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0.831.109.514.12

Accordo amministrativo
concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il
Principato del Liechtenstein

RU 1990 656; FF 1989 II 509

Traduzione1

Concluso il 16 marzo 1990

Entrato in vigore il 1° maggio 1990

(Stato 1° ottobre 1997)

Conformemente all’articolo 24 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa l’8 marzo l989 2 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, detta di seguito «Convenzione»,

le autorità competenti, ossia

(seguono i nomi dei plenipotenzari)

hanno concordato le seguenti disposizioni:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 24 lettera b della Convenzione sono:

in Svizzera:

  1. la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra (detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione»), per quanto riguarda l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  2. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, a Berna, per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e per gli assegni familiari.

nel Liechtenstein:

  1. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del Liechtenstein e la cassa di compensazione per le famiglie, a Vaduz (detta qui di seguito «Istituto del Liechtenstein»), per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e gli assegni familiari;
  2. l’Ufficio dell’economia pubblica, a Vaduz, per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 2

Le autorità competenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento compilano di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 3

Le domande ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 secondo periodo della Convenzione devono essere presentate entro un anno a contare dalla ricezione della decisione di contribuzione, ossia

  1. in caso di domicilio in Svizzera: alla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  2. in caso di domicilio nel Liechtenstein: all’Istituto del Liechtenstein.

La domanda deve essere corredata da un conteggio dei contributi da versare per lo stesso periodo giusta la legislazione dell’altro Stato contraente. Nei casi motivati, il conteggio può essere presentato successivamente.

Il conteggio citato nel capoverso 2 è allestito su richiesta dell’interessato

  1. in Svizzera, dalla competente cassa dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  2. nel Liechtenstein, dall’Istituto del Liechtenstein.

Art. 4

Nei casi citati nell’articolo 6 capoverso 2 della Convenzione, gli istituti dello Stato, la cui legislazione è applicabile e che sono indicati nel capoverso 2, attestano a richiesta che il lavoratore trasferito rimane sottoposto alla legislazione di questo Stato.

L’attestazione è rilasciata in due copie sull’apposito modulo,

  1. in Svizzera: dalla competente Cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore competente in materia di infortuni;
  2. nel Liechtenstein: dall’Istituto del Liechtenstein e dall’assicuratore competente in materia di infortuni.

L’attestazione prevista dai capoversi 1 e 2 deve essere presentata agli organismi competenti dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e a quelli dell’assicurazione contro gli infortuni dello Stato nel quale il lavoratore è occupato temporaneamente, dal rappresentante del datore di lavoro in detto Stato oppure, in assenza del rappresentante, dal lavoratore stesso.

Se la durata del trasferimento dovesse prolungarsi oltre il periodo iniziale di 24 mesi previsto nell’articolo 6 capoverso 2 della Convenzione, il datore di lavoro interessato deve presentare prima della scadenza di detto termine e con il consenso del lavoratore stesso una domanda di proroga conformemente all’articolo 8 della Convenzione all’autorità competente dello Stato contraente sul cui territorio ha la propria sede, ossia Le autorità competenti si accordano con uno scambio di lettere e comunicano la loro decisione agli istituti interessati del loro Paese.

  1. in Svizzera: all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
  2. nel Liechtenstein: al Governo o all’organismo da questi designato.

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo 1 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 5

Le persone che risiedono sul territorio di uno Stato contraente e pretendono in virtù della Convenzione il versamento di una rendita da parte delle assicurazioni di entrambi gli Stati presentano una sola domanda per le due rendite all’istituto competente dello Stato di residenza sull’apposito modulo previsto per l’assicurazione di detto Stato, ossia

  1. in Svizzera: all’istituto competente giusta la legislazione svizzera;
  2. nel Liechtenstein: all’Istituto del Liechtenstein.

Le persone che risiedono sul territorio di uno Stato terzo e pretendono in virtù della Convenzione il versamento di una rendita da parte delle assicurazioni di entrambi gli Stati presentano una sola domanda per le due rendite alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera sull’apposito modulo dell’assicura-zione svizzera o del Liechtenstein.

Art. 6

Nei casi previsti nell’articolo 5, l’istituto a cui è stata trasmessa la domanda annota la data di ricezione sul modulo, verifica se la richiesta è stata stesa in modo completo, attesta nella misura del possibile l’esattezza delle indicazioni del modulo e la validità dei documenti allegati e esamina se eventuali richieste di aggiornamento portano sulla quota di rendita svizzera o del Liechtenstein o su entrambe.

Nei casi previsti

  1. dall’articolo 5 capoverso 1 lettera a, la competente cassa di compensazione trasmette la domanda di rendita e gli allegati alla Cassa svizzera di compensazione dopo aver richiamato i conti individuali. La domanda deve essere corredata dalla notificazione su doppio modulo speciale dei periodi di assicurazione e dei periodi loro assimilabili compiuti nell’assicurazione svizzera, nonché dei contributi e dei redditi corrispondenti. In caso di richiesta della rendita di invalidità del Liechtenstein, occorre parimenti allegare un duplo della decisione della commissione dell’assicurazione per l’invalidità.
  2. dall’articolo 5 capoverso 2, la rappresentanza svizzera all’estero trasmette la domanda di rendita e i relativi allegati alla Cassa svizzera di compensazione.

Art. 7

  1. La Cassa Svizzera di compensazione invia all’Istituto del Liechtenstein le domande di rendita presentate conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 nonché il conteggio dei periodi di contribuzione, dei periodi loro assimilati compiuti nell’assicurazione svizzera e dei corrispondenti redditi da attività lucrativa. Essa allega parimenti alle domande di rendita di invalidità del Liechtenstein presentate da persone residenti in Svizzera o da cittadini svizzeri residenti in uno Stato terzo un duplo della decisione della commissione dell’assicurazione per l’invalidità.
  2. L’Istituto del Liechtenstein invia alla Cassa svizzera di compensazione le domande di rendita presentate conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera b nonché il conteggio dei periodi di contribuzione, dei periodi loro assimilati compiuti nell’assicurazione del Liechtenstein e dei corrispondenti redditi da attività lucrativa. Essa allega parimenti alle domande di rendita di invalidità svizzera presentate da persone residenti in Svizzera o da cittadini svizzeri residenti nel Liechtenstein un duplo della decisione della commissione dell’assicurazione per l’invalidità.
  3. Ad avvenuta ricezione di una domanda presentata conformemente al capoverso 1 lettera a, l’Istituto del Liechtenstein trasmette alla Cassa svizzera di compensazione il conteggio dei periodi di contribuzione, dei periodi loro assimilati compiuti nell’assicurazione del Liechtenstein e dei corrispondenti redditi da attività lucrativa. Esso le comunica nel contempo la proporzione dei redditi determinati giusta l’articolo 10 lettera c della Convenzione. In caso di richiesta di una rendita di invalidità del Liechtenstein da parte di un cittadino del Liechtenstein residente in uno Stato terzo, allega un duplo della decisione della commissione dell’assicurazione per l’invalidità.
  4. Ad avvenuta ricezione di una domanda presentata conformemente al capoverso 1 lettera b, la Cassa svizzera di compensazione trasmette all’Istituto del Liechtenstein il conteggio dei periodi di contribuzione, dei periodi loro assimilati compiuti nell’assicurazione svizzera e dei corrispondenti redditi da attività lucrativa. Essa gli comunica nel contempo la proporzione dei redditi determinati giusta l’articolo 10 lettera c della Convenzione.

Art. 8

La Cassa svizzera di compensazione e l’Istituto del Liechtenstein determinano le rispettive quote di rendita nonché gli eventuali complementi giusta l’articolo 11 della Convenzione e se li comunicano reciprocamente.

Nei casi previsti nell’articolo 5 capoverso 1 lettera a, la Cassa svizzera di compensazione comunica alla competente cassa di compensazione le indicazioni per il calcolo della quota di rendita svizzera e del complemento eventuale; essa ne informa l’Istituto del Liechtenstein.

Art. 9

L’istituto svizzero competente notifica direttamente all’interessato domiciliato in Svizzera o nel Liechtenstein oppure per il tramite di una rappresentanza svizzera competente a quello domiciliato in uno Stato terzo la decisione relativa al diritto ad una rendita svizzera, compresa l’indicazione dei rimedi giuridici. La rappresentanza svizzera ne riceve una copia.

L’Istituto del Liechtenstein notifica direttamente all’interessato la decisione relativa al diritto ad una rendita del Liechtenstein, compresa l’indicazione dei rimedi giuridici. Nei casi particolari, la decisione può essere notificata a un richiedente domiciliato in uno Stato terzo per il tramite della Cassa svizzera di compensazione e della rappresentanza svizzera competente. In questo caso e in quello della presentazione di una domanda giusta l’articolo 5 capoverso 2, la rappresentanza svizzera ne riceve una copia.

I rimedi giuridici giusta i capoversi 1 e 2 devono menzionare l’articolo 29 capoverso 2 della Convenzione.

Art. 10

Ove attribuisca una rendita straordinaria al posto della quota di rendita e del complemento eventuale, la cassa di compensazione competente ne informa l’Istituto del Liechtenstein e lo invita a versarle gli arretrati della quota di rendita e del complemento eventuale dovuti dall’assicurazione del Liechtenstein.

Ove attribuisca una rendita straordinaria al posto della quota di rendita e del complemento eventuale, l’Istituto del Liechtenstein ne informa la Cassa svizzera di compensazione e la invita a versargli gli arretrati della quota di rendita e del complemento eventuale dovuti dall’assicurazione svizzera.

Ove un cittadino di uno degli Stati contraenti trasferisca il domicilio da uno degli Stati contraenti nell’altro e vi presenti una domanda di rendita straordinaria o di adeguamento dell’assicurazione per l’invalidità, la cassa di compensazione competente, rispettivamente l’Istituto del Liechtenstein, accertano se il richiedente aveva diritto a una prestazione similare nello Stato del domicilio anteriore.

Art. 11

Gli istituti competenti pagano le quote di rendita da loro dovute giusta le disposizioni applicabili alle loro assicurazioni. Nei casi particolari, l’Istituto del Liechtenstein può incaricare la rappresentanza svizzera competente di effettuare il pagamento della sua quota di rendita per il tramite della Cassa svizzera di compensazione.

Ove la quota di rendita dovuta dall’assicurazione di uno Stato contraente sia pari o inferiore a 10 franchi al mese, essa viene pagata posticipatamente una volta all’anno. Su richiesta del beneficiario, le quote di rendita superiori a 20 franchi al mese possono parimente essere pagate posticipatamente una volta all’anno. Se del caso le autorità competenti possono stabilire altre modalità.

Art. 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia

  1. Ai cittadini di uno Stato contraente domiciliati nell’altro Stato contraente che hanno diritto esclusivamente a una prestazione dell’assicurazione di detto Stato contraente; se il diritto concerne una prestazione dell’assicurazione per l’invalidità, –la competente cassa di compensazione, in Svizzera–l’Istituto del Liechtenstein, nel Liechtenstein
  2. comunicano all’assicurato le conclusioni della commissione dell’assicura-zione per l’invalidità mediante decisione impugnabile con ricorso.
  3. Ai cittadini del Liechtenstein domiciliati in uno Stato terzo che hanno diritto esclusivamente a una prestazione dell’assicurazione del Liechtenstein.
  4. Ove un cittadino del Liechtenstein presenti a una cassa di compensazione in Svizzera una domanda in vista del solo ottenimento di una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera, la cassa di compensazione accerta per il tramite della Cassa svizzera di compensazione se sono stati parimenti versati contributi all’assicurazione del Liechtenstein.
  5. Ove un cittadino svizzero presenti all’istituto del Liechtenstein una domanda in vista del solo ottenimento di una rendita ordinaria dell’assicurazione del Liechtenstein, l’Istituto del Liechtenstein accerta presso la Cassa svizzera di compensazione se sono stati parimenti versati contributi all’assicurazione svizzera.

Art. 13

La Cassa svizzera di compensazione e, per il suo tramite, le casse di compensazione da un canto e l’lstituto del Liechtenstein d’altro canto si comunicano reciprocamente i pagamenti di rendite a terzi, le ripartizioni di rendite per coniugi tra i due coniugi, nonché tutti i cambiamenti che potrebbero determinare una modifica del diritto alla rendita.

Art. 14

La Cassa svizzera di compensazione e le rappresentanze svizzere all’estero accordano l’assistenza amministrativa all’Istituto del Liechtenstein nell’esecuzione dell’assicurazione facoltativa del Liechtenstein.

Il Governo del Liechtenstein rimborsa direttamente al Dipartimento federale degli affari esteri le spese che ne risultano per le rappresentanze svizzere all’estero. Le spese sono calcolate come per l’esecuzione dell’assicurazione facoltativa svizzera.

Capitolo 2 Assicurazione contro gli infortuni

Art. 15

Le persone che risiedono in uno Stato contraente e pretendono prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni dell’altro Stato contraente presentano direttamente le loro domande all’assicurazione contro gli infortuni di detto Stato.

Capitolo 3 Assegni familiari

Art. 16

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione, la persona interessata presenta su richiesta all’istituto di uno degli Stati contraenti un’attestazione sul diritto all’assegno giusta la legislazione dell’altro Stato contraente. Su richiesta della persona interessata questa attestazione è allestita dall’autorità competente di detto Stato. Se la persona non fornisce l’attestazione, l’istituto del primo Stato contraente può reclamarla direttamente o per il tramite dell’organismo di collegamento svizzero all’istituto dell’altro Stato contraente.

Capitolo 4 Assicurazione contro le malattie

Art. 17

  1. Per beneficiare delle agevolazioni previste nel numero l9 lettera a del Protocollo finale della Convenzione, le persone interessate presentano a una delle casse malati svizzere partecipanti un’attestazione che indica la data dell’uscita dall’assicurazione malattia legale del Liechtenstein e i periodi di assicurazione assolti nel corso degli ultimi sei mesi. Se necessario, la cassa malati svizzera può chiedere conferma di periodi di assicurazione anteriori alla cassa malati riconosciuta del Liechtenstein.
  2. Su richiesta dell’interessato, l’attestazione è rilasciata dalla competente cassa malati riconosciuta del Liechtenstein. Se il richiedente non è in possesso dell’attestazione, la cassa malati svizzera che si occupa della domanda d’affiliazione può rivolgersi direttamente alla cassa malati riconosciuta del Liechtenstein per ottenere l’attestazione richiesta.
  3. L’autorità competente svizzera indica all’autorità competente del Liechtenstein quali sono le casse malati che partecipano all’applicazione del numero 19 lettera a del Protocollo finale della Convenzione.
  4. Per beneficiare delle agevolazioni previste nel numero l9 lettera a del Protocollo finale della Convenzione, le persone interessate presentano alla cassa malati legale del Liechtenstein un’attestazione che indica la data dell’uscita dall’assicurazione malattia svizzera e i periodi di assicurazione assolti nel corso degli ultimi 270 giorni. Se necessario, la cassa malati riconosciuta del Liechtenstein può chiedere conferma di periodi di assicurazione anteriori alla cassa malati svizzera.
  5. Su richiesta dell’interessato, l’attestazione è rilasciata dall’ultima cassa malati svizzera riconosciuta alla quale era affiliato. Se il richiedente non è in possesso dell’attestazione, la cassa malati riconosciuta del Liechtenstein può rivolgersi direttamente o per il tramite dell’organismo svizzero di collegamento alla cassa malati svizzera per ottenere l’attestazione richiesta.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 18

Gli istituti e gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si accordano su richiesta generale o particolare l’assistenza necessaria all’esecuzione della Convenzione.

Art. 19

Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e dal presente Accordo sono a carico degli organismi incaricati dell’esecuzione.

Le spese risultanti da esami medici, comprese quelle di viaggio, di vitto e alloggio o altre spese relative, sono rimborsate separatamente per ogni caso dall’istituto che li ha richiesti.

Art. 20

Il presente Accordo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e rimane in vigore per la sua stessa durata. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo amministrativo del 31 gennaio 1967 3 concernente la Convenzione del 3 settembre 1965 4 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Fatto a Vaduz, il 16 marzo 1990, in due esemplari originali.

Per l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Per il Governo
del Principato del Liechtenstein:

M. V. Brombacher

B. Beck

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