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0.831.109.232.2

Intesa
in materia di sicurezza sociale
tra la Confederazione Svizzera e il Quebec

RU 1995 4300; FF 1994 V 389

Traduzione1

Conclusa il 25 febbraio 1994
Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 19952
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° ottobre 1995

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Quebec,

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra la Svizzera e il Quebec nel settore della sicurezza sociale, hanno deciso di concludere un’Intesa all’uopo e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Definizioni e legislazioni

Art. 1

I fini dell’applicazione della presente Intesa:

  1. «Cittadino» designa, per quanto riguarda la Svizzera, una persona di cittadinanza svizzera e, per quanto concerne il Quebec, una persona di cittadinanza canadese, dimorante nel Quebec o, se non vi dimora, che sia o sia stata sottoposta alla legislazione menzionata nell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b);
  2. «Legislazione» designa gli atti legislativi e regolamentari menzionati nell’articolo 2;
  3. «Autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne il Quebec, il ministro incaricato di applicare la legislazione menzionata nell’articolo 2;
  4. «Istituto» designa l’ente o l’autorità incaricata di applicare le legislazioni menzionate nell’articolo 2.
  5. «Dimorare» significa, per quanto concerne la Svizzera, soggiornare abitualmente;
  6. «Domicilio» designa, giusta il Codice civile svizzero3, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
  7. «Periodo d’assicurazione» designa, per quanto concerne la Svizzera, un periodo durante il quale sono stati versati contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità o un periodo equiparato a un simile periodo in detta assicurazione e, per quanto concerne il Quebec, ogni anno per il quale sono stati versati contributi o è stata pagata una rendità d’invalidità in virtù della legge sul sistema di rendite del Quebec o qualsiasi anno considerato equivalente.

Ogni termine non definito nel presente articolo ha il senso che gli è dato dalla legislazione applicabile.

Art. 2

La presente Intesa si applica:

  1. per quanto concerne la Svizzera:i)alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, del 20 dicembre 19464;ii)alla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, del 19 giugno 19595;
  2. per quanto concerne il Quebec: alla legislazione relativa al Sistema di rendite del Quebec.

La presente Intesa si applica parimenti a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni enumerate nel paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia essa si applica agli atti legislativi o regolamentari che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari soltanto se non vi è, in merito, opposizione della Parte che modifica la sua legislazione notificata all’altra Parte entro un termine di sei mesi a datare dalla pubblicazione ufficiale o proclamazione di detti atti.

Titolo II Disposizioni generali

Art. 3

Fatte salve le sue disposizioni contrarie, la presente Intesa si applica:

  1. ai cittadini delle Parti, nonché ai membri della loro famiglia e ai loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino da detti cittadini;
  2. ad altre persone che sono o che sono state sottoposte alla legislazione di una Parte o che hanno acquisito diritti in virtù di detta legislazione.

Art. 4

Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Intesa, i cittadini del Quebec, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino da detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio della legislazione svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Intesa, le persone di cui nell’articolo 3 sono sottoposte agli obblighi e ammesse al beneficio della legislazione del Quebec alle stesse condizioni dei cittadini del Quebec.

Art. 5

Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Intesa, le prestazioni svizzere in denaro acquisito giusta la legislazione svizzera o in virtù della presente Intesa da una persona di cui nell’articolo 3 lettera a) non possono subire alcuna riduzione, né modificazione, né sospensione, né soppressione, né confisca per il solo fatto che il beneficiario dimora fuori del territorio svizzero.

Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Intesa, le prestazioni del Quebec acquisite giusta la legislazione del Quebec o in virtù della presente Intesa non possono subire alcuna riduzione, né modificazione, né sospensione, né soppressione, né confisca per il solo fatto che il beneficiario dimora fuori del territorio del Quebec.

Titolo III Legislazione applicabile

Art. 6

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente titolo, qualsiasi persona che esercita un’attività lucrativa salariata sul territorio di una o di entrambe le Parti è sottoposta, per quanto concerne questa attività, unicamente alla legislazione vertente sull’assicurazione obbligatoria della Parte sul territorio della quale essa esercita la sua attività.

Una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente sul territorio di una o di entrambe le Parti e che dimora sul territorio di una Parte è sottoposta unicamente alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria della Parte sul cui territorio essa dimora.

Art. 7

Una persona che esercita un’attività lucrativa salariata, distaccata per una durata prevedibile di cinque anni al massimo sul territorio di una Parte da un’impresa avente uno stabilimento sul territorio dell’altra Parte, rimane sottoposta alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria di quest’ultima Parte come se essa esercitasse la sua attività sul territorio della stessa.

Se l’impresa che ha richiesto lo statuto di distaccato per la persona desidera ottenere una proroga di questo statuto in suo favore, questa proroga può eccezionalmente essere accordata se l’autorità competente della Parte dal cui territorio la persona è stata distaccata, avendo considerato giustificata questa domanda di proroga, l’ha presentata all’autorità competente dell’altra Parte e ha ottenuto l’accordo di quest’ultima. La domanda di proroga deve essere presentata all’autorità competente della Parte dal cui territorio la persona è stata distaccata prima della fine del distaccamento in corso.

Art. 8

L’autorità competente di una Parte può, d’intesa con l’autorità competente dell’altra Parte, accordare una deroga alle disposizioni del presente titolo.

Titolo IV Disposizioni concernenti le prestazioni

Sezione I Applicazione della legislazione del Quebec

Art. 9

Quando una persona ha compiuto periodi d’assicurazione secondo la legislazione di entrambe le Parti e non ha diritto a una prestazione in virtù dei soli periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione del Quebec, l’istituto del Quebec totalizza, nella misura necessaria per l’acquisizione del diritto a una prestazione in virtù della legislazione che esso applica, i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione di ciascuna Parte, nella misura in cui questi periodi non si sovrappongano.

Art. 10

Una persona che è stata sottoposta alla legislazione di entrambe le Parti beneficia, come pure le persone a suo carico, i suoi superstiti e i suoi aventi diritto, di una prestazione in virtù della legislazione del Quebec se essa soddisfa, senza aver ricorso alla totalizzazione prevista dall’articolo 9, alle condizioni richieste da questa legislazione per aver diritto a una prestazione. L’istituto del Quebec determina l’ammontare della prestazione secondo le disposizioni della legislazione che esso applica.

Se la persona di cui nel paragrafo 1 non soddisfa alle condizioni richieste per acquisire il diritto a una prestazione senza aver ricorso alla totalizzazione, l’istituto del Quebec procede nel modo seguente:

  1. esso riconosce un anno di contribuzione quando l’istituto svizzero attesta che un periodo d’assicurazione di almeno tre mesi in un anno civile è stato compiuto in virtù della legislazione svizzera, purché questo anno sia compreso nel periodo contributivo come è definito nella legislazione del Quebec;
  2. gli anni riconosciuti in virtù del capoverso a) sono totalizzati con i periodi d’assicurazione compiuti in virtù della legislazione del Quebec, conformemente all’articolo 9.

Quando il diritto a una prestazione è acquisito in virtù della totalizzazione prevista nel paragrafo 2, l’istituto del Quebec determina l’ammontare della prestazione pagabile come segue:

  1. l’ammontare della parte della prestazione collegata ai guadagni è calcolato secondo le disposizioni della legislazione del Quebec;
  2. l’ammontare della parte uniforme della prestazione è adeguato in proporzione al periodo riguardo al quale sono stati pagati contributi in virtù della legislazione del Quebec in rapporto al periodo contributivo definito in questa legislazione.

Sezione II Applicazione della legislazione svizzera

Art. 11

I cittadini del Quebec possono esigere le misure d’integrazione dell’assicurazione svizzera per l’invalidità finché conservano la dimora in Svizzera e se, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, hanno pagato contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

I cittadini del Quebec che non esercitano un’attività lucrativa possono esigere le misure di integrazione finché conservano il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, hanno dimorato in Svizzera ininterrottamente almeno durante un anno. I figli minorenni domiciliati in Svizzera possono inoltre esigere siffatte misure se sono nati invalidi in Svizzera o vi hanno dimorato ininterrottamente dalla nascita; un soggiorno di tre mesi al massimo del figlio nel Quebec immediatamente dopo la nascita è equiparato a un periodo di dimora in Svizzera.

I figli domiciliati in Svizzera e nati invalidi nel Quebec, la cui madre non abbia soggiornato nel Quebec durante più di due mesi in tutto prima della nascita, sono equiparati ai figli nati invalidi in Svizzera. L’assicurazione svizzera per l’invalidità, in caso di infermità congenita del figlio, prende le prestazioni a suo carico durante tre mesi dopo la nascita nella misura in cui essa sarebbe stata tenuta ad accordarle in Svizzera.

I paragrafi 2 e 3 qui sopra sono applicabili per analogia ai figli nati invalidi fuori della Svizzera o del Quebec; in questo caso, l’assicurazione per l’invalidità prende tuttavia le prestazioni a suo carico soltanto se esse devono essere accordate d’urgenza all’estero a causa dello stato di salute del figlio.

Art. 12

Quando, conformemente alla legislazione svizzera, il diritto alle rendite ordinarie è subordinato al compimento di una clausola d’assicurazione, è parimenti considerato assicurato ai sensi di questa legislazione il cittadino del Quebec che, alla data della realizzazione dell’evento assicurato secondo la legislazione svizzera, è assicurato al sistema di rendite del Quebec o dimora nel Quebec nel senso della legge sulla sicurezza della vecchiaia, che si applica sul territorio del Quebec.

Art. 13

I cittadini del Quebec hanno diritto alle rendite straordinarie secondo la legislazione svizzera

  1. soltanto finché conservano il domicilio in Svizzera e
  2. soltanto se, immediatamente prima del mese nel corso del quale la rendita è domandata, essi vi hanno dimorato in modo ininterrotto durante a)dieci anni interi almeno quando si tratta di una rendita di vecchiaia;b)cinque anni interi almeno quando si tratta di una rendita d’invalidità, di una rendita per superstiti o di una rendita di vecchiaia che si sostituisca a queste ultime due.

Art. 14

Le rendite ordinarie per le persone assicurate il cui grado d’invalidità sia inferiore al cinquanta per cento, le rendite straordinarie, gli assegni per grandi invalidi e i mezzi ausiliari previsti dalla legislazione svizzera sono concessi soltanto finché l’avente diritto conserva il domicilio in Svizzera.

Titolo V Disposizioni amministrative e diverse

Art. 15

Le autorità competenti o, con il loro consenso, eventualmente gli istituti delle due Parti:

  1. stipulano gli accordi amministrativi necessari all’applicazione della presente Intesa e designano ciascuno organismi di collegamento;
  2. disciplinano le modalità dell’assistenza amministrativa reciproca, come la partecipazione alle spese per le inchieste mediche e amministrative e le altre procedure peritali necessarie all’applicazione della presente Intesa;
  3. si comunicano qualsiasi informazione sulle misure prese per l’applicazione della presente Intesa;
  4. si comunicano, il più presto possibile, qualsiasi modificazione della loro rispettiva legislazione.

Art. 16

Per l’applicazione della presente Intesa, le autorità competenti, nonché gli istituti delle Parti si prestano reciprocamente i loro buoni uffici, nei limiti della loro competenza e si comunicano, nella misura in cui la legislazione che applicano lo permetta, qualsiasi informazione necessaria all’applicazione della presente Intesa. Questa assistenza è gratuita, fatte salve determinate eccezioni previste in un accordo amministrativo.

Qualsiasi informazione relativa a una persona, trasmessa conformemente alla presente Intesa a una Parte dall’altra, è confidenziale ed è utilizzata ai soli fini dell’esecuzione della presente Intesa e della legislazione alla quale questa Intesa si applica e per nessun altro scopo.

Art. 17

Quando la legislazione di una Parte prevede l’esonero, totale o parziale, da tasse o emolumenti, per i documenti da produrre all’autorità competente o a un istituto di questa Parte, questo esonero è esteso ai documenti rilasciati all’autorità competente o a un istituto dell’altra Parte in applicazione della sua legislazione.

Art. 18

Ai fini dell’applicazione della presente Intesa, le autorità competenti e gli istituti delle Parti possono corrispondere in una delle loro lingue ufficiali direttamente tra loro e con le persone interessate qualunque sia il loro luogo di dimora.

Una richiesta o un documento non può essere rifiutato per il fatto che sia redatto in una lingua ufficiale dell’altra Parte.

Le decisioni di un istituto o di un tribunale che devono essere indirizzate all’interessato giusta la legislazione di una Parte possono essere inviate direttamente per lettera raccomandata all’interessato che dimora sul territorio dell’altra Parte.

Art. 19

La data di ricevimento di una tale domanda è presunta essere la data alla quale questa domanda è stata ricevuta in virtù della legislazione della prima Parte. Tuttavia, il richiedente può domandare che il versamento delle prestazioni previsto giusta la legislazione dell’altra Parte sia differito.

Una domanda di prestazione prevista ai termini della legislazione di una Parte, presentata dopo l’entrata in vigore della presente Intesa, è ritenuta essere una domanda di prestazione corrispondente prevista giusta la legislazione dell’altra Parte, a condizione che il richiedente:

  1. domandi che essa sia considerata come una domanda ai termini della legislazione dell’altra Parte,
  2. o
  3. fornisca con la sua domanda informazioni indicanti che periodi ammissibili o periodi d’assicurazione sono stati compiuti giusta la legislazione dell’altra Parte.

Art. 20

Le domande, pareri o ricorsi che, giusta la legislazione di una Parte, dovrebbero essere depositati entro un termine prescritto presso un’autorità, un tribunale o un istituto di questa Parte, ma che sono presentate entro lo stesso termine a un’autorità, a un tribunale o a un istituto dell’altra Parte, sono ritenute essere presentate all’autorità, al tribunale o all’istituto della prima Parte.

Art. 21

Gli istituti che devono fornire prestazioni in virtù della presente Intesa sono liberati dal loro obbligo mediante pagamento nella moneta del loro Paese.

Art. 22

Le controversie tra le due Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’Intesa sono, nella misura del possibile, composte dalle autorità competenti.

Se una controversia non può essere composta nel modo previsto nel paragrafo 1, essa è sottoposta, su domanda di una Parte, a una commissione mista istituita a questo fine.

La commissione mista è istituita ad hoc; essa è composta di quattro membri; ogni Parte vi designa due membri.

La commissione mista studia la controversia e, se del caso, formula raccomandazioni di comune accordo in vista di una sua composizione.

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

La presente Intesa si applica parimenti agli eventi che si sono realizzati anteriormente alla sua entrata in vigore.

La presente Intesa non fonda alcun diritto al pagamento di una prestazione per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore o al versamento di un’indennità forfettaria di decesso se la persona muore prima che essa entri in vigore.

Qualsiasi periodo di assicurazione, nonché qualsiasi periodo di dimora compiuto sotto la legislazione di una Parte prima della data d’entrata in vigore della presente Intesa è preso in considerazione per la determinazione del diritto a una prestazione conformemente alle disposizioni della presente Intesa.

La presente Intesa non si applica ai diritti che sono stati liquidati con un versamento forfettario o con il rimborso dei contributi.

Le decisioni sopravvenute prima dell’entrata in vigore della presente Intesa non ledono i diritti che derivano dalla sua applicazione.

L’entrata in vigore della presente Intesa non può avere per effetto di ridurre l’ammontare delle prestazioni in contanti riscosse dagli interessati.

Art. 24

Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente Intesa.

Art. 25

Ciascuna Parte notifica all’altra, per scritto, il compimento delle procedure legali e costituzionali richieste, per quanto la concerne, per l’entrata in vigore della presente Intesa; quest’ultima ha effetto il primo giorno del quarto mese che segue la data di ricevimento dell’ultima di queste notifiche.

Art. 26

La presente Intesa resta in vigore ed esplica i suoi effetti fino alla fine dell’anno civile seguente quello nel corso del quale è denunciata da una Parte per mezzo di una comunicazione scritta indirizzata all’altra.

In caso di denuncia della presente Intesa, tutti i diritti acquisiti o tutti i pagamenti di prestazioni in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti; accordi tra le Parti disciplinano la sorte dei diritti in corso d’acquisizione.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Intesa.

Fatto a Montreal, il 25 febbraio 1994, in due esemplari, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Quebec:

Ernst Andres

Violette Trépanier

Protocollo finale

All’atto della firma odierna dell’Intesa di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Quebec, i plenipotenziari sottoscritti hanno constatato il loro accordo sui punti seguenti:

  1. L’articolo 4 paragrafo 1 non si applica alle disposizioni legali svizzere:a)sull’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri residenti all’estero;b)sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e che sono rimunerati da questo datore di lavoro;c)sulle prestazioni assistenziali ai cittadini svizzeri all’estero.
  2. Le disposizioni dell’Intesa non ostacolano l’applicazione di una disposizione della legislazione svizzera che fosse più favorevole alle persone interessate nel campo delle prestazioni.
  3. Per quanto concerne l’articolo 6 paragrafo 1, non si tien conto, per il calcolo dei contributi dovuti secondo la legislazione svizzera, dei redditi che la persona realizza grazie a un’attività lucrativa salariata esercitata sul territorio del Quebec.
  4. Il coniuge e i figli che accompagnano una persona distaccata in Svizzera giusta l’articolo 7 sono esentati dall’assoggettamento alla legislazione svizzera nella misura in cui non esercitino un’attività lucrativa in Svizzera.
  5. Il coniuge e i figli che accompagnano una persona distaccata nel Quebec giusta l’articolo 7 rimangono assicurati conformemente alla legislazione svizzera nella misura in cui non esercitino un’attività lucrativa nel Quebec.
  6. I cittadini del Quebec che risiedono in Svizzera e che lasciano la Svizzera per un periodo di due mesi al massimo non interrompono la dimora in Svizzera ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2.
  7. I cittadini del Quebec non domiciliati in Svizzera che hanno dovuto abbandonare l’attività lucrativa in questo Paese in seguito a un infortunio o a una malattia e che beneficiano di misure di integrazione dell’assicurazione svizzera per l’invalidità o che dimorano in Svizzera sino alla realizzazione del rischio assicurato sono considerati come assicurati ai sensi della legislazione svizzera per la concessione delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità. Devono versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se avessero il loro domicilio in Svizzera.
  8. Per quanto concerne l’articolo 13, la durata di dimora in Svizzera di un cittadino del Quebec è considerata ininterrotta se quest’ultimo non ha lasciato la Svizzera durante più di tre mesi nel corso di un anno civile. Tuttavia, un periodo di dimora in Svizzera durante il quale un cittadino del Quebec sia stato esentato dall’affiliazione all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non è considerato periodo di dimora ai sensi dell’articolo 13.
  9. Il rimborso dei contributi pagati in virtù della legislazione svizzera che sia stato effettuato in applicazione delle disposizioni legali svizzere sul rimborso di detti contributi agli stranieri e agli apolidi non ostacola il versamento delle rendite straordinarie in applicazione dell’articolo 13; in questi casi tuttavia, l’ammontare dei contributi rimborsati è imputato su quello delle rendite da versare.

Fatto a Montreal, il 25 febbraio 1994, in due esemplari, in lingua francese

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Quebec:

Ernst Andres

Violette Trépanier