I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
0.831.109.232.12
Accordo amministrativo
concernente le modalità di applicazione
della Convenzione di sicurezza sociale
tra la Confederazione Svizzera e il Canada,
conclusa il 24 febbraio 1994
Traduzione1
RU 1995 4296
Concluso il 24 febbraio 1994
Entrato in vigore il 1° ottobre 1995
(Stato 1° ottobre 1996)
In conformità all’articolo 18 lettera a) della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Canada, conclusa il 24 febbraio 1994 2 , denominata in seguito «Convenzione», le autorità competenti svizzere e canadesi, ossia:
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
il Ministro dell’Impiego e dell’Immigrazione
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1
Art. 2
Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 18 lettera a) della Convenzione
- per quanto riguarda la Svizzera: la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, denominata in seguito «Cassa svizzera»;
- per quanto riguarda il Canada: la Division des opérations internationales, Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Ministère du Développement des ressources humaines, a Ottawa.
Art. 3
Le autorità competenti dei due Stati o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento concordano le misure amministrative e allestiscono i moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo amministrativo.
Capitolo 2 Disposizioni relative alla legislazione applicabile
Art. 4
Nei casi di cui all’articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione, l’organismo dello Stato la cui legislazione è applicabile rilascia, su richiesta, un certificato attestante che la o le persone interessate rimangono sottoposte a tale legislazione.
Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato
- in Svizzera: dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
- in Canada: dalla Section des retenues à la source del Ministère du Revenu national, Accise, Douanes et Impôt.
Le domande volte a prorogare il distacco devono essere presentate all’autorità competente dello Stato sul cui territorio la persona è distaccata. Le decisioni prese dalle autorità competenti sono comunicate agli organismi interessati del loro Paese.
Art. 5
Per l’esercizio definitivo del diritto d’opzione previsto all’articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione, il personale rimette, direttamente o mediante il suo datore di lavoro, all’organismo dello Stato accreditatario il certificato di affiliazione che gli è stato rilasciato dall’organismo dello Stato accreditante.
La persona interessata deve esercitare il proprio diritto d’opzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della Convenzione o dall’inizio della propria attività presso la missione diplomatica o presso il posto consolare dello Stato accreditante.
Capitolo 3 Disposizioni relative alle prestazioni
Art. 6
L’organismo di collegamento di uno Stato che riceve una domanda di prestazioni ai sensi della legislazione dell’altro Stato trasmette tale domanda all’organismo di collegamento dell’altro Stato.
Le indicazioni sullo stato civile fornite sul formulario di richiesta sono debitamente autenticate dall’organismo di collegamento del primo Stato che conferma che documenti originali attestano l’esattezza di tali indicazioni; la trasmissione del formulario autenticato dispensa l’organismo di collegamento dal trasmettere i documenti giustificativi. Le indicazioni menzionate nel presente paragrafo sono stabilite di comune accordo dagli organismi di collegamento dei due Stati, con il consenso delle rispettive autorità competenti.
Su richiesta dell’organismo di collegamento canadese, l’organismo di collegamento svizzero gli trasmette un estratto dei periodi d’assicurazione giusta la legislazione svizzera.
Nei casi in cui, dopo la totalizzazione prevista all’articolo 11 della Convenzione, i periodi di dimora in Canada riconosciuti giusta la legge canadese sulla sicurezza della vecchiaia e i periodi d’assicurazione secondo la legislazione svizzera sono insufficienti per acquisire il diritto a una prestazione della sicurezza della vecchiaia, l’organismo di collegamento canadese chiede, all’occorrenza, all’organismo di collegamento svizzero di verificare altri periodi durante i quali il richiedente ha dimorato in Svizzera. A tale scopo, l’organismo di collegamento canadese fornisce all’organismo di collegamento svizzero indicazioni che permettono a quest’ultimo di verificare tali periodi.
L’organismo di collegamento al quale è trasmessa la domanda di cui al paragrafo 1 determina successivamente i diritti del richiedente e gli trasmette la propria decisione.
Art. 7
Nei casi in cui l’organismo di collegamento canadese riceve direttamente una domanda di prestazioni giusta la legislazione da esso applicata, esso può chiedere all’organismo di collegamento svizzero di fornirgli un estratto dei periodi d’assicurazione giusta la legislazione svizzera.
Le disposizioni menzionate all’articolo 6 paragrafo 4 si applicano parimenti nel caso delle domande di cui al paragrafo 1.
Art. 8
Nei casi di applicazione dell’articolo 22 della Convenzione, l’organismo di collegamento dello Stato che riceve una domanda di prestazioni giusta la legislazione da esso applicata richiama, per quanto possibile, l’attenzione del richiedente sui diritti alle prestazioni di cui quest’ultimo potrebbe beneficiare in virtù della legislazione dell’altro Stato.
Capitolo 4 Disposizioni diverse
Art. 9
Gli organismi di collegamento dei due Stati si trasmettono le statistiche concernenti i versamenti effettuati ai beneficiari in virtù della Convenzione durante ogni anno civile. Tali statistiche danno indicazioni sul numero di beneficiari e sull’importo totale delle prestazioni versate, per tipo di prestazione.
Art. 10
Su richiesta, l’istituto di uno degli Stati fornisce gratuitamente a quello dell’altro Stato ogni informazione di natura medica e ogni documento in suo possesso connesso con l’invalidità del richiedente o del beneficiario.
Quando l’istituto di uno degli Stati chiede che la persona che pretende una prestazione o ne beneficia sia sottoposta a un esame medico, quest’ultimo, se richiesto da tale istituto, è organizzato dall’istituto dell’altro Stato sul cui territorio dimora la persona interessata, secondo le modalità valide per l’istituto che organizza l’esame e a spese dell’istituto che l’ha richiesto.
Le spese cagionate in applicazione del paragrafo 2 sono rimborsate dietro presentazione, alla fine di ogni anno civile, di una nota delle spese particolareggiata e corredata dei documenti giustificativi.
Art. 11
Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla stessa data della Convenzione con uguale durata di validità. Fatto a Ottawa, il 24 febbraio 1994, in due esemplari, in lingua francese e inglese.
Per l’Ufficio federale delle | Il Ministro dell’Impiego |
Ernst Andres | Lloyd Axworthy |