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Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia Conchiusa il 21 febbraio 1979 Approvata dall’Assemblea federale il 3 giugno 1980 Ratificata con scambio di strumenti il 3 settembre 1980 Entrata in vigore il 1° novembre 1980

RU 1980 1841; FF 1979 III 994

Traduzioine1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno di Norvegia,

animati dal desiderio di regolare nell’interesse dei loro cittadini i rapporti fra i due Paesi, nel settore della sicurezza sociale, hanno risolto di conchiudere una Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Ai fini dell’applicazione della presente convenzione,

  1. «Territorio» designa per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione svizzera, e per quanto riguarda il Regno di Norvegia, il territorio del Regno di Norvegia;
  2. «Legislazione» designa secondo il contesto, gli atti legislativi e regolamentari dell’uno e dell’altro degli Stati contraenti citati all’articolo 3;
  3. per «Autorità competente» s’intende: per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per quanto concerne il Regno di Norvegia, il Ministero degli affari sociali;
  4. «Istituzione» designa l’organismo o l’autorità incaricati dell’applicazione delle legislazioni indicate all’articolo 3;
  5. per «Periodi di assicurazione» s’intendono i periodi di contribuzione, di attività lucrativa o di residenza, nonché i periodi loro assimilati come sono definiti o riconosciuti quali periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiti;
  6. «Prestazione in contanti» o «rendita» designa una prestazione in contanti o una rendita, compresi tutti i complementi, supplementi e maggiorazioni.

Art. 2

La presente Convenzione si applica alla Confederazione svizzera e al Regno di Norvegia. Essa è pure applicabile alla parte del territorio attaccato allo zoccolo continentale posto sotto la sovranità norvegese.

Art. 3

La presente Convenzione si applica:

  1. in Svizzera alle legislazioni federali relative:1.all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;2.all’assicurazione per l’invalidità;3.all’assicurazione obbligatoria in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.
  2. In Norvegia:1.alla legge del 17 giugno 1966 sull’assicurazione nazionale, fatta eccezione dei capitoli 4 e 12;2.alla legge del 19 giugno 1969 concernente un supplemento speciale ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione nazionale;3.alla legge del 19 dicembre 1969 concernente un supplemento di compensazione ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione nazionale.

La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia essa si applica:

  1. agli atti legislativi o regolamentari che riguardano un settore nuovo della sicurezza sociale, soltanto in quanto si giunga a un accordo in questo senso fra gli Stati contraenti;
  2. agli atti legislativi o regolamentari che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari soltanto in quanto non vi sia a questo riguardo opposizione da parte dello Stato che ha modificato la sua legislazione anteriore, nei confronti dell’altro Stato, entro sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di tali atti.

Art. 4

Con riserva di disposizioni contrarie della presente Convenzione, essa si applica ai cittadini dei due Stati contraenti, come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano da un cittadino.

Art. 5

Con riserva di disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini dell’uno degli Stati contraenti, come pure i membri della loro famiglia e i loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio della legislazione dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato medesimo.

Il principio della parità di trattamento di cui al capoverso 1 del presente articolo, non è applicabile, per quanto concerne le disposizioni legali svizzere riguardanti l’assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri dell’estero, all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità dei cittadini svizzeri occupati al di fuori del territorio dei due Stati contraenti che lavorano per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e che sono rimunerati da tale datore di lavoro, come pure alle prestazioni di soccorso pagate a cittadini svizzeri dimoranti all’estero.

Il principio della parità di trattamento di cui al capoverso 1 del presente articolo, non è applicabile alla legislazione norvegese concernente l’assicurazione facoltativa dei cittadini norvegesi residenti all’estero.

Art. 6

Con riserva di disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone indicate all’articolo 4, che possono pretendere delle prestazioni pecuniarie giusta le legislazioni indicate all’articolo 3 ricevono queste prestazioni fintanto che risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti.

Sotto le stesse riserve, le prestazioni in contanti dovute in applicazione delle legislazioni elencate all’articolo 3, sono accordate da uno degli Stati contraenti ai cittadini dell’altro Stato residenti in un terzo Paese, come pure ai membri della loro famiglia e ai superstiti in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, alle stesse condizioni e in ugual misura dei cittadini stessi, rispettivamente dei membri della loro famiglia e dei superstiti residenti in questo terzo Paese.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 7

I cittadini di una delle Parti contraenti esercitanti un’attività lucrativa sono sottoposte, per quanto riguarda l’assoggettamento all’assicurazione, alla legislazione della Parte sul cui territorio esplicano la loro attività.

Qualora un cittadino di una delle Parti contraenti esercita un’attività lucrativa sul territorio di una delle Parti contraenti, egli è sottoposto, per quanto riguarda l’assoggettamento all’assicurazione, soltanto alla legislazione della Parte sul cui territorio egli risiede.

I cittadini di una delle Parti contraenti che non esercitano un’attività lucrativa sono sottoposti, per quanto riguarda l’assoggettamento assicurativo, alla legislazione della Parte sul cui territorio essi risiedono.

Art. 8

Il principio stabilito nell’articolo 7 capoverso 1 può essere derogato come segue:

  1. I lavoratori salariati appartenenti a un’azienda avente sede sul territorio di una Parte contraente e inviati per un periodo limitato sul territorio dell’altra Parte al fine di eseguire dei lavori, rimangono assoggettati durante i primi dodici mesi alla legislazione della Parte sul territorio della quale ha sede l’azienda. Se la durata del trasferimento si prolunga oltre detto termine, l’assoggettamento alla legislazione della prima Parte può eccezionalmente essere mantenuto per un periodo che le autorità competenti delle due Parti convengono di comune intesa. Questa disposizione si applica pure alla moglie e ai figli che accompagnano il lavoratore inviato sul territorio dell’altra Parte contraente, sempreché gli stessi non esercitino pure un’attività lucrativa.
  2. I lavoratori salariati delle aziende di trasporto su strada e per ferrovia aventi sede sul territorio di una delle Parti contraenti che sono pure occupati sul territorio dell’altra Parte, sono assoggettati alla legislazione sul territorio della quale ha sede l’azienda. Tuttavia, se un lavoratore ha il suo domicilio sul territorio dell’altra Parte contraente, egli è assoggettato alla legislazione di tale Parte.
  3. I lavoratori salariati delle aziende di trasporti aerei, aventi sede sul territorio di una delle Parti contraenti che sono inviati sul territorio dell’altra Parte, soggiacciono alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l’azienda. Nondimeno, se l’azienda possiede, sul territorio dell’altra Parte, una succursale o una rappresentanza permanente, i lavoratori ivi occupati soggiacciono alla legislazione dello Stato dove questa si trova, a eccezione di quelli che sono inviati temporaneamente.
  4. I lavoratori di un servizio ufficiale trasferiti da una delle Parti contraenti nel territorio dell’altra soggiacciono alla legislazione dello Stato dal quale sono stati trasferiti.

Le disposizioni del capoverso 1 del presente articolo si applicano a tutti i lavoratori salariati assicurati in uno degli Stati contraenti, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Art. 9

I cittadini di una delle Parti contraenti, inviati come membri della missione diplomatica o di una sede consolare di questa Parte sul territorio dell’altra, soggiacciono alla legislazione della prima Parte.

I cittadini di una delle Parti contraenti che sono stati assunti sul territorio dell’altra Parte per essere occupati al servizio di una missione diplomatica, o di una sede consolare della prima Parte sono assicurati conformemente alla legislazione della seconda Parte. Essi possono però optare per l’applicazione della legislazione della prima Parte entro un termine di sei mesi dopo l’inizio dell’impiego o la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Quando una rappresentanza diplomatica o consolare di una delle Parti contraenti occupa delle persone che, in applicazione del capoverso 2 del presente articolo, sono assicurate secondo la legislazione dell’altra Parte, questa deve adattarsi agli obblighi che la legislazione della seconda Parte impone ai datori di lavoro per quanto riguarda il pagamento dei contributi.

Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 si applicano per analogia ai cittadini di una delle Parti contraenti che sono occupati al servizio personale di uno degli agenti previsti al primo capoverso, qualora essi abbiano la medesima nazionalità di questi ultimi.

Le disposizioni dei capoversi da 1 a 4 non sono applicabili ai membri onorari di una sede consolare e ai loro impiegati.

Art. 10

L’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti è sottoposto alla legislazione di questo Stato.

La legislazione norvegese è applicabile alle persone che lavorano negli impianti di ricerca o di sfruttamento delle risorse naturali del territorio attaccato allo zoccolo continentale norvegese. Essa è pure applicabile alle persone che lavorano negli impianti norvegesi situati nella parte non norvegese del territorio attaccato allo zoccolo continentale, sempreché una convenzione speciale con lo Stato costiero in questione, o il diritto internazionale pubblico, preveda tale disposizione. L’articolo 8 capoverso 1 lettera a, e 2 è applicabile per analogia.

Art. 11

Le autorità competenti dei due Stati contraenti, su richiesta presentata congiuntamente dal datore di lavoro e dal salariato, hanno la facoltà di prevedere di comune accordo delle deroghe alle disposizioni degli articoli da 7 a 10.

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo 1 Invalidità, vecchiaia e morte

A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 12

I cittadini norvegesi che risiedono in Svizzera, ed esercitanti un’attività lucrativa, possono pretendere i provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera qualora, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, essi abbiano pagato i contributi all’assicurazione svizzera.

Le persone di nazionalità norvegese che non esercitano un’attività lucrativa, come pure i figli minorenni della stessa nazionalità, possono pretendere i provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera fino a quando risiedono in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità, essi hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. Inoltre, i figli minorenni hanno diritto a tali provvedimenti se hanno il loro domicilio in Svizzera, e ivi sono nati invalidi o abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita.

Art. 13

I cittadini norvegesi hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità svizzera, con riserva del capoverso 2, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d’invalidità è inferiore al cinquanta per cento, come pure gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera sono assegnati ai cittadini norvegesi solamente se questi conservano il loro domicilio in Svizzera. Qualora un cittadino norvegese beneficiario di una mezza rendita ordinaria dell’assicurazione per l’invalidità svizzera risieda fuori dalla Svizzera, tale rendita continuerà a essergli versata senza modificazione anche se l’invalidità di cui soffre dovesse aggravarsi.

Per stabilire i periodi di contribuzione, che sono determinanti per il calcolo della rendita ordinaria del l’assicurazione per l’invalidità svizzera dovuta a cittadini norvegesi o svizzeri, i periodi assicurativi compiti secondo la legislazione norvegese sono parificati ai periodi contributivi svizzeri, purché non si sovrappongano a questi. Per determinare il reddito annuo medio, si terrà conto soltanto dei periodi di contribuzione svizzeri, e dei redditi corrispondenti.

Le rendite ordinarie svizzere di vecchiaia o superstiti che sostituiscono una rendita d’invalidità determinata secondo il capoverso 3 sono calcolate conformemente alla legislazione svizzera, cioé si terrà soltanto conto dei contributi svizzeri.

Qualora una rendita svizzera di vecchiaia calcolata in applicazione del capoverso 4 fosse inferiore alla rendita d’invalidità che essa sostituisce, il suo importo resterà uguale alla rendita d’invalidità pagata precedentemente fino al momento del diritto alla pensione di vecchiaia norvegese.

Nel caso in cui un cittadino norvegese o svizzero possa pretendere contemporaneamente una rendita svizzera di vecchiaia, e una pensione d’invalidità norvegese calcolata in applicazione dell’articolo 17 capoverso 4, l’importo della pensione d’invalidità norvegese sarà dedotto dall’ammontare della rendita di vecchiaia svizzera.

Art. 14

I cittadini norvegesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se immediatamente prima dal momento in cui chiedono la rendita hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno dieci anni interi qualora trattasi di una rendita di vecchiaia, e durante almeno cinque anni interi qualora trattasi di una rendita di superstiti, di una rendita d’invalidità o di una rendita di vecchiaia che viene a sostituire queste due prestazioni. B. Applicazione della legislazione norvegese

Art. 15

Per la nascita del diritto alle prestazioni dell’assicurazione nazionale norvegese si terrà conto, se necessario, dei periodi di assicurazione svizzeri, a condizione che essi non si sovrappongano a periodi d’assicurazione norvegesi, e in quanto la durata di questi ultimi non sia inferiore a un anno.

Tuttavia, per la nascita del diritto alle pensioni complementari si terrà conto soltanto dei periodi di contribuzione svizzeri che non si sovrappongono ai periodi di assicurazione norvegese, e in quanto siano stati attribuiti punti di pensione per la durata di almeno un anno.

Art. 16

I cittadini svizzeri residenti in Norvegia hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione nazionale norvegese alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi.

L’articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia per il calcolo dei sussidi d’integrazione in favore sia dei cittadini norvegesi, sia di quelli svizzeri.

Art. 17

In caso d’invalidità, i cittadini svizzeri hanno diritto alle pensioni, e alle prestazioni suppletive dell’assicurazione nazionale norvegese, con riserva dei capoversi da 3 a 6, alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi.

I cittadini svizzeri hanno diritto, come i cittadini norvegesi, alla pensione di base e agli assegni per grandi invalidi, come pure alla indennità compensativa soltanto fino a quando risiedono in Norvegia.

Qualora un cittadino svizzero che risiede fuori dalla Norvegia, e riceve una pensione d’invalidità di un importo ridotto per il fatto che la sua invalidità è parziale, questa pensione continua a essergli pagata senza modificazione anche se l’invalidità di cui soffre dovesse aggravarsi.

Per stabilire i periodi di assicurazione determinanti per il calcolo della pensione di base di un cittadino norvegese o svizzero, i periodi assicurativi compiti nell’assicurazione svizzera sono assimilati ai periodi di assicurazione norvegese, in quanto gli stessi non si sovrappongano a questi ultimi.

Per stabilire gli anni fruttiferi di punti che devono servire di base per il calcolo della pensione suppletiva dovuta a un cittadino norvegese o svizzero, si terrà conto dei periodi di contribuzione compiti secondo la legislazione svizzera, e in rapporto all’esercizio di un’attività lucrativa, come se si trattasse di anni fruttiferi di punti secondo la legislazione norvegese, in quanto gli stessi non si sovrappongano a questi ultimi. Per stabilire la media determinante dei punti si terrà soltanto conto del reddito determinante secondo la legislazione norvegese, e dei punti di pensione corrispondenti.

Quando una pensione di vecchiaia sostituisce una pensione d’invalidità calcolata secondo i capoversi 4 e 5 e giusta la legislazione norvegese, si terrà conto soltanto dei periodi d’assicurazione norvegese, rispettivamente degli anni fruttiferi di punti correlativi.

Art. 18

I superstiti di cittadini svizzeri hanno diritto alle pensioni dell’assicurazione nazionale norvegese, comprese le prestazioni suppletive in favore dei superstiti, con riserva dei capoversi da 2 a 4, alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi.

Le persone indicate all’articolo 4 che, all’insorgere del rischio, sono affiliate all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, sono ritenute assicurate secondo la legislazione norvegese.

I superstiti di cittadini svizzeri hanno diritto, come i superstiti di cittadini norvegesi, all’indennità speciale di soccorso, al supplemento per la formazione professionale, come pure all’indennità di compensazione, soltanto fino a quando risiedono in Norvegia.

Per i superstiti di cittadini norvegesi e di cittadini svizzeri che sono stati assicurati in uno degli Stati contraenti, la pensione di base dell’assicurazione nazionale norvegese corrisponde alla frazione della pensione di base completa che risulta dal rapporto esistente fra il periodo durante il quale il defunto è stato assicurato in Norvegia, e il totale degli anni trascorsi a partire dal suo 16esimo anno di età, e il momento dell’insorgere del rischio. Per il calcolo della pensione complementare si terrà conto soltanto degli anni fruttiferi di punti norvegesi. Qualora il defunto o il superstite fosse assicurato in Norvegia all’insorgere del rischio, e nell’ipotesi in cui la pensione di superstite calcolata esclusivamente in applicazione della legislazione norvegese risultasse di un importo superiore a quello ottenuto dalla somma formata dalla rendita svizzera e dalla pensione norvegese per superstiti calcolata conformemente alla prima frase, la pensione per superstiti dell’assicurazione nazionale norvegese è aumentata dell’importo della differenza.

Art. 19

I cittadini svizzeri hanno diritto alle pensioni di vecchiaia dell’assicurazione nazionale norvegese, comprese le prestazioni suppletive, alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi.

I cittadini svizzeri hanno diritto, come i cittadini norvegesi, alle indennità di compensazione fino a quando risiedono in Norvegia.

Art. 20

Le pensioni suppletive dovute ai cittadini svizzeri secondo gli articoli da 17 a 19 sono, se del caso, calcolate conformemente alle disposizioni precisate ai paragrafi da 7 a 5, capoverso 3, della legge sull’assicurazione nazionale (regolamentazione sulla sovrassicurazione). Queste pensioni sono pagate integralmente anche quando l’avente diritto dimora in Svizzera.

Capitolo 2 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 21

Le persone che sono assicurate in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro, o che contraggono una malattia professionale sul territorio dell’altro Stato, possono chiedere all’istituto del luogo di residenza di pagare tutte le prestazioni in natura necessarie.

Le persone assicurate che possono esigere delle prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, giusta la legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano ugualmente di tali vantaggi anche se trasferiscono la loro residenza sul territorio dell’altro Stato, durante la cura medica e previa l’autorizzazione dell’istituto competente. Tale autorizzazione deve essere accordata se nessuna obiezione di carattere medico è formulata, e se la persona interessata si reca presso i suoi familiari.

Le prestazioni in natura che le persone indicate ai capoversi 1 a 2 possono esigere sono assegnate conformemente alla legislazione applicabile all’istituto del luogo di residenza.

L’assegnazione di protesi e di altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata, salvo casi di assoluta urgenza, all’autorizzazione preliminare dell’isti-tuto debitore della prestazione.

Art. 22

Le prestazioni in natura alle quali hanno diritto le persone assicurate secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti sono versate dall’istituto competente dell’altro Stato su richiesta dell’istituto debitore, conformemente alla legislazione applicabile a quest’ultimo.

L’istituto debitore deve precisare nella sua richiesta la somma e il limite di durata delle prestazioni in natura dovute all’assicurato.

Art. 23

L’istituto debitore rimborsa l’importo delle prestazioni pagate in applicazione degli articoli 21 e 22 all’istituto che le ha versate in anticipo, escluse le spese amministrative. Le autorità competenti hanno la facoltà di convenire un’altra procedura.

Art. 24

Se una malattia deve essere presa a carico conformemente alla legislazione dei due Stati contraenti, le prestazioni sono assegnate solamente secondo la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio un’occupazione che ha potuto provocare una tale malattia è stata da ultimo esercitata.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 25

Le autorità competenti:

  1. concludono tutti gli accordi amministrativi necessari per l’applicazione della presente convenzione;
  2. si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni concernenti le modificazioni della loro legislazione;
  3. designano degli organismi di collegamento con lo scopo di facilitare i rapporti fra gli istituti dei due Stati contraenti;
  4. possono fissare di comune accordo disposizioni relative alla notificazione di atti giudiziari.

Art. 26

Per l’applicazione della presente Convenzione, gli istituti, le autorità e i Tribunali degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. Questo aiuto è di regola gratuito, eccettuati gli esami medici.

Per la valutazione del grado d’invalidità, gli istituti di ciascuno Stato contraente possono tener conto, se necessario, delle informazioni e costatazioni mediche fornite dagli istituti dell’altro Stato. Essi conservano tuttavia il diritto di far procedere l’assicurato a un esame da parte di un medico di loro scelta.

Art. 27

Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e di tasse previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per gli atti o documenti da produrre per l’applicazione della legislazione di tale Stato è esteso agli atti e documenti corrispondenti da produrre per l’applicazione della legislazione dell’altro Stato.

Le autorità competenti o gli istituti dei due Stati contraenti non devono esigere il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari agli atti e documenti da presentare per l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 28

Gli istituti, le autorità e i Tribunali di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare le richieste o gli altri documenti loro inviati per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell’altro Stato contraente o in inglese.

Per l’applicazione della presente Convenzione, gli istituti, le autorità e i Tribunali di ognuno degli Stati contraenti possono corrispondere fra di loro, e con le persone interessate, o i loro mandatari nella loro lingua ufficiale o in inglese, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento.

Art. 29

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un termine determinato a un’autorità amministrativa, a un Tribunale o a un’istituzione di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se sono inoltrati entro lo stesso termine a un’autorità, a un Tribunale o a un’istituzione corrispondente dell’altro Stato. In questi casi, l’autorità, il Tribunale o l’istituzione in possesso del documento appone la data di ricezione o lo trasmette, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, all’autorità, al Tribunale o all’istituzione competente del primo Stato.

Art. 30

Gli istituti debitori di prestazioni in applicazione della presente Convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.

Quando un’istituzione deve effettuare dei pagamenti a un’istituzione dell’altro Stato contraente, questi versamenti devono essere fatti nella valuta di detto Stato.

Nel caso in cui delle disposizioni dovessero essere decretate da uno degli Stati contraenti, in vista di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, sarebbero senza indugio prese misure dagli Stati contraenti per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall’altra.

Art. 31

Se un’istituzione di uno Stato contraente ha assegnato delle prestazioni in contanti non dovute, l’importo indebito può essere trattenuto a favore di detta istituzione su una prestazione corrispondente, giusta la legislazione dell’altro Stato contraente.

Quando l’istituzione di uno Stato contraente ha concesso un anticipo, tenuto conto dell’esistenza di un diritto a una prestazione secondo la legislazione dell’altro Stato, l’importo pagato può essere trattenuto a favore di questa istituzione sul pagamento di arretrati.

Se una persona ha diritto, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, a una prestazione in contanti per un periodo nel corso del quale delle prestazioni le sono state assegnate, o sono state assegnate a dei membri della sua famiglia da un’istituzione di assistenza dell’altro Stato, questa prestazione in contanti deve essere, su richiesta dell’istituzione di assistenza che ha diritto alla restituzione, trattenuta a suo favore come se si trattasse di un’istituzione di assistenza avente sede sul territorio del primo Stato.

Art. 32

Le difficoltà risultanti dall’applicazione della presente Convenzione sono regolate d’intesa fra le autorità competenti degli Stati contraenti.

Se non fosse possibile giungere, in tal modo, a una soluzione, la vertenza è sottoposta a un organismo arbitrale che deve risolverla secondo i principi fondamentali e lo spirito della Convenzione. Gli Stati contraenti decretano d’intesa la composizione, e le regole di procedura di questo organismo.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 33

La presente Convenzione è applicabile parimenti agli eventi assicurativi insorti prima della sua entrata in vigore. Tuttavia,

  1. per quanto riguarda il rischio d’invalidità il diritto è dato soltanto se alla data dell’entrata in vigore della Convenzione il richiedente risiede ancora sul territorio dello Stato dove l’invalidità è insorta;
  2. le rendite dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni non professionali possono essere accordate soltanto agli assicurati stessi o alle loro vedove e ai loro orfani.

La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

I periodi di assicurazione compiti in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti prima della data dell’entrata in vigore della presente Convenzione sono parimenti presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni dovute conformemente a questa Convenzione.

Decisioni anteriori non fanno ostacolo all’applicazione di eventuali revisioni.

La presente Convenzione non si applica alle pretese soddisfatte mediante la concessione di un’indennità globale o di un rimborso di contributi.

Art. 34

Nei casi in cui le disposizioni della legislazione applicabile costituiscono un ostacolo per la liquidazione dei diritti, causa la nazionalità o la dimora dell’interessato, e allorché la presente Convenzione sopprime un tale ostacolo, i termini per far valere i diritti, come pure i termini di prescrizione previsti dalla legislazione degli Stati contraenti, cominciano a decorrere al più presto a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 35

Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 36

La presente Convenzione è ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Oslo.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese seguente quello durante il quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

Art. 37

La presente Convenzione è conchiusa per un periodo di un anno a far tempo dalla sua entrata in vigore. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti contraenti da notificarsi almeno tre mesi prima dello scadere del periodo di validità in corso.

In caso di disdetta della Convenzione, tutti i diritti acquisiti da una persona in virtù delle sue disposizioni sono mantenute. I diritti acquisiti secondo la Convenzione stessa saranno regolati mediante accordi.

In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato e sigillato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, in due versioni originali, una in lingua tedesca e una in lingua norvegese, le due versioni facenti parimente fede, il 21 febbraio 1979.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
del Regno di Norvegia:

Hans Wolf

Erik Colban

Protocollo finale
relativo alla Convenzione di sicurezza sociale
tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia

All’atto della firma in data odierna della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia (detto qui di seguito «la Convenzione»), i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

  1. La Convenzione non si applica alla futura legislazione federale svizzera sulla previdenza professionale.
  2. La Convenzione si applica ugualmente alla legislazione svizzera obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni non professionali.
  3. Si stabilisce che i cittadini di uno degli Stati contraenti siano assimilati ai cittadini dell’altro Stato per quanto riguarda il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro le malattie valido in tale Stato.
  4. La Convenzione è parimenti applicabile ai rifugiati conformemente alla Convenzione internazionale sullo Statuto dei rifugiati del 28 luglio 19512, al Protocollo relativo allo Statuto dei rifugiati del 31 gennaio 19673, e agli apolidi, giusta la Convenzione relativa allo Statuto degli apolidi del 28 settembre 19544, qualora essi risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti. La Convenzione si applica, alle stesse condizioni, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, purché i loro diritti derivino dai rifugiati o apolidi più sopra indicati.
  5. Ognuno degli Stati contraenti si dichiara d’accordo di non porre ostacoli per l’applicazione dell’assicurazione facoltativa o la continuazione dell’assicurazione dell’altro Stato sul suo territorio.
  6. Le disposizioni dell’articolo 8 della Convenzione sono pure applicabili da parte norvegese per quanto si riferisce all’assicurazione contro le malattie.
  7. Per quanto riguarda i lavoratori distaccati dalla Norvegia giusta l’articolo 8 capoverso 1 lettera a) della Convenzione, si presume che i contributi siano pagati secondo le disposizioni legali in vigore.
  8. Nel caso dell’articolo 8 capoverso 1, lettera c) della Convenzione, le aziende di trasporto aereo di uno Stato contraente designano all’organismo competente dell’altro Stato le persone che sono state inviate a titolo temporaneo.
  9. I cittadini norvegesi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo di due mesi al massimo, non interrompono la loro residenza in Svizzera giusta l’articolo 12 capoverso 2 della Convenzione.
  10. 10. a. A complemento dell’articolo 12 capoverso 2 della Convenzione, i figli nati invalidi in Norvegia, e la cui madre ha preso dimora su tale territorio durante due mesi al massimo immediatamente prima della nascita, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L’assicurazione per l’invalidità svizzera prende pure a suo carico, nel caso d’infermità congenita di un figlio, le spese sostenute in Norvegia durante i primi tre mesi dopo la nascita, e ciò nella misura in cui l’assicurazione sarebbe stata tenuta all’assegnazione di tali prestazioni in Svizzera. b.Un soggiorno in Norvegia di un figlio, non eccedente i tre mesi, non interrompe la durata di residenza prevista all’articolo 12 capoverso 2, seconda frase, della Convenzione.
  11. I cittadini norvegesi che devono abbandonare la loro occupazione o attività in Svizzera in seguito a un infortunio o a una malattia, sono ritenuti, fino a quando essi beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità svizzera o che soggiornano in Svizzera, come affiliati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per quanto riguarda l’apertura del diritto a una rendita ordinaria, e sono sottoposti all’obbliggo di pagare i contributi, quali persone senza attività lucrativa.
  12. I cittadini norvegesi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo di tre mesi al massimo per ogni anno civile non interrompono la loro residenza in Svizzera ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione. Per il calcolo della durata di residenza non si tiene conio dei periodi di esenzione dall’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
  13. I contributi pagati all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti che sono stati rimborsati ai cittadini norvegesi, non possono più essere trasferiti una seconda volta all’assicurazione svizzera. Da tali contributi non può più derivare alcun diritto nei confronti dell’assicurazione svizzera. D’altra parte, il rimborso dei contributi non costituisce un ostacolo per l’erogazione di una rendita straordinaria in applicazione dell’articolo 14 della Convenzione; tuttavia in tale caso, l’importo dei contributi rimborsati sarà dedotto dalla rendita da pagare.
  14. Per quanto riguarda il Regno di Norvegia le «prestazioni suppletive» ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della Convenzione sono:a.il supplemento speciale conformemente alla legge del 19 giugno 1969 sui supplementi speciali ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione nazionale;b.l’indennità di compensazione conformemente alla legge del 19 dicembre 1969 riguardante un’indennità di compensazione ai beneficiari di prestazioni dell’assicurazione nazionale;c.l’assegno per il coniuge;d.l’assegno per i figli.
  15. I cittadini norvegesi e svizzeri che godono di una pensione parziale dell’assicurazione norvegese, e di una rendita parziale dell’assicurazione svizzera, e che hanno diritto sia agli assegni per i figli dell’assicurazione norvegese, sia a rendite per figli dell’assicurazione svizzera, ricevono la prestazione suppletiva norvegese soltanto nella misura equivalente al rapporto fra la pensione parziale norvegese e la pensione completa corrispondente.
  16. Al fine dell’applicazione della Convenzione, si devono pure comprendere quali pensioni per i superstiti dell’assicurazione nazionale norvegese, le pensioni norvegesi per gli orfani.
  17. 17. a. I periodi di assicurazione compiti nell’assicurazione nazionale norvegese prima dell’entrata in vigore della Convenzione possono essere considerati a favore dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità soltanto a partire dal 1o gennaio 1948. b.I periodi di assicurazione compiti nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità prima dell’entrata in vigore della Convenzione possono essere presi in considerazione per il calcolo delle pensioni suppletive norvegesi soltanto dal 1o gennaio 1967.
  18. Qualora i lavoratori norvegesi occupati in Svizzera non siano già a beneficio di un’assicurazione per la cura medica e farmaceutica secondo la legge federale del 13 giugno 19115 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il loro datore di lavoro deve vegliare affinché essi conchiudano una tale assicurazione; in caso contrario egli deve conchiudere l’assicurazione per loro conto. Il datore di lavoro può dedurre dal salario i contributi dovuti a tale assicurazione; restano riservate delle intese diverse fra datore di lavoro e salariato per quanto riguarda la ripartizione dell’onere dei contributi.
  19. L’ammissione all’assicurazione svizzera contro le malattie è agevolata nel modo seguente:a.quando una persona trasferisce la sua residenza dalla Norvegia in Svizzera e abbandona l’assicurazione nazionale norvegese, essa deve essere ammessa indipendentemente dalla sua età in una delle casse malati svizzere riconosciute, designate dall’autorità competente svizzera, e può assicurarsi alle cure mediche e farmaceutiche a condizione:–che soddisfi le altre prescrizioni statutarie di ammissione,–che domandi la sua ammissione entro tre mesi dalla fine della sua affiliazione all’assicurazione norvegese, e–che non cambi residenza all’unico scopo di seguire un trattamento medico o curativo.b.La moglie e i figli in età inferiore a vent’anni della persona interessata fruiscono del medesimo diritto all’ammissione in una cassa malati riconosciuta, per le cure mediche e farmaceutiche, qualora soddisfino alle condizioni suindicate.c.Per il conferimento del diritto alle prestazioni secondo gli statuti della cassa malati, è tenuto conto dei periodi assicurativi compiti nell’assicurazione nazionale norvegese a condizione però, per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di maternità, che l’assicurata sia stata affiliata da almeno tre mesi alla cassa malati svizzera.
  20. L’ottenimento delle prestazioni in caso di malattia conformemente ai capitoli 2 e 3 della legge sull’assicurazione nazionale norvegese è agevolata nel modo seguente: Se una persona affiliata a una cassa malati svizzera riconosciuta prima della sua partenza dalla Svizzera non trasferisce la sua residenza dalla Svizzera in Norvegia all’unico scopo di seguire un trattamento medico o curativo, ma se il suo stato richiede delle cure mediche e farmaceutiche a causa di una malattia contratta prima della sua partenza, queste prestazioni le sono accordate dall’assicurazione nazionale norvegese.
  21. La Convenzione non pregiudica l’applicazione di disposizioni della legislazione nazionale, che si dovesse rivelare più favorevole.

Fatto a Berna, in due versioni originali, una in lingua tedesca, e una in lingua norvegese, le due versioni facenti parimente fede, il 21 febbraio 1979.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
del Regno di Norvegia:

Hans Wolf

Erik Colban