello Stato e della sicurezza sociale.

Parte III Protezione dei crediti dei lavoratori per mezzo di un’istituzione
di garanzia

Principi generali

Art. 9

Il pagamento dei crediti dei lavoratori verso il loro datore di lavoro, risultanti dal rapporto d’impiego, deve essere garantito mediante un’istituzione di garanzia quando non può essere effettuato dal datore di lavoro a causa della sua insolvenza.

Art. 10

Nell’attuazione di questa parte della convenzione, qualsiasi Membro può, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, adottare le misure atte ad evitare eventuali abusi.

Art. 11

Le modalità d’organizzazione, di gestione, di funzionamento e di finanziamento delle istituzioni di garanzia devono essere determinate conformemente all’articolo 2.

Il paragrafo precedente non impedisce a un Membro, conformemente alle sue caratteristiche e ai suoi bisogni, di affidare a compagnie di assicurazione la protezione prevista nell’articolo 9, purché le stesse diano garanzie sufficienti.

Crediti protetti da un’istituzione di garanzia

Art. 12

I crediti dei lavoratori protetti in virtù di questa parte della convenzione devono comprendere almeno:

  1. i crediti relativi ai salari di un periodo determinato, non inferiore a otto settimane, precedente l’insolvenza o la cessazione del rapporto d’impiego;
  2. i crediti relativi ai congedi pagati dovuti a causa del lavoro effettuato durante un periodo determinato, non inferiore a sei mesi, precedente l’insolvenza o la cessazione del rapporto d’impiego;
  3. i crediti relativi agli importi dovuti per altre assenze rimunerate di un periodo determinato, non inferiore a otto settimane, precedente l’insolvenza o la cessazione del rapporto d’impiego;
  4. le indennità di partenza dovute ai lavoratori in occasione della cessazione del loro rapporto d’impiego.

Art. 13

I crediti dei lavoratori protetti in virtù di questa parte della convenzione possono essere limitati a un ammontare prescritto, non inferiore a una soglia socialmente accettabile.

Quando i crediti protetti sono così limitati, tale ammontare deve essere adeguato nella misura necessaria per mantenerne il valore.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 14

La presente convenzione rivede, nella misura specificata nell’articolo 3 paragrafi 6 e 7 qui sopra, la convenzione sulla protezione del salario, 1949, che resta tuttavia aperta alla ratifica dei Membri.

Art. 15

Le ratifiche formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 16

La presente convenzione vincola soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri sono state registrate dal Direttore generale.

In seguito, la presente convenzione entra in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica è stata registrata.

Art. 17

Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo che è stata messa inizialmente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia ha effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.

Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, può denunciare la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 18

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli sono comunicate dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data d’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 19

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 5 , informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 20

Ogni volta che lo ritenga necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se sia il caso d’iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la sua revisione totale o parziale.

Art. 21

Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione che rivede totalmente o parzialmente la presente e a meno che la nuova convenzione disponga diversamente:

  1. la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta, comporterebbe de jure, nonostante l’articolo 17 qui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 22

Le versioni francese e inglese della presente convenzione fanno egualmente fede.

(Seguono le firme)

0.822.727.3

Campo d’applicazione il 29 aprile 20256

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania*

3 febbraio

2005

3 febbraio

2006

Armenia*

18 maggio

2005

18 maggio

2006

Australia*

8 giugno

1994

8 giugno

1995

Austria*

20 dicembre

1996

20 dicembre

1997

Botswana*

5 giugno

1997

5 giugno

1998

Bulgaria*

28 settembre

2004

28 settembre

2005

Burkina Faso*

11 febbraio

1999

11 febbraio

2000

Ciad*

15 dicembre

2000

15 dicembre

2001

Finlandia*

20 giugno

1994

20 giugno

1995

Lettonia*

22 febbraio

2002

22 febbraio

2003

Lituania*

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Madagascar*

3 giugno

1998

3 giugno

1999

Messico*

24 settembre

1993

8 giugno

1995

Portogallo

8 novembre

2012

8 novembre

2013

Russia*

20 agosto

2012

20 agosto

2013

Slovacchia*

24 settembre

1998

24 settembre

1999

Slovenia*

8 maggio

2001

8 maggio

2002

Spagna*

16 maggio

1995

16 maggio

1996

Svizzera*

16 giugno

1995

16 giugno

1996

Ucraina*

1° marzo

2006

1° marzo

2007

Zambia*

25 maggio

1998

25 maggio

1999

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.
    Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org/dyn/normlex/fr oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Dichiarazioni

Svizzera 7

La ratifica è corredata da una dichiarazione, secondo la quale la Svizzera accetta le parti II e III della convenzione e intende fare uso della possibilità d’esclusione prevista dall’articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Convenzione.