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0.831.109.314.12

Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 5 gennaio 1983 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca Conchiuso il 10 novembre 1983 Entrato in vigore il 1° dicembre 1983

RU 1984 179

Traduzione1

(Stato 7 novembre 2000)

In conformità dell’articolo 30 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 5 gennaio 1983 2 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca, chiamato in seguito «Convenzione», le autorità competenti, segnatamente:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

hanno concordato le seguenti disposizioni:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 13

I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.

Art. 1a4

Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 30 lettera c della Convenzione:

in Svizzera:

  1. la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
  2. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna (detto in seguito INSAI), per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali nonché contro le malattie professionali e
  3. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, per l’assicurazione malattie.

In Danimarca:

  1. l’Ufficio per la pensione suppletiva del mercato del lavoro (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) a Hillerød per la pensione suppletiva del mercato del lavoro,
  2. l’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) a Copenaghen per tutti gli altri casi.
Art. 25

Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Per facilitare l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo gli organismi di collegamento concordano, per quanto possibile, misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati.

Per la trasmissione di dati relativi a persone si applica il diritto interno sulla protezione dei dati. Tali dati possono essere usati solo per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 3

Nei casi citati nell’articolo 8 capoverso 1 della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente, la cui legislazione è applicabile e che sono indicate nel capoverso seguente, attestano a richiesta che il lavoratore trasferito resta sottoposto alla legislazione di questo Stato.

L’attestazione è rilasciata in due esemplari sull’apposito modulo

  1. in Svizzera
  2. dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore competente contro gli infortuni,
  3. in Danimarca
  4. dall’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).6

L’attestazione prevista nei capoversi 1 e 2 deve essere presentata nello Stato in cui l’interessato è temporaneamente occupato:

  1. in Svizzera
  2. dal rappresentante del datore di lavoro in questo Stato oppure, ove non v’abbia rappresentanti, dal datore di lavoro stesso all’attenzione dell’istituzione competente,
  3. in Danimarca
  4. al Comune di residenza danese e all’Ufficio per la pensione suppletiva del mercato del lavoro (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) a Hillerød.7

Se la durata del trasferimento dovesse prolungarsi oltre il periodo di 24 mesi previsto nell’articolo 8 capoverso 1 della Convenzione, il datore di lavoro interessato deve presentare alle autorità competenti del suo Paese una richiesta di proroga secondo la seconda frase del capoverso 1, prima che scada il termine. Le autorità competenti si accordano tramite uno scambio di lettere e comunicano la loro decisione alle istituzioni interessate del loro Paese.

Art. 48

Per esercitare il diritto di opzione previsto nell’articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della Convenzione le persone occupate in Svizzera comunicano la loro scelta all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) a Copenaghen.

Per esercitare il diritto di opzione previsto nell’articolo 9 capoverso 2 lettere b e c della Convenzione le persone occupate in Danimarca comunicano la loro scelta alla Cassa federale di compensazione a Berna e all’agenzia di Berna dell’INSAI.

Se le persone menzionate nell’articolo 9 capoverso 1 lettere b e c e capoverso 2 lettere b e c della Convenzione optano a favore della legislazione dello Stato contraente rappresentato, le istituzioni competenti di questo Stato rilasciano un’attestazione da cui risulta che esse sono sottoposte a questa legislazione.

L’attestazione prevista al capoverso 3 deve essere presentata in Svizzera alla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nonché all’agenzia di Berna dell’INSAI e in Danimarca al Comune di domicilio danese e all’Ufficio per la pensione suppletiva del mercato del lavoro (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) in Hillerød.

Art. 4a9

Nei casi di cui all’articolo 11 a capoverso 2 della Convenzione, le persone interessate devono presentarsi alla cassa cantonale di compensazione del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo 1 Invalidità, vecchiaia e decesso

I. Cittadini danesi con diritto a prestazioni dell’assicurazione svizzera residenti in Danimarca o in uno Stato terzo in cui si applica il
regolamento10

Art. 511

I cittadini danesi residenti in Danimarca che richiedono prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità inoltrano la richiesta al loro Comune di domicilio danese.

L’Ufficio che ha ricevuto la richiesta di prestazioni appone la data di ricevimento sul modulo, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, sempre sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Poi trasmette la richiesta nonché i documenti e gli atti allegati alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra. Con la richiesta di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità il Comune di domicilio danese o il Comitato per la riabilitazione e le pensioni comunica alla Cassa svizzera di compensazione anche i risultati di eventuali esami medici prescritti per la concessione di una pensione anticipata danese.

Per le richieste di prestazioni vanno utilizzati gli appositi moduli messi a disposizione dalla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra.

La Cassa svizzera di compensazione può richiedere ulteriori informazioni o attestazioni al primo organismo di collegamento o direttamente al richiedente o al suo datore di lavoro.

Art. 5a12

I cittadini danesi residenti in uno Stato terzo in cui si applica il regolamento che richiedono prestazioni dell’assicurazione svizzera inoltrano la richiesta direttamente all’istituzione competente.

Art. 613

Se il richiedente o il beneficiario di una rendita svizzera per l’invalidità risiede in Danimarca, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra può – attraverso l’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) – chiedere in qualsiasi momento al Comune di domicilio danese di procedere ad esami medici o di chiedere altre informazioni richieste dalla legislazione svizzera. La Cassa svizzera di compensazione conserva il diritto di far esaminare il richiedente o il beneficiario da un medico di sua scelta.

Art. 6a14

Quando, giusta l’articolo 13 a capoverso 3 o 5 della Convenzione, i cittadini danesi o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l’importo che sarebbe loro versato, all’occorrenza, al posto della rendita. Essa indica parimenti la durata complessiva dei periodi d’assicurazione presi in considerazione.

L’avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione.

Se l’avente diritto non fa la propria scelta entro il termine previsto, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l’indennità unica.

Art. 715

La Cassa svizzera di compensazione a Ginevra notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici e ne invia una copia al Comune di domicilio danese oppure, ove il richiedente risieda in uno Stato terzo in cui si applica il regolamento, all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) a Copenaghen.

Art. 7a16

Le prestazioni sono versate all’avente diritto tramite l’istituzione debitrice di prestazioni nei termini previsti dalla legislazione per essa vigente.

Art. 8

La Cassa svizzera di compensazione di Ginevra richiede periodicamente, e direttamente ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un certificato di vita ed altre attestazioni necessarie per l’assegnazione di prestazioni.

II. Cittadini svizzeri e danesi con diritto a prestazioni dell’assicurazione danese residenti in Svizzera o in uno Stato terzo in cui si applica il
regolamento17

Art. 9

I cittadini svizzeri e danesi residenti in Svizzera che hanno diritto a prestazioni secondo la legislazione danese sulla pensione sociale inoltrano la loro richiesta alla Cassa svizzera di compensazione di Ginevra.

Questo organismo di collegamento appone la data di ricevimento della domanda di prestazioni sul modulo, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, sempre sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Poi trasmette la richiesta all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse). 18

Per le richieste di prestazioni si utilizzano gli appositi moduli messi a disposizione dall’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse). 19

Art. 9a20

I cittadini svizzeri residenti in uno Stato terzo in cui si applica il regolamento che richiedono prestazioni dell’assicurazione danese si rivolgono direttamente all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).

Per le richieste di prestazioni si utilizzano gli appositi moduli messi a disposizione dall’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).

Art. 1021

L’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici e ne invia una copia alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra.

Art. 1122

Per l’applicazione del n. 5 del protocollo finale della Convenzione la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra comunica su richiesta l’importo della prestazione svizzera al Comune danese competente o all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) a Copenaghen.

Art. 12

I cittadini svizzeri e danesi residenti in Svizzera che pretendono una pensione anticipata conformemente alle legislazione danese possono essere obbligati dall’istituto danese competente a soggiornare in Danimarca durante il periodo necessario all’esame del diritto alla pensione, purché il loro stato di salute lo permetta. 23

Le spese di viaggio e di alloggio risultanti dal soggiorno del richiedente in Danimarca sono assunte dalla competente istituzione danese.

La competente istituzione danese deve comunicare la convocazione al richiedente, secondo il capoverso 1, per iscritto. Se quest’ultimo non dà seguito alla comunicazione, l’istituzione può basarsi su altri elementi per concedere o rifiutare la pensione richiesta.

Art. 13

Le persone domiciliate in Svizzera che pretendono una pensione suppletiva del regime danese del mercato del lavoro inoltrano direttamente la loro richiesta all’Ufficio della pensione suppletiva del mercato del lavoro (Arbejdsmarkedets Tillaegspension), a Hillerød.

Capitolo 2 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 14

Le persone residenti in Danimarca e i loro superstiti che richiedono prestazioni secondo la legislazione svizzera in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale inoltrano la loro pretesa direttamente al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni. La domanda può essere anche inviata all’organismo di collegamento danese menzionato all’articolo 1 capoverso 1 lettera b che la trasmette al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni. Se questi non appare sulla domanda, l’organismo di collegamento danese la spedisce all’INSAI. 24

Le persone residenti in Svizzera e i loro superstiti che richiedono prestazioni secondo la legislazione danese in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale inoltrano la loro pretesa al competente assicuratore danese contro gli infortuni direttamente o tramite l’INSAI. Se il competente assicuratore danese contro gli infortuni non appare sulla domanda, l’INSAI la spedisce all’organismo di collegamento danese. 25

Le persone residenti in un altro Stato che pretendono prestazioni dell’assicurazione svizzera o danese contro gli infortuni inoltrano direttamente la loro richiesta all’istituzione competente.

Art. 15

L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la sua decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici.

Art. 1626

Le persone residenti in Danimarca e i loro superstiti devono presentare opposizione contro le decisioni su prestazioni dell’assicuratore svizzero contro gli infortuni presso l’istanza cantonale menzionata nei rimedi giuridici ed interporre ricorso di diritto amministrativo contro le sentenze di questa istanza presso il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna. Le opposizioni e i ricorsi possono essere inoltrati direttamente o tramite l’Istituto statale per gli infortuni sul lavoro (Arbejdsskadestyrelsen) a Copenaghen. In quest’ultimo caso la data di ricevimento deve essere annotata sulla comparsa.

Le persone residenti in Svizzera e i loro superstiti devono inoltrare ricorso contro le decisioni su prestazioni dell’assicurazione danese contro le lesioni professionali, direttamente oppure tramite l’INSAI, presso l’Ufficio danese per i ricorsi sociali. In quest’ultimo caso la data di ricevimento deve essere annotata sulla comparsa.

Art. 17

Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono concesse in Svizzera dall’INSAI e in Danimarca dal Comune di domicilio, a condizione che esista un diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione valida per l’istituzione competente. 27

Se del caso l’istituzione del luogo di residenza chiede all’istituzione competente di fornirle un’attestazione che certifichi il diritto alle prestazioni.

Art. 18

Per l’applicazione dell’articolo 22 capoverso 2 della Convenzione l’istituzione competente rilascia all’assicurato un’attestazione che certifichi il suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della residenza. Quest’attestazione può essere inviata anche all’istituzione del luogo di residenza.

Art. 19

Le protesi e le altre prestazioni in natura di notevole importanza citate nell’articolo 22 capoverso 4 della Convenzione sono enumerate nell’Allegato al presente Accordo. Gli organismi di collegamento possono convenire di modificare questo Allegato.

Art. 2028

Gli importi che devono essere rimborsati dalle istituzioni degli Stati contraenti giusta l’articolo 24 della Convenzione sono rifusi separatamente per ogni singolo caso.

Tali importi vengono rimborsati su presentazione di un estratto dettagliato corredato dei documenti giustificativi al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della richiesta.

Art. 21

Le disposizioni del presente capo sono applicabili per analogia agli infortuni non professionali coperti dalla legislazione svizzera.

Capitolo 3 Malattia e maternità

Art. 2229

Per beneficiare delle agevolazioni previste nell’articolo 28 della Convenzione, la persona interessata presenta all’assicuratore svizzero presso il quale chiede di essere affiliata un’attestazione indicante la data dell’uscita dall’assicurazione malattie legale danese nonché i periodi d’assicurazione assolti in Danimarca.

L’attestazione è rilasciata dall’ultimo Comune di domicilio danese su istanza del richiedente. Se il richiedente non è in possesso dell’attestazione, per ottenerla l’assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione può rivolgersi direttamente al Comune di domicilio danese.

Art. 23

Per beneficiare delle agevolazioni previste nell’articolo 29 della Convenzione, la persona interessata presenta al Comune di domicilio danese un’attestazione indicante i periodi d’assicurazione, occupazione e residenza assolti secondo la legislazione svizzera. 30

L’attestazione indicante i periodi d’assicurazione viene rilasciata dall’assicuratore svizzero su istanza dell’interessato. Se questi non è in grado di fornire l’attestazione, il Comune di domicilio danese può rivolgersi all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 31

L’attestazione dei periodi d’impiego o di residenza è rilasciata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali su richiesta dell’interessato.

Capitolo 4 Disposizioni comuni

Art. 24

Nei casi di persone che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti e che richiedono prestazioni di un’istituzione dell’altra Parte, gli esami medici necessari all’accertamento del diritto sono effettuati, su richiesta dell’istituzione competente, da un’istituzione corrispondente dell’altro Stato contraente, in cui risiede il richiedente, conformemente alle prescrizioni legali che quest’ultima deve applicare.

Il capoverso 1 non ostacola l’applicazione dell’articolo 12.

Le spese risultanti da esami medici, comprese quelle di viaggio, di vitto e alloggio e altre spese relative, sono anticipate dall’istituzione incaricate di effettuarli secondo le quote che deve applicare; saranno poi rimborsate separatamente per ogni caso dall’istituzione che ha richiesto gli esami.

I capoversi 1–3 sono applicabili anche ai controlli medici di persone che risiedono sul territorio di una Parte contraente e beneficiano di prestazioni secondo la legislazione dell’altra.

Gli esami non medici sono gratuiti per le persone che risiedono sul territorio di una Parte contraente e beneficiano di prestazioni secondo la legislazione dell’altra.

Art. 25

Le prestazioni in contanti a cui esiste diritto secondo la legislazione di una delle Parte contraenti sono pagate direttamente all’avente diritto residente sul territorio dell’altra Parte. Le autorità competenti possono concordare un’altra procedura di pagamento.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 26

Su domanda generica o richiesta specifica, le istituzioni e gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si prestano l’assistenza necessaria all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Art. 26a32

Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono le statistiche a loro disposizione concernenti i versamenti effettuati ogni anno agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.

Art. 27

I beneficiari di prestazioni concesse in virtù della legislazione di una Parte contraente, che risiedono sul territorio dell’altra Parte, sono tenuti a comunicare all’istituzione competente, direttamente o per il tramite degli organi di collegamento, qualsiasi cambiamento della loro situazione personale o familiare, del loro stato di salute o della loro capacità di lavoro e di guadagno che possa modificare i loro diritti o i loro obblighi nei confronti delle legislazioni indicate nell’articolo 3 della Convenzione o delle disposizioni di quest’ultima.

Le istituzioni si comunicano tutte le informazioni della stessa natura di cui vengono a conoscenza, direttamente o per il tramite degli organismi di collegamento.

Art. 28

Le spese amministrative risultanti dall’applicazione del presente Accordo sono a carico degli organismi incaricati di applicarlo.

Art. 29

Il presente Accordo entra in vigore nella stessa data della Convenzione e resterà in vigore per la sua stessa durata. Fatto a Berna e a Copenaghen il 10 novembre 1983, in due versioni originali, una in tedesco e l’altra in danese; entrambi i testi fanno ugualmente fede.

Per l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Per il Ministero
degli affari sociali:

J.-D. Baechtold

Adam Trier

Allegato33

Per protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della Convenzione nel tenore del Secondo Accordo aggiuntivo dell’11 aprile 1996 e dell’articolo 19 dell’Accordo amministrativo nel tenore del Secondo Accordo aggiuntivo del 16 marzo 1998 s’intendono le prestazioni seguenti, nella misura in cui sono previste, per il caso singolo, dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza e di domicilio, a condizione che i loro costi superino probabilmente:

in Svizzera

1000

franchi

in Danimarca

4500

corone;

  1. protesi, apparecchi ortopedici e di sostegno, compresi i busti ortopedici rinforzati, come pure le aggiunte, gli accessori e gli utensili;
  2. scarpe ortopediche su misura e scarpe correttive (non ortopediche);
  3. protesi mascellari e facciali, parrucche;
  4. protesi oculari, lenti a contatto, occhiali;
  5. apparecchi per sordi, e particolarmente apparecchi acustici e fonici;
  6. protesi dentarie (fisse e amovibili) e protesi nel caso di palatoschisi (fessura palatina);
  7. veicoli per malati (a comando manuale o a motore), carrozzelle e altri mezzi meccanici che permettono lo spostamento, cani-guida per ciechi;
  8. rinnovamento delle prestazioni citate nelle lettere precedenti;
  9. soggiorni e cure mediche in convalescenziari, sanatori, preventori o istituti per cure d’aria;
  10. provvedimenti d’integrazione funzionale o di rieducazione professionale;
  11. ogni altro intervento medico e ogni altra fornitura medica, comprese quelle dentarie e chirurgiche;
  12. sussidi destinati a coprire una parte delle spese risultanti dall’assegnazione delle prestazioni citate nelle lettere a–j.