Se un’autorità o istituzione competente giapponese riceve una richiesta di prestazioni, un ricorso o una qualsiasi dichiarazione che rientra nel campo d’applicazione della legislazione svizzera, provvede a inoltrare senza indugio alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, tramite l’organismo di collegamento giapponese, la richiesta, il ricorso o la dichiarazione, indicando la data di ricevimento. Nel caso di una richiesta di prestazioni, l’istituzione competente giapponese fornisce alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, tramite l’organismo di collegamento giapponese, tutte le informazioni disponibili in suo possesso, incluse le informazioni sui periodi di assicurazione, di cui può necessitare la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra per determinare il diritto alle prestazioni.
Se la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra riceve una richiesta di prestazioni, un ricorso o una qualsiasi dichiarazione che rientra nel campo d’applicazione della legislazione giapponese, inoltra senza indugio la richiesta, il ricorso o la dichiarazione all’organismo di collegamento giapponese, indicando la data di ricevimento. Nel caso di una richiesta di prestazioni, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra fornisce all’istituzione competente giapponese tutte le informazioni disponibili in suo possesso, incluse le informazioni sui periodi di assicurazione, di cui quella istituzione può necessitare per determinare il diritto alle prestazioni.
L’organismo di collegamento dello Stato contraente in cui la richiesta è stata ricevuta deve verificare i dati personali del richiedente contenuti nella richiesta di prestazioni e confermare che sono comprovati da prove documentali. Il tipo di dati a cui il presente paragrafo fa riferimento e tutte le pertinenti procedure saranno decisi di comune accordo dagli organismi di collegamento degli Stati contraenti.
In aggiunta alla richiesta e alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l’organismo di collegamento dello Stato contraente in cui la richiesta è stata ricevuta invia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente un modulo di collegamento in lingua inglese.