Ai fini della presente Convenzione:
- «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, e «Kosovo» designa la Repubblica del Kosovo;
- «norme giuridiche» designa le leggi e le disposizioni di esecuzione degli Stati contraenti in materia di sicurezza sociale menzionate nell’articolo 2;
- «territorio» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera,–per quanto riguarda il Kosovo, il territorio della Repubblica del Kosovo;
- «cittadini» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, le persone di cittadinanza svizzera,–per quanto riguarda il Kosovo, le persone di cittadinanza kosovara;
- «familiari», «superstiti» e «aventi diritto» designano le persone definite o riconosciute come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono concesse le prestazioni;
- «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione o di assicurazione riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti nonché tutti i periodi equiparati ai periodi di assicurazione secondo dette norme giuridiche;
- «domicilio» designa il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «residenza» designa il luogo in cui una persona dimora abitualmente;
- «luogo di dimora» designa il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;
- «autorità competente» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,–per quanto riguarda il Kosovo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- «istituzione competente» designa:–per quanto riguarda la Svizzera, l’organo incaricato di applicare le norme giuridiche menzionate nell’articolo 2,–per quanto riguarda il Kosovo, l’organo incaricato di applicare le norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
- «organismo di collegamento» designa l’istituzione designata come tale dall’autorità competente di ciascuno Stato contraente per garantire le funzioni di coordinamento, d’informazione e di assistenza amministrativa al fine di applicare la presente Convenzione presso gli organi dei due Stati contraenti e le persone di cui all’articolo 3;
- «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati;
- «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi.
I termini non definiti al paragrafo 1 hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili degli Stati contraenti.