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0.831.102

Convenzione n. 102 concernente le norme minime della sicurezza sociale Conchiusa a Ginevra il 28 giugno 1952 Approvata dall’Assemblea federale il 23 giugno 1977 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 18 ottobre 1977 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 ottobre 1978

RU 1978 1626; FF 1976 III 1313

Traduzione

(Stato 30 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi adunatasi il 4 giugno 1952, nella sua trentacinquesima sessione;

Dopo aver deciso di adottare diverse proposte inerenti alle norme minime della sicurezza sociale, oggetto compreso nel quinto punto dell’ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso che dette proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale;

adotta, questo ventottesimo giorno di giugno millenovecentocinquantadue la convenzione seguente, denominata convenzione concernente la sicurezza sociale (norme minime), 1952:

Parte I: Disposizioni generali

Art. 1

Secondo la presente convenzione:

  1. il termine «prescritto» significa determinato dalla legislazione nazionale o in virtù della medesima;
  2. il termine «residenza» designa la residenza abituale sul territorio del Membro e il termine «residente» designa una persona che risiede abitualmente sul territorio del Membro;
  3. il termine «moglie» designa una moglie a carico del marito;
  4. il termine «vedova» designa una donna che era a carico del coniuge al momento della morte di costui;
  5. il termine «figlio» designa un fanciullo al di sotto dell’età in cui è prosciolto dall’obbligo scolastico oppure un fanciullo d’età inferiore ai 15 anni, secondo quanto è prescritto;
  6. il termine «stage» designa sia un periodo di contribuzione, sia un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una combinazione qualsiasi di questi periodi, secondo quanto è prescritto.

Conformemente agli articoli 10, 34 e 49, il termine «prestazioni» significa sia le cure fornite direttamente, sia le prestazioni indirette consistenti nel rimborso delle spese sopportate dall’interessato.

Art. 2

Qualsiasi Membro per il quale è vigente la presente convenzione deve:

  1. applicare:i)la parte I;ii)almeno tre delle parti II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, comprendenti almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X;iii)le disposizioni corrispondenti delle parti XI, XII e XIII;iv)la parte XIV;
  2. specificare nella sua ratificazione quali siano le parti dalla II alla X, per le quali accetta gli obblighi procedenti dalla convenzione.

Art. 3

Un Membro, la cui evoluzione nel settore economico e medicale non è ancora sufficiente, può, se l’autorità competente lo desidera e fintanto che lo reputa necessario, riservarsi il diritto, mediante una dichiarazione allegata alla sua ratificazione, di procedere alle deroghe temporanee di cui ai seguenti articoli: 9 d); 12 (2); 15 d); 18 (2); 21 e); 27 d); 33 b); 34 (3); 41 d); 48 c); 55 d) e 61 d).

Qualsiasi Membro che ha espresso una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo indica, nel rapporto annuo sull’applicazione della presente convenzione, da presentare giusta l’articolo 22 della Costituzione1 dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, riguardo a ciascuna deroga di cui si è riservato il diritto:

  1. sia che i motivi giustificanti la deroga continuano a sussistere;
  2. sia che rinuncia ad avvalersi della deroga a contare da una data determinata.

Art. 4

Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può successivamente notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi convenzionali per quanto concerne una delle parti da II a X non ancora specificata nella ratificazione, oppure parecchie di esse.

Gli obblighi previsti nel paragrafo 1 del presente articolo sono considerati parte integrante della ratificazione di cui esplicheranno effetti identici a contare dalla data della loro notificazione.

Art. 5

Un Membro, qualora, per l’applicazione di una delle parti da II a X incluse nella ratificazione, sia tenuto a proteggere categorie prescritte di persone costituenti complessivamente almeno un’aliquota determinata di salariati o residenti, si assicura, prima di obbligarsi ad applicare la detta Parte, che l’aliquota corrispondente sia raggiunta.

Art. 6

Per l’applicazione delle parti II, III, IV, V, VIII (per quanto concerne le cure mediche), IX e X della presente convenzione, un Membro può tener conto della protezione risultante da assicurazioni che, in virtù della legislazione nazionale, non sono obbligatorie per le persone protette, se tali assicurazioni:

  1. sono controllate dalle autorità pubbliche o amministrate in comune, conformemente a norme prescritte, dai datori di lavoro e dai lavoratori;
  2. coprono una parte sostanziale delle persone il cui reddito non supera quello dell’operaio qualificato di sesso maschile;
  3. soddisfano, congiuntamente con altre forme di protezione, se necessario, le pertinenti disposizioni convenzionali.

Parte II: Cure mediche2

Art. 7

Qualsiasi Membro, per il quale è in vigore la presente parte della convenzione, deve garantire prestazioni alle persone protette, se il loro stato esige cure mediche profilattiche o curative, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 8

L’evento coperto comprende qualsiasi stato morboso, indipendentemente dalla causa, la gravidanza, il parto e le loro conseguenze.

Art. 9

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati, come anche le mogli e i figli dei lavoratori di queste categorie;
  2. sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti complessivamente almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti, come anche le mogli e i figli dei membri di queste categorie;
  3. sia categorie prescritte di residenti, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei residenti;
  4. sia, se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti nelle aziende industriali che occupano almeno 20 persone, come anche le mogli e i figli dei salariati di queste categorie.

Art. 10

Le prestazioni comprendono almeno:

  1. in caso di stato morboso:i)le cure generiche di medicina generale, comprese le visite a domicilio;ii)le cure di specialisti fornite in ospedali a persone ivi ricoverate o no, e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori degli ospedali;iii)la fornitura di prodotti farmaceutici essenziali su prescrizione di un medico o di altro generico qualificato;iv)e il ricovero quando è necessario; e
  2. in caso di gravidanza, di parto e di quanto consegue:i)le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure postparto, prestate sia da un medico, sia da un’ostetrica diplomata; eii)il ricovero quando è necessario.

Il beneficiario o il sostegno di famiglia può essere tenuto a partecipare alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato morboso; le norme inerenti a questa partecipazione sono fissate in modo che esse non causino un onere troppo gravoso.

Le prestazioni fornite conformemente al presente articolo sono intese a preservare, a ristabilire o a migliorare la salute della persona protetta, come anche la sua idoneità a lavorare e a far fronte ai bisogni personali.

I dipartimenti governativi o le istituzioni che forniscono le prestazioni devono incoraggiare le persone protette, con ogni mezzo considerato opportuno, a ricorrere ai servizi sanitari generali messi a loro disposizione dalle autorità pubbliche o da altri enti riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Art. 11

Le prestazioni di cui all’articolo 10 devono, per l’evento coperto, essere garantite almeno alle persone protette, se quest’ultime o il loro sostegno di famiglia hanno compiuto uno «stage» che può essere considerato necessario per evitare gli abusi.

Art. 12

Le prestazioni di cui all’articolo 10 devono essere accordate per tutta la durata dell’evento coperto, tenuto però conto che in caso di stato morboso la durata delle prestazioni può essere limitata a 26 settimane per caso; nondimeno le prestazioni mediche non possono essere sospese fintanto che è pagata un’indennità di malattia e devono essere prese disposizioni per prolungare il limite suddetto, qualora trattisi di malattie previste nella legislazione nazionale, per le quali sia riconosciuta la necessità di cure prolungate.

Se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, la durata delle prestazioni può essere limitata a 13 settimane per caso.

Parte III: Indennità di malattia3

Art. 13

Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire alle persone protette la concessione di idennità di malattia, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 14

L’evento coperto comprende l’incapacità al lavoro risultante da uno stato morboso e cagionante la sospensione del guadagno, secondo la legislazione nazionale.

Art. 15

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati;
  2. sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti complessivamente almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti;
  3. sia tutti i residenti le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti conformemente alle disposizioni dell’articolo 67;
  4. sia, se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti in aziende industriali che occupano almeno 20 persone.

Art. 16

Qualora siano protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva, la prestazione è pari al pagamento periodico, calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 65 o dell’articolo 66.

Se sono protetti tutti i residenti, le cui risorse durante l’evento non eccedono i limiti prescritti, la prestazione è pari ad un pagamento periodico, calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 67.

Art. 17

La prestazione di cui all’articolo 16 deve, per l’evento coperto, essere garantita almeno alle persone protette che hanno compiuto uno «stage» considerato necessario per evitare gli abusi.

Art. 18

La prestazione di cui all’articolo 16 è accordata per tutta la durata dell’evento, con riserva che la durata della prestazione può essere limitata a 26 settimane per ogni caso di malattia e con la possibilità di omettere la prestazione per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.

Se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, la durata della prestazione può essere limitata:

  1. sia a un periodo tale che il numero complessivo di giorni, per i quali è accordata l’indennità di malattia nel corso di un anno, non sia inferiore a 10 volte il numero medio delle persone protette durante lo stesso anno;
  2. sia a 13 settimane per caso di malattia, con la possibilità di omettere la prestazione per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.

Parte IV: Prestazioni di disoccupazione4

Art. 19

Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire alle persone protette la concessione di prestazioni di disoccupazione, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 20

L’evento coperto comprende la sospensione del guadagno, secondo la legislazione nazionale, dovuta all’impossibilità di ottenere un impiego adeguato nel caso di una persona protetta capace di lavorare e disponibile al lavoro.

Art. 21

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati;
  2. sia tutti i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 67;
  3. sia, se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti in aziende industriali che occupano almeno 20 persone.

Art. 22

Se sono protette categorie di salariati, la prestazione è pari a un pagamento periodico, calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 65 o dell’articolo 66.

Se sono protetti tutti i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti, la prestazione è pari a un pagamento periodico, calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 67.

Art. 23

La prestazione di cui all’articolo 22 deve, per l’evento coperto, essere garantita almeno alle persone protette che hanno compiuto uno «stage» considerato necessario per evitare gli abusi.

Art. 24

La prestazione di cui all’articolo 22 è concessa per tutta la durata dell’evento, tenuto conto che la durata della prestazione può essere limitata:

  1. qualora siano protette categorie di salariati, a 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi;
  2. qualora siano protetti tutti i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti, a 26 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi.

Nel caso in cui la durata della prestazione fosse graduata, in virtù della legislazione nazionale, secondo la durata della contribuzione o secondo le prestazioni anteriormente conseguite nel corso di un perido prescritto, le disposizioni dell’alinea a) del paragrafo 1 sono considerate soddisfatte, se la durata media della prestazione comprende almeno 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi.

La prestazione può essere omessa durante un periodo di attesa stabilito ai sette primi giorni, in ogni caso di sospensione del guadagno, contando i giorni di disoccupazione prima e dopo un impiego temporaneo non eccedente una durata prescritta, come facenti parte del medesimo caso di sospensione del guadagno.

Ove trattisi di stagionali, la durata della prestazione e il periodo di attesa possono essere adeguati alle condizioni di impiego.

Parte V: Prestazioni di vecchiaia

Art. 25

Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione deve garantire alle persone protette la concessione di prestazioni di vecchiaia, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 26

L’evento coperto è costituito dalla sopravvivenza oltre un’età prescritta.

L’età prescritta non deve superare 65 anni. Nondimeno, un’età superiore può essere stabilita dalle autorità competenti, tenuto conto della capacità al lavoro delle persone anziane nel Paese di cui si tratta.

La legislazione nazionale può sospendere le prestazioni, se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita determinate attività rimunerate prescritte, o può ridurre le prestazioni contributive, qualora il guadagno del beneficiario ecceda un ammontare prescritto, e le prestazioni non contributive, qualora il guadagno del beneficiario, ovvero le sue altre risorse, o ambedue, eccedano un ammontare prescritto.

Art. 27

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati;
  2. sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti complessivamente almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti;
  3. sia tutti i residenti le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 67;
  4. sia, se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati, operanti in aziende industriali che occupano almeno 20 persone.

Art. 28

La prestazione è pari a un pagamento periodico calcolato come segue:

  1. conformemente alle disposizioni dell’articolo 65 o dell’articolo 66, se sono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva;
  2. conformemente alle disposizioni dell’articolo 67, se sono protetti tutti i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti.

Art. 29

La prestazione di cui all’articolo 28 deve, per l’evento coperto, essere garantita almeno:

  1. a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’evento e secondo le norme prescritte, uno «stage» che può consistere sia in 30 anni di contribuzione o di impiego, sia in 20 anni di residenza;
  2. quando, di norma, siano protette tutte le persone attive, a una persona protetta che abbia compiuto uno «stage» prescritto di contribuzione e a nome della quale sono stati versati, nel corso del periodo attivo della sua vita, dei contributi il cui numero annuo medio raggiunge una cifra prescritta.

Se la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, una prestazione ridotta è garantita almeno:

  1. a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’evento, secondo le norme prescritte, uno «stage» di 15 anni di contribuzione o di impiego;
  2. se, di norma, sono protette tutte le persone attive, a una persona protetta che ha compiuto uno «stage» prescritto di contribuzione e a nome della quale è stata versata, nel corso del periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuo di contributi prescritti, cui si riferisce l’alinea b) del paragrafo 1 del presente articolo.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate soddisfatte qualora una prestazione, calcolata conformemente alla parte XI, ma secondo un’aliquota inferiore di 10 unità a quella indicata nella tavola allegata a detta parte per il beneficiario‑tipo, sia garantita almeno a ogni persona protetta che abbia compiuto, secondo le norme prescritte, sia dieci anni di contribuzione o di impiego, sia cinque anni di residenza.

Una riduzione proporzionale dell’aliquota indicata nella tavola allegata alla parte XI può essere eseguita qualora lo «stage» per la prestazione corrispondente all’aliquota ridotta sia superiore a dieci anni di contribuzione o di impiego, ma inferiore a 30 anni di contribuzione o di impiego. Se il suddetto «stage» è superiore a 15 anni, è concessa una prestazione ridotta conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Se la concessione della prestazione indicata nei paragrafi 1, 3 o 4 del presente articolo è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, una prestazione ridotta deve essere garantita, alle condizioni prescritte, a una persona protetta, la quale, meramente per l’età avanzata, raggiunta nel momento in cui le disposizioni che permettono l’applicazione della presente parte della convenzione sono entrate in vigore, non ha potuto soddisfare le condizioni prescritte conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a meno che una prestazione conforme alle disposizioni dei paragrafi 1, 3 o 4 del presente articolo sia concessa a tale persona a un’età maggiore di quella normale.

Art. 30

Le prestazioni indicate negli articoli 28 e 29 sono concesse per tutta la durata dell’evento.

Parte VI: Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali

Art. 31

Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire alle persone protette l’assegnazione di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 32

Gli eventi coperti, qualora siano dovuti a infortuni sul lavoro o a malattie professionali prescritte, sono i seguenti:

  1. stato morboso;
  2. incapacità al lavoro risultante da uno stato morboso e provocante la sospensione del guadagno secondo la legislazione nazionale;
  3. perdita totale della capacità al guadagno o perdita parziale al di sopra di un grado prescritto, se è probabile che questa perdita totale o parziale sia permanente, oppure diminuzione corrispondente dell’integrità fisica;
  4. perdita di mezzi d’esistenza subita dalla vedova o dai figli a cagione della morte del sostegno di famiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione può anche essere subordinato alla presunzione, conformemente alla legislazione nazionale, che essa sia incapace di provvedere ai propri bisogni.

Art. 33

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati e, per le prestazioni concesse nel caso di morte del sostegno di famiglia, parimente le mogli e i figli dei salariati di queste categorie;
  2. sia, se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti nelle aziende industriali che occupano almeno 20 persone e, per le prestazioni concesse nel caso di morte del sostegno di famiglia, parimente le mogli e i figli dei salariati di queste categorie.

Art. 34

Per quanto concerne uno stato morboso, le prestazioni comprendono le cure mediche indicate nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Le cure mediche comprendono:

  1. le cure generiche di medicina generale e di specialisti a persone ricoverate o no, comprese le visite a domicilio;
  2. le cure odontoiatriche;
  3. le cure infermieristiche, sia a domicilio, sia in un ospedale o in un altro istituto medico;
  4. il mantenimento in un ospedale, convalescenziario, sanatorio o altro istituto medico;
  5. le forniture odontoiatriche, farmaceutiche e altre forniture mediche o chirurgiche, ivi compresi gli apparecchi protetici e la loro manutenzione, come anche gli occhiali;
  6. le cure fornite da un membro di un’altra professione legalmente riconosciuta connessa alla medicina, sotto la sorveglianza di un medico o di un dentista.

Qualora sia stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, le cure medicali comprendono almeno:

  1. le cure generiche di medicina generale, comprese le visite a domicilio:
  2. le cure di specialisti fornite negli ospedali, a persone ricoverate o no e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori degli ospedali;
  3. la fornitura di prodotti farmaceutici essenziali su prescrizione di un medico o di un altro generico qualificato;
  4. il ricovero quando è necessario.

Le cure mediche fornite conformemente ai paragrafi precedenti sono intese a preservare, a ristabilire o a migliorare la salute della persona protetta, come anche la sua idoneità a lavorare e a far fronte ai bisogni personali.

Art. 35

I dipartimenti governativi o le istituzioni incaricati dell’amministrazione di cure mediche cooperano, ove occorra, con i servizi generali di rieducazione professionale, allo scopo di riciclare le persone di ridotta capacità lavorativa.

La legislazione nazionale può autorizzare detti dipartimenti o dette istituzioni ad adottare provvedimenti intesi alla riqualificazione professionale delle persone di ridotte capacità lavorativa.

Art. 36

Quanto all’incapacità al lavoro o alla perdita totale della capacità al guadagno, qualora sia probabile che siffatta perdita risulterà permanente, oppure a una diminuzione corrispondente dell’integrità fisica ovvero al decesso del sostegno di famiglia, la prestazione è pari al pagamento periodico calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 65 o dell’articolo 66.

In caso di perdita parziale della capacità al guadagno, se appare probabile che questa perdita risulterà permanente, oppure in caso di una diminuzione corrispondente dell’integrità fisica, la prestazione, quando è dovuta, è pari al pagamento periodico fissato in proporzione adeguata a quella prevista nel caso di perdita totale della capacità al guadagno o di diminuzione corrispondente dell’integrità fisica.

I pagamenti periodici possono essere convertiti in un capitale pagato in una sola volta:

  1. sia se il grado di incapacità è minimo;
  2. sia se è fornita alle autorità competenti la garanzia di un impiego adeguato del capitale.

Art. 37

Le prestazioni menzionate negli articoli 34 e 36 devono, per l’evento coperto, essere garantite almeno alle persone protette che erano impiegate in qualità di salariati sul territorio del Membro al momento dell’infortunio o al momento in cui è stata contratta la malattia e, ove trattisi di pagamenti periodici risultanti dal decesso del sostegno di famiglia, alla vedova e ai figli di costui.

Art. 38

Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono essere accordate per tutta la durata dell’evento; nondimeno, per quanto concerne l’incapacità al lavoro, la prestazione può essere omessa per i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno.

Parte VII: Assegni familiari

Art. 39

Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire alle persone protette la concessione di assegni familiari, conformemente agli articoli seguenti di detta Parte.

Art. 40

L’evento coperto è il mantenimento dei figli secondo quanto prescritto.

Art. 41

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati;
  2. sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti complessivamente almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti;
  3. sia tutti i residenti le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti;
  4. sia, se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti in aziende industriali che occupano almeno 20 persone.

Art. 42

Le prestazioni comprendono:

  1. sia un pagamento periodico concesso a ogni persona protetta che abbia compiuto lo «stage» prescritto;
  2. sia la fornitura ai figli o per i figli di vitto, abbigliamento, alloggio, soggiorni di vacanze o assistenza domestica;
  3. sia una combinazione delle prestazioni di cui alle lettere a) e b).

Art. 43

Le prestazioni di cui all’articolo 42 devono essere garantite almeno a una persona protetta che abbia compiuto, nel corso di un periodo prescritto, uno «stage» che può consistere sia in tre mesi di contribuzione o di impiego, sia in 1 anno di residenza, secondo quanto è prescritto.

Art. 44

Il valore totale delle prestazioni concesse conformemente all’articolo 42 alle persone protette costituisce:

  1. sia il 3 per cento del salario di un operaio adulto, non specializzato, di sesso maschile, determinato conformemente alle norme di cui all’articolo 66, moltiplicato per il numero complessivo dei figli di tutte le persone protette;
  2. sia l’1,5 per cento del salario suddetto, moltiplicato per il numero complessivo dei figli di tutti i residenti.

Art. 45

Le prestazioni, se consistono in un pagamento periodico, sono concesse per tutta la durata dell’evento.

Parte VIII: Prestazioni di maternità5

Art. 46

Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire alle persone protette la concessione di prestazioni di maternità, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 47

L’evento coperto è costituito dalla gravidanza, dal parto e dalle loro conseguenze, nonché dalla sospensione del guadagno risultante, definita nella legislazione nazionale.

Art. 48

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati e, per quanto concerne le prestazioni medicali in caso di maternità, anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie;
  2. sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti complessivamente almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti e, per quanto concerne le prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie;
  3. sia, se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, tutte le donne appartenenti a categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti in aziende industriali che occupano almeno 20 persone e, per quanto concerne le prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie.

Art. 49

Per quanto concerne la gravidanza, il parto e le loro conseguenze le prestazioni medicali di maternità comprendono le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Le cure mediche comprendono almeno:

  1. le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure postparto, prestate sia da un medico, sia da una ostetrica diplomata;
  2. il ricovero quando è necessario.

Le cure mediche di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono intese a preservare, ristabilire o migliorare le condizioni di salute della donna protetta, come anche la sua capacità a lavorare e a far fronte ai bisogni personali.

I dipartimenti governativi o le istituzioni che concedono le prestazioni mediche in caso di maternità incoraggiano le donne protette, con tutti i mezzi che possono essere considerati opportuni, a ricorrere ai servizi sanitari generali messi a loro disposizione dalle autorità pubbliche o da altri organismi riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Art. 50

Riguardo alla sospensione del guadagno risultante a cagione della gravidanza, del parto o delle loro conseguenze, la prestazione è pari a un pagamento periodico calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 65 o 66. L’ammontare del pagamento periodico può variare nel corso dell’evento, a condizione che l’importo medio sia conforme alle disposizioni suddette.

Art. 51

Le prestazioni di cui agli articoli 49 e 50 devono, durante l’evento coperto, essere garantite almeno a una donna appartenente alle categorie protette, che abbia compiuto uno «stage» considerato necessario per evitare gli abusi; le prestazioni di cui all’articolo 49 sono garantite anche alle mogli degli appartenenti alle categorie protette, qualora quest’ultimi abbiano compiuto lo «stage» previsto.

Art. 52

Le prestazioni di cui agli articoli 49 e 50 devono essere concesse per tutta la durata dell’evento coperto; nondimeno, i pagamenti periodici possono essere limitati a 12 settimane, a meno che non sia imposto o autorizzato dalla legislazione nazionale un periodo più lungo di astensione dal lavoro, nel cui caso i pagamenti non possono essere limitati a un periodo di durata inferiore.

Parte IX: Prestazioni di invalidità

Art. 53

Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire alle persone protette la concessione di prestazioni di invalidità, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 54

L’evento coperto consiste nell’inabilità a esercitare, ad un grado prescritto, un’attività professionale, sempreché sia probabile che detta inabilità sarà permanente o sussisti dopo la cessazione dell’indennità di malattia.

Art. 55

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati;
  2. sia categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti complessivamente almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti;
  3. sia tutti i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 67;
  4. sia, se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati, operanti in aziende industriali che occupano almeno 20 persone.

Art. 56

La prestazione è un pagamento periodico calcolato come segue:

  1. conformemente alle disposizioni dell’articolo 65 o dell’articolo 66, se sono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva;
  2. conformemente alle disposizioni dell’articolo 67, se sono protetti tutti i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti.

Art. 57

La prestazione di cui all’articolo 56 deve, durante l’evento coperto, essere garantita almeno:

  1. a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’evento e secondo le norme prescritte, uno «stage» che può consistere sia in 15 anni di contribuzione o di impiego, sia in dieci anni di residenza;
  2. quando, di norma, sono protette tutte le persone attive, a una persona protetta che abbia compiuto uno «stage» di tre anni di contribuzione e a nome della quale siano stati versati, nel corso del periodo attivo della sua vita, dei contributi il cui numero medio annuo raggiunge una cifra prescritta.

Se la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego è garantita una prestazione ridotta almeno:

  1. a una persona protetta che abbia compiuto, prima dell’evento, secondo le norme prescritte, uno «stage» di cinque anni di contribuzione o di impiego;
  2. se, di norma sono protette tutte le persone attive, a una persona protetta che abbia compiuto uno «stage» di tre anni di contribuzione e a nome della quale è stata versata, nel corso del periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuo di contributi prescritti, cui si riferisce l’alinea b) del paragrafo 1 del presente articolo.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate soddisfatte, qualora una prestazione, calcolata conformemente alla parte XI, ma secondo un’aliquota inferiore di 10 unità a quella indicata nella tavola allegata a questa parte per il beneficiario‑tipo, sia garantita almeno a ogni persona protetta che abbia compiuto, secondo le norme prescritte, cinque anni di contribuzione, di impiego o di residenza.

Una riduzione proporzionale dell’aliquota indicata nella tavola allegata alla parte XI può essere eseguita qualora lo «stage» per la prestazione corrispondente all’aliquota ridotta sia superiore a cinque anni di contribuzione o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contribuzione o di impiego. Una prestazione ridotta è concessa conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 58

Le prestazioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere concesse per tutta la durata dell’evento o fino alla loro sostituzione mediante una prestazione di vecchiaia.

Parte X: Prestazioni ai superstiti

Art. 59

Qualsiasi Membro, per il quale è vigente la presente parte della convenzione, deve garantire alle persone protette la concessione di prestazioni riservate ai superstiti, conformemente agli articoli seguenti di detta parte.

Art. 60

L’evento coperto comprende la perdita di mezzi d’esistenza subita dalla vedova o dai figli a cagione della morte del sostegno di famiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione può anche essere subordinato alla presunzione, conformemente alla legislazione nazionale, che essa sia incapace di provvedere ai propri bisogni.

La legislazione nazionale può sospendere la prestazione se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita determinate attività rimunerate prescritte, o può ridurre le prestazioni contributive, qualora il guadagno del beneficiario ecceda un ammontare prescritto, e le prestazioni non contributive, qualora il guadagno del beneficiario, ovvero le sue altre risorse, o ambedue, eccedano un ammontare prescritto.

Art. 61

La cerchia delle persone protette comprende:

  1. sia le mogli e i figli del sostegno di famiglia appartenenti a categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati;
  2. sia le mogli e i figli del sostegno di famiglia appartenenti a categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti complessivamente almeno il 20 per cento dell’insieme dei residenti;
  3. sia, se hanno la qualità di residente, tutte le vedove e tutti i figli che hanno perduto il sostegno di famiglia e le cui risorse durante l’evento coperto non eccedono i limiti prescritti conformemente alle disposizioni dell’articolo 67;
  4. sia, se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, le mogli e i figli del sostegno di famiglia appartenenti a categorie prescritte di salariati costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti in aziende industriali che occupano almeno 20 persone.

Art. 62

La prestazione è un pagamento periodico calcolato come segue:

  1. conformemente alle disposizioni degli articoli 65 o 66, se sono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva;
  2. conformemente alle disposizioni dell’articolo 67, se sono protetti tutti i residenti, le cui risorse, durante l’evento, non eccedono i limiti prescritti.

Art. 63

La prestazione di cui all’articolo 62 deve, per l’evento coperto, essere garantita almeno:

  1. a una persona protetta il cui sostegno di famiglia ha compiuto, secondo le norme prescritte, uno «stage» che può consistere sia in un periodo di 15 anni di contribuzione o di impiego, sia in dieci anni di residenza;
  2. se di norma, sono protette le mogli e i figli di tutte le persone attive, a una persona protetta il cui sostegno di famiglia ha compiuto uno «stage» di tre anni di contribuzione, a condizione che siano stati versati, in nome di questo sostegno di famiglia, nel corso del periodo attivo della sua vita, dei contributi il cui numero medio annuo raggiunge una cifra prescritta.

Se la concessione della prestazione di cui al capoverso 1 è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, una prestazione ridotta è garantita almeno:

  1. a una persona protetta il cui sostegno di famiglia ha compiuto, secondo le norme prescritte, uno «stage» di cinque anni di contribuzione o di impiego;
  2. se, di norma, sono protette le mogli e i figli di tutte le persone attive, a una persona protetta il cui sostegno di famiglia abbia compiuto uno «stage» di tre anni di contribuzione, a condizione che sia stata versata, in nome di questo sostegno di famiglia, nel corso del periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuo di contributi prescritto, cui si riferisce l’alinea b) del paragrafo 1 del presente articolo.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate soddisfatte qualora una prestazione, calcolata conformemente alla parte XI, ma secondo un’aliquota inferiore di 10 unità a quella indicata nella tavola allegata a detta parte per il beneficiario‑tipo, sia garantita almeno a ogni persona protetta il cui sostegno di famiglia ha compiuto, secondo le norme prescritte, cinque anni di contribuzione, di impiego o di residenza.

Una riduzione proporzionale dell’aliquota indicata nella tavola allegata alla parte XI può essere eseguita qualora lo «stage» per la prestazione corrispondente all’aliquota ridotta sia superiore a cinque anni di contribuzione o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contribuzione o di impiego. Una prestazione ridotta è concessa conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Affinché una vedova senza figli, della quale si presume l’incapacità di far fronte ai suoi bisogni, abbia diritto ad una prestazione di superstite, può essere prescritta una durata minima del matrimonio.

Art. 64

Le prestazioni di cui agli articoli 62 e 63 sono concesse per tutta la durata dell’evento.

Parte XI: Calcolo dei pagamenti periodici

Art. 65

Per ogni pagamento periodico cui si applica il presente articolo, l’ammontare della prestazione, aumentato della somma degli assegni familiari pagati durante l’evento, deve essere, per il beneficiario‑tipo di cui alla tavola allegata alla presente parte, almeno uguale, per l’evento in questione, alla percentuale indicata in detta tavola in rapporto al totale del guadagno precedente del beneficiario o del suo sostegno di famiglia e dell’importo degli assegni familiari pagati a una persona protetta avente gli stessi oneri familiari del beneficiario‑tipo.

Il guadagno precedente del beneficiario o del suo sostegno di famiglia è calcolato conformemente alle norme prescritte e, se le persone protette o i loro sostegni di famiglia sono suddivisi in classi secondo i loro guadagni, il guadagno precedente può essere calcolato secondo i guadagni di base delle classi cui hanno appartenuto.

Può essere prescritto un limite massimo per l’ammontare della prestazione o per il guadagno computato per il calcolo della prestazione, purché il limite massimo sia stabilito in modo che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte, qualora il guadagno precedente del beneficiario o del suo sostegno di famiglia sia inferiore o uguale al salario di un operaio qualificato di sesso maschile.

Il guadagno precedente del beneficiario o del suo sostegno di famiglia, il salario dell’operaio qualificato di sesso maschile, la prestazione e gli assegni familiari sono calcolati sugli stessi tempi di base.

Per gli altri beneficiari, la prestazione è stabilita in modo da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario‑tipo.

Per l’applicazione del presente articolo l’operaio qualificato di sesso maschile è

  1. sia un aggiustatore meccanico o un tornitore dell’industria meccanica, diversa dall’industria delle macchine elettriche;
  2. sia un operaio qualificato‑tipo definito conformemente alle disposizioni del paragrafo seguente;
  3. sia una persona il cui guadagno è uguale o superiore ai guadagni del 75 per cento di tutte le persone protette, tenuto conto che questi guadagni sono determinati su una base annua o sulla base di un periodo più breve, secondo quanto prescritto;
  4. sia una persona il cui guadagno è uguale al 125 per cento del guadagno medio di tutte le persone protette.

L’operaio qualificato tipo, per l’applicazione dell’alinea b) del paragrafo precedente, è scelto nella classe occupante il numero maggiore di persone di sesso maschile, protette per l’evento considerato, oppure di sostegni di famiglia delle persone protette, nel ramo che occupa il maggior numero di queste persone protette o di questi sostegni di famiglia; al riguardo, è utilizzata la classificazione internazionale tipo per industrie di tutti i rami dell’attività economica, adottata dal Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua settima sessione del 27 agosto 1948, che è riprodotta in allegato alla presente convenzione, tenuto conto di ogni modificazione eventuale.

Se le prestazioni variano da una regione all’altra, un operaio qualificato di sesso maschile può essere scelto in ciascuna delle regioni, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo.

Il salario dell’operaio qualificato di sesso maschile è determinato in base al salario per un numero normale di ore di lavoro fissato, sia in convenzioni collettive, sia, ove occorra, dalla legislazione nazionale o in virtù di quest’ultima, sia per consuetudine, ivi comprese eventuali indennità di rincaro; se i salari così determinati variano da una regione all’altra e se il paragrafo 8 del presente articolo non è applicato, è considerato il salario medio.

L’ammontare dei pagamenti periodici in corso, assegnati per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ad eccezione di quelli che coprono l’incapacità al lavoro), per l’invalidità e per il decesso del sostegno di famiglia sono riesaminati non appena si verificano variazioni sensibili del livello generale dei guadagni, risultanti da oscillazioni sensibili del costo della vita.

Art. 66

Per ogni pagamento periodico cui si applica il presente articolo, l’ammontare della prestazione, aumentato della somma degli assegni familiari pagati durante l’evento, deve essere, per il beneficiario‑tipo di cui alla tavola allegata alla presente parte, almeno uguale, per l’evento in questione, alla percentuale indicata in detta tavola in rapporto al totale del salario di un operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, e dell’importo degli assegni familiari pagati a una persona protetta avente gli stessi oneri familiari del beneficiario‑tipo.

Il salario dell’operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, la prestazione e gli assegni familiari sono calcolati sugli stessi tempi di base.

Per gli altri beneficiari, la prestazione è stabilita in modo da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario‑tipo.

Per l’applicazione del presente articolo, l’operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, è:

  1. sia un manovale‑tipo nell’industria meccanica, diversa dall’industria delle macchine elettriche;
  2. sia un manovale‑tipo, definito conformemente alle disposizioni del paragrafo seguente.

Il manovale‑tipo per l’applicazione dell’alinea b) del paragrafo precedente è scelto nella classe occupante il maggior numero di persone di sesso maschile, protette per l’evento considerato, oppure di sostegni di famiglia delle persone protette, nel ramo che occupa il maggior numero di queste persone protette o di questi sostegni di famiglia; al riguardo, è utilizzata la classificazione internazionale tipo per industrie di tutti i rami dell’attività economica, adottata dal Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua settima sessione del 27 agosto 1948, che è riprodotta in allegato alla presente convenzione, tenuto conto di ogni eventuale modificazione.

Se le prestazioni variano da una regione all’altra, un operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile può essere scelto in ciascuna delle regioni, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

Il salario dell’operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile è determinato in base al salario per un numero normale di ore di lavoro fissato, sia in convenzioni collettive, sia, se del caso, nella legislazione nazionale o in virtù di quest’ultima, sia per consuetudine, comprese eventuali indennità di rincaro; se i salari così determinati variano da una regione all’altra e se il paragrafo 6 del presente articolo non è applicato, è considerato il salario medio.

L’ammontare dei pagamenti periodici in corso, assegnati per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali (ad eccezione di quelli che coprono l’incapacità al lavoro), per l’invalidità e per il decesso del sostegno di famiglia sono riesaminati non appena si verificano variazioni sensibili del livello generale dei guadagni, risultanti da oscillazioni sensibili del costo della vita.

Art. 67

Tabella (allegata alla parte XI) Pagamenti periodici ai beneficiari‑tipo

Per ogni pagamento periodico cui si applica il presente articolo:

  1. l’ammontare della prestazione deve essere stabilito secondo una scala prescritta, o secondo una scala stabilita dalle autorità pubbliche competenti, conformemente a norme prescritte;
  2. l’ammontare della prestazione può essere ridotto soltanto nella misura in cui le altre risorse della famiglia del beneficiario superino importi sostanziali, prescritti o fissati dalle autorità pubbliche competenti, conformemente alle norme prescritte;
  3. il totale della prestazione e delle altre risorse, previa deduzione degli importi sostanziali di cui all’alinea b), deve essere sufficiente per assicurare, alla famiglia del beneficiario, condizioni di vita sane e confortevoli e non deve essere inferiore all’ammontare della prestazione calcolata conformemente alle disposizioni dell’articolo 66;
  4. le disposizioni dell’alinea c) sono considerate soddisfacenti se l’ammontare totale delle prestazioni pagate in virtù della parte in questione supera di almeno il 30 per cento l’importo complessivo delle prestazioni che si otterrebbe applicando le disposizioni dell’articolo 66 e le disposizioni:i)dell’alinea b) dell’articolo 15 per la parte III;ii)dell’alinea b) dell’articolo 27 per la parte V;iii)dell’alinea b) dell’articolo 55 per la parte IX;iv)dell’alinea b) dell’articolo 61 per la parte X.

Parte

Evento

Beneficiario‑tipo

Percentuale

III

Malattia

Uomo con moglie e 2 figli

45

IV

Disoccupazione

Uomo con moglie e 2 figli

45

V

Vecchiaia

Uomo con moglie in età pensionabile

40

VI

Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

  1. incapacità al lavoro

Uomo con moglie e 2 figli

50

  1. Perdita totale della
  2. capacità al guadagno

Uomo con moglie e 2 figli

50

  1. Superstiti

Vedova con 2 figli

40

VIII

Maternità

Donna

45

IX

Invalidità

Uomo con moglie e 2 figli

40

X

Superstiti

Vedova con 2 figli

40

Parte XII: Parità di trattamento dei residenti non cittadini

Art. 68

I residenti che non sono cittadini dello Stato di residenza devono avere gli stessi diritti dei residenti che ne sono cittadini. Nondimeno, per quanto concerne le prestazioni o le frazioni di prestazioni finanziate esclusivamente o prevalentemente con fondi pubblici, e per quanto concerne i sistemi transitori, possono essere istituite disposizioni particolari per i non cittadini e i cittadini nati fuori del territorio del Membro.

Nei sistemi contributivi di sicurezza sociale, la cui protezione si estende ai salariati, le persone protette che sono cittadini di un altro Membro, il quale ha accettato gli obblighi risultanti dalla parte corrispondente della convenzione, devono avere, riguardo a detta parte, gli stessi diritti dei cittadini del Membro interessato. Nondimeno, l’applicazione del presente paragrafo può essere subordinata all’esistenza di un accordo bilaterale o multilaterale di reciprocità.

Parte XIII: Disposizioni comuni

Art. 69

Una prestazione cui avesse avuto diritto una persona protetta in applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X della presente convenzione, può essere sospesa, in una misura che può essere prescritta:

  1. fintanto che l’interessato non si trovi sul territorio del Membro;
  2. fintanto che l’interessato è mantenuto a spese pubbliche o a spese di una istituzione o di un servizio di previdenza sociale; nondimeno, se la prestazione supera il costo di questo sostentamento, la differenza deve essere assegnata alle persone che sono a carico del beneficiario;
  3. fintanto che l’interessato riceve un’altra prestazione di sicurezza sociale in contanti, ad eccezione di un assegno familiare, e durante tutto il periodo in cui è risarcito per lo stesso evento da un terzo, con riserva che la parte della prestazione sospesa non superi l’altra prestazione o l’indennità proveniente da un terzo;
  4. qualora l’interessato abbia tentato di ottenere fraudolentemente una prestazione;
  5. qualora l’evento sia stato provocato mediante crimine o delitto commesso dall’interessato;
  6. qualora l’evento sia stato provocato intenzionalmente dall’interessato;
  7. in determinati casi, qualora l’interessato ometta di utilizzare i servizi medicali o i servizi di riabilitazione a sua disposizione ovvero non ottemperi le norme prescritte per verificare l’esistenza dell’evento o per la con dotta dei beneficiari di prestazioni;
  8. per quanto concerne la prestazione di disoccupazione, qualora l’interessato ometta di ricorrere ai servizi di collocamento a sua disposizione;
  9. per quanto concerne la prestazione di disoccupazione, qualora l’interessato abbia perso l’impiego come conseguenza diretta di una sospensione del lavoro dovuta ad un conflitto professionale, oppure abbia lasciato volontariamente il suo impiego senza giustificati motivi;
  10. per quanto concerne la prestazione di superstiti, fintanto che la vedova vive in concubinaggio.

Art. 70

Al richiedente deve essere conferito il diritto di appellarsi in caso di diniego della prestazione o di contestazione riguardo alla qualità o quantità.

Se nell’applicazione della presente convenzione, l’amministrazione delle cure mediche è affidata a un dipartimento governativo responsabile davanti al Parlamento, il diritto d’appello previsto nel paragrafo 1 del presente articolo può essere sostituito con il diritto di sottoporre all’esame dell’autorità competente ogni reclamo concernente il diniego di cure mediche oppure la qualità delle cure mediche ricevute.

Se le richieste sono presentate a tribunali specialmente istituiti per trattare questioni di sicurezza sociale e nei quali sono rappresentate le persone protette, il diritto di appello può anche essere negato.

Art. 71

Il costo delle prestazioni concesse in applicazione della presente convenzione e le spese amministrative di queste prestazioni devono essere finanziate collettivamente mediante contribuzioni o imposte, oppure mediante i due sistemi congiunti, in modo da evitare che le persone di debole risorse abbiano a sopportare oneri gravosi e da tener conto della situazione economica del Membro e di quella delle categorie di persone protette.

Il totale dei contributi assicurativi a carico dei salariati protetti non deve superare il 50 per cento del totale delle risorse dedicate alla protezione dei salariati, delle loro mogli e dei loro figli. Per determinare se questa condizione è soddisfatta, può essere tenuto conto di tutte le prestazioni concesse dal Membro in applicazione della convenzione, ad eccezione degli assegni familiari e delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, se quest’ultime competono a un settore particolare.

Il Membro deve assumere una responsabilità generale per quanto concerne il servizio delle prestazioni concesse in applicazione della presente convenzione e prendere ogni necessario provvedimento per conseguire questo scopo; esso deve, se del caso, assicurarsi che siano svolti periodicamente, in ogni caso prima di qualsiasi modificazione delle prestazioni, del saggio di contribuzione o delle imposte destinate alla copertura degli eventi in questione, gli studi e i calcoli attuariali necessari, relativi all’equilibrio finanziario.

Art. 72

Se l’amministrazione non è assicurata da un’istituzione disciplinata dalle autorità pubbliche o da un dipartimento governativo responsabile davanti al Parlamento, i rappresentanti delle persone protette devono partecipare all’amministrazione o farne parte come consulenti alle condizioni prescritte; la legislazione nazionale può pure prevedere la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorità pubbliche.

Il Membro deve assumere una responsabilità generale per la buona gestione delle istituzioni e dei servizi che contribuiscono all’applicazione della presente convenzione.

Parte XIV: Disposizioni varie

Art. 73

La presente convenzione non si applica:

  1. agli eventi sopravvenuti prima dell’entrata in vigore della parte corrispondente della convenzione per il Membro interessato;
  2. alle prestazioni concesse per eventi sopravvenuti dopo l’entrata in vigore della parte corrispondente della convenzione per il Membro interessato, nella misura in cui i diritti a tali prestazioni procedano da periodi anteriori alla data della suddetta entrata in vigore.

Art. 74

La presente convenzione non deve essere considerata un atto di revisione di una qualsiasi delle convenzioni esistenti.

Art. 75

Se però così venisse disposto in una convenzione successivamente adottata dalla Conferenza e inerente a una o a parecchie materie trattate nella presente convenzione, le disposizioni della presente convenzione, che verranno specificate nella nuova convenzione, cesserebbero di applicarsi a qualsiasi Membro avente ratificato quest’ultima, a contare dalla data della sua entrata in vigore per il Membro interessato.

Art. 76

queste prove devono essere fornite, riguardo alla loro presentazione, per quanto possibile in conformità dei suggerimenti fatti dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, a scopo di maggiore uniformità.

Qualsiasi Membro che ratifica la presente convenzione si obbliga a fornire, nel rapporto annuo che dovrà presentare in applicazione della convenzione, conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

  1. informazioni complete sulla legislazione che attua le disposizioni convenzionali;
  2. le prove che ha soddisfatto le esigenze statistiche di cui:i)agli articoli 9 a), b), c) o d); 15 a), b) o d); 21 a) o c); 27 a), b) o d); 33 a) o b); 41 a), b) o d); 48 a), b) o c); 55 a), b) o d); 61 a), b) o d) riguardo al numero delle persone protette;ii)agli articoli 44, 65, 66 o 67 per quanto concerne gli ammontari delle prestazioni;iii)all’alinea a) del paragrafo 2 dell’articolo 18 per quanto riguarda la durata dell’indennità di malattia;iv)al paragrafo 2 dell’articolo 24 per quanto concerne la durata delle prestazioni di disoccupazione;v)al paragrafo 2 dell’articolo 71 per quanto concerne la proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei salariati protetti;

Qualsiasi Membro che ratifica la presente convenzione, invia al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ad intervalli adeguati secondo quanto decide il Consiglio d’amministrazione, dei rapporti sullo stato della sua legislazione e della sua prassi concernenti le disposizioni di ciascuna delle parti da II a X della convenzione, che non sono già state specificate nella ratificazione del Membro di cui si tratta o in una notificazione successiva fatta in applicazione dell’articolo 4.

Art. 77

La presente convenzione non si applica ai marinai, né ai marinai pescatori; per la protezione dei marinai e dei marinai pescatori, la Conferenza internazionale del Lavoro ha adottato pertinenti disposizioni nella convenzione sulla sicurezza sociale della gente di mare, 1946, e nelle convenzioni sulle pensioni della gente di mare, 1946.

Un Membro può escludere i marinai e i marinai pescatori dal numero sia dei salariati, sia delle persone della popolazione attiva, sia dei residenti, computati per il calcolo dell’aliquota dei salariati o dei residenti che sono protetti in applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X compresa nella ratificazione.

Parte XV: Disposizioni finali

Art. 78

Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate dal medesimo.

Art. 79

La presente convenzione vincola soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione è stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro 12 mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Art. 80

Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, devono indicare:

  1. i territori per i quali il Membro interessato si obbliga affinché le disposizioni della convenzione o di talune sue parti siano applicate senza modificazione;
  2. i territori per i quali esso si obbliga affinché le disposizioni della convenzione o di talune sue parti siano applicate con modificazioni nonché la natura di dette modificazioni;
  3. i territori cui non si applica la presente convenzione e, in questo caso, i motivi per cui essa è inapplicabile;
  4. i territori per i quali esso riserva la decisione in attesa di un esame più esaustivo della situazione.

Gli obblighi menzionati negli alinea a) e b) del primo paragrafo del presente articolo sono considerati parti integranti della ratifica e ne avranno i medesimi effetti.

Ciascun Membro può rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, integralmente o parzialmente, alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù degli alinea b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.

Ciascun Membro può, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 82, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante sotto ogni aspetto i termini di qualsiasi dichiarazione precedente e indicante la situazione in territori determinati.

Art. 81

Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, devono indicare se le disposizioni della convenzione o delle parti cui esse si riferiscono siano applicate nel territorio con o senza modificazioni; la dichiarazione, se indica che le disposizioni della convenzione o di talune sue parti si applicano con riserva di modificazione, deve specificare la natura di dette modificazioni.

Il Membro o i Membri ovvero l’autorità internazionale interessati possono rinunciare interamente o parzialmente, mediante una dichiarazione successiva, al diritto di avvalersi di una modificazione indicata in una dichiarazione anteriore.

Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati possono, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 82, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante sotto ogni aspetto i termini di una dichiarazione precedente e indicante la situazione riguardo all’applicazione della presente convenzione.

Art. 82

Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può, alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, disdire la convenzione o una sua parte da II a X, oppure parecchie fra di esse, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta ha effetto soltanto un anno dopo la registrazione.

Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza dei periodo decennale menzionato nel paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimane vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà disdire la convenzione o una delle sue parti da II a X, oppure parecchie fra di esse, alla scadenza di ogni periodo decennale, nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 83

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratificazione, dichiarazione e disdetta comunicatagli, dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale avvertirà i Membri dell’Organizzazione riguardo alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 84

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 6 , informazioni complete riguardo a ogni ratificazione, dichiarazione o atto di disdetta, registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 85

Ogni qualvolta lo giudica necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità d’iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 86

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione di revisione provocherebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 82 precedente, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente convenzione permarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e nel suo tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 87

I tenori francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

Allegato

Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami dell’attività economica

Nomenclatura dei rami e delle categorie

Ramo 0. Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca:

01. Agricoltura ed allevamento del bestiame

02. Silvicoltura e sfruttamento delle foreste

03. Caccia, cattura con trappole e ripopolamento della selvaggina

04. Pesca

Ramo I. Industrie estrattive:

11. Estrazione del carbone

12. Estrazione dei minerali

13. Petrolio greggio e gas naturale

14. Estrazione della pietra da costruzione, dell’argilla e della sabbia

19. Estrazione dei minerali non metalliferi, non classificati altrove

Rami 2.–3. Industrie manifatturiere:

20. Industria delle derrate alimentari (ad esclusione delle bevande)

21. Industria delle bevande

22. Industria del tabacco

23. Industrie tessili

24. Industrie di calzature, articoli di abbigliamento, ed altri articoli derivati da materiali tessili

25. Industrie del legno e del sughero (ad esclusione dell’industria del mobile)

26. Industrie del mobile e dell’arredamento

27. Industrie della carta e fabbricazione di articoli a base di carta

28. Stampa, editoria ed industrie affini

29. Industrie del cuoio e degli articoli in cuoio (ad esclusione delle calzature)

30. Industria della gomma

31. Industrie chimiche e di prodotti chimici

32. Industria dei derivati del petrolio e del carbone

33. Industria dei prodotti minerali non metallici (ad esclusione dei derivati del petrolio e del carbone)

34. Industrie metalliche di base

35. Fabbricazione di prodotti metallurgici (ad esclusione dei macchinari e del materiale da trasporto)

36. Costruzione di macchinari (ad esclusione delle macchine elettriche)

37. Costruzione di macchinari, apparecchi e forniture elettriche

38. Costruzione di materiale da trasporto

39. Industrie manifatturiere varie

Ramo 4. Costruzione:

40. Costruzione

Ramo 5. Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari:

51. Elettricità, gas e vapore

52. Servizi idrici e servizi sanitari

Ramo 6. Commercio, banche, assicurazioni e affari immobiliari:

61. Commercio all’ingrosso e al minuto

62. Banche ed altri istituti finanziari

63. Assicurazioni

64. Affari immobiliari

Ramo 7. Trasporti, magazzini di deposito e comunicazioni

71. Trasporti

72. Depositi e magazzini

73. Comunicazioni

Ramo 8. Servizi:

81. Servizi governativi

82. Servizi forniti al pubblico ed alle imprese

83. Servizi ricreativi

84. Servizi personali

Ramo 9. Attività non descritta adeguatamente:

90. Attività non descritta adeguatamente

0.831.102

Campo d’applicazione il 30 aprile 20257

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione
di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

18 gennaio

2006

18 gennaio

2007

Argentina

27 luglio

2016

27 luglio

2017

Austria

4 novembre

1969

4 novembre

1970

Barbados

11 luglio

1972

11 luglio

1973

Belgio

26 novembre

1959

26 novembre

1960

Benin

14 giugno

2019

14 giugno

2020

Bolivia*

31 gennaio

1977

31 gennaio

1978

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Brasile

15 giugno

2009

15 giugno

2010

Bulgaria

14 luglio

2008

14 luglio

2009

Capo Verde

10 gennaio

2020

10 gennaio

2021

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

4 giugno

2015

4 giugno

2016

Cipro

3 settembre

1991

3 settembre

1992

Comore

28 luglio

2022

28 luglio

2023

Congo (Kinshasa)

3 aprile

1987

3 aprile

1988

Costa d’Avorio

26 aprile

2023

26 aprile

2024

Costa Rica

16 marzo

1972

16 marzo

1973

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Danimarca

15 agosto

1955

15 agosto

1956

Dominicana, Repubblica

11 luglio

2016

11 luglio

2017

Ecuador

25 ottobre

1974

25 ottobre

1975

El Salvador

7 giugno

2022

7 giugno

2023

Francia

14 giugno

1974

14 giugno

1975

Germania

21 febbraio

1958

21 febbraio

1959

Giappone

2 febbraio

1976

2 febbraio

1977

Giordania

12 febbraio

2014

12 febbraio

2015

Grecia

16 giugno

1955

16 giugno

1956

Honduras

1° novembre

2012

1° novembre

2013

Iraq

22 marzo

2023

22 marzo

2024

Irlanda

17 giugno

1968

17 giugno

1969

Islanda

20 febbraio

1961

20 febbraio

1962

Isola di Man

22 settembre

1960

22 settembre

1960

Israele

16 dicembre

1955

16 dicembre

1956

Italia

8 giugno

1956

8 giugno

1957

Libia

19 giugno

1975

19 giugno

1976

Lussemburgo

31 agosto

1964

31 agosto

1965

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Marocco

14 giugno

2019

14 giugno

2020

Mauritania

15 luglio

1968

15 luglio

1969

Messico

12 ottobre

1961

12 ottobre

1962

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Niger

9 agosto

1966

9 agosto

1967

Norvegia

30 settembre

1954

30 settembre

1955

Paesi Bassi

11 ottobre

1962

11 ottobre

1963

Paraguay

25 ottobre

2021

25 ottobre

2022

Perù

23 agosto

1961

23 agosto

1962

Polonia

3 dicembre

2003

3 dicembre

2004

Portogallo

17 marzo

1994

17 marzo

1995

Regno Unito

27 aprile

1954

27 aprile

1955

Romania

15 ottobre

2009

15 ottobre

2010

Russia

26 febbraio

2019

26 febbraio

2020

Saint Vincent e Grenadine

25 novembre

2015

25 novembre

2016

São Tomé e Príncipe

7 giugno

2024

7 giugno

2025

Senegal

22 ottobre

1962

22 ottobre

1963

Serbia

24 novembre

2000 S

20 dicembre

1955

Sierra Leone

29 marzo

2022

29 marzo

2023

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

29 giugno

1988

29 giugno

1989

Suriname

28 novembre

2024

28 novembre

2025

Svezia

12 agosto

1953

27 aprile

1955

Svizzera*

18 ottobre

1977

18 ottobre

1978

Togo

7 giugno

2013

7 giugno

2014

Turchia

29 gennaio

1975

29 gennaio

1976

Ucraina

6 giugno

2016

6 giugno

2017

Uruguay

14 ottobre

2010

14 ottobre

2011

Venezuela

5 novembre

1982

5 novembre

1983

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

0.831.102

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 8

Richiamandosi all’articolo 2 b) della convenzione, la Svizzera ha accettato gli obblighi sanciti delle parti V, VI, VII, IX e X.

Convenzione n. 102 concernente le norme minime della sicurezza sociale Conchiusa a Ginevra il 28 giugno 1952 Approvata dall’Assemblea federale il 23 giugno 1977 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 18 ottobre 1977 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 ottobre 1978 | Lexipedia | Lexipedia