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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Spagna sulla sicurezza sociale Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall’Assemblea federale il 10 marzo 1960 Entrata in vigore il 1o luglio 1960

RU 1960 819; FF 1960 I 177

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Capo dello Stato spagnolo

animati dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati per quanto concerne la sicurezza sociale,

hanno risolto di conchiudere una convenzione e per ciò hanno nominato come loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1–62

Titolo II Disposizioni particolari

Capo 1 Assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 7

I cittadini spagnoli che sono o furono soggetti all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti hanno diritto, non altrimenti che i cittadini svizzeri, alle rendite ordinarie della medesima, se all’accadimento dell’evento assicurato:

  1. abbiano pagato, almeno per cinque anni interi, complessivamente, dei contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
  2. abbiano abitato in Svizzera almeno durante dieci anni interi, complessivamente, cinque dei quali senza interruzione e immediatamente prima dell’evento assicurato, e abbiano pagato, almeno per un anno intero, complessivamente, dei contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

Nel caso di morte di un cittadino spagnolo, che adempia le condizioni stabilite nel capoverso 1, lettera a o b, i suoi superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

I cittadini spagnoli che all’accadimento dell’evento assicurato non adempiano le condizioni stabilite nel capoverso 1, lettera a o b, possono, come anche i loro superstiti, chiedere il rimborso dei contributi pagati dall’assicurato e dal suo datore di lavoro.

I cittadini spagnoli che, conformemente al capoverso precedente, abbiano ottenuto il rimborso delle quote decadono dal diritto di far valere delle pretese rispetto all’assicurazione svizzera.

Art. 8–213

In fede di che, i plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 21 settembre 1959, in due esemplari, nelle lingue francese e spagnola, i cui testi hanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Protocollo finale

Nel firmare, oggi, la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Spagna sulla sicurezza sociale, i sottoscritti plenipotenziari di ciascuna delle Parti contraenti hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

  1. È accertato che la legislazione federale svizzera non contiene alcuna disposizione per la quale si possa inferire una discriminazione, quale si sia, tra cittadini svizzeri e cittadini spagnoli, quanto ai diritti, e agli obblighi, dipendenti dalle legislazioni sulle assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi e sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna non considerati nella convenzione.
  2. I cittadini svizzeri sono pertanto ammessi nelle stesse condizioni che i cittadini spagnoli al beneficio delle legislazioni spagnole sulle assicurazioni malattie e maternità, comprese le indennità funerarie e le prestazioni familiari.
  3. La Delegazione svizzera dichiara che il suo Governo è essenzialmente incline a introdurre nella convenzione l’assicurazione per l’invalidità, dopo che questa sia stata istituita in Svizzera, e a conchiudere a tale scopo un accordo secondo l’articolo 1, capoverso 2, lettera a, della convenzione.
  4. Agli effetti dell’applicazione della presente convenzione, per territorio spagnolo si intende la Penisola, le isole Baleari, le isole Canarie e i possedimenti spagnoli dell’Africa del Nord.
  5. Conformemente all’articolo 2 della convenzione:a.l’articolo 40 della legge federale svizzera del 20 dicembre 19464 sulla assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti che prevede una riduzione delle rendite pagate agli stranieri non è applicabile ai cittadini spagnoli;b.l’articolo 90 della legge federale svizzera del 13 giugno 19115 su la assicurazione contro la malattia e gli infortuni che prevede una riduzione delle prestazioni pagate agli stranieri non è applicabile ai cittadini spagnoli.
  6. Il principio dell’uguaglianza di trattamento, considerato nell’articolo 2 della convenzione, non si applica:a.ai cittadini spagnoli, per quanto concerne:1.l’affiliazione facoltativa all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti dei cittadini svizzeri residenti all’estero,2.le rendite transitorie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;b.ai cittadini svizzeri che lasciano la Spagna, per quanto concerne l’affiliazione facoltativa al Mutualismo Laboral.
  7. L’articolo 3, capoverso 2, lettere a e b, della convenzione si applica a tutti i salariati qualunque sia la loro nazionalità.
  8. Sono assimilati alle persone occupate nei servizi ufficiali, a sensi dell’articolo 3, capoverso 2, lettera c, della convenzione, le persone di nazionalità svizzera che sono occupate in Spagna presso l’Ufficio nazionale Svizzero del Turismo, come anche il personale docente di nazionalità svizzera occupato nelle scuole svizzere in Spagna.
  9. Il cittadino spagnolo abitante in Svizzera, il quale nei cinque anni che precedono l’accadimento dell’evento assicurato, abbandoni le Svizzera per un intervallo di tempo minore di due mesi per anno, non interrompe la dimora in Svizzera secondo l’articolo 7, capoverso 1, lettera b, della convenzione.
  10. I periodi durante i quali un cittadino spagnolo residente in Svizzera è stato esentato dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, non conteranno per i termini previsti nell’articolo 7, capoverso 1, lettera b, della convenzione.
  11. In derogazione alle disposizioni del Regolamento Generale del Mutualismo Laboral e a titolo di misura transitoria, i cittadini svizzeri che, il giorno dell’entrata in vigore della convenzione, hanno più di 55 anni e esercitano in Spagna un’attività sottoposta al Mutualismo Laboral, hanno il diritto di affiliarsi.
  12. La delegazione spagnola dichiara, a richiesta della delegazione svizzera, che le prestazioni del Mutualismo Laboral, altre dalle pensioni, alle quali i cittadini svizzeri che soddisfano alle condizioni dell’articolo 8 della convenzione hanno diritto dopo 700 giorni di contributo, sono, di regola, le seguenti:prestazioni d’invaliditàprestazioni di lunga malattiaprestazioni a favore delle vedoveprestazioni a favore degli orfaniprestazioni in caso di morteprestazioni per matrimonioprestazioni per nascita
  13. prestazioni facoltative:a.prestazioni extra-regolamentari;b.prolungamento delle prestazioni per lunga malattia;c.crediti operai e sussidi di studio e di formazione professionale.

Il presente protocollo finale, che è parte integrante della convenzione conchiusa oggi tra la Svizzera e le Spagna sulla sicurezza sociale, sarà ratificato e avrà effetto con le condizioni e per la durata di essa.

Fatto a Berna, il 21 settembre 1959, in due esemplari, nelle lingue francese e spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Scambio di lettere
tra i plenipotenziari dei due Paesi contraenti alla firma della
convenzione tra la Svizzera e la Spagna sulla sicurezza sociale

(del 21 settembre 1959)

Il giorno della firma della convenzione, uno scambio di lettere ha regolato la questione della prova della nazionalità spagnola.

Il testo della lettera svizzera è identico a quello della lettera spagnola ed è redatto nei seguenti termini:

Nota svizzera

Berna, 21 settembre 1959.

Signor Ambasciatore,

ho l’onore di confermare ricevuta la Sua lettera in data di oggi, mediante la quale ha voluto fare la dichiarazione seguente:

«Al momento di firmare la convenzione d’oggi tra la Svizzera e la Spagna sulla sicurezza sociale, ho l’onore di comunicarLe quanto segue:

L’articolo 2 di tale convenzione prevede: I cittadini svizzeri e i cittadini spagnoli godono d’uguaglianza di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti dalle legislazioni concernenti la sicurezza sociale, annoverate nell’articolo 1, eccetto che la presente convenzione non disponga altrimenti.

Ho l’onore di proporLe che, per beneficiare dei privilegi concessi dalla convenzione d’oggi, i cittadini spagnoli provino la loro nazionalità presentando il certificato consolare d’immatricolazione.

Ho l’onore di comunicarLe che questa proposta è stata accettata dal Governo svizzero.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Saxer