Ai fini dell’applicazione della presente convenzione,
- 6 «Cittadini»
- designa, per quanto concerne la Svizzera, le persone di nazionalità svizzera e, per quanto riguarda il Liechtenstein, le persone di cittadinanza liechtensteinese;
- «Autorità competente»
- designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne il Liechtenstein, il Governo del principato del Liechtenstein o l’autorità da esso designata;
- «Domicilio»
- designa, di regola, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «Legislazione»
- designa gli atti legislativi degli Stati contraenti, citati all’articolo 2, nonché i relativi atti regolamentari;
- 7 «Frontalieri»
- designa i cittadini che dimorano abitualmente sul territorio di uno degli Stati contraenti o di uno Stato terzo e che esercitano regolarmente un’attività lucrativa sul territorio dell’altro Stato.»