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0.831.109.136.122

Secondo Accordo completivo
della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale
di Germania

RU 1990 492; FF 1989 II 4B

Traduzione1

Concluso il 2 marzo 1989
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19892
Ratificato con strumenti scambiati il 21 febbraio 1990
Entrato in vigore il 1o aprile 1990

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania

hanno deciso di modificare e completare come segue la Convenzione di sicurezza sociale conclusa dai due Stati il 25 febbraio 1964 3 – qui di seguito «convenzione» – nel suo tenore riveduto dall’Accordo completivo del 9 settembre 1975 4 :

Art. 1

Nell’articolo 1 della convenzione è inserito, dopo il numero 2, il numero 2a del tenore seguente:5

L’articolo 2 della convenzione riceve il tenore seguente:6

L’articolo 3 della convenzione riceve il tenore seguente:7

L’articolo 4 della convenzione riceve il seguente tenore:8

L’articolo 4a, del seguente tenore, è inserito nella convenzione dopo l’arti colo 4:9

L’articolo 5 capoverso 1 della convenzione riceve il tenore seguente:10

L’articolo 6 capoverso 1 secondo periodo della convenzione è abrogato.

L’articolo 6 capoverso 5 della convenzione è abrogato.

L’articolo 7 capoverso 1 della convenzione riceve il seguente tenore:11

L’articolo 7 capoverso 4 della convenzione è abrogato.

L’articolo 9 della convenzione riceve il tenore seguente:12

L’articolo 10, del tenore seguente, è inserito dopo l’articolo 9 d ella conven zione:13

La parte Ia, del tenore seguente, è inserita dopo la parte I della convenzione:14

L’articolo 11 della convenzione è modificato come segue:

  1. Il capoverso 2 riceve il tenore seguente:[tab]…15
  2. Viene inserito il seguente capoverso 3:[tab]…16
  3. Viene inserito il seguente capoverso 4:[tab]…17

Il capoverso 3, del tenore seguente, è inserito dopo l’articolo 12 capoverso 2 della convenzione:18

L’articolo 13 della convenzione riceve il tenore seguente:19

L’articolo 14 della convenzione riceve il tenore seguente:20

L’articolo 15 capoverso 2 della convenzione è abrogato.

L’articolo 16 della convenzione riceve il tenore seguente:21

L’articolo 19 capoverso 2 della convenzione è abrogato.

Il capoverso 5, del tenore seguente, è inserito dopo l’articolo 21 capoverso 4 della convenzione:22

L’articolo 26 della convenzione è abrogato.

L’articolo 28 della convenzione riceve il seguente tenore:23

L’articolo 30a, del tenore seguente, è inserito dopo l’articolo 30 della conve n zione:24

L’artico lo 35 capoverso 2 della convenzione riceve il tenore seguente:25

L’articolo 38 della Convenzione viene modificato come segue:

  1. Il testo attuale diventa il capoverso 1.
  2. I capoversi 2 e 3, del tenore seguente, sono inseriti dopo il capoverso 1:[tab]…26

L’articolo 39 capoverso 1, secondo periodo della Convenzione è abrogato.

Il punto 1a, del tenore seguente, è inserito dopo il punto 1 del protocollo finale della convenzione:27

Nel punto 2 del protocollo finale della convenzione, l’espressione «purché qu e sti ultimi non dispongano altrimenti» è soppressa.

Il punto 2a, del tenore seguente, è inserito dopo il punto 2 del protocollo finale della convenzione:28

Il punto 3 del protocollo finale della convenzione riceve il seguente tenore:29

Il punto 7 del protocollo finale delle convenzione riceve il tenore seguente:30

Due punti 7a e 7b, del tenore seguente, sono inseriti dopo il punto 7 del prot o collo finale della convenzione:31

Il punto 8a, del seguente tenore, è inserito dopo il punto 8 del protocollo finale della convenzione:32

I punti 9a–9k, del tenore seguente, sono inseriti dopo il punto 9 del protocollo finale della convenzione:33

Il punto 10 del protocollo finale della convenzione riceve il seguente tenore:34

Il punto 10c del protocollo finale della convenzione è modificato come segue:

  1. Il capoverso 1 è completato come segue:[tab]…35
  2. Nel capoverso 2 l’espressione «nella Repubblica federale di Germania»è sostituita da «fuori della Svizzera».

Il punto 10g del protocollo finale della convenzione è abrogato.

Il punto 11a, del seguente tenore, è inserito dopo il punto 11 del protocollo finale della convenzione:36

I punti 13 e 14 del protocollo finale della convenzione sono abrogati.

Art. 2

L’accordo completivo della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, concluso il 9 settembre 1975 37 , riceve la denominazione «Primo accordo completivo della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania».

Art. 3

L’articolo 4 della convenzione, nel nuovo tenore introdotto dal presente accordo completivo, non si oppone alla continuazione dell’adesione obbligatoria all’assicurazione germanica per le pensioni cominciata prima dell’entrata in vigore di detto accordo, a condizione che la persona obbligatoriamente assicurata, o l’organismo abilitato a domandare l’assicurazione obbligatoria qualora l’interessato non possa farlo, non dichiari all’organismo incaricato dell’incasso dei contributi, entro un anno a contare dall’entrata in vigore del presente accordo completivo, che l’assicurazione obbligatoria deve terminare alla data d’entrata in vigore precitata.

L’articolo 16 della convenzione, nel nuovo tenore introdotto dal presente accordo completivo, non tange il diritto all’adesione volontaria all’assicurazione germanica per le pensioni delle persone che hanno già esercitato, prima dell’entrata in vigore del presente accordo completivo, il diritto all’assicurazione volontaria in virtù della convenzione del tenore del primo accordo completivo.

Le disposizioni si applicano pure agli eventi assicurati avveratisi prima dell’entrata in vigore del presente accordo completivo. Prestazioni dell’assicurazione per le pensioni giusta queste disposizioni possono essere accordate a contare dal 1 o gennaio 1982 al più presto. Una domanda inoltrata entro un anno dall’entrata in vigore del presente accordo completivo è considerata presentata in tempo utile. Per il resto, il presente accordo completivo non fonda alcuna pretesa a prestazioni prima della sua entrata in vigore.

  1. dell’articolo 1 numero 5,
  2. dell’articolo 1 numero 14 lettera b,
  3. dell’articolo 1 numero 16,
  4. dell’articolo 1 numero 17,

L’articolo 1 numero 5 si applica pure ai periodi anteriori all’entrata in vigore del presente accordo completivo per quanto concerne le prestazioni dell’assicurazione germanica per le pensioni riguardanti l’educazione dei figli delle madri nate prima del 1921.

Le decisioni anteriori non pregiudicano l’applicazione del presente accordo completivo.

  1. Se una persona con dimora abituale in Svizzera e per la quale non entra in considerazione un’indennità compensatrice conformemente all’articolo 14 della convenzione nel tenore introdotto dal presente accordo completivo beneficiava, il giorno precedente l’entrata in vigore del presente accordo completivo, di un’indennità siffatta per un’assicurazione contro le malattie in Svizzera, l’indennità continua ad essere versata conformemente alle disposizioni legali germaniche.
  2. Se il giorno precedente l’entrata in vigore del presente accordo completivo, una persona con dimora abituale sul territorio della Repubblica federale di Germania poteva pretendere un’indennità compensatrice per un’assicurazione svizzera contro le malattie conformemente alle disposizioni legali germaniche in relazione con l’articolo 14 della convenzione nel tenore non modificato del presente accordo completivo, quest’indennità continua ad esserle versata dopo l’entrata in vigore dell’accordo; in tal caso, l’assicurazione svizzera contro le malattie continua ad essere equiparata all’assicurazione germanica contro le malattie.

Le prestazioni stabilite prima dell’entrata in vigore del presente accordo completivo saranno rivedute su domanda. Possono pure esserlo d’ufficio. Se l’ammontare riveduto è inferiore a quello della prestazione versata anteriormente, continua ad essere versato quest’ultimo ammontare.

Art. 4

Il presente accordo completivo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.

Art. 5

Il presente accordo completivo è parimenti applicabile al «Land» di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia pervenire al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore del presente accordo completivo.

Art. 6

Il presente accordo completivo deve essere ratificato; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn non appena possibile.

Il presente accordo completivo è applicabile per la stessa durata e alle stesse condizioni della convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo completivo e l’hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in due esemplari, a Berna, il 2 marzo 1989.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Flavio Cotti

Hermann Wentker
Norbert Blüm

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