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0.831.107.1

Accordo amministrativo
sulle modalità applicative dell’Accordo
del 30 novembre 1979 relativo alla sicurezza sociale
dei battellieri del Reno

RU 1991 534

Traduzione1

Concluso il 26 novembre 1987
Entrato in vigore il 1° dicembre 1987

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente accordo amministrativo:

  1. il termine «Accordo» indica l’Accordo del 30 novembre 19792 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno;
  2. il termine «accordo amministrativo» indica l’accordo amministrativo sulle modalità applicative dell’Accordo del 30 novembre 1979 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno;
  3. le locuzioni elencate nell’articolo 1 dell’Accordo mantengono qui lo stesso significato.
Art. 2 Formulari – Informazioni sulle legislazioni – Promemoria

I modelli di formulari occorrenti per l’applicazione dell’Accordo e del presente accordo amministrativo nonché tutti gli altri documenti necessari sono preparati a cura del Centro amministrativo, in lingua francese, tedesca e olandese.

Anziché i documenti menzionati nel paragrafo 1 si possono usare altri documenti riconosciuti equipollenti dal Centro amministrativo.

Su richiesta della o delle autorità competenti di una Parte Contraente, il Centro amministrativo può raccogliere dati riguardanti le legislazioni cui s’applica l’Accordo.

Il Centro amministrativo può redigere promemoria per informare gli interessati sui loro diritti e sulle norme amministrative da osservare per l’esercizio degli stessi.

Art. 3 Allegati

L’allegato 1 designa la o le autorità competenti delle Parti Contraenti.

L’allegato 2 designa gli istituti competenti delle Parti Contraenti.

L’allegato 3 designa gli istituti del luogo di resistenza e quelli del luogo di soggiorno delle Parti Contraenti.

L’allegato 4 indica gli uffici di collegamento designati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti.

L’allegato 5 indica le disposizioni menzionate nell’articolo 4 paragrafo 1 e paragrafo 2 lettera b) e nell’articolo 42 paragrafo 2 del presente accordo amministrativo.

L’allegato 6 indica gli istituti o uffici designati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti giusta l’articolo 18 paragrafo 1, l’articolo 25, l’articolo 56, l’articolo 63 paragrafo 2, l’articolo 65, l’articolo 66, l’articolo 67, l’articolo 68 paragrafo 2, l’articolo 70 paragrafo 2, l’articolo 71 paragrafo 2, l’articolo 74 paragrafo 2, l’articolo 76 paragrafo 2, l’articolo 79 paragrafi 1 e 2 e l’articolo 83.

L’allegato 7 indica la periodicità dei versamenti regolari e ripetuti di assegni familiari o di prestazioni familiari.

Art. 4 Disposizioni internazionali sostituite dal presente Accordo
amministrativo e Accordi internazionali ancora in vigore

l. Il presente Accordo amministrativo sostituisce:

  1. gli accordi sulle modalità applicative di convenzioni o accordi sulla sicurezza sociale sostituiti dall’Accordo;
  2. le disposizioni per l’applicazione delle convenzioni sulla sicurezza sociale menzionate nell’articolo 5 paragrafo 3 sempreché dette disposizioni non figurino nell’allegato 5.

L’allegato 5 menziona le disposizioni che rimangono applicabili nelle relazioni con gli Stati Membri della Comunità Economica Europea.

Titolo II Applicazione del titolo I dell’Accordo (Disposizioni generali)

Applicazione dell’articolo 8 paragrafo 2 dell’Accordo

Art. 5 Ammissione a un’assicurazione volontaria o facoltativa prolungata

Per l’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 2 dell’Accordo, il battelliere del Reno presenta all’istituto della Parte Contraente interessata un’attestazione relatica ai periodi assicurativi adempiti sotto la legislazione di un’altra Parte Contraente. Siffatta attestazione è rilasciata, su richiesta del battelliere o dell’istituto summenzionato dallo o dagli istituti presso cui detti periodi sono stati compiuti.

Se per l’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 2 dell’Accordo occorre l’importo totale dei periodi assicurativi, si applica per analogia l’articolo 6.

Titolo III Calcolo totale dei periodi assicurativi

Applicazione degli articoli 15, 26, 32, 50 e 55 dell’Accordo

Art. 6 Norme generali per il calcolo totale dei periodi assicurativi

Per il calcolo totale dei periodi assicurativi giusta l’articolo 15, l’articolo 26 paragrafi 1 e 2, l’articolo 32 paragrafo 1 e 2, l’articolo 50 e l’articolo 55 paragrafi I e 2 dell’Accordo s’applica quanto segue:

  1. per l’acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni ai periodi assicurativi adempiti sotto la legislazione di una Parte Contraente si aggiungano quelli compiuti a norma della legislazione di un’altra Parte Contraente, ove richiesto dalla legislazione della prima parte per integrare i periodi assicurativi o in quanto non coincidano; per le prestazioni in caso di invalidità, vecchiaia e morte (pensioni), da determinarsi ad opera degli istituti di una o più Parti Contraenti giusta l’articolo 27 o l’articolo 33 dell’Accordo, ogni singolo istituto calcola l’importo totale dei periodi assicurativi che il battelliere ha adempito a norma delle legislazioni di tutte le Parti Contraenti;
  2. se un periodo assicurativo obbligatorio adempito sotto la legislazione di una Parte Contraente coincide con un periodo d’assicurazione volontaria o facoltativa prolungata adempito sotto la legislazione di un’altra Parte Contraente, si prende in considerazione soltanto il periodo assicurativo obbligatorio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 12 capoverso 2, 2o periodo dell’Accordo;
  3. se un periodo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di una Parte Contraente effettivamente adempito coincide con un periodo parificato sotto la legislazione di un’altra parte si considera soltanto il periodo assicurativo effettivamente adempito;
  4. il periodo assicurativo parificato a quello effettivamente compiuto sotto la legislazione di una o più Parti Contraenti è preso in considerazione soltanto dall’istituto della Parte contraente sotto la cui legislazione il battelliere del Reno è stato da ultimo assoggettato prima del periodo in questione; qualora il battelliere non fosse stato assicurato obbligatoriamente sotto la legislazione di una Parte Contraente nel periodo antecedente, il periodo parificato è preso in considerazione dall’istituto della Parte Contraente sotto la cui legislazione il battelliere ha concluso dapprima un’assicurazione obbligatoria nel periodo immediatamente successivo;
  5. se non si può determinare con esattezza l’arco di tempo nel quale si sono adempiti determinati periodi assicurativi sotto la legislazione di una Parte Contraente, si presume che questi ultimi non coincidano con quelli adempiti sotto la legislazione di un’altra parte e li si considera in misura adeguata;
  6. qualora si considerino soltanto determinati periodi assicurativi sotto la legislazione di una Parte Contraente adempiti entro un determinato lasso di tempo, l’istituto competente considera quelli adempiti sotto la legislazione di un’altra parte soltanto se compiuti contemporaneamente ai primi.

Se nell’ambito di un regime di una Parte Contraente al quale non si applichi l’Accordo, si adempiono periodi assicurativi presi in considerazione da un altro sistema della medesima parte al quale però l’Accordo si applica, tali periodi valgono nondimeno ai fini del computo totale.

Qualora sotto la legislazione di una parte i periodi assicurativi siano espressi in unità di tempo dissimili da quelle usate da altre Parti Contraenti, ai fini del computo totale si calcolano come segue:

  1. se si tratta di un battelliere del Reno salariato, per il quale vige la settimana di sei giorni, o di un battelliere del Reno indipendente:i)un giorno equivale a otto ore;ii)sei giorni equivalgono a una settimana;iii)ventisei giorni equivalgono a un mese;iv)tre mesi equivalgono a tredici settimane o settantotto giorni o un trimestre;v)per il computo delle settimane in mesi e viceversa si calcolano le settimane e i mesi in giorni;vi)pur applicando le norme precedenti, come periodi adempiti complessivamente nell’arco di un anno civile si considera un massimo di trecentododici giorni ovvero cinquantadue settimane ovvero dodici mesi ovvero quattro trimestri;
  2. se si tratta di un battelliere del Reno salariato per il quale vige la settimana di cinque giorni:i)un giorno equivale a nove ore;ii)cinque giorni equivalgono ad una settimana;iii)ventidue giorni equivalgono a un mese;iv)tre mesi equivalgono a tredici settimane ovvero a sessantasei giorni ovvero a un trimestre;v)per il computo delle settimane in mesi e viceversa si calcolano le settimane e i mesi in giorni;vi)pur applicando le norme precedenti, come periodi adempiti complessivamente nell’arco di un anno civile si considera un massimo di duecentosessantaquattro giorni ovvero cinquantadue settimane ovvero dodici mesi ovvero quattro trimestri.
Art. 7 Presa in considerazione dei costi relativi ai periodi d’assicurazione volontari o facoltativi continuati

Se, giusta l’articolo 6 paragrafo 1 lettera b), per il computo totale in caso di invalidità, morte o vecchiaia (pensioni), non si considerano i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa prolungata sotto la legislazione di una Parte Contraente, le contribuzioni relative a tali periodi valgono per incrementare le prestazioni dovute sotto detta legislazione.

Titolo IV Applicazione del titolo III dell’Accordo (Disposizioni particolari per le differenti categorie di prestazioni)

Capitolo 1 Malattia e maternità

Applicazione dell’articolo 15 dell’Accordo

Art. 8 Attestazione del periodo assicurativo

Per l’applicazione dell’articolo 15 dell’Accordo il battelliere del Reno presenta all’istituto competente un’attestazione concernente i periodi assicurativi adempiti sotto la legislazione della Parte Contraente cui è stato da ultimo assoggettato, e fornisce i dati ulteriori giusta la legislazione dell’istituto.

L’attestazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata su richiesta del battelliere del Reno dall’istituto della Parte Contraente alla cui legislazione il battelliere è stato da ultimo assoggettato. Se il battelliere del Reno non presenta siffatta attestazione, l’istituto competente la richiede all’ultimo istituto.

I paragrafi 1 e 2 del presente articolo s’applicano per analogia quando periodi assicurativi, adempiti precedentemente sotto la legislazione di un’altra Parte Contraente, devono essere presi per soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente. Applicazione dell’articolo 16 dell’Accordo

Art. 9 Prestazioni in natura nel caso di soggiorno nel territorio di una
Parte contraente che non è lo Stato competente – Presentazione di un’attestazione del datore di lavoro

Per beneficiare delle prestazioni in natura giusta l’articolo 16 paragrafo 1 lettera a) numero i) dell’Accordo, per sé stesso o per i membri della sua famiglia che si trovano con lui a bordo di un’imbarcazione quale definita dall’articolo 1 lettera m) dell’Accordo, il battelliere del Reno salariato che nell’esercizio delle sue funzioni soggiorna nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, presenta il più presto possibile all’istituto del luogo di soggiorno un’attestazione rilasciata dal proprio datore di lavoro o da un suo rappresentante nel mese civile in cui è presentata o al massimo negli ultimi due mesi civili. In essa si indicano segnatamente la data d’inizio dell’impiego dell’interessato presso quel datore di lavoro nonché nome e indirizzo dell’istituto competente; se per la legislazione dello Stato competente il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l’istituto competente, il battelliere del Reno menzionato, all’atto di presentazione della propria richiesta, comunica per iscritto all’istituto del luogo di soggiorno nome e indirizzo dell’istituto competente. Se il battelliere ha presentato siffatta attestazione si presume che egli soddisfi le condizioni richieste per il diritto alle prestazioni in natura. Se non può rivolgersi all’istituto del luogo di soggiorno prima di sottoporsi alle cure mediche, il battelliere conserva nondimeno il diritto a tali cure all’atto della presentazione dell’attestazione menzionata, come se fosse affiliato a detto istituto.

L’istituto del luogo di soggiorno si rivolge senza indugio all’istituto competente per determinare se il battelliere del Reno o i membri della sua famiglia soddisfano le condizioni per il diritto alle prestazioni in natura. Concede dette prestazioni fino al ricevimento della risposta dell’istituto competente, ma al massimo per trenta giorni.

L’istituto competente risponde alla domanda dell’istituto di soggiorno entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso di risposta affermativa l’istituto competente comunica anche, se del caso, la durata massima per la concessione delle prestazioni in natura prevista dalla sua legislazione e l’istituto del luogo di soggiorno continua ad accordarle.

Anziché l’attestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il battelliere del Reno può presentare all’istituto del luogo di soggiorno l’attestazione menzionata dall’articolo 10 paragrafo I. In questo caso non sono applicabili i paragrafi 1 a 3 del presente articolo.

In caso di ospedalizzazione, l’istituto del luogo di soggiorno comunica a quello competente la data del ricovero, la durata prevista della degenza e la data d’uscita, non appena ne sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso di rimborso forfettario delle prestazioni in natura all’istituto del luogo di soggiorno oppure in caso di rinuncia al rimborso.

L’istituto del luogo di soggiorno informa in anticipo l’istituto competente su ogni decisione concernente la concessione di prestazioni in natura di una certa rilevanza. L’istituto competente può comunicare la propria rinuncia motivata entro due settimane dopo l’invio delle suddette informazioni. Se trascorso tale termine non ha ricevuto siffatta rinuncia, l’istituto del luogo di soggiorno concede le opportune prestazioni in natura. Nel caso di prestazioni in natura da concedere con estrema urgenza, l’istituto del luogo di soggiorno informa senza indugio quello competente. Non occorre comunicare la rinuncia motivata se le spese delle prestazioni in natura sono rimborsate globalmente all’istituto del luogo di soggiorno oppure in caso di rinuncia al rimborso.

Il Centro amministrativo allestisce l’elenco delle prestazioni menzionate nel paragrafo 6 del presente articolo.

Art. 10 Prestazioni in natura in caso di soggiorno nel territorio di una
Parte Contraente che non è lo Stato competente – Presentazione di un’attestazione dell’istituto competente –

Per beneficiare delle prestazioni giusta l’articolo 16 paragrafo 1 lettera a) numero i) dell’Accordo, fatta salva la presunzione di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente accordo amministrativo, il battelliere del Reno presenta all’istituto del luogo di soggiorno un’attestazione concernente il proprio diritto alle prestazioni. Tale attestazione è rilasciata dall’istituto competente su richiesta dell’interessato prima che’questi lasci il territorio della Parte Contraente nella quale risiede, contiene in particolare, se del caso, la durata massima della concessione delle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato competente. Se il battelliere del Reno non presenta l’attestazione, l’istituto del luogo di soggiorno la richiede all’istituto competente.

L’articolo 9 paragrafi 5 e 6 si applica per analogia.

Art. 11 Prestazioni in natura in caso di trasferimento della residenza nel
territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente o nel caso dell’autorizzazione a sottoporvisi a cure

Per beneficiare di prestazioni in natura giusta l’articolo 16 paragrafo 1 lettera b) numero i) dell’Accordo, il battelliere del Reno presenta all’istituto del luogo di residenza un’attestazione certificante che ha ancora diritto a beneficiare di dette prestazioni. Siffatta attestazione è rilasciata dall’istituto competente su richiesta dell’interessato prima della sua partenza e contiene in particolare, la durata massima della concessione delle prestazioni in natura secondo la legislazione dello stato competente. Tale attestazione può essere rilasciata, su richiesta del battelliere del Reno, anche dopo la sua partenza qualora non sia stato possibile rilasciarla prima per ragioni di forza maggiore.

L’articolo 9 paragrafi 5 e 6 si applica per analogia.

L’articolo 1 s’applica per analogia nel caso dell’articolo 16 paragrafo 1 lettera c) numeri i) dell’Accordo.

Art. 12 Prestazioni in natura ai membri della famiglia

Per la concessione di prestazioni in natura ai membri della famiglia del battelliere del Reno giusta l’articolo 16 paragrafo 3 dell’Accordo s’applicano gli articoli 10 e 11 del presente Accordo amministrativo.

Art. 13 Prestazioni in contanti in caso di soggiorno nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente

Per beneficiare delle prestazioni in contanti giusta l’articolo 16 paragrafo 1 lettera a) numero ii) dell’Accordo, il battelliere del Reno, entro tre giorni dall’insorgere dell’inabilità al lavoro, si rivolge all’istituto del luogo di soggiorno e, se stabilito dalla legislazione vigente per l’istituto competente o per quello del luogo di soggiorno, presenta un’attestazione rilasciata dal medico curante certificante l’inabilità al lavoro. Comunica inoltre il proprio indirizzo nel luogo di soggiorno nonché nome e indirizzo dell’istituto competente.

Se i medici curanti dello Stato di soggiorno non rilasciano alcuna attestazione di inabilità al lavoro, il battelliere del Reno si rivolge direttamente all’istituto del luogo di soggiorno entro il termine stabilito dalla legislazione applicata da quest’ultimo. Tale istituto ordina subito l’accertamento medico dell’inabilità al lavoro e il rilascio dell’attestazione giusta il paragrafo 1 del presente articolo.

L’istituto del luogo di soggiorno trasmette senza indugio all’istituto competente i documenti menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e comunica in particolare la durata prevista dell’inabilità al lavoro.

L’istituto del luogo di soggiorno esegue quanto prima i controlli medici ed amministrativi del battelliere del Reno e ne comunica senza indugio i risultati all’istituto competente il quale conserva il diritto di far visitare a proprie spese il battelliere da un medico di propria scelta. Se l’istituto competente rifiuta di concedere le prestazioni per inosservanza, da parte del battelliere del Reno, delle norme sui controlli esso comunica la sua decisione a quest’ultimo ed invia copia della stessa all’istituto del luogo di soggiorno.

L’istituto del luogo di soggiorno comunica senza indugio al battelliere del Reno e all’istituto competente la fine del periodo d’inabilità al lavoro. Se l’istituto competente stesso decide che il battelliere è idoneo a riprendere il lavoro e gliene comunica tale decisione gli invia copia all’istituto del luogo di soggiorno.

Se l’istituto del luogo di soggiorno e quello competente stabiliscono due date diverse per la fine del periodo di inabilità al lavoro, si considera determinante la data decisa dall’istituto competente.

Se riprende il lavoro, il battelliere del Reno lo comunica all’istituto competente, ove previsto dalla legislazione applicata da quest’ultimo.

L’istituto competente paga le prestazioni in contanti in modo appropriato, segnatamente mediante mandato postale internazionale, e ne informa l’istituto del luogo di soggiorno. Se dette prestazioni sono concesse dall’istituto del luogo di soggiorno a carico dell’istituto competente, quest’ultimo, conformemente alla propria legislazione, informa il battelliere del Reno sui suoi diritti e sull’istituto incaricato di concedere le prestazioni. Nel contempo informa l’istituto del luogo di soggiorno sull’ammontare delle prestazioni, sulle date dei versamenti e sulla durata massima della concessione delle prestazioni in contanti secondo la legislazione dello Stato competente.

Due o più Parti Contraenti o le rispettive autorità competenti, in quanto siano interessate e su autorizzazione del Centro amministrativo, possono convenire modalità applicative diverse da quelle annunciate nei paragrafi 1 a 8 del presente articolo. Applicazione dell’articolo 17 dell’Accordo

Art. 14 Prestazioni in natura in caso di residenza nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente

Per beneficiare delle prestazioni in natura giusta l’articolo 17 paragrafo 1 lettera a) dell’Accordo, il battelliere del Reno s’iscrive presso l’istituto del luogo di residenza e vi presenta un’attestazione certificante il proprio diritto a tali prestazioni. Detta attestazione è rilasciata dall’istituto competente, eventualmente sulla scorta di informazioni fornite dal datore di lavoro. Se il battelliere non presenta siffatta attestazione l’istituto del luogo di residenza la richiede all’istituto competente.

L’attestazione menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo è valida finché l’istituto del luogo di residenza non riceve comunicazione della sua revoca. L’attestazione di un istituto francese, tuttavia, vale soltanto dodici mesi dal suo rilascio e dev’essere rinnovata annualmente.

L’istituto del luogo di residenza informa quello competente su ogni iscrizione compiuta giusta il paragrafo 1 del presente articolo.

Unitamente ad ogni richiesta di prestazioni in natura, il battelliere del Reno presenta i giustificativi abitualmente necessari per la concessione di dette prestazioni secondo la legislazione della Parte Competente sul cui territorio risiede.

L’articolo 9 paragrafi 5 e 6 si applica per analogia.

Il battelliere del Reno è tenuto ad informare l’istituto del luogo di residenza su ogni cambiamento della propria situazione che possa toccare il diritto alle prestazioni, segnatamente sulla fine o sul cambiamento d’impiego o di attività professionale oppure sul cambiamento del luogo di residenza o di soggiorno. L’istituto competente e quello del luogo di residenza s’informano reciprocamente su ogni cambiamento che possa toccare il diritto del battelliere a prestazioni in natura.

Art. 15 Prestazioni in natura ai membri della famiglia

Per la concessione di prestazioni in natura ai membri della famiglia del battelliere del Reno giusta l’articolo 17 paragrafo 2 dell’Accordo, s’applica per analogia l’articolo 14 del presente accordo amministrativo.

Art. 16 Prestazioni in contanti in caso di residenza nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente

Per beneficiare delle prestazioni pecuniarie in virtù dell’articolo 17 paragrafo 1 lettera b) dell’Accordo, il battelliere del Reno si rivolge all’istituto del luogo di residenza entro tre giorni dall’insorgere dell’incapacità di lavoro e presenta un avviso di sospensione del lavoro oppure, ove stabilito dalla legislazione applicata dall’istituto competente o quello del luogo di residenza, un attestazione d’incapacità di lavoro rilasciata dal medico curante. È inoltre tenuto a presentare tutti gli altri documenti richiesti giusta la legislazione dello Stato competente a seconda del tipo delle prestazioni richieste.

Se i medici curanti del luogo di residenza non rilasciano attestazioni d’incapacità di lavoro, sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 13 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo.

L’istituto del luogo di residenza trasmette senza indugio all’istituto competente i documenti menzionati nei paragrafi precedenti del presente articolo precisando segnatamente la durata probabile dell’incapacità di lavoro.

Le disposizioni dell’articolo 13 paragrafi 4 a 9 sono applicabili per analogia. Applicazione dell’articolo 18 dell’Accordo

Art. 17 Prestazioni al battelliere del Reno rimasto disoccupato e ai membri della sua famiglia che soggiornano o risiedono sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente

Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 14 e 15 del presente Accordo amministrativo sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura al battelliere del Reno rimasto disoccupato e ai membri della sua famiglia che soggiornano o risiedono sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente.

Le disposizioni degli articoli 13 e 16 del presente Accordo amministrativo sono applicabili per analogia per la concessione di prestazioni in contanti al battelliere del Reno rimasto disoccupato soggiornante o residente nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente. Applicazione dell’articolo 19 paragrafo 2 dell’Accordo

Art. 18 Prestazioni in contanti ‑ Attestazione sui membri della famiglia aventi diritto

Per l’applicazione dell’articolo 19 paragrafo 2 dell’Accordo, l’interessato presenta all’istituto competente un’attestazione riguardante i membri della propria famiglia che vivono sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente. Detta attestazione è rilasciata dall’istituto competente per malattia, del luogo di residenza dei membri della famiglia, o da un altro istituto designato dall’autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio risiedono gli stessi.

L’attestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è valida per dodici mesi a contare dalla data del rilascio. Può essere rinnovata, nel qual caso vale a decorrere dalla data del rinnovo. L’interessato è tenuto a comunicare senza indugio all’istituto competente ogni modifica da apportare all’attestazione. La modifica ha efficacia dal giorno in cui è effettuata. Applicazione dell’articolo 20 dell’Accordo

Art. 19 Prestazioni in natura al richiedente di pensioni o di rendite e ai membri della sua famiglia nel caso di soggiorno o residenza sul
territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente

Per la concessione di prestazioni in natura ai richiedenti di pensioni o di rendite nonché ai membri delle loro famiglie che soggiornano o risiedono sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, si applicano per analogia gli articoli 10, 11, 12, 14 e 15 del presente Accordo amministrativo. Applicazione dell’articolo 21 dell’Accordo

Art. 20 Prestazioni in natura al titolare di pensioni o di rendite e ai membri della sua famiglia nel caso di residenza fuori del territorio di una Parte Contraente sotto la cui legislazione è concessa una pensione o una rendita

Per beneficiare, sul territorio della Parte Contraente nella quale risiede, delle prestazioni in natura giusta l’articolo 21 capoverso 2 dell’Accordo, il titolare di una pensione o di una rendita affilia sé stesso e i membri della sua famiglia presso l’istituto del luogo di residenza e presenta un’attestazione certificante che, giusta la legislazione secondo cui è dovuta una pensione o una rendita, egli ha diritto alle prestazioni in natura per sé e per i membri della sua famiglia.

L’attestazione menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata su richiesta dell’interessato dall’istituto o da uno degli istituti obbligati al pagamento di una pensione o di una rendita oppure, se del caso, dall’istituto cui spetta decidere sulla richiesta di prestazioni in natura, non appena l’interessato soddisfa le condizioni poste per la concessione delle stesse. Se l’interessato non presenta siffatta attestazione, l’istituto del luogo di residenza la richiede all’istituto o a uno degli istituti obbligati al pagamento di una pensione o di una rendita oppure, se del caso, a un altro istituto abilitato a rilasciarla. Fino a quando non riceva siffatta attestazione, l’istituto del luogo di residenza può affiliare provvisoriamente l’interessato e i membri della sua famiglia sulla scorta di giustificativi da esso riconosciuti. Tale affiliazione è vincolante per l’istituto a carico del quale vanno le prestazioni in natura soltanto in quanto quest’ultimo abbia rilasciato l’attestazione menzionata.

L’istituto del luogo di residenza comunica a quello che ha rilasciato l’attestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ogni affiliazione compiuta in conformità dello stesso paragrafo.

L’istituto del luogo di residenza può pretendere, all’atto di ogni richiesta di prestazioni in natura, una prova del diritto alla pensione o alla rendita mediante presentazione della ricevuta o della cedola del bollettino di versamento dell’ultimo pagamento della stessa.

L’interessato o i membri della sua famiglia sono tenuti a informare l’istituto del luogo di residenza su ogni cambiamento nella loro situazione che possa toccare il diritto alla pensione o alla rendita, e segnatamente sulla sospensione o soppressione della pensione o della rendita e sul cambiamento di residenza. Anche gli istituti interessati informano quello del luogo di residenza del titolare sui cambiamenti di cui sono a conoscenza.

Art. 21 Prestazioni in natura ai membri della famiglia che risiedono sul
territorio di una Parte Contraente diversa da quella del titolare della pensione o della rendita

Per beneficiare di prestazioni in natura giusta l’articolo 21 paragrafo 4 dell’Accordo nel territorio della Parte Contraente in cui risiedono, i membri della famiglia di un titolare di pensione o di rendita si iscrivono presso l’istituto del loro luogo di residenza e presentano le prove abitualmente richieste sotto la legislazione di detto luogo per la concessione di tali prestazioni a membri della famiglia di titolari di una pensione o di una rendita, nonché un’attestazione conformemente all’articolo 20 paragrafo 1. Questo istituto informa quello del luogo di residenza dell’interessato sulle iscrizioni di cui al periodo precedente.

Unitamente alla richiesta di prestazioni in natura, i membri della famiglia presentano all’istituto del luogo di residenza un’attestazione certificante il diritto del titolare e dei membri della sua famiglia a siffatte prestazioni; detta attestazione è rilasciata dall’istituto del luogo di residenza del titolare e vale finché l’istituto del luogo di residenza dei membri della famiglia del titolare riceve comunicazione della revoca della stessa.

L’istituto del luogo di residenza del titolare informa quello del luogo di residenza dei membri della sua famiglia sulla sospensione o soppressione della pensione o rendita e sul cambiamento di residenza del titolare. L’istituto del luogo di residenza dei membri della famiglia può richiedere in ogni momento all’istituto del luogo di residenza del titolare informazioni sul diritto di quest’ultimo alle prestazioni.

I membri della famiglia sono tenuti ad informare l’istituto del loro luogo di residenza su ogni cambiamento nella loro situazione che possa intaccare il diritto alle prestazioni in natura, e segnatamente qualsiasi cambiamento di residenza.

Art. 22 Prestazioni in natura al titolare di pensioni o rendite e ai membri della sua famiglia in caso di soggiorno sul territorio di una Parte Contraente diversa da quella di residenza

Per beneficiare delle prestazioni in natura giusta l’articolo 21 paragrafo 6 dell’Accordo, il titolare della pensione o della rendita presenta all’istituto del luogo di soggiorno un’attestazione certificante il proprio diritto a dette prestazioni. Tale attestazione è rilasciata dall’istituto del luogo di residenza prima che il titolare lasci il territorio della Parte Contraente dove risiede e indica, in particolare, se del caso, la durata massima prevista per la concessione delle prestazioni. Se il titolare non presenta siffatta attestazione, l’istituto del luogo di soggiorno la richiede a quello del luogo di residenza. Se però, conformemente all’articolo 78 paragrafo 3 del presente Accordo amministrativo, tali prestazioni sono a carico dell’istituto competente, l’autorizzazione menzionata nell’articolo 21 paragrafo 6 lettera b) dell’Accordo è rilasciata da quest’ultimo.

Per l’applicazione dell’articolo 21 paragrafo 6 lettera a) dell’Accordo, si applica per analogia l’articolo 9 paragrafi 5 e 6 del presente Accordo amministrativo. In questo caso, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 78 paragrafo 3, si considera istituto competente quello del luogo di residenza del titolare.

I paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono applicabili per analogia per la concessione di prestazioni in natura ai membri della famiglia del titolare giusta l’articolo 21 paragrafo 6 lettera b) dell’Accordo. Applicazione degli articoli 16 e 21 dell’Accordo

Art. 23 Rimborso da parte dell’istituto competente delle spese sorte durante il soggiorno sul territorio di un’altra Parte Contraente

Se, durante il soggiorno dell’interessato sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, non si sono potute osservare le disposizioni formali dell’articolo 9 paragrafo 1, dell’articolo 10 paragrafo 1, dell’articolo 11 paragrafo 1 o dell’articolo 22 paragrafo 1, le spese sostenute dall’interessato sono rimborsate dall’istituto competente secondo i criteri vigenti per l’istituto del luogo di soggiorno. Quest’ultimo comunica su richiesta all’istituto competente le informazioni necessarie su tali criteri.

Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)

Applicazione degli articoli 24 a 39 dell’Accordo
Presentazione ed esame delle richieste di prestazioni

Parte 1: Invalidità

Art. 24 Richiesta di prestazioni d’invalidità nei casi in cui per il richiedente s’applicavano esclusivamente le legislazioni elencate nell’allegato 6 dell’Accordo

Per beneficiare delle prestazioni giusta l’articolo 25 e l’articolo 27 dell’Accordo, compreso nei casi menzionati nell’articolo 28 paragrafo 2, articolo 29 paragrafo 1 e articolo 30 paragrafo 2 dell’Accordo, l’interessato presenta la pertinente richiesta all’istituto della Parte Contraente la cui legislazione era applicabile al momento dell’insorgere dell’incapacità di lavoro con conseguente invalidità o dell’aggravarsi dello stato d’invalidità, oppure all’istituto del luogo di residenza il quale trasmette la richiesta al primo istituto precisando la data di presentazione della stessa; detta data è considerata data di presentazione della richiesta presso il primo istituto. Se, però, si sono concesse prestazioni in contanti nell’ambito dell’assicurazione malattia, la data del termine della concessione di dette prestazioni vale, se del caso, come data di presentazione della richiesta.

Nel caso menzionato dall’articolo 29 paragrafo 1 lettera b) dell’Accordo, l’istituto al quale il richiedente è stato da ultimo assoggettato comunica all’istituto originariamente competente a quanto ammontano e a decorrere da quale momento sono dovute le prestazioni sotto la sua legislazione.

Art. 25 Attestazione sui membri della famiglia da prendere
in considerazione

Per l’applicazione dell’articolo 27 paragrafo 5 dell’Accordo, il richiedente presenta un’attestazione riguardante i membri della sua famiglia che non risiedono sul territorio della Parte Contraente ove ha sede l’istituto cui spetta determinare le prestazioni. Detta attestazione è rilasciata dall’istituto del luogo di residenza dei membri della famiglia o da un altro istituto designato dall’autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio essi risiedono. L’articolo 18 paragrafo 2 s’applica per analogia.

Art. 26 Esame delle richieste di prestazioni d’invalidità nei casi in cui
per il richiedente si applicano esclusivamente le legislazioni elencate nell’allegato 6 dell’Accordo

Se l’istituto che ha ricevuto la richiesta di prestazioni d’invalidità constata che si deve applicare l’articolo 25 paragrafo 1 dell’Accordo, richiede, ove occorra, all’istituto al quale il richiedente è stato da ultimo assoggettato, un’attestazione certificante i periodi assicurativi adempiti dal richiedente sotto la legislazione di detto istituto.

Il paragrafo 1 del presente articolo s’applica per analogia se per soddisfare le condizioni poste dalla legislazione dello Stato competente si devono considerare anche periodi assicurativi antecedenti, adempiti sotto la legislazione di un’altra Parte Contraente.

Nel caso menzionato dall’articolo 27 paragrafo 3 dell’Accordo, l’istituto che ha esaminato la richiesta la trasmette, corredata di documenti, all’istituto cui il richiedente è stato da ultimo affiliato.

Nel caso menzionato dall’articolo 27 paragrafo 4 dell’Accordo, la richiesta è trasmessa, se del caso, all’assicurazione invalidità cui il richiedente è stato da ultimo affiliato. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica per analogia.

Se del caso, si deve risalire; alle stesse condizioni, fino all’istituto competente per invalidità della Parte Contraente sotto la cui legislazione il richiedente è stato dapprima assoggettato.

Art. 27 Accertamento del grado d’invalidità

Per accertare il grado d’invalidità, l’istituto di una Parte Contraente prende in considerazione le informazioni mediche ed amministrative raccolte dagli istituti di altre Parti. L’istituto conserva nondimeno la possibilità di far visitare il richiedente da un medico a propria scelta e a proprie spese.

Art. 28 Casi in cui il richiedente è stato assoggettato successivamente o alternativamente a varie legislazioni fra cui quella di almeno una Parte Contraente non figurante nell’allegato 6 dell’Accordo

Per l’applicazione dell’articolo 28 paragrafo 1 dell’Accordo sono applicabili per analogia gli articoli 29 a 38.

Parte 2: Vecchiaia e morte (pensioni o rendite)

Art. 29 Presentazione della richiesta

Per beneficiare delle prestazioni giusta gli articoli 32 a 39 dell’Accordo, l’interessato presenta richiesta all’istituto del luogo di residenza conformemente alla legislazione applicata da detto istituto. Se tale legislazione non si applica al richiedente o al defunto, l’istituto del luogo di residenza trasmette la richiesta a quello della Parte Contraente sotto la cui legislazione il richiedente o il defunto sono stati da ultimo assoggettati e notifica nel contempo la data di presentazione della richiesta. Tale data vale anche come data di presentazione presso quest’ultimo istituto.

Se il richiedente non risiede nel territorio di una Parte Contraente la cui legislazione non si applicava al defunto o al richiedente stesso, quest’ultimo può presentare la richiesta all’istituto della Parte Contraente sotto la cui legislazione egli o il defunto sono stati da ultimo assoggettati.

Art. 30 Documenti e indicazioni da allegare alla domanda

Per la presentazione delle richieste giusta l’articolo 29 s’applica quanto segue:

  1. la richiesta dev’essere corredata dei giustificativi necessari; dev’essere presentata conformemente alle disposizioni formali che:i)nel caso menzionato nell’articolo 29 paragrafo 1 del presente Accordo amministrativo, sono previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio risiede il richiedente;ii)nel caso menzionato nell’articolo 29 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo, sono previste dalla legislazione della Parte Contraente cui da ultimo è stato assoggettato il richiedente o il defunto;
  2. l’esattezza dei dati forniti dal richiedente dev’essere comprovata da documenti ufficiali da unire alla richiesta oppure confermata dagli uffici competenti della Parte Contraente sul cui territorio risiede il richiedente;
  3. ove possibile, il richiedente è tenuto a designare l’istituto o gli istituti assicurativi per i casi di invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni o rendite) di ogni Parte Contraente la cui legislazione è stata applicabile a lui o al defunto ovvero il o i datori di lavoro per cui il richiedente o il defunto hanno prestato servizio, nonché a presentare i certificati di lavoro in suo possesso.
Art. 31 Attestazione sui membri della famiglia da considerare

Per l’applicazione dell’articolo 34 paragrafo 3 dell’Accordo, s’applica per analogia l’articolo 25.

Art. 32 Designazione dell’istituto responsabile dell’esame

Le richieste di prestazioni sono esaminate dall’istituto presso il quale sono state presentate conformemente all’articolo 29 ovvero trasmesse in conformità del presente articolo. Detto istituto è qui di seguito designato «istituto esaminante».

L’istituto esaminante informa subito gli altri istituti interessati sulle richieste di prestazioni ricevute affinché questi ultimi le possano esaminare contemporaneamente e tempestivamente.

Art. 33 Formulari per l’esame delle richieste di prestazioni

Per l’esame delle richieste di prestazioni, l’istituto esaminante adopera un formulario comprendente in particolare un elenco e un compendio dei periodi assicurativi ed indicante i periodi che il richiedente o il defunto ha adempito sotto la legislazione di tutte le Parti Contraenti in qualità di battelliere del Reno.

Art. 34 Procedura d’esame delle richieste da parte dell’istituto esaminante

L’istituto esaminante indica sul formulario di cui all’articolo 33 del presente Accordo amministrativo i periodi assicurativi adempiti sotto la legislazione cui sottostà e ne trasmette copia all’istituto dell’assicurazione per i casi di invalidità, di vecchiaia e di morte (rendite) di ogni Parte Contraente cui era affiliato il richiedente o il defunto e vi allega, se del caso, i certificati di lavoro presentati dal richiedente.

Se è interessato soltanto un altro istituto, questi completa il formulario trasmessogli conformemente al paragrafo 1 del presente articolo indicando i periodi assicurativi adempiti sotto la legislazione cui sottostà. Quindi determina, in osservanza dell’articolo 32 dell’Accordo, i diritti maturati sotto tale legislazione e indica sul formulario l’ammontare delle prestazioni calcolate giusta l’articolo 33 paragrafi 2, 3, 4 o 5 dell’Accordo cui il richiedente potrebbe aver diritto anche senza applicare gli articoli 32 a 36 dell’Accordo, per i periodi adempiti sotto la legislazione applicabile a detto istituto. Il formulario è rimandato poi all’istituto esaminante.

Se sono interessati due o più istituti, ognuno di essi completa il formulario, ricevuto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, modificando i periodi assicurativi adempiti sotto la legislazione cui sottostà e lo rimanda all’istituto esaminante. Quest’ultimo ritrasmette il formulario così completato agli istituti interessati, ognuno dei quali determina, in osservanza dell’articolo 32 dell’Accordo, i diritti maturati sotto la rispettiva legislazione e indica sullo stesso l’ammontare delle prestazioni da esso calcolate conformemente all’articolo 33 paragrafi 2, 3, 4 o 5 dell’Accordo nonché, se del caso, l’ammontare delle prestazioni cui il richiedente potrebbe aver diritto anche senza applicare gli articoli 32 a 36 dell’Accordo, meramente in virtù dei periodi adempiti sotto la legislazione applicabile a tale istituto. Il formulario è poi rimandato all’istituto esaminante.

Se l’istituto esaminante constata che le condizioni poste giusta l’articolo 24 paragrafo 2 dell’Accordo non sono soddisfatte, ne informa gli altri istituti interessati.

Se è in possesso di tutti i dati menzionati nei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, l’istituto esaminante determina, in osservanza dell’articolo 32 dell’Accordo, i diritti maturati sotto la legislazione cui sottostà e comunica l’ammontare delle prestazioni da esso dovute giusta l’articolo 33 paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo nonché, se del caso, quello delle prestazioni cui il richiedente potrebbe aver diritto anche senza applicare gli articoli 32 a 36 dell’Accordo, semplicemente in virtù dei periodi adempiti sotto la legislazione applicabile a tale istituto.

Se, sulla scorta dei dati di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo, determina che è applicabile l’articolo 35 paragrafo 2 o 3 oppure l’articolo 37 paragrafo 1 dell’Accordo, l’istituto esaminante ne informa subito gli altri istituti interessati.

Art. 35 Versamento di prestazioni provvisorie e anticipi sulle prestazioni

Se l’istituto esaminante determina che, giusta la legislazione ad esso applicabile, il richiedente ha diritto alle prestazioni a prescindere dai periodi assicurativi adempiti da lui o dal defunto sotto la legislazione di altre Parti Contraenti, le concede subito sottoforma di prestazioni provvisorie, fatto salvo quanto disposto dai paragrafi seguenti.

Gli istituti che, giusta l’articolo 33 paragrafo 5 dell’Accordo, hanno facoltà di calcolare direttamente l’ammontare delle prestazioni o elementi di prestazioni dovuti all’interessato, le concedono immediatamente. Se un istituto che non è quello esaminante concede all’interessato prestazioni dirette, ne informa senza indugio l’istituto esaminante e trattiene eventuali somme da versare, in applicazione del paragrafo 7 del presente articolo, a favore di altri istituti che abbiano effettuato pagamenti eccedenti.

Se l’istituto esaminante concede prestazioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, deduce se del caso dal totale delle prestazioni l’ammontare di quelle concesse giusta il paragrafo 2 da altri istituti, appena ne viene a conoscenza.

Se esaminando la richiesta un istituto interessato che non è quello esaminante determina che, giusta la propria legislazione, l’interessato ha diritto alle prestazioni a prescindere dai periodi assicurativi adempiti da lui o dal defunto sotto la propria legislazione o sotto quella di altre Parti Contraenti, ne informa senza indugio l’istituto esaminante il quale concede subito all’interessato l’ammontare della prestazione sottoforma di prestazione provvisoria, per conto del primo istituto e fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Se l’istituto esaminante è debitore di prestazioni conformemente ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, concede soltanto le più cospicue, fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 2 e 3 dello stesso.

Se non concede alcuna prestazione giusta i paragrafi 1, 2 o 4, l’istituto esaminante versa all’interessato un anticipo rimborsabile, il cui importo è determinato conformemente all’articolo 33 paragrafi 1 a 4 dell’Accordo, ove subentrino ritardi.

Nel corso dell’esame della richiesta di prestazioni, le prestazioni provvisorie e gli anticipi versati in virtù dei paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo sono dedotti dall’istituto esaminante e dagli altri istituti interessati. I pagamenti eccedenti versati da detti istituti possono essere dedotti dall’ammontare delle prestazioni che questi devono all’interessato.

Art. 36 Nuovo calcolo delle prestazioni su richiesta dell’interessato o d’ufficio

Per l’applicazione dell’articolo 36 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo è applicabile per analogia l’articolo 34 del presente Accordo amministrativo.

Art. 37 Informazione del richiedente e dell’istituto esaminante sulle
decisioni definitive

Ciascun istituto interessato comunica al richiedente la decisione sulla sua richiesta di prestazioni appena questa può essere considerata definitiva in seguito a consultazione dell’istituto esaminante, e ne informa contemporaneamente anche quest’ultimo. In ogni decisione si deve indicare che si tratta della costatazione di una prestazione parziale e menzionare i rimedi giuridici e i termini per gli stessi in conformità della legislazione della Parte Contraente competente. 1 termini ricorsuali si calcolano a contare dalla notifica della decisione all’interessato.

Dopo aver determinato le prestazioni, l’istituto esaminante trasmette per conoscenza al richiedente e agli altri istituti interessati un compendio di tutte le decisioni prese riguardo alla richiesta.

Art. 38 Informazione dell’interessato e degli istituti debitori delle
prestazioni sulle decisioni in caso di nuovo calcolo, sospensione o soppressione delle prestazioni

Nel caso di nuovo calcolo, sospensione o soppressione delle prestazioni, l’istituto interessato informa senza indugio gli interessati e gli altri istituti debitori delle prestazioni, se del caso tramite l’istituto esaminante, sulla propria decisione. In essa devono esser indicati i rimedi giudiziari e i termini ricorsuali giusta la legislazione della Parte Contraente competente. I termini ricorsuali si calcolano a contare dalla notifica della decisione all’interessato.

Art. 39 Provvedimenti per accelerare la determinazione delle prestazioni

Controlli amministrativi e medici

Per accelerare la determinazione delle prestazioni si applica quanto segue:

  1. se una persona, precedentemente sottoposta alla legislazione di una o più Parti Contraenti, sottostà a quella di un’altra parte, l’istituto competente di quest’ultima chiede informazioni all’ufficio di collegamento della o delle altre Parti Contraenti, segnatamente riguardo all’istituto presso cui tale persona era affiliata e, se del caso, sul numero di assicurazione assegnatoli;
  2. per quanto possibile e su richiesta dell’interessato o dell’istituto cui questi è affiliato, gli istituti interessati anticipano di un anno il limite d’età da raggiungere per ottenere una rendita (o pensione) di vecchiaia.
Art. 40 Modalità dei controlli

soggiorna o risiede sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, i controlli medici e amministrativi sono eseguiti dall’istituto del luogo di soggiorno o residenza giusta la propria legislazione, per ordine dell’istituto competente. Quest’ultimo conserva nondimeno il diritto di far visitare il beneficiario delle prestazioni da un medico di propria scelta e a proprie spese.

Se il beneficiario di:

  1. prestazioni d’invalidità;
  2. prestazioni di vecchiaia concesse per incapacità di lavoro;
  3. prestazioni di vecchiaia concesse a disoccupati anziani;
  4. prestazioni di vecchiaia concesse per cessata attività professionale;
  5. prestazioni ai superstiti concesse per invalidità o incapacità di lavoro;
  6. prestazioni concesse a condizione che i mezzi del beneficiario non superino un importo massimo prestabilito

Se dal controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta che il beneficiario delle prestazioni è impiegato oppure che i suoi mezzi superano l’imporio massimo prestabilito, l’istituto del luogo di soggiorno o residenza invia, a quello competente che ha ordinato il controllo stesso, un rapporto in proposito. Tale rapporto deve contenere i dati richiesti dall’istituto competente.

Art. 41 Scambio d’informazioni tra gli istituti nel caso di ricupero del diritto alle prestazioni

Se dopo la sospensione delle prestazioni una persona ne ricupera il diritto mentre risiede sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, gli istituti interessati si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per concedere nuovamente le prestazioni. Pagamento delle prestazioni

Art. 42 Modalità del pagamento

Se l’istituto di una Parte Contraente debitore delle prestazioni non paga direttamente ai beneficiari che risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente le prestazioni loro dovute, il versamento avviene per ordine dell’istituto debitore tramite l’ufficio di collegamento di quest’ultima parte oppure tramite l’istituto del luogo di residenza conformemente alla procedura convenuta dalle autorità competenti delle Parti Contraenti interessate; se l’istituto debitore paga direttamente i suddetti beneficiari, ne informa l’istituto del luogo di residenza.

Le disposizioni inerenti a pattuizioni sul pagamento delle prestazioni vigenti il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo restano in vigore se menzionati nell’allegato 5.

Art. 43 Comunicazione del cambiamento di residenza del beneficiario
delle prestazioni

Il beneficiario di prestazioni dovutegli giusta la legislazione di una o più Parti Contraenti è tenuto a comunicare ogni cambiamento di residenza allo o agli istituti debitori e se del caso alla cassa.

Capitolo 3 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Applicazione dell’articolo 40 dell’Accordo

Art. 44 Prestazioni in natura nel caso di soggiorno sul territorio di una
Parte Contraente che non è lo Stato competente – Presentazione di un’attestazione del datore di lavoro –

Per beneficiare di prestazioni in natura conformemente all’articolo 40 paragrafo 1 lettera a) numero i) dell’Accordo, il battelliere del Reno salariato, che per svolgere il proprio lavoro soggiorna nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, presenta quanto prima all’istituto del luogo di soggiorno un’attestazione rilasciata dal datore di lavoro o da un suo rappresentante nel mese civile in cui è presentata o negli ultimi due mesi civili. In essa figurano in particolare l’inizio del periodo d’impiego dell’interessato presso quel datore di lavoro nonché nome e indirizzo dell’istituto competente. Se il battelliere menzionato ha presentato siffatta attestazione, si presume che soddisfa le condizioni poste per aver diritto alle prestazioni. Se non può rivolgersi all’istituto del luogo di soggiorno prima di sottoporsi alle cure mediche, presentando detta attestazione egli conserva nondimeno il diritto a tali cure come fosse affiliato a questo istituto.

L’istituto del luogo di soggiorno si rivolge senza indugio all’istituto competente per determinare se il battelliere del Reno soddisfa le condizioni poste per fruire delle prestazioni in natura e concede queste ultime finché non abbia ricevuto la risposta dell’istituto competente, ma per un massimo di trenta giorni.

L’istituto competente risponde alla richiesta di quello del luogo di soggiorno entro dieci giorni della stessa. Se la risposta è affermativa, l’istituto del luogo di soggiorno continua a concedere le prestazioni.

Anziché l’attestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo il battelliere del Reno può presentare all’istituto del luogo di soggiorno quella menzionata nell’articolo 45 paragrafo 1. In tal caso non s’applicano i paragrafi 1 a 3 del presente articolo.

Nel caso di cure ospedaliere, l’istituto del luogo di soggiorno comunica a quello competente la data del ricovero in ospedale, la durata prevista della degenza e la data del rilascio, appena ne è a conoscenza. Tale comunicazione si omette tuttavia se i costi delle prestazioni in natura sono rimborsati forfettariamente all’istituto del luogo di soggiorno o in caso di rinuncia al rimborso.

L’istituto del luogo di soggiorno informa in anticipo quello competente su ogni decisione concernente la concessione di prestazioni in natura particolarmente rilevanti. Entro due settimane dall’inizio di tale comunicazione l’istituto competente può comunicare il proprio rifiuto motivato. L’istituto del luogo di soggiorno concede le prestazioni in natura dovute se, decorso tale termine, non ha ricevuto alcun rifiuto. Se si devono concedere tali prestazioni in casi estremamente urgenti, l’istituto del luogo di soggiorno ne informa senza indugio quello competente. La comunicazione del rifiuto motivato si omette se i costi delle prestazioni in natura sono rimborsati forfettariamente all’istituto del luogo di soggiorno o in caso di rinuncia al rimborso.

Il Centro amministrativo allestisce l’elenco delle prestazioni menzionate nel paragrafo 6 del presente articolo.

Art. 45 Prestazioni in natura in caso di soggiorno nel territorio di una
Parte Contraente che non è lo Stato competente –
Presentazione di un’attestazione dell’istituto competente –

Per beneficiare delle prestazioni in natura giusta l’articolo 40 paragrafo 1 lettera a) numero i) dell’Accordo, tranne che nel caso della presunzione di cui all’articolo 44 paragrafo 1 del presente Accordo amministrativo, il battelliere del Reno presenta all’istituto del luogo di soggiorno un’attestazione certificante il suo diritto alle prestazioni. Detta attestazione è rilasciata dall’istituto competente su richiesta del battelliere prima che questi lasci il territorio della Parte Contraente in cui risiede. Se il battelliere non presenta siffatta attestazione, l’istituto del luogo di soggiorno la richiede a quello competente.

L’articolo 44 paragrafi 5 e 6 s’applica per analogia.

Art. 46 Prestazioni in natura in caso di trasferimento della residenza
nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente oppure nel caso di autorizzazione a sottoporvisi a cure

Per beneficiare delle prestazioni in natura giusta l’articolo 40 capoverso 1 lettera b) numero i) dell’Accordo, il battelliere del Reno presenta all’istituto del luogo di residenza un’attestazione certificante che egli ha tuttora diritto a beneficiare di tali prestazioni. Tale attestazione è rilasciata dall’istituto competente su richiesta del battelliere prima della sua partenza ed indica in particolare, se del caso, la durata massima per la concessione delle prestazioni stabilita dalla legislazione dello Stato competente. Su richiesta del battelliere, siffatta attestazione può essere rilasciata anche dopo la sua partenza se non è stato possibile farlo prima per ragioni di forza maggiore.

L’articolo 44 paragrafi 5 e 6 del presente Accordo amministrativo è applicabile per analogia.

Il paragrafo 1 del presente articolo s’applica per analogia nel caso menzionato dell’articolo 40 paragrafo 1 lettera e) numero i) dell’Accordo.

Art. 47 Prestazioni in contanti, eccetto le rendite, nel caso di soggiorno sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente

Per beneficiare di prestazioni in contanti giusta l’articolo 40 paragrafo 1 lettera a) numero ii) dell’Accordo, ad eccezione delle rendite, il battelliere del Reno si rivolge, entro tre giorni dall’insorgere dell’incapacità di lavoro, all’istituto del luogo di soggiorno e presenta, ove stabilito dalla legislazione dell’istituto del luogo di soggiorno o di quello competente, un’attestazione del medico curante certificante l’incapacità lavorativa. Indica inoltre il proprio indirizzo nel luogo di soggiorno nonché nome indirizzo dell’istituto competente.

Se i medici curanti non rilasciano alcuna attestazione d’incapacità di lavoro, il battelliere del Reno si rivolge direttamente all’istituto del luogo di soggiorno entro il termine stabilito dalla legislazione da esso applicata. Tale istituto ordina immediatamente l’accertamento medico dell’incapacità di lavoro nonché il rilascio dell’attestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

L’istituto del luogo di soggiorno trasmette senza indugio all’istituto competente i documenti menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e comunica in particolare la durata prevista dell’incapacità di lavoro.

L’istituto del luogo di soggiorno fa eseguire quanto prima i controlli medici e amministrativi del battelliere del Reno e ne comunica senza indugio i risultati all’istituto competente che conserva il diritto di far visitare il battelliere da un medico di propria scelta e a proprie spese. Se l’istituto competente rifiuta di concedere le prestazioni per inosservanza, da parte del battelliere, delle norme di controllo, comunica tale decisione a quest’ultimo e ne invia contemporaneamente copia all’istituto del luogo di soggiorno.

L’istituto del luogo di soggiorno informa senza indugio il battelliere del Reno e contemporaneamente l’istituto competente sul termine dell’incapacità di lavoro. Se anche quest’ultimo decide che il battelliere è idoneo a riprendere il lavoro, gli comunica tale decisione e ne trasmette senza indugio copia all’istituto del luogo di soggiorno.

Se per lo stesso caso, l’istituto del luogo di soggiorno e l’istituto competente hanno determinato due date diverse per il termine dell’incapacità lavorativa, fa fede quella determinata dall’istituto competente.

Se riprende il lavoro, il battelliere del Reno lo comunica all’istituto competente ove stabilito dalla legislazione applicabile a quest’ultimo.

L’istituto competente versa le prestazioni in contanti in modo appropriato, segnatamente mediante mandato postale internazionale, e ne informa l’istituto del luogo di soggiorno. Se dette prestazioni sono concesse dall’istituto del luogo di soggiorno a carico dell’istituto competente, quest’ultimo, giusta la propria legislazione, informa il battelliere del Reno sui suoi diritti, e gli indica l’istituto incaricato di versare dette prestazioni. Contemporaneamente informa l’istituto del luogo di soggiorno sull’ammontare delle prestazioni, sulle date dei versamenti e sulla durata massima della loro concessione giusta la legislazione dello Stato competente.

In quanto siano interessate e previa autorizzazione del Centro amministrativo, due o più Parti Contraenti possono convenire modalità d’applicazione diverse da quelle stabilite dai paragrafi 1 a 8 del presente articolo. Applicazione dell’articolo 41 dell’Accordo

Art. 48 Prestazioni in natura nel caso di residenza sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente

Per beneficiare delle prestazioni in natura giusta l’articolo 41 paragrafo 1 lettera a) dell’Accordo, il battelliere del Reno presenta all’istituto del luogo di residenza un’attestazione certificante il suo diritto a dette prestazioni. Tale attestazione è rilasciata dall’istituto competente, eventualmente sulla scorta di informazioni fornite dal datore di lavoro. Inoltre il battelliere presenta all’istituto del luogo di residenza un’attestazione certificante l’avvenuta comunicazione dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale ove stabilito dalla legislazione dello Stato competente. Se il battelliere non presenta detti documenti, l’istituto del luogo di residenza li richiede a quello competente e fino al loro ricevimento concede le prestazioni dell’assicurazione malattia, ove sussista diritto alle stesse.

L’attestazione menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo è valida fino a che l’istituto del luogo di residenza non riceva comunicazione della revoca della stessa.

Unitamente ad ogni richiesta di prestazioni in natura il battelliere del Reno presenta i giustificativi per la concessione di dette prestazioni stabiliti, per la concessione di dette prestazioni, dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio risiede.

L’articolo 44 paragrafi 5 e 6 è applicabile per analogia.

Il battelliere del Reno è tenuto ad informare l’istituto del luogo di residenza su ogni cambiamento della propria situazione che possa toccare il proprio diritto alle prestazioni in natura, in particolare sulla conclusione o sul cambiamento dell’impiego o attività professionale oppure sul cambiamento del luogo di residenza o di soggiorno. L’istituto competente e quello del luogo di residenza s’informano reciprocamente su ogni cambiamento che possa toccare il diritto del battelliere alle prestazioni in natura.

Art. 49 Prestazioni in contanti, eccetto le rendite, nel caso di residenza nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente

Per beneficiare delle prestazioni in contanti, eccetto le rendite, conformemente all’articolo 41 paragrafo 1 lettera b) dell’Accordo, il battelliere del Reno, entro tre giorni dall’insorgere dell’incapacità di lavoro, presenta all’istituto del luogo di residenza un’attestazione certificante la sospensione del lavoro oppure, ove stabilito dalla legislazione dell’istituto competente o da quella dell’istituto del luogo di residenza, un’attestazione rilasciata dal medico curante e certificante l’incapacità di lavoro. Presenta inoltre ogni altro documento necessario, giusta la legislazione dello Stato competente, a seconda del tipo di prestazioni richieste.

Se i medici curanti dello Stato di residenza non rilasciano alcuna attestazione di incapacità di lavoro, s’applica per analogia l’articolo 47 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo.

L’istituto del luogo di residenza trasmette senza indugio a quello competente i documenti menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e comunica contemporaneamente la durata prevista dell’incapacità di lavoro.

L’articolo 47 paragrafi 4 a 9 s’applica per analogia. Applicazione dell’articolo 42 dell’Accordo

Art. 50 Prestazioni ai battellieri del Reno divenuti disoccupati, nel caso di soggiorno o residenza nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente

Per la concessione di prestazioni in natura al battelliere del Reno divenuto disoccupato che soggiorna o risiede nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, sono applicabili per analogia gli articoli 45, 46 e 48 del presente Accordo amministrativo.

Per la concessione di prestazioni in contanti al battelliere del Reno divenuto disoccupato che soggiorna o risiede nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, sono applicabili per analogia gli articoli 47 e 49 del presente Accordo amministrativo. Applicazione degli articoli 40 a 43 dell’Accordo

Art. 51 Procedura nel caso di eventi assicurati avvenuti sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente

Se un infortunio sul lavoro è accaduto o una malattia professionale s’è manifestata sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, deve essere dichiarato/a giusta la legislazione di quest’ultimo, fatte salve, se del caso, le disposizioni legali di quella Parte Contraente applicabili in tali casi. Tale dichiarazione è trasmessa all’istituto competente e una copia della stessa è trasmessa, se del caso, all’istituto del luogo di residenza.

L’istituto della Parte Contraente sul cui territorio è avvenuto l’infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale trasmette all’istituto competente due copie dell’attestazione medica rilasciata in questo territorio e comunica, su richiesta dello stesso, le informazioni necessarie.

L’attestazione certificante la guarigione del battelliere del Reno o il consolidamento delle sue condizioni di salute deve descrivere con precisione lo stato del battelliere e le conseguenze permanenti dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale. Le spese sono pagate, a seconda del caso, dall’istituto del luogo di residenza o da quello del luogo di soggiorno, conformemente alle tariffe per questi in vigore e sono addebitate all’istituto competente.

A seconda del caso, l’istituto competente informa, quello del luogo di soggiorno o del luogo di residenza sulla decisione concernente la data della guarigione o del consolidamento nonché, se del caso, sulla decisione relativa alla concessione di una rendita.

Art. 52 Dubbi sulla presenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale

Se l’istituto interessato dubita che nel caso menzionato dall’articolo 40 paragrafo 1 o dall’articolo 41 paragrafo 1 dell’Accordo siano applicabili le disposizioni legali inerenti agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, lo comunica senza indugio all’istituto del luogo di soggiorno o a quello del luogo di residenza che ha concesso le prestazioni; queste restano poi accordate come prestazioni dell’assicurazione malattie e continuano ad essere fornite come tali ove sussista diritto alle stesse.

Dopo la presentazione della decisione definitiva sulla controversia, l’istituto competente ne informa senza indugio quello del luogo di soggiorno o del luogo di residenza che ha concesso le prestazioni. Se non si tratta di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, questo istituto continua ad accordare le prestazioni in natura dell’assicurazione malattie ove sussista diritto alle stesse. Nel caso contrario le prestazioni concesse dall’assicurazione malattie sono considerate prestazioni in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Applicazione dell’articolo 44 dell’Accordo

Art. 53 Procedura in caso di attività, suscettibile di provocare una malattia professionale, svolta sul territorio di più Parti Contraenti

Nel caso menzionato dall’articolo 44 paragrafo 1 dell’Accordo, la dichiarazione di una malattia professionale è trasmessa all’istituto, competente per le malattie professionali, della Parte Contraente sotto la cui legislazione il battelliere del Reno ha svolto da ultimo un’attività suscettibile di provocare la malattia professionale in parola, oppure all’istituto del luogo di residenza il quale la trasmette al primo istituto summenzionato.

Se, secondo il parere dell’istituto che riceve la dichiarazione, un’attività suscettibile di provocare una malattia professionale è stata svolta da ultimo sotto la legislazione di un’altra Parte Contraente, detto istituto trasmette la dichiarazione e i documenti allegati all’istituto corrispondente di questa Parte Contraente e ne informa contemporaneamente il battelliere del Reno.

Se l’istituto della Parte Contraente, sotto la cui legislazione il battelliere del Reno ha svolto da ultimo un’attività suscettibile di provocare la malattia professionale in parola, determina che il battelliere o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni poste da detta legislazione fatto salvo quanto disposto dall’articolo 44 paragrafi 2, 3 e 4 dell’Accordo, s’applica quanto segue:

  1. l’istituto menzionato trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati ivi compresi le perizie e i referti medici ordinati dal primo istituto nonché una copia della decisione di cui alla lettera b) del presente paragrafo all’istituto della Parte Contraente sotto la cui legislazione il battelliere ha precedentemente svolto un’attività suscettibile di provocare la malattia professionale in parola;
  2. informa contemporaneamente il battelliere sulla propria decisione indicando in particolare i motivi della mancata concessione delle prestazioni, i rimedi giuridici e i relativi termini di presentazione nonché la data in cui gli atti sono stati trasmessi all’istituto designato nella lettera a) del presente paragrafo.

Se del caso, occorre risalire, seguendo la stessa procedura, fino all’istituto corrispondente della Parte Contraente sotto la cui legislazione il battelliere del Reno ha svolto da ultimo un’attività suscettibile di provocare la malattia professionale in parola.

Art. 54 Scambio d’informazioni tra istituti nel caso di presentazione di
ricorso contro una decisione di rifiuto – Pagamento di anticipi nel caso di presentazione di un ricorso

Se è proposto ricorso contro una decisione di ricusazione dell’istituto di una Parte Contraente sotto la cui legislazione il battelliere del Reno ha svolto un’attività suscettibile di provocare una malattia professionale, detto istituto ne informa quello cui erano state eventualmente trasmesse le dichiarazioni in conformità dell’articolo 53 paragrafo 3 del presente Accordo amministrativo, e gli comunica in seguito la decisione definitiva.

Se, in osservanza dell’articolo 44 paragrafi 2, 3 e 4 dell’Accordo, sussiste diritto alle prestazioni giusta la legislazione applicabile all’istituto cui sono state trasmesse dichiarazioni di cui all’articolo 53 paragrafo 3, detto istituto versa al battelliere del Reno anticipi il cui importo è stabilito previa consultazione dell’istituto contro la cui decisione è stato proposto ricorso. Se, conseguentemente al ricorso, è riconosciuto debitore delle prestazioni, quest’ultimo rimborsa al primo istituto gli anticipi versati e deduce l’ammontare equivalente dalle prestazioni dovute al battelliere. Applicazione dell’articolo 45 dell’Accordo

Art. 55 Aggravamento di una malattia professionale

Nel caso menzionato dall’articolo 45 dell’Accordo, il battelliere del Reno è tenuto a fornire, all’istituto della Parte Contraente al quale richiede le prestazioni, ogni informazione sulle prestazioni ottenute precedentemente per la stessa malattia professionale nonché sulle attività professionali svolte dopo l’accertamento della stessa. Detto istituto può esigere dagli istituti precedentemente competenti le informazioni che ritiene necessarie. Applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 dell’Accordo

Art. 56 Attestazione sui membri della famiglia da prendere in
considerazione

Per l’applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 dell’Accordo, l’interessato presenta all’istituto competente un’attestazione concernente i membri della sua famiglia residenti nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente. Tale attestazione è rilasciata dall’istituto dell’assicurazione malattie del luogo di residenza di detti membri oppure da un altro istituto designato dall’autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio essi risiedono. L’articolo 18 paragrafo 2 è applicabile per analogia. Applicazione dell’articolo 48 paragrafo 5 dell’Accordo

Art. 57 Accertamento del grado di inabilità nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali precedenti

Ai fini dell’accertamento del grado di inabilità al lavoro nel caso menzionato dall’articolo 48 paragrafo 5 dell’Accordo, il battelliere del Reno fornisce all’istituto competente della Parte Contraente, la cui legislazione era applicabile quando è accaduto l’infortunio sul lavoro o s’è manifestata la malattia professionale, ogni informazione riguardante infortuni sul lavoro o malattie professionali insorti anteriormente, quando egli sottostava alla legislazione di un’altra Parte Contraente, a prescindere dal grado di inabilità da questi causato.

L’istituto competente può esigere da quelli precedentemente competenti le informazioni che ritiene necessarie.

Art. 58 Presentazione ed esame delle richieste di rendita

Se il battelliere del Reno o i suoi superstiti risiedono nel territorio di una Parte Contraente, la richiesta di attribuzione o di maggiorazione di una rendita secondo la legislazione di un’altra Parte Contraente è presentata, ove richiesto, all’istituto competente o a quello del luogo di residenza, il quale la trasmette all’istituto competente. Per la presentazione della richiesta s’applica quanto segue:

  1. alla richiesta occorre allegare i giustificativi necessari; dev’essere presentata conformemente alle disposizioni formali stabilite dalla legislazione dello Stato competente;
  2. l’esattezza dei dati forniti dal richiedente dev’essere comprovata dai documenti ufficiali allegati alla richiesta o confermata dagli uffici competenti della Parte Contraente sul cui territorio risiede.

L’istituto competente informa direttamente il richiedente sulla propria decisione o tramite l’ufficio di collegamento dello Stato competente; trasmette copia di detta decisione all’ufficio di collegamento della Parte Contraente sul cui territorio risiede il richiedente.

Art. 59 Controlli medici e amministrativi

Se il titolare di una rendita soggiorna o risiede nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, i controlli medici e sanitari nonché le visite mediche necessari per rideterminare le rendite sono eseguiti, su richiesta dell’istituto competente, da quello del luogo di soggiorno o di residenza giusta la propria legislazione. L’istituto competente conserva nondimeno il diritto di far visitare il titolare da un medico di propria scelta e a proprio carico.

Art. 60 Pagamento delle rendite

Per il pagamento delle rendite che l’istituto di una Parte Contraente deve ai titolari residenti sul territorio di un’altra parte, s’applicano per analogia gli articoli 42 e 43 del presente Accordo amministrativo.

Capitolo 4 Indennità in caso di decesso

Applicazione degli articoli 50, 51 e 52 dell’Accordo

Art. 61 Presentazione della richiesta

Una persona residente sul territorio di una Parte Contraente presenta una richiesta d’indennità in caso di decesso giusta la legislazione di un’altra Parte Contraente presso l’istituto competente o quello del luogo di residenza e vi allega i giustificativi richiesti dalla legislazione dell’istituto competente. L’esattezza dei dati forniti dal richiedente dev’essere comprovata da documenti ufficiali da allegare alla richiesta o confermata dagli uffici competenti della Parte Contraente sul cui territorio questi risiede.

Art. 62 Attestazione sui periodi assicurativi

Per l’applicazione dell’articolo 50 dell’Accordo, il richiedente presenta all’istituto competente un’attestazione certificante i periodi assicurativi adempiti sotto la legislazione della Parte Contraente applicabile da ultimo al battelliere del Reno defunto e fornisce i dati richiesti dalla legislazione di detto istituto.

L’attestazione menzionata nel paragrafo 1 è rilasciata, a seconda del caso, dall’istituto competente per malattia o vecchiaia, della Parte Contraente la cui legislazione è stata da ultimo applicabile al battelliere del Reno defunto. Se il richiedente non presenta detta attestazione, l’istituto competente la richiede a quello summenzionato.

I paragrafi 1 e 2 del presente articolo s’applicano per analogia se i periodi assicurativi adempiti anteriormente sotto la legislazione di altre Parti Contraenti devono essere presi in considerazione per soddisfare le condizioni poste dalla legislazione dello Stato competente.

Capitolo 5 Disoccupazione

Applicazione dell’articolo 55 dell’Accordo

Art. 63 Attestazione sui periodi assicurativi o i periodi d’impiego

Per l’applicazione dell’articolo 55 paragrafi 1 e 2 dell’Accordo, il battelliere del Reno divenuto disoccupato presenta all’istituto competente un’attestazione certificante i periodi assicurativi o i periodi d’impiego adempiti sotto la legislazione della Parte Contraente applicabile da ultimo e fornisce gli altri dati richiesti dalla legislazione del suddetto istituto.

L’attestazione menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata, su richiesta dell’interessato, dall’istituto competente in materia di disoccupazione, della Parte Contraente la cui legislazione è stata da ultimo applicabile o dall’istituto designato dall’autorità competente di detta Parte Contraente. Se l’interessato non presenta siffatta attestazione, l’istituto competente la richiede all’istituto autorizzato a rilasciarla. L’istituto competente può anche riconoscere un’attestazione rilasciata dall’ultimo datore di lavoro dell’interessato.

I paragrafi 1 e 2 del presente articolo s’applicano per analogia se i periodi assicurativi adempiti anteriormente sotto la legislazione di altre Parti Contraenti devono esser presi in considerazione per soddisfare le condizioni poste dalla legislazione dello Stato competente. Applicazione dell’articolo 57 dell’Accordo

Art. 64 Istituto competente per l’applicazione dell’articolo 63 del presente Accordo amministrativo

Nel caso menzionato nell’articolo 57 dell’Accordo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 del presente Accordo amministrativo si considera istituto competente l’istituto del luogo di residenza. Applicazione dell’articolo 58 dell’Accordo

Art. 65 Attestazione sui periodi assicurativi o i periodi d’impiego
– Indicazione della durata delle prestazioni già accordate –

Per l’applicazione dell’articolo 58 dell’Accordo, l’istituto menzionato nell’articolo 63 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo, cui spetta rilasciare l’attestazione di cui all’articolo 63 paragrafo 2, indica in tale attestazione la durata delle prestazioni eventualmente già concesse dopo l’ultimo accertamento del diritto alle stesse. Applicazione dell’articolo 59 dell’Accordo

Art. 66 Attestazione per il calcolo delle prestazioni

Per il calcolo delle prestazioni dovute giusta l’articolo 59 paragrafo 1 dell’Accordo, l’interessato che non abbia svolto il suo ultimo impiego durante almeno quattro settimane sotto la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trova l’istituto debitore, presenta a quest’ultimo un’attestazione concernente la natura dell’ultimo impiego svolto per almeno quattro settimane sotto la legislazione di un’altra Parte Contraente. L’attestazione deve altresì menzionare il settore economico in cui tale impiego è stato svolto. Se l’interessato non presenta questa attestazione, l’istituto summenzionato la richiede a quello competente in materia di disoccupazione, di quest’ultima Parte Contraente oppure a un altro istituto designato dall’autorità competente di detta parte. L’istituto competente può anche riconoscere un’attestazione rilasciata dall’ultimo datore di lavoro dell’interessato.

Art. 67 Attestazione sui membri della famiglia da prendere in
considerazione per il calcolo delle prestazioni

Per l’applicazione dell’articolo 59 paragrafo 2 dell’Accordo, l’interessato presenta all’istituto competente un’attestazione riguardante i membri della sua famiglia residenti nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente. Tale attestazione è rilasciata dall’istituto designato dall’autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio risiedono detti membri. In essa si deve certificare che i membri della famiglia non sono già stati presi in considerazione nel calcolo di prestazioni di disoccupazione dovute a un altro avente diritto della stessa famiglia giusta la legislazione della detta parte. L’articolo 18 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo s’applica per analogia.

Capitolo 6 Assegni familiari

Applicazione dell’articolo 60 dell’Accordo

Art. 68 Attestazione sui periodi d’impiego o di attività professionale

Per l’applicazione dell’articolo 60 dell’Accordo, l’interessato presenta all’istituto competente un’attestazione sui periodi d’impiego o di attività professionale adempiti sotto la legislazione della Parte Contraente alla quale il battelliere del Reno è stato da ultimo assoggettato, e fornisce gli altri dati necessari giusta la legislazione di detto istituto.

L’attestazione menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata su richiesta dell’interessato dall’istituto competente per assegni familiari, della Parte Contraente alla cui legislazione il battelliere del Reno è stato da ultimo assoggettato oppure da un altro istituto designato dall’autorità competente di detta parte. Se l’interessato non presenta tale attestazione, l’istituto competente la richiede a quello autorizzato a rilasciarla.

1 paragrafi 1 e 2 del presente articolo s’applicano per analogia, se i periodi d’impiego e di attività professionale adempiti anteriormente sotto la legislazione di altre parti contraenti devono esser tenuti in conto per soddisfare le condizioni poste dalla legislazione dello Stato competente. Applicazione dell’articolo 62 dell’Accordo

Art. 69 Applicazione delle disposizioni di una Parte Contraente che figura nell’allegato VII (1) dell’Accordo – Richiesta di assegni familiari –

Per beneficiare degli assegni familiari di cui all’articolo 62 paragrafo 1 lettera b) dell’Accordo, l’interessato presenta richiesta all’istituto competente che rilascia un’attestazione certificante il diritto alle prestazioni e indicante la data a decorrere dalla quale esse sono dovute. Inoltre, i membri della famiglia si iscrivono presso l’istituto del loro luogo di residenza e presentano i giustificativi abitualmente richiesti per la concessione di assegni familiari, dalla legislazione applicabile a tale istituto nonché la summenzionata attestazione. Se i familiari non presentano tale attestazione, l’istituto del loro luogo di residenza la richiede a quello competente.

L’attestazione menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo vale fino a che l’istituto del luogo di residenza non abbia ricevuto comunicazione della sua revoca.

L’istituto competente comunica senza indugio a quello del luogo di residenza dei membri della famiglia la data in cui si estingue il diritto del battelliere del Reno alle prestazioni oppure questi trasferisce la propria residenza da una Parte Contraente a un’altra. L’istituto del luogo di residenza dei familiari può esigere in ogni momento, dall’istituto competente, informazioni sul diritto del battelliere del Reno alle prestazioni.

I membri della famiglia sono tenuti ad informare l’istituto del luogo di residenza su ogni cambiamento nella loro situazione che può toccare il loro diritto alle prestazioni, in particolare sul cambiamento di residenza. L’istituto del luogo di residenza informa su tali cambiamenti quello competente. Applicazione dell’articolo 63 dell’Accordo

Art. 70 Richiesta di assegni familiari per il battelliere del Reno divenuto
disoccupato

L’articolo 69 s’applica per analogia per il battelliere del Reno divenuto disoccupato menzionato nell’articolo 63 paragrafo 1 dell’Accordo.

Se, secondo le disposizioni applicate dall’istituto competente, il diritto agli assegni familiari dipende dall’esistenza di un diritto alle prestazioni di disoccupazione, per beneficiare di assegni familiari giusta l’articolo 63 paragrafo 1 dell’Accordo, il battelliere del Reno disoccupato presenta una richiesta all’istituto competente il quale rilascia un’attestazione certificante che egli riceve prestazioni di disoccupazione giusta la legislazione dello stesso e che avrebbe diritto ad assegni familiari se i membri della sua famiglia risiedessero con lui sul territorio dello Stato competente. Tale attestazione è rilasciata dall’istituto, competente in materia di disoccupazione, di detto Stato o da un altro istituto designato dall’autorità competente dello stesso. Se i membri della famiglia non presentano detta attestazione, l’istituto del loro luogo di residenza la richiede a quello competente.

Nel caso menzionato nel paragrafo 2 del presente articolo sono applicabili per analogia l’articolo 69 paragrafi 2, 3 e 4 e l’articolo 72 paragrafi 1 e 3 del presente Accordo amministrativo. Applicazione degli articoli 64 e 65 dell’Accordo

Art. 71 Applicazione delle disposizioni di una Parte Contraente che figura nell’allegato VII (2) dell’Accordo – Richiesta di assegni familiari –

Per beneficiare degli assegni familiari giusta l’articolo 64 dell’Accordo, il battelliere del Reno presenta, se del caso tramite il proprio datore di lavoro, una richiesta all’istituto competente.

Unitamente alla richiesta, il battelliere presenta un’attestazione sui membri della sua famiglia residenti sul territorio di una Parte Contraente che non è quella dell’istituto competente. Tale attestazione è rilasciata dall’autorità di stato civile di questa parte oppure dall’istituto designato da detta autorità. Siffatta attestazione si deve rinnovare ogni dodici mesi.

Su richiesta dell’istituto competente, il battelliere del Reno comunica anche, se del caso, informazioni necessarie per determinare la persona cui si possono pagare gli assegni familiari sul territorio della Parte Contraente in cui risiedono i membri della sua famiglia.

Il battelliere del Reno è tenuto ad informare l’istituto competente, se del caso tramite il datore di lavoro, di ogni cambiamento nella situazione dei membri della sua famiglia che possa toccare il diritto agli assegni familiari.

I paragrafi 1 a 4 del presente articolo si applicano per analogia per il battelliere del Reno disoccupato menzionato nell’articolo 65 paragrafo 1 dell’Accordo. Disposizioni comuni

Art. 72 Concessione degli assegni familiari in caso di cambiamento di
residenza dei membri della famiglia

Se i membri della famiglia trasferiscono la residenza dal territorio di una Parte Contraente a quello di un’altra, per un mese o un trimestre civile, gli assegni familiari sono concessi come segue:

  1. se la legislazione di entrambe le Parti Contraenti o quella della prima stabiliscono la concessione di prestazioni mensili o trimestrali, l’istituto incaricato all’inizio del mese o del trimestre di concedere tali prestazioni continua ad accordarle per tutto il periodo. L’istituto del nuovo luogo di residenza concede gli assegni familiari a seconda del caso a contare dal mese o dal trimestre successivo;
  2. se la legislazione della prima Parte Contraente stabilisce la concessione di assegni familiari su base giornaliera, questi sono accordati uno dopo l’altro giusta la legislazione di ogni Parte Contraente interessata proporzionalmente al periodo durante il quale detti membri della famiglia risiedevano, sul territorio della Parte Contraente interessata.

Il paragrafo 1 del presente articolo s’applica per analogia per la concessione di assegni familiari ai membri della famiglia menzionati nell’articolo 62 paragrafo 1 lettera a) dell’Accordo che lasciano l’imbarcazione a bordo del quale soggiornavano con il battelliere del Reno e che stabiliscono la propria residenza nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente.

Se per un certo periodo l’istituto di una Parte Contraente ha concesso assegni familiari dovuti da quello di un’altra parte, questi gli sono rimborsati.

Art. 73 Concessione degli assegni familiari in caso di cambiamento dell’istituto competente

l. Se nel corso di un mese o trimestre civile il battelliere del Reno sottostà successivamente alla legislazione di due Parti Contraenti, gli assegni familiari cui ha diritto giusta la legislazione delle due parti, sono accordati come segue:

  1. se una di queste parti figura nell’allegato 7 parte seconda dell’Accordo o se una di queste parti, benché figurante nella parte prima dello stesso, concede gli assegni familiari su base giornaliera, le prestazioni dovute dall’istituto competente dell’altra Parte sono determinate relativamente al periodo in cui il battelliere del Reno sottostava alla legislazione di quest’ultima, prendendo in considerazione il periodo mensile o trimestrale stabilito da detta legislazione;
  2. nei restanti casi l’istituto competente all’inizio del mese o trimestre rimane tale per tutto il mese o trimestre secondo se, giusta la propria legislazione, gli assegni familiari sono da concedersi mensilmente o trimestralmente.

Se durante tale periodo l’istituto di una Parte Contraente concede assegni familiari dovuti da quello di un’altra Parte, questi gli sono rimborsati. Applicazione degli articoli 66 a 69 dell’Accordo

Art. 74 Assegni familiari per i figli a carico del titolare di una pensione o rendita e per gli orfani

Per beneficiare di prestazioni in conformità degli articoli 66, 67 o 68 dell’Accordo, l’interessato presenta richiesta all’istituto competente. Se però risiede nel territorio di un’altra Parte Contraente che non è quella ove ha sede detto istituto, può presentarla anche a quello del proprio luogo di residenza il quale la trasmette all’istituto competente indicando la data della presentazione. Tale data si considera anche data di presentazione presso l’istituto competente.

Unitamente alla richiesta, l’interessato presenta un’attestazione sui membri della sua famiglia residenti sul territorio di un’altra parte che non è quella ove ha sede l’istituto competente. Tale attestazione è rilasciata dall’ufficio di stato civile di detta parte o da un istituto da questa designato. Essa va rinnovata ogni dodici mesi.

I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia per gli orfani residenti nel territorio di un’altra Parte Contraente che non è quella ove ha sede l’istituto competente.

Nei casi menzionati dall’articolo 66 paragrafo 3 lettera b) o dall’articolo 67 paragrafo 3 lettera b) dell’Accordo, l’istituto del luogo di residenza trasmette senza indugio la richiesta con tutti i dati e i documenti necessari all’istituto della Parte Contraente alla cui legislazione il beneficiario di una pensione o rendita o il battelliere del Reno defunto è sottostato più a lungo. Se del caso, occorre risalire, alle stesse condizioni, fino all’istituto della Parte Contraente alla cui legislazione il beneficiario di una pensione o rendita o il battelliere del Reno defunto è sottostato meno a lungo.

Art. 75 Informazioni da comunicarsi su richiesta dell’istituto competente

Se del caso, l’interessato comunica, su richiesta dell’istituto competente, informazioni utili per determinare a chi si devono versare gli assegni familiari sul territorio della Parte Contraente ove risiedono i figli o gli orfani.

Art. 76 Pagamento delle prestazioni

Per il pagamento delle prestazioni dovute conformemente agli articoli 66, 67 o 68 dell’Accordo è applicabile per analogia l’articolo 42 del presente Accordo amministrativo.

Le autorità competenti della Parte Contraente designano, ove occorre, l’istituto competente per il pagamento delle prestazioni dovute giusta gli articoli 66, 67 o 68 dell’Accordo.

Art. 77 Informazione sui cambiamenti della situazione

Ogni persona alla quale sono pagate le prestazioni dovute, giusta gli articoli 66, 67 o 68 dell’Accordo, agli orfani oppure ai membri della famiglia del titolare di una pensione o rendita è tenuta ad informare l’istituto obbligato al pagamento delle stesse di ogni cambiamento della situazione di detti orfani o familiari suscettibile di intaccare il diritto a tali prestazioni.

Titolo V Disposizioni finanziarie

Art. 78 Rimborso di prestazioni

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 23 paragrafo 4, dall’articolo 49 paragrafo 4 e dall’articolo 70 paragrafo 3 dell’Accordo, i rimborsi menzionati nell’articolo 23 paragrafo 3, nell’articolo 49 paragrafo 3 e nell’articolo 70 paragrafo 2 dell’Accordo sono determinati ed effettuati come segue:

  1. l’istituto competente rimborsa le prestazioni accordate da quello del luogo di soggiorno o residenza per l’importo risultante dalla contabilità di detto istituto;
  2. se l’importo effettivo delle prestazioni non risulta dalla contabilità dell’istituto che le ha versate, l’importo da rimborsare è determinato sottoforma di una somma forfettaria da pagare secondo le modalità convenute dalle Parti Contraenti o dalle loro autorità competenti;
  3. i rimborsi sono effettuati semestralmente dagli uffici di collegamento;
  4. i crediti sono determinati nella moneta della Parte Contraente sul cui territorio si trova l’istituto creditore, l’ultimo giorno del semestre considerato e pagati prima dello spirare del trimestre successivo, al corso del cambio applicabile il giorno del trasferimento dei fondi.

Due Parti Contraenti possono convenire di estendere l’applicazione delle disposizioni sul rimborso forfettario tra esse vigenti il giorno precedente l’entrata in vigore dell’Accordo al rimborso forfettario menzionato dall’articolo 23 paragrafo 3, dall’articolo 49 paragrafo 3 e dall’articolo 70 paragrafo 2 dell’Accordo; le pertinenti pattuizioni devono essere notificate al centro amministrativo. Lo stesso vale per quelle di rinuncia ai rimborsi.

Le prestazioni in natura concesse conformemente all’articolo 21 paragrafo 4, 2 o periodo e paragrafo 7 dell’Accordo sono a carico dell’istituto del luogo di residenza soltanto se tra quest’ultimo e l’istituto competente vige un accordo di rimborso forfettario o di rinuncia al rimborso. In mancanza di siffatto accordo le prestazioni in natura sono a carico dell’istituto competente.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70 paragrafo 1 dell’Accordo gli assegni familiari stabiliti dalla legislazione di una Parte Contraente si considerano equipollenti a quelli stabiliti dalla legislazione di un’altra Parte Contraente se in entrambi i casi per assegni familiari s’intendono assegni familiari, sussidi prenatali, sussidi natali, sussidi per figli handicappati, sussidi per gli orfani o di qualsivoglia altro sussidio dello stesso tipo previsto dalla legislazione di almeno due Parti Contraenti.

Art. 79 Rimborso di prestazioni in natura indebitamente concesse

Se l’istituto considerato competente non riconosce il diritto alle prestazioni, le prestazioni in natura concesse dall’ístituto del luogo di soggiorno, in virtù della presunzione di cui all’articolo 9 paragrafo 1 o dell’articolo 44 paragrafo 1, sono rimborsate a detto istituto da quello considerato competente oppure da quello designato dall’autorità competente della Parte Contraente interessata tenendo conto delle disposizioni previste dall’articolo 9 paragrafi 2 e 3 o dall’articolo 44 del presente Accordo amministrativo.

L’istituto designato dall’autorità competente della Parte Contraente interessata rimborsa le spese sopportate dall’istituto del luogo di soggiorno o di resistenza per le prestazioni in natura concesse nei casi menzionati dall’articolo 52 paragrafo 1, anche quando l’interessato non ha alcun diritto alle stesse.

L’istituto che ha rimborsato, giusta i paragrafi 1 e 2 del presente articolo le prestazioni indebitamente concesse, diventa creditore del beneficiario per l’imiporto delle stesse.

Art. 80 Norme per il calcolo applicabili dagli istituti degli Stati membri delle Comunità europee e dagli istituti svizzeri

I redditi, compensi, fondi e prestazioni da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione degli articoli 37, 73, e 74 dell’Accordo e dell’articolo 40 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo, nonché il pagamento di prestazioni da effettuare giusta l’articolo 13 paragrafo 8 e l’articolo 47 paragrafo 8 del presente Accordo amministrativo denominati nella moneta di un’altra Parte Contraente sono calcolati come segue:

  1. dagli istituti degli Stati membri delle Comunità europee:i)per importi denominati nella moneta di uno di essi, conformemente alla legislazione comunitaria vigente;ii)per importi denominati nella moneta di un’altra Parte Contraente secondo il corso medio mensile registrato da tale valuta sul mercato dei cambi dello Stato pertinente. Mese di riferimento è il primo mese del trimestre civile che precede il periodo considerato;
  2. dagli istituti svizzeri:i)per analoga applicazione della lettera a) numero ii) prendendo in considerazione il corso registrato sul mercato dei cambi svizzero;ii)nel caso dell’applicazione dell’articolo 13 paragrafo 8 e dell’articolo 47 paragrafo 8, al tasso di cambio ufficiale del giorno del pagamento delle prestazioni considerate.
Art. 81 Costi dei controlli medici e amministrativi

Le spese per i controlli amministrativi e per le visite o osservazioni mediche, le trasferte dei medici ed esami d’ogni tipo, necessari ai fini della concessione o del rinnovo delle prestazioni, sono rimborsate, all’istituto che ne era incaricato, conformemente alle norme cui quest’ultimo sottostà, dall’istituto per conto del quale dette spese sono state effettuate.

Due o più Parti Contraenti o le rispettive autorità competenti possono tuttavia convenire altre procedure di rimborso, segnatamente il rimborso forfettario, oppure rinunciare a qualsivoglia forma di rimborso tra gli istituti che rientrano sotto la loro giurisdizione.

L’articolo 78 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo s’applica per analogia.

Titolo VI Disposizioni varie

Art. 82 Rapporti tra istituti e tra istituti e beneficiari di prestazioni

Gli istituti di una Parte Contraente e le persone che soggiornano o risiedono sul territorio di una Parte Contraente possono rivolgersi agli istituti di un’altra parte, direttamente oppure tramite gli uffici di collegamento.

Art. 83 Assistenza ufficiale per la restituzione di prestazioni indebitamente concesse

L’istituto del luogo di residenza di una persona che ha indebitamente beneficiato di prestazioni oppure l’istituto designato dall’autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio tale persona risiede assiste l’istituto della Parte Contraente che ha le prestazioni nel far valere, contro la persona menzionata, i diritti di quest’ultimo al rimborso.

Art. 84 Restituzione, da parte degli istituti, di pagamenti non dovuti

Se, nel determinare o rinnovare prestazioni d’invalidità, vecchiaia o morte (pensioni o rendite) conformemente al titolo III capitolo 2 dell’Accordo, l’istituto di una Parte Contraente ha versato un importo superiore a quello cui il beneficiario aveva diritto, detto istituto, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 82 dell’Accordo, può esigere che l’istituto di un’altra Parte Contraente debitore di prestazioni analoghe deduca la somma eccedente dall’importo ancora dovuto al beneficiario delle prestazioni ove questo sia possibile giusta la propria legislazione. Quest’ultimo istituto trasferisce a quello creditore la somma dedotta.

Se l’istituto di una Parte Contraente ha accordato un anticipo su prestazioni per un certo periodo durante il quale il beneficiario aveva diritto a prestazioni analoghe giusta la legislazione di un’altra Parte Contraente, detto istituto può esigere che quello dell’altra Parte Contraente deduca l’importo dell’anticipo dalla somma dovuta al beneficiario per lo stesso periodo. Quest’istituto effettua la deduzione e trasferisce la somma all’istituto creditore.

Art. 85 Diritto al rimborso dell’istituto di sicurezza sociale e degli enti
assistenziali

Se per un certo periodo, durante il quale aveva diritto a prestazioni sotto la legislazione di una Parte Contraente, una persona ha ricevuto, sul territorio di un’altra Parte Contraente, prestazioni da parte della sicurezza sociale o di enti assistenziali, l’ente che le ha concesse, può esigere che, nel caso di un diritto legale al rimborso delle prestazioni dovute al beneficiario, l’istituto di un’altra Parte Contraente obbligato al pagamento delle stesse all’interessato deduca l’importo delle prestazioni previdenziali o assistenziali concesse in quel dato periodo dalla somma dovuta al beneficiario. Questo istituto opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti eventualmente stabiliti dalla propria legislazione come si trattasse di somme eccedenti versate da lui e trasferisce all’ente creditore l’importo dedotto.

Art. 86 Pagamento provvisorio di prestazioni in caso di controversia riguardo alla legislazione da applicare o all’istituto competente

In caso di controversia fra gli istituti o le autorità competenti di due o più Parti Contraenti riguardo alla legislazione applicabile giusta il titolo II dell’Accordo o alla determinazione dell’istituto debitore, la persona che avrebbe diritto alle prestazioni, beneficia provvisoriamente, se non vi è controversia, delle prestazioni stabilite giusta la legislazione dell’istituto del luogo di residenza, oppure, se non risiede nel territorio di una delle Parti Contraenti considerate, giusta la legislazione della Parte Contraente cui detta persona è stata da ultima assoggettata. Dopo il componimento della controversia, le spese per le prestazioni provvisoriamente concesse sono sopportate dall’istituto dichiarato competente per la concessione delle stesse.

Art. 87 Procedura per perizie mediche effettuate sul territorio di un’altra Parte Contraente che non è lo Stato competente

L’istituto del luogo di soggiorno o di residenza tenuto, giusta l’articolo 81 dell’Accordo, ad effettuare una perizia medica procede nel modo indicato dall’istituto competente o, in mancanza di siffatte indicazione, nel modo stabilito dalla legislazione ad esso applicabile.

Art. 88 Disposizioni transitorie per pensioni o rendite

Se, tuttavia, dal calcolo giusta la lettera a) risulta un importo superiore a quello risultante dal calcolo giusta la lettera b), l’interessato continua a percepire il primo importo.

Se l’evento coperto da assicurazione giustificante la presentazione di una richiesta di pensione o rendita è accaduto prima dell’entrata in vigore dell’Accordo e non s’erano ancora prese decisioni in merito alla richiesta, e se in virtù di detto evento si devano concedere prestazioni per il periodo antecedente l’entrata in vigore, tale richiesta comporta una duplice determinazione e precisamente:

  1. per il periodo autecedente l’entrata in vigore dell’Accordo conformemente all Convenzione (riveduta) del 13 febbraio 19613 relativa alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno;
  2. per il periodo successivo all’entrata in vigore dell’Accordo, conformemente all’Accordo stesso.

Se, dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, a un istituto d’una Parte Contraente è presentata una richiesta di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o ai superstiti, le prestazioni determinate dalle o dagli istituti di una o più Parti Contraenti antecedentemente all’entrata in vigore dell’Accordo e per la stessa eventualità sono nuovamente determinate d’ufficio conformemente all’Accordo. La nuova determinazione non deve in alcun caso comportare una riduzione dei diritti precedenti dell’interessato.

Art. 89 Informazione del Centro amministrativo sugli accordi amministrativi bilaterali o multilaterali tra Parti Contraenti

Accordi conclusi conformemente agli articoli 84 paragrafo 3 e 85 paragrafo 2 dell’Accordo nonché all’articolo 81 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo saranno comunicati al Centro amministrativo entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

Art. 90 Allegati – Modificazioni degli allegati

Gli allegati menzionati dall’articolo 3 sono parte integrante del presente Accordo amministrativo.

Le modificazioni degli allegati sono notificate dall’autorità competente della Parte Contraente interessata al Centro amministrativo il quale le notifica a sua volta alle altre Parti Contraenti, al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e alla Commissione centrale per la navigazione del Reno.

Per le modificazioni dell’allegato 5 si segue per analogia la procedura menzionata dall’articolo 88 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo.

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 91 Entrata in vigore dell’Accordo amministrativo

Il presente Accordo amministrativo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo non appena tutte le Parti Contraenti avranno comunicato al Centro amministrativo di aver svolto tutte le formalità stabilite per l’entrata in vigore dalle loro rispettive legislazioni.

Con l’entrata in vigore del presente Accordo amministrativo decade quello per l’applicazione della Convenzione (riveduta) del 13 febbraio 1961 4 relativa alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno.

Art. 92 Deposito dei testi e comunicazione delle copie

1 testi in francese, olandese e tedesco del presente Accordo amministrativo fanno parimente fede. Essi sono depositati presso gli archivi dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica copie certificate conformi ad ogni Parte Contraente e alla Commissione centrale per la navigazione del Reno. Fatto a Strasburgo, in tre esemplari originali, in francese, olandese e tedesco.

Seguono le firme

Allegato 1
Autorità competenti

(art. I cpv. e) dell’Accordo, articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo amministrativo)

A. Germania:

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
(Ministro federale del Lavoro e degli Affari sociali), Bonn

B. Belgio:

1. Ministre de la Prévoyance sociale
(Ministro della Previdenza sociale), Bruxelles

2. Ministre des Classes moyennes
(Ministro della Classi medie), Bruxelles

C. Francia:

Ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi
(Ministro degli Affari Sociali e dell’Impiego), Parigi

D. Lussemburgo:

1. Ministre de la sécurité sociale
(Ministro della sicurezza sociale), Lussemburgo

2. Ministre du travail
(Ministro del lavoro), Lussemburgo

3. Ministre de la famille
(Ministro della famiglia), Lussemburgo

E. Olanda:

1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Ministro degli affari sociali e dell’impiego), Den Haag

2. Minister van Welzijn, Volksgezondheit en Cultuur
(Ministro del benessere, della sanità pubblica e della cultura), Rijswijk

F. Svizzera:

1. Per la legislazione federale concernente:

a)

l’assicurazione contro le malattie incluse le prestazioni in caso di maternità:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

b)

l’assicurazione invalidità:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

c)

l’assicurazione per la vecchiaia e superstiti:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

d)

le prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, superstiti e invalidità:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

e)

l’assicurazione obbligatoria in caso di infortunio (comprese le malattie professionali):

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

f)

l’assicurazione contro la disoccupazione:

Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna

2. Per le legislazioni dei Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna relative alle indennità familiari in favore dei lavoratori salariali non agricoli:

Dipartimento cantonale o Direzione cantonale competente

Allegato 2
Istituti competenti

(art. 1 cpv. g) dell’Accordo, articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo)

A. Germania

La competenza degli istituti tedeschi è retta dalle disposizioni legislative tedesche, salvo disposizioni contrarie qui di seguito:

l. Assicurazione malattia:
Per l’assicurazione malattia dei richiedenti e titolari di pensione o di rendita e dei
membri della loro famiglia, in virtù delle
disposizioni degli articoli 20 e 21 dell’Accordo:

i)

se l’assicurato è affiliato ad una Allgemeine Ortskrankenkasse
(Cassa locale malattia) o nel caso non fosse affiliato a nessun istituto di assicurazione malattia:

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa locale malattia di Bonn), Bonn

ii)

in tutti gli altri casi:

Istituto di assicurazione malattia
al quale è affiliato il richiedente o il titolare della pensione o della
rendita

Per l’applicazione dell’articolo 18 in
relazione con l’articolo 17 paragrafo 1 e
con l’articolo 57 dell’Accordo:

Allgemeine Ortskrankenkasse
(Cassa locale malattia) nel cui
ambito ha sede l’ufficio del lavoro ove il battelliere del Reno è
registrato in quanto richiedente l’impiego

2. Assicurazione pensione:
Per l’applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, in connessione con l’allegato VIII n. 6 (Applicazione delle disposizioni della legislazione della Germania) nonché per i compiti inerenti alla delimitazione delle competenze dell’articolo 24 paragrafo 2 dell’Accordo:

a)

Assicurazione pensione degli
operai:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale
di assicurazione della provincia
renana), Düsseldorf

b)

Assicurazione pensione degli
impiegati:

Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (Ufficio federale di
assicurazione degli impiegati),
Berlino

c)

Assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere, se il battelliere del Reno ha versato contributi a detta assicurazione per ultimo in Germania o se ha adempiuto il
tirocinio necessario all’ottenimento della pensione dei lavoratori delle miniere:

Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei minatori),
Bochum

3. Assicurazione contro gli infortuni
(infortuni sul lavoro e malattie
professionali):

Istituto incaricato dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in
questione

4. Prestazioni di disoccupazione e
prestazioni familiari:

Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del lavoro), Norimberga

B. Belgio

1. Malattia, maternità:

a)

per l’applicazione degli
articoli 8–23 dell’Accordo
amministrativo:

Ente assicurativo al quale il lavoratore salariato o non salariato è o è stato affiliato

b)

per l’applicazione del titolo V dell’Accordo amministrativo:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité (Istituto
nazionale di assicurazione
malattia‑invalidità), Bruxelles

2. Invalidità:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité (Istituto
nazionale di assicurazione
malattia‑invalidità), Bruxelles,
congiuntamente con l’ente assicurativo al quale il lavoratore salariato o non salariato è o è stato affiliato

3. Vecchiaia, decessi (pensioni):

Office national des pensions
(Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles
Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti), Bruxelles

4. Infortuni sul lavoro:

a)

sino allo scadere del termine di
revisione previsto dalla legge del
10 aprile 1971 (art. 72)

i)

prestazioni in natura:

rinnovo e manutenzione delle protesi:

Fonds des accidents du travail
(Fondo infortuni sul lavoro),
Bruxelles

prestazioni diverse da quelle summenzionate:

l’assicuratore presso il quale
il datore di lavoro è assicurato o
affiliato

ii)

prestazioni in contanti:

indennità:

l’assicuratore presso il quale
il datore di lavoro è assicurato o
affiliato

complementi previsti
dal decreto reale del
21 dicembre 1971:

Fonds des accidents du travail
(Fondo infortuni sul lavoro),
Bruxelles

b)

dopo la scadenza dei termini di
revisione previsti dalla legge del 10 aprile 1971 (art. 72)

i)

prestazioni in natura:

Fonds des accidents du travail
(Fondo infortuni sul lavoro),
Bruxelles

ii)

prestazioni in contanti:

rendita:

l’organismo riconosciuto dal servizio delle rendite

complemento:

Fonds des accidents du travail
(Fondo infortuni sul lavoro),
Bruxelles

c)

in caso di non assicurazione:

Fonds des accidents du travail
(Fondo infortuni sul lavoro),
Bruxelles

5. Malattie professionali:

Fonds des maladies professionnelles (Fondo malattie professionali), Bruxelles

6. Indennità di decesso:

a)

assicurazione malattia invalidità:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité (Istituto
nazionale di assicurazione malattia invalidità) Bruxelles, congiuntamente con l’ente assicurativo presso il quale era assicurato il lavoratore

b)

infortuni sul lavoro:

i)

in linea di massima:

l’assicuratore

ii)

per i marinai:

Fonds des accidents du travail
(Fondo infortuni sul lavoro),
Bruxelles

c)

malattie professionali:

Fonds des maladies professionnelles (Fondo malattie professionali),
Bruxelles

7. Disoccupazione:

Office national de l’emploi (Ufficio nazionale dell’impiego), Bruxelles

8. Prestazioni familiari:

a)

lavoratori salariati:

Caisse de compensation pour
allocations familiales à laquelle l’employeur est affilié (Cassa di compensazione per indennità
familiari presso la quale è affiliato il datore di lavoro)

b)

lavoratori non salariati:

Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle
assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti)

C. Francia

1. Lavoratori salariati:

a)

Assicurazione malattia‑maternità‑infortuni sul lavoro – malattie professionali – decessi:

Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés (Cassa nazionale di assicurazione malattia per i lavoratori salariati), Parigi
Caisse Primaire nationale
d’assurance maladie de la Batellerie,
Section rhénane (Cassa Primaria
nazionale di assicurazione malattia per i battellieri, Sezione renana), Strasburgo

b)

Assicurazione invalidità:

Caisse régionale d’assurance
maladie de l’Ile‑de‑France (Cassa regionale di assicurazione malattia dell’Ile‑de‑France), Parigi

c)

Assicurazione vecchiaia:

Caisse régionale d’assurances
vieillesse (Cassa regionale di
assicurazione vecchiaia), Strasburgo
Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia per i lavoratori salariati), Parigi

d)

Prestazioni familiari:

Caisse nationale d’allocations
familiales (Cassa nazionale di
assegni familiari), Parigi
Caisse nationale d’allocations
familiales de la navigation intérieure (Cassa nazionale di assegni familiari della navigazione interna), Parigi

e)

Disoccupazione:

Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (ASSEDIC) du lieu de résidence (Associazione per l’Impiego nell’Industria e nel Commercio) del luogo di residenza

2. Lavoratori non salariati:

a)

Assicurazione malattia-
maternità:

Caisse nationale d’assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Cassa nazionale di
assicurazione malattia e maternità per i lavoratori non salariati delle professioni non agricole), Saint‑Denis

b)

Assicurazione vecchiaia‑decessi (pensioni):

Caisse nationale de retraite de la
batellerie (Cassa nazionale pensioni per i battellieri), Parigi

c)

Prestazioni familiari:

Caisse nationale d’allocations
familiales (Cassa nazionale di
assegni familiari), Parigi
Caisse nationale d’allocations
familiales de la navigation intérieure (Cassa nazionale assegni familiari della navigazione interna), Parigi

D. Lussemburgo

1. Malattia‑maternità

a)

per gli operai:

Caisse nationale d’assurance
maladie des ouvriers (Cassa
nazionale di assicurazione‑malattia per gli operai), Lussemburgo

b)

per gli impiegati:

Caisse de maladie des employés
privés (Cassa malattia degli
impiegati privati), Lussemburgo

c)

per i lavoratori indipendenti:

Caisse de maladie des professions indépendantes (Cassa malattia delle professioni indipendenti),
Lussemburgo

2. Invalidità – vecchiaia – decessi
(pensioni):

a)

per gli operai:

Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (Istituto di assicurazione contro la vecchiaia e l’invalidità), Lussemburgo

b)

per gli impiegati:

Caisse de pension des employés
privés (Cassa pensione degli
impiegati privati), Lussemburgo

c)

per i lavoratori indipendenti:

Caisse de pension des artisans,
des commerçants et industriels (Cassa pensione degli artigiani,
dei commercianti e industriali),
Lussemburgo

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Association d’assurance contre les accidents, section industrielle
(Associazione di assicurazione
contro gli infortuni, sezione
industriale), Lussemburgo

4. Disoccupazione:

Administration de l’emploi
(Amministrazione dell’impiego), Lussemburgo

5. Prestazioni familiari:

Caisse nationale des prestations
familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), Lussemburgo

E. Olanda

1. Malattia, maternità:

a)

Prestazioni in natura:

Ziekenfonds (Cassa malattia) presso la quale l’interessato è assicurato

b)

Prestazioni in contanti:

Bedrijfsvereniging (associazione professionale) presso la quale è
affiliato il datore di lavoro
dell’assicurato

2. Invalidità:

a)

Quando l’interessato ha anche un diritto a prestazioni in virtù della sola legislazione olandese a
prescindere dall’applicazione dell’Accordo:

i)

per i lavoratori:

Bedrijfsvereniging (associazione professionale) alla quale è affiliato il datore di lavoro dell’assicurato

ii)

per i lavoratori non salariati:

Bedrijfsvereniging (associazione professionale) alla quale l’assicurato sarebbe affiliato se occupasse del personale

b)

negli altri casi:
per i lavoratori salariati e non
salariati:

Nieuwe Algemene Bedrijs-
vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam

3. Vecchiaia, decessi (pensioni):

Sociale Verzekeringsbank
(Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam

4. Disoccupazione:

Bedrijfsvereniging (associazione professionale) alla quale è affiliato il datore di lavoro dell’assicurato

5. Prestazioni familiari:

a)

quando il beneficiario risiede in Olanda:

Raad van Arbeid (Consiglio del
lavoro) nel cui ambito ha la propria residenza

b)

quando il beneficiario non risiede
in Olanda:

Raad van Arbed (Consiglio del
lavoro) nel cui ambito risiede o ha il domicilio il datore di lavoro

c)

negli altri casi:

Sociale Verzekeringsbank
(Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam

F. Svizzera

1. Per la legislazione federale concernente:

a)

l’assicurazione malattia, comprese le prestazioni in caso di maternità:

La competente cassa malati
riconosciuta

b)

l’assicurazione invalidità:

Commissione dell’assicurazione
invalidità del Cantone di domicilio se il domicilio è in Svizzera, la
Cassa svizzera di compensazione a Ginevra se il domicilio non è in
territorio svizzero

c)

l’assicurazione vecchiaia e
superstiti:

Cassa di compensazione a cui sono stati versati gli ultimi contributi, se il domicilio si trova in Svizzera e la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra se il domicilio non è in
territorio svizzero

d)

le prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità:

Uffici competenti del Cantone di domicilio

e)

l’assicurazione obbligatoria in caso di infortuni (comprese le malattie professionali):

Cassa nazionale svizzera di
assicurazione in caso di infortunio, Agenzia di circondario di Basilea, Basilea

f)

l’assicurazione disoccupazione:

Cassa di assicurazione contro la
disoccupazione

2. Per le legislazioni dei Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna relative agli assegni familiari in favore
dei lavoratori salariati non agricoli:

La competente Cassa di compensazione per assegni familiari o, secondo il caso, l’ultimo datore di lavoro

Allegato 3
Istituti del luogo di residenza e istituti del luogo di dimora

(art. i cpv. k e l) dell’Accordo, articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo amministrativo)

A. Germania

1. Assicurazione malattia

a)

In tutti i casi (salvo per
l’applicazione dell’art. 17 par. 2 dell’Accordo e dell’art. 15 dell’Accordo amministrativo):

Allgemeine Ortskrankenkasse
(Cassa locale malattia) competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato

b)

Per l’applicazione dell’articolo 17 paragrafo 2 dell’Accordo e
dell’articolo 15 dell’Accordo
amministrativo:

L’ultimo istituto al quale l’interessato era affiliato. In mancanza di tale istituto o qualora l’assicurato sia stato affiliato ad una Allgemeine Ortkrankenkasse, a una Landwirtschaftliche Krankenkasse (Cassa agricola malattia) o alla Bundesknappschaft: l’istituto di cui al
paragrafo a) competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato

2. Assicurazione contro gli infortuni

a)

Prestazioni in natura (ad eccezione delle cure terapeutiche relative all’assicurazione contro gli infortuni e ad eccezione delle protesi e
apparecchi) e prestazioni in contanti (ad eccezione delle rendite,
maggiorazione per terzi (Pflegegeld) e assegni per decessi):

Allgemeine Ortskrankenkasse
(Cassa locale malattia) competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato

b)

prestazioni in natura e in contanti per le quali è fatta eccezione nel
paragrafo a) come anche per
l’applicazione dell’articolo 59 dell’Accordo amministrativo:

Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft (associazione professionale della navigazione interna),
Duisburgo

3. Assicurazione pensione

a)

Assicurazione pensione degli
operai:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale
di assicurazione della provincia
renana), Düsseldorf

b)

Assicurazione pensione degli
impiegati:

Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlino

4. Prestazioni disoccupazione e prestazioni familiari:

Ufficio dell’impiego competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato

B. Belgio

I. Istituti del luogo di residenza

1. Malattia, maternità:

enti assicurativi

2. Invalidità:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité, conjointement avec les organismes assureurs
(Istituto nazionale di assicurazione malattia invalidità), Bruxelles,
congiuntamente con gli enti
assicurativi

3. Vecchiaia, decessi (pensioni):

Office national des pensions
(Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles
Institut national d’assurance
sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazione sociale per lavoratori indipendenti), Bruxelles

4. Infortuni sul lavoro (prestazioni in
natura):

enti assicurativi

5. Malattie professionali:

Fonds des maladies professionnelles (Fondo per malattie professionali), Bruxelles

6. Assegni per decessi:

Organismes assureurs, conjointement avec l’Institut national
d’assurance maladie‑invalidité
(enti assicurativi, in relazione con l’Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles

7. Disoccupazione:

Office national de l’emploi (Ufficio nazionale dell’impiego), Bruxelles

8. Prestazioni familiari:

Office national des allocations
familiales pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale degli assegni
familiari per lavoratori salariati), Bruxelles

Institut national d’assurances
sociales pour travailleurs
indépendants (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori
indipendenti), Bruxelles

II. Istituti del luogo di dimora

1. Malattia, maternità:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité, (Istituto
nazionale di assicurazione
malattia‑invalidità) tramite enti
assicurativi, Bruxelles

2. Infortuni sul lavoro:

Istitut national d’assurance
maladie‑invalidité (Istituto
nazionale di assicurazione
malattia‑invalidità) tramite enti
assicurativi, Bruxelles

3. Malattie professionali:

Fonds des maladies professionnelles (Fondo malattie professionali),
Bruxelles

C. Francia

Istituti del luogo di residenza e istituti del luogo di dimora

1. Assicurazione malattia‑maternità –
infortuni sul lavoro –
malattie professionali – decessi:

Caisse primaire nationale
d’assurance maladie de la batellerie, Section rhénane (Cassa primaria
nazionale di assicurazione malattia dei battellieri, Sezione renana), Strasburgo

2. Assicurazione invalidità:

Caisse regionale d’assurance
vieillesse (Cassa regionale di
assicurazione vecchiaia), Strasburgo

3. Assicurazione vecchiaia:

Caisse regionale d’assurance
vieillesse (Cassa regionale di
assicurazione vecchiaia), Strasburgo
Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia per i lavoratori salariati), Parigi

4. Prestazioni familiari:

Caisse nationale d’allocations
familiales de la navigation intérieure (Cassa nazionale assegni familiari della navigazione interna), Parigi

5. Disoccupazione:

Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce
(Associazione per l’impiego nell’Industria e nel Commercio) del luogo di residenza o di dimora

D. Lussemburgo

1. Malattia‑maternità:

Caisse nationale d’assurance
maladie des ouvriers (Cassa
nazionale di assicurazione malattia per gli operai), Lussemburgo

2. Invalidità – vecchiaia decessi (pensioni):

a)

per gli operai:

Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (Istituto di assicurazione vecchiaia e invalidità), Lussemburgo

b)

per gli impiegati:

Caisse de pension des employés
privés (Cassa pensione degli
impiegati privati), Lussemburgo

c)

per i lavoratori indipendenti:

Caisse de pension des artisans,
des commerçants et industriels (Cassa pensione degli artigiani,
dei commercianti e industriali),
Lussemburgo

3. Infortuni sul lavoro e malattie
professionali:

Association d’assurance contre
les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Lussemburgo

4. Disoccupazione:

Administration de l’emploi
(Amministrazione dell’impiego), Lussemburgo

5. Prestazioni familiari:

Caisse nationale des prestations
familiales (Cassa nazionale
delle prestazioni familiari),
Lussemburgo

E. Olanda

1. Malattia, maternità, infortuni sul
lavoro, malattie professionali:

a)

prestazioni in natura:

i)

istituto del luogo di residenza:

una cassa malati competente per
il luogo di residenza, scelta dall’interessato

ii)

istituti del luogo di dimora:

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Anoz) (Cassa mutua generale olandese), Utrecht

b)

prestazioni in contanti:

Nieuwe Algemene Bedrijs-
vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam

2. Invalidità:

a)

quando l’interessato ha anche diritto a prestazioni in virtù della sola
legislazione olandese, a prescindere dall’applicazione dell’Accordo:

Associazione professionale
competente

b)

in tutti gli altri casi:

Nieuwe Algemene Bedrijs-
vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam

3. Vecchiaia e decessi (pensioni):
Per l’applicazione dell’articolo 29
dell’Accordo amministrativo:

Sociale Verzekeringsbank
(Banca delle Assicurazioni sociali), Amsterdam

4. Disoccupazione:

Nieuwe Algemene Bedrijfs-
vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam

5. Assegni familiari:

Raad van Arbeid (consulente del
lavoro) nel cui ambito risiedono i membri della famiglia)

F. Svizzera

1. Assicurazione malattia, comprese le
prestazioni in caso di maternità:

Cassa malati pubblica, Basilea Città

2. Assicurazione invalidità:

Cassa svizzera di compensazione, Ginevra

3. Assicurazione vecchiaia e superstiti:

Cassa svizzera di compensazione, Ginevra

4. Prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità:

Uffici competenti del Cantone di
dimora o di domicilio

5. Assicurazione obbligatoria in caso di infortunio (comprese le malattie
professionali):

Cassa nazionale svizzera di
assicurazione in caso di infortunio, Agenzia di circondario di Basilea, Basilea

6. Assicurazione contro la disoccupazione:

La competente Cassa di assi-
curazione contro la disoccupazione

7. Assegni familiari:

Cassa di compensazione per assegni familiari di Basilea Città, Basilea

Allegato 4
Enti di collegamento

(art. 3 par. 4 dell’Accordo amministrativo)

A. Germania

1. Assicurazione malattia:

Bundesverband der Ortskrankenkassen (Federazione nazionale delle casse locali di malattia), Bonn

2. Assicurazione pensione:

a)

Assicurazione pensione degli
operai:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di
assicurazione della provincia
renana), Düsseldorf

b)

Assicurazione pensione degli
impiegati:

Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (Ufficio federale di
assicurazione degli impiegati),
Berlino

3. Assicurazione contro gli infortuni:

Binnenschiffahrts‑Berufsgenossenschaft (Associazione professionale della navigazione interna),
Duisburgo

4. Prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari:

Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (sede centrale dell’Ufficio
federale del lavoro), Norinberga

B. Belgio

1. Malattia, maternità:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité (Istituto
nazionale dell’assicurazione
malattia‑invalidità), Bruxelles

2. Invalidità:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité (Istituto
nazionale dell’assicurazione
malattia‑invalidità), Bruxelles

3. Vecchiaia, decessi (pensioni):

Office national des pensions
(Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles Istitut national
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto
nazionale delle assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti), Bruxelles

4. Infortuni sul lavoro e malattie
professionali:

Ministère de la Prévoyance
sociale (Ministero della Previdenza sociale), Bruxelles

5. Assegni per decessi:

Institut nationale d’assurance
maladie‑invalidité (Istituto
nazionale dell’assicurazione
malattia invalidità), Bruxelles

6. Disoccupazione:

Office national de l’emploi (Ufficio nazionale dell’impiego), Bruxelles

7. Prestazioni familiari:

Office national d’allocations
familiales pour travailleurs salariés
(Ufficio nazionale degli assegni
familiari per lavoratori salariati), Bruxelles Institut national
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto
nazionale delle assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti), Bruxelles

C. Francia

1. Legislazione di sicurezza sociale:

Centre de Sécurité Sociale des
Travailleurs Migrants (Centro di
sicurezza sociale dei lavoratori
migranti), Parigi

2. Assicurazione disoccupazione:

Diréction départementale du travail et de l’emploi du Bas‑Rhin
(Direzione dipartimentale del lavoro e dell’impiego del Reno inferiore), Strasburgo

D. Lussemburgo

1. Per l’applicazione dell’articolo 78 dell’Accordo amministrativo:

a)

malattia‑maternità:

Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Lussemburgo

b)

infortuni sul lavoro e malattie
professionali:

Association d’assurance contre
les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione
contro gli infortuni, sezione industriale), Lussemburgo

c)

prestazioni familiari:

Caisse nationale des prestations
familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), Lussemburgo

2. In tutti gli altri casi:

Inspection générale de la sécurité sociale (Ispezione generale della
sicurezza sociale), Lussemburgo

E. Olanda

1. Malattia, maternità, infortuni sul
lavoro, malattie professionali e disoccupazione:

a)

Prestazioni in natura:

Ziekenfondsraad (Consulenza delle casse malati), Amstelveen

b)

Prestazioni in contanti:

Nieuwe Algemene Bedrijfs-
vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam

2. Vecchiaia, decessi (pensioni),
prestazioni familiari:

a)

in linea di massima:

Sociale Verzekeringsbank
(Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam

b)

relazioni con il Belgio:

Bureau voor Belgische Zaken de
sociale verzekering betreffende (Ufficio degli affari belgi in materia di sicurezza sociale), Breda

c)

relazioni con la Germania:

Bureau voor Duitse Zaken van de Vereniging vari Raden van Arbeid (Ufficio degli affari germanici della federazione dei consulenti del
lavoro), Nijmegen

F. Svizzera

1. Assicurazione malattia, comprese le prestazioni in caso di maternità:

Cassa malati pubblica di Basilea Città, Basilea

2. Assicurazione invalidità:

Cassa svizzera di compensazione, Ginevra

3. Assicurazione vecchiaia e superstiti:

Cassa svizzera di compensazione, Ginevra

4. Prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

5. Assicurazione obbligatoria in
caso di infortunio (comprese le malattie professionali):

Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortuni, Lucerna

6. Assicurazione disoccupazione:

Cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione di Basilea Città, Basilea

7. Assegni familiari:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Allegato 5
I. Accordi internazionali in vigore

(art. 3 par. 5 dell’Accordo amministrativo)

Germania – Belgio – Francia – Lussemburgo – Olanda

Nelle relazioni tra la Germania, la Francia, il Lussemburgo e l’Olanda sono applicabili le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 574/72 e dell’allegato 5 fintantoché si riferiscono alle modalità di rimborso delle prestazioni e dei costi di controllo amministrativi e sanitari come anche alla riscossione e all’esazione delle quote.

Svizzera – Germania

L’Accordo amministrativo del 25 agosto 1978 5 sulle modalità di applicazione della Convenzione del 25 febbraio 1964 sulla sicurezza sociale nel tenore modificato e completato dall’Accordo completivo del 9 settembre 1975.

Svizzera – Belgio

Le disposizioni dell’Accordo amministrativo del 30 novembre 1978 6 sull’applicazione della Convenzione del 24 settembre 1975 di sicurezza sociale inerenti all’assicurazione invalidità.

Svizzera – Francia

Le disposizioni dell’Accordo amministrativo del 3 dicembre 1976 7 concernente le modalità di applicazione della Convenzione del 3 luglio 1975 relativa alla sicurezza sociale sull’assicurazione invalidità.

Svizzera – Olanda

Le disposizioni dell’Accordo amministrativo del 29 maggio 1970 8 e dell’Accordo amministrativo complementare del 16 gennaio/9 febbraio 1987 sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 27 maggio 1970 inerente all’assicurazione invalidità.

II. Accordi anteriori mantenuti in vigore –
Modalità di pagamento

(art. 42 par. 2 e 60 dell’Accordo amministrativo)

Germania – Olanda

Gli articoli 17, 18, 19 e 21 dell’Accordo amministrativo n. 1 del 18 giugno 1954 concernente la Convenzione del 29 marzo 1951 (pagamento delle pensioni e rendite).

Allegato 6
Istituti ed enti designati

(art. 3 par. 6 dell’Accordo amministrativo)

A. Germania

1. Per l’applicazione dell’articolo 63 paragrafo 2 e degli articoli 66 e 67 dell’Accordo amministrativo:

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro)
nel cui ambito si trova l’ultimo luogo di residenza o di dimora del lavoratore o, qualora non abbia né risieduto né dimorato in Germania durante la sua attività, l’Ufficio
del lavoro nel cui ambito si trova l’ultimo luogo di impiego
del lavoratore in Germania

2. Per l’applicazione dell’articolo 68 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo:

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) nel cui settore si trova l’ultimo luogo di impiego del battelliere renano

3. Per l’applicazione dell’articolo 74 paragrafo 2 e dell’articolo 76 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo:

a)

prestazioni familiari pagate ad una persona in favore di un orfano:

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro),
Norimberga

b)

supplementi per figli alle pensioni e rendite dei regimi legali di
assicurazione pensione:

istituti di assicurazione designati
in quanto tali di cui all’allegato 2 numero 2

4. Per l’applicazione dell’articolo 79
paragrafi 1 e 2 dell’Accordo
amministrativo:

a)

esazione di prestazioni in natura versati indebitamente a lavoratori su presentazione di un’attestazione prevista nell’articolo 9 paragrafo 1 dell’Accordo amministrativo:

istituto di assicurazione malattia
designato nell’attestazione certificante il diritto alle prestazioni

b)

esazione di prestazioni in natura versate indebitamente a lavoratori su presentazione di un’attestazione di cui all’articolo 44 paragrafo 1 dell’Accordo amministrativo:

i)

nel caso in cui l’istituto
competente sia stato un istituto
di assicurazione malattia se l’interessato avesse avuto diritto alle prestazioni:

istituto di assicurazione designato nell’attestazione certificante il
diritto alle prestazioni

ii)

negli altri casi:

Binnenschiffahrts‑Berufsgenossenschaft (Associazione professionale della navigazione interna) Duisburgo

5. Per l’applicazione dell’articolo 83 dell’Accordo amministrativo:

istituto di assicurazione malattia competente per il luogo di residenza dell’interessato

B. Belgio

1. Per l’applicazione dell’articolo 71
paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo:

a)

regime dei lavoratori salariati:

Cassa di compensazione degli
assegni familiari per lavoratori
salariati alla quale é affiliato il
datore di lavoro

b)

regime dei lavoratori indipendenti:

Institut national des assurances
sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle
assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti) Bruxelles

2. Per l’applicazione dell’articolo 79 dell’Accordo amministrativo:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité (Istituto
nazionale di assicurazione
malattia‑invalidità), Bruxelles

3. Per l’applicazione dell’articolo 83 dell’Accordo amministrativo:

a)

invalidità:

Institut national d’assurance
maladie‑invalidité (Istituto
nazionale di assicurazione
malattia‑invalidità, Bruxelles

b)

vecchiaia‑decessi (pensioni):

Office national des pensions
(Ufficio nazionale delle pensioni) Bruxelles

C. Francia

1. Per l’applicazione dell’articolo18 paragrafi 1, 25, 56, e 67 dell’Accordo amministrativo:

Municipio del luogo di residenza

2. Per l’applicazione dell’articolo79 paragrafi 1 e 2 dell’Accordo amministrativo:

Caisse primaire nationale
d’assurance maladie de la Batellerie, Section Rhénane (Cassa primaria di
assicurazione malattia dei
battellieri, Sezione renana),
Strasburgo

3. Per l’applicazione dell’articolo 63
paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: Attestazioni relative ai periodi di impiego:

a)

Periodi di impiego nella
navigazione interna renana francese:

Inspection du Travail des Transports Subdivision du Bas‑Rhin
(Ispettorato del Lavoro dei
Trasporti, sottodivisione del Reno inferiore), Strasburgo

b)

Periodi di impiego anteriori relativi ad altre attività:

Direzione dipartimentale del lavoro e dell’impiego del luogo medesimo in cui é stata svolta l’attività o, se del caso, il funzionario responsabile del servizio dell’ispettorato del
lavoro per il settore in questione

c)

Periodi di impiego presso privati:

Attestazione rilasciata dal datore di lavoro

d)

Periodi di impiego nelle
amministrazioni statali, collettività territoriali o enti pubblici
amministrativi:

Attestazione rilasciata dal datore di lavoro

4. Per l’applicazione dell’articolo 65 dell’Accordo amministrativo:

a)

Prestazioni di assicurazione:

Association pour l’emploi dans
l’industrie et le commerce (ASSEDIC) (Associazione per l’impiego nell’industria e nel
commercio) dell’ultimo luogo di
residenza in Francia

b)

Prestazioni del regime di solidarietà:
(Prestazioni a carattere non
contributivo)

Direzione dipartimentale del lavoro e dell’impiego del dipartimento
dell’ultimo luogo di residenza in Francia

5. Per l’applicazione dell’articolo 66 dell’Accordo amministrativo

Attestazione per il calcolo delle
prestazioni (cf. art. 63 par. 2)

6. Per l’applicazione dell’articolo 67 dell’Accordo amministrativo:
Attestazione relativa ai membri della famiglia da prendere in considerazione:

a)

certificato di residenza:

Municipio del luogo di residenza

b)

Certificati da non prendere in
considerazione per il calcolo delle prestazioni:

senza oggetto

D. Lussemburgo

1. Per l’applicazione dell’articolo 63 paragrafo 2 e degli articoli 66 e 67 dell’Accordo amministrativo:

Administration de l’emploi (amministrazione dell’impiego), Lussemburgo

2. Per l’applicazione dell’articolo 68 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo:

L’ultima cassa malati alla quale era affiliato l’interessato

3. Per l’applicazione dell’articolo 76 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo:

a)

prestazioni dell’assicurazione
pensione:

Istituto di assicurazione pensione designato nell’allegato 2 numero 2

b)

prestazioni familiari:

Caisse nationale des prestations
familiales (Cassa nazionale per le prestazioni familiari), Lussemburgo

4. Per l’applicazione dell’articolo 79 paragrafo 1 dell’Accordo amministrativo:

a)

malattia‑maternità:

Caisse nationale d’assurance
maladie des ouvriers (Cassa
nazionale di assicurazione per gli operai), Lussemburgo

b)

infortuni sul lavoro:

Association d’assurance contre
les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione
contro gli infortuni, sezione
industriale), Lussemburgo

E. Olanda

1. Per l’applicazione degli articoli 18 paragrafo 1, 25, 56, 67 e 83 dell’Accordo amministrazione:

Nieuwe Algemene Bedrijfs-
vereniging (Nuova associazione professionale generale) Amsterdam

2. Per l’applicazione dell’articolo 68 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo:

Sociale Verzekeringsbank
(Banca delle Assicurazioni Sociali), Amsterdam

3. Per l’applicazione dell’articolo 79 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo:

Zickenfondsraad (Consulente delle casse malati), Amstelveen

F. Svizzera

1. Per l’applicazione degli articoli 18 paragrafo 1, 25, 56, 71 paragrafo 2 e 74 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo:

Autorità comunali competenti del uogo di residenza o di soggiorno ei membri della famiglia

2. Per l’applicazione degli articoli 3 paragrafo 2, 66 e 67 dell’Accordo amministrativo:

Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna

3. Per l’applicazione degli articoli 8 paragrafo 2 e 83 dell’Accordo amministrativo:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

4. Per l’applicazione dell’articolo 76 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo:

Cassa di compensazione per gli assegni familiari di Basilea Città, Basilea

5. Per l’applicazione dell’articolo 79 paragrafo 1 dell’Accordo amministrativo:

la competente cassa malati
riconosciuta o la cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortuni, Agenzia di circondario di Basilea, Basilea

6. Per l’applicazione dell’articolo 79 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo:

La competente cassa malati riconosciuta

Allegato 7
Servizio delle prestazioni familiari

(art. 3 par. 7, art. 72 par. 1 e 2, art. 73 par. 1 dell’Accordo amministrativo)

A. Germania

Per un trimestre civile come periodo di riferimento nelle relazioni tra la Germania e l’Olanda.

Per un mese civile come periodo di riferimento nelle relazioni con gli altri Paesi Contraenti.

B. Belgio

(art. 3 par. 7, art. 72 par. 1 e 2 dell’Accordo amministrativo)

1. Regime dei lavoratori indipendenti:

Gli assegni familiari sono pagati mensilmente nel corso del mese
civile successivo a quello cui si fa riferimento

2. Regime dei lavoratori salariati:

gli assegni familiari sono concessi per un mese civile

C. Francia

Gli assegni familiari sono pagati mensilmente, scaduto il termine, il primo giorno del mese civile successivo a quello per cui è dovuto l’importo e con un periodo di riferimento di una durata di almeno un mese civile.

Per quanto concerne le relazioni tra la Francia e l’Olanda il periodo di riferimento è di un trimestre civile.

D. Lussemburgo

Il periodo di riferimento nelle relazioni tra il Lussemburgo e l’Olanda è di un trimestre civile e di un mese civile nelle relazioni con le altre Parti contraenti.

E. Olanda

Gli assegni familiari sono pagati con un periodo di riferimento di un trimestre civile.

F. Svizzera

Nelle relazioni tra la Svizzera e le altre Parti Contraenti si applica, per gli assegni familiari ai battellieri del Reno salariati, un periodo di riferimento di un mese civile.