Sono organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera d) della Convenzione: In Svizzera In Spagna
- la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra, detta in seguito «Cassa svizzera» per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
- l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna, detto in seguito «Istituto nazionale» per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali,
- l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per gli assegni familiari, le questioni di assicurazione contro le malattie disciplinate nel Protocollo finale e, all’occorrenza, l’applicazione dell’articolo 24 capoverso 1 del suddetto Accordo.
- l’Istituto nazionale della Sicurezza Sociale.
Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si informano reciprocamente in merito.