Ai fini della presente Convenzione:
- «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, e «Albania» designa la Repubblica di Albania;
- «norme giuridiche» designa le leggi e le disposizioni di esecuzione degli Stati contraenti in materia di sicurezza sociale menzionate nell’articolo 2;
- «territorio» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera,–per quanto riguarda l’Albania, il territorio della Repubblica di Albania;
- «cittadini» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, persone di cittadinanza svizzera,–per quanto riguarda l’Albania, persone di cittadinanza albanese;
- «familiari, superstiti e aventi diritto» designano le persone definite o riconosciute come tali dalle norme giuridiche nazionali applicabili;
- «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione o i periodi equiparati riconosciuti come tali dalle norme giuridiche di ciascuno Stato contraente;
- «domicilio» designa il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «residenza» designa il luogo in cui una persona dimora abitualmente;
- «luogo di dimora» designa il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;
- «autorità competente» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,–per quanto riguarda l’Albania il ministero competente per le norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
- «istituzione competente» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, l’organo incaricato di applicare le norme giuridiche menzionate nell’articolo 2,–per quanto riguarda l’Albania, l’organo incaricato di applicare le norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
- «organismo di collegamento» designa l’istituzione designata come tale dall’autorità competente di ciascuno Stato contraente per garantire le funzioni di coordinamento, d’informazione e di assistenza amministrativa al fine di applicare la presente Convenzione;
- «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati;
- «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi.
I termini non definiti al paragrafo 1 hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili degli Stati contraenti.