Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
- «norme giuridiche» designa le leggi, le ordinanze e le disposizioni d’attuazione degli Stati contraenti menzionate nell’articolo 2;
- «territorio»
designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto riguarda la Macedonia, il territorio della Repubblica di Macedonia; - «cittadini»
designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda la Macedonia, persone di nazionalità macedone; - «familiari e superstiti» designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini di uno Stato contraente, rifugiati o apolidi;
- «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;
- «domicilio»
designa per principio il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; - «risiedere»
significa dimorare abitualmente; - «residenza»
designa il luogo in cui una persona dimora abitualmente; - «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e per quanto concerne la Macedonia, il Ministero del lavoro e della politica sociale e il Ministero della sanità;
- «istituzione»
designa l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche menzionate all’articolo 2; - «rifugiati»
designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati; - «apolidi»
designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi; - «prestazioni»
designa le prestazioni pecuniarie o in natura.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili.