Nel presente Accordo:
- «Accordo» designa il presente Accordo amministrativo;
- «Istituzione competente» designa:(a)in Svizzera,(i)per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 3, la cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità cui è affiliato il datore di lavoro, e(ii)per quanto concerne l’applicazione degli altri articoli, la cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità che assicura la persona interessata o le versa una prestazione;(b)in Australia,(i)per quanto concerne le leggi che costituiscono il diritto in materia di sicurezza sociale: «Centrelink», e(ii)per quanto concerne la legislazione relativa alla previdenza garantita («superannuation guarantee»): l’ufficio delle imposte australiano («Australian Taxation Office»).
- «Organismo di collegamento» designa:(a)in Svizzera,(i)per quanto riguarda l’assicurazione vecchiaia e superstiti, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra (detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione»),(ii)per quanto riguarda l’assicurazione invalidità, l’ufficio AI per gli assicurati all’estero;(b)in Australia,(i)per quanto concerne le leggi che costituiscono il diritto della sicurezza sociale: «Centrelink International Services», e(ii)per quanto concerne la legislazione relativa alla previdenza garantita («superannuation guarantee»): l’ufficio delle imposte australiano («Australian Taxation Office»).
I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.