Per beneficiare di prestazioni in contanti giusta l’articolo 40 paragrafo 1 lettera a) numero ii) dell’Accordo, ad eccezione delle rendite, il battelliere del Reno si rivolge, entro tre giorni dall’insorgere dell’incapacità di lavoro, all’istituto del luogo di soggiorno e presenta, ove stabilito dalla legislazione dell’istituto del luogo di soggiorno o di quello competente, un’attestazione del medico curante certificante l’incapacità lavorativa. Indica inoltre il proprio indirizzo nel luogo di soggiorno nonché nome indirizzo dell’istituto competente.
Se i medici curanti non rilasciano alcuna attestazione d’incapacità di lavoro, il battelliere del Reno si rivolge direttamente all’istituto del luogo di soggiorno entro il termine stabilito dalla legislazione da esso applicata. Tale istituto ordina immediatamente l’accertamento medico dell’incapacità di lavoro nonché il rilascio dell’attestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
L’istituto del luogo di soggiorno trasmette senza indugio all’istituto competente i documenti menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e comunica in particolare la durata prevista dell’incapacità di lavoro.
L’istituto del luogo di soggiorno fa eseguire quanto prima i controlli medici e amministrativi del battelliere del Reno e ne comunica senza indugio i risultati all’istituto competente che conserva il diritto di far visitare il battelliere da un medico di propria scelta e a proprie spese. Se l’istituto competente rifiuta di concedere le prestazioni per inosservanza, da parte del battelliere, delle norme di controllo, comunica tale decisione a quest’ultimo e ne invia contemporaneamente copia all’istituto del luogo di soggiorno.
L’istituto del luogo di soggiorno informa senza indugio il battelliere del Reno e contemporaneamente l’istituto competente sul termine dell’incapacità di lavoro. Se anche quest’ultimo decide che il battelliere è idoneo a riprendere il lavoro, gli comunica tale decisione e ne trasmette senza indugio copia all’istituto del luogo di soggiorno.
Se per lo stesso caso, l’istituto del luogo di soggiorno e l’istituto competente hanno determinato due date diverse per il termine dell’incapacità lavorativa, fa fede quella determinata dall’istituto competente.
Se riprende il lavoro, il battelliere del Reno lo comunica all’istituto competente ove stabilito dalla legislazione applicabile a quest’ultimo.
L’istituto competente versa le prestazioni in contanti in modo appropriato, segnatamente mediante mandato postale internazionale, e ne informa l’istituto del luogo di soggiorno. Se dette prestazioni sono concesse dall’istituto del luogo di soggiorno a carico dell’istituto competente, quest’ultimo, giusta la propria legislazione, informa il battelliere del Reno sui suoi diritti, e gli indica l’istituto incaricato di versare dette prestazioni. Contemporaneamente informa l’istituto del luogo di soggiorno sull’ammontare delle prestazioni, sulle date dei versamenti e sulla durata massima della loro concessione giusta la legislazione dello Stato competente.
In quanto siano interessate e previa autorizzazione del Centro amministrativo, due o più Parti Contraenti possono convenire modalità d’applicazione diverse da quelle stabilite dai paragrafi 1 a 8 del presente articolo. Applicazione dell’articolo 41 dell’Accordo