Determinando le prestazioni dovute in caso di vecchiaia o di morte, conformemente alla legislazione lussemburghese, gli enti lussemburghesi tengono conto dei periodi assicurativi (periodi di contribuzione e periodi parificati) compiuti nell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti – semprechè tali periodi non si sovrappongano a quelli dell’assicurazione lussemburghese –, Sono considerati periodi assicurativi dell’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti anche i periodi, i cui contributi sono stati trasferiti conformemente all’articolo precedente.
- quanto al compimento del periodo di attesa, ove siano stati compiti presso le assicurazioni lussemburghesi almeno 270 giorni o 12 mesi; e
- quanto alla conservazione dei diritti in corso di acquisizione.
Se, in caso di vecchiaia o di morte, un assicurato può far valere il suo diritto a una pensione, conformemente alla legislazione delle due Parti, le prestazioni dovute dagli enti lussemburghesi sono calcolate nel modo seguente:
- le prestazioni, o le parti di prestazioni, che dipendono dalla durata d’assicurazione e che sono calcolate esclusivamente sui periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione lussemburghese, non subiscono riduzione alcuna;
- le prestazioni, o le parti di prestazioni, che non dipendono dalla durata d’assicurazione sono concesse solo nella proporzione esistente tra i periodi assicurativi computabili, per la determinazione delle prestazioni, secondo la legislazione lussemburghese, e la somma dei periodi assicurativi computabili conformemente alle legislazioni lussemburghese e svizzera.
Se un avente diritto si trova nelle condizioni di poter fruire di una rendita di vecchiaia o di morte, secondo le legislazioni dei due Paesi contraenti, e se l’importo della rendita che egli può pretendere dalla sola legislazione lussemburghese supera la somma delle rendite, che si otterrebbe applicando l’articolo 7 e i capoversi 1 e 2 del presente articolo, detto avente diritto può esigere dall’istituto assicuratore lussemburghese il versamento di un’indennità pari alla differenza.
L’istituto assicuratore lussemburghese concede, per i contributi trasferitigli conformemente all’articolo precedente, una maggiorazione speciale della pensione di vecchiaia o di superstite che erogherà secondo la legislazione lussemburghese. Detta maggiorazione sarà fissata in un regolamento amministrativo pubblico. Essa è concessa, ai beneficiari d’una pensione d’invalidità, compiuto che abbiano il sessantacinquesimo anno di età.
Gli assicurati di nazionalità svizzera che, all’accadere dell’evento assicurato, non possono pretendere una prestazione dall’assicurazione lussemburghese, hanno diritto al rimborso del 70 per cento dei contributi versati, all’assicurazione lussemburghese per le pensioni, dall’assicurato e dal suo datore di lavoro. In caso di morte dell’assicurato i contributi sono, a richiesta, rimborsati ai suoi superstiti. Avvenuto il rimborso dei contributi, gli assicurati di nazionalità svizzera e i loro superstiti non possono più far valere, in virtù di essi, diritto alcuno verso l’assicurazione lussemburghese.