Se una persona ha diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a prestazioni in natura in caso d’infortunio sul lavoro (malattia professionale), essa fruisce parimente di tali prestazioni, salvo restando l’articolo 25, numero 1, lettera b, ove abbia trasferito il proprio domicilio, durante la cura medica, nel territorio dell’altra Parte, previo consenso dell’istituto competente. Il consenso al trasferimento del domicilio dev’essere dato ove non sorga alcuna contestazione medicale e se la persona si reca dai propri familiari. Il consenso può essere concesso dopo il trasferimento, se i presupposti sono adempiuti e se la persona considerata non ha potuto chiederlo prima, per motivi estranei alla sua volontà.
Ove una persona abbia diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a prestazioni in natura per un infortunio sul lavoro (malattia professionale) verificatosi sul territorio dell’altra Parte, o avvenuto precedentemente, tali prestazioni vanno parimente pagate durante il soggiorno sul territorio di quest’ultima Parte, in quanto esse si avverino necessarie.
Le prestazioni in natura che una persona deve ricevere conformemente ai numeri 1 o 2 sono concesse secondo le disposizioni legali applicabili all’istituto assicuratore del luogo di dimora, come se la persona fosse assicurata presso questo istituto. L’istituto germanico d’assicurazione contro gli infortuni, che sarebbe competente ove occorresse risolvere circa il diritto alle prestazioni secondo le disposizioni legali germaniche, può fornire le prestazioni invece dell’istituto germanico menzionato nel primo periodo.
- nella Repubblica federale di Germania: dalla locale cassa malati generale (Allgemeine Ortskrankenkasse), competente secondo il domicilio dell’interessato,
- in Svizzera: dall’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni,
Protesi e altre prestazioni materiali di notevole importanza devono essere concesse, salvo casi urgenti, unicamente previo consenso dell’istituto competente.
Le persone e gli organismi che hanno concluso, con gli istituti d’assicurazione menzionati nel capoverso 3, contratti in materia di concessione di prestazioni in natura a favore degli assicurati di siffatti istituti sono pure tenuti alla concessione di prestazioni in natura a favore delle persone menzionate nel capoverso 2, come se queste persone fossero assicurate presso gli istituti d’assicurazione menzionati nel capoverso 3 e s’applicassero loro i contratti precitati.