I cittadini germanici, domiciliati in Svizzera, hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e superstiti, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se, immediatamente prima del momento a contare dal quale chiedono la rendita, abbiano risieduto in Svizzera, senza interruzione, almeno dieci anni interi, in caso di rendita di vecchiaia, oppure almeno 5 anni interi, in caso di rendita per superstiti o di vecchiaia, a quella sostituita, purché appartengono a una delle seguenti categorie di persone:
- persone nate avanti il 1o luglio 1883 ed i loro superstiti;
- donne divenute vedove e bambini divenuti orfani avanti il 1o dicembre 1948.
Le rendite secondo il capoverso 1, per le quali esista un diritto per il mese dell’entrata in vigore della presente convenzione, sono accordate con effetto retroattivo, ma, il più presto, a contare dal 1 o gennaio 1961.
Sono considerati cittadini germanici ai sensi della presente convenzione completiva, i germanici secondo la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.