Nei casi in cui le questioni trattate dalla presente convenzione entrino nell’ambito della competenza propria delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali del territorio di cui si tratta, potrà, d’accordo con il Governo di questo territorio, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
Una dichiarazione di accettazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:
- da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio sottoposto alla loro comune autorità;
- da ogni autorità internazionale responsabile dell’amministrazione, in virtù delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra disposizione vigente, nei confronti del territorio di cui si tratta.
Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti del presente articolo, devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazione; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni, essa deve precisare in che consistano tali modificazioni.
Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessata potranno rinunciare intieramente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modificazione indicata in una precedente dichiarazione.
Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessata potranno, durante i periodi in cui la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi sotto qualsiasi altro aspetto i termini di ogni dichiarazione precedente e indichi la situazione relativa all’applicazione della presente convenzione.