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Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera ed il Portogallo Conchiusa l’11 settembre 1975 Approvata dall’Assemblea federale il 1° dicembre 1976 Ratificata con strumenti scambiati il 14 gennaio 1977 Entrata in vigore il 1° marzo 1977

RU 1977 291; FF 1976 II 1285

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica portoghese,

animati dal desiderio di disciplinare la situazione dei cittadini dei due Stati per quanto concerne le legislazioni svizzera e portoghese sulla sicurezza sociale, hanno deciso di concludere una Convenzione e, a tale scopo, hanno designato i loro plenipotenziari, segnatamente:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

2 La presente Convenzione si applica:

A. In Svizzera:

  1. alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
  2. alla legislazione federale sull’assicurazione per l’invalidità;
  3. alla legislazione federale sull’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali;
  4. alla legislazione federale sugli assegni familiari nel settore agricolo;
  5. alla legislazione federale sull’assicurazione contro le malattie, ma unicamente per quanto concerne il Titolo III capitolo primo e Titoli IV e V della presente Convenzione.

B. In Portogallo alle legislazioni relative:

  1. al regime generale di sicurezza sociale relativo alle prestazioni in caso di malattia, maternità, malattie professionali, invalidità, vecchiaia e decesso nonché alle prestazioni familiari, incluse le prestazioni previste dal regime dell’assicurazione sociale volontaria;
  2. al regime di risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro;
  3. ai regimi speciali in favore di certe categorie di lavoratori per quanto concerne le prestazioni di cui alla lettera a;
  4. ai servizi sanitari ufficiali.

La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.

Essa si applica ugualmente:

  1. alle disposizioni legali che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, purché la Parte che ha modificato la sua legislazione non notifichi all’altra, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale di tali atti, che la Convenzione non è loro applicabile;
  2. alle disposizioni legali che riguardano un settore nuovo della sicurezza sociale solo in quanto si addivenga ad un accordo in questo senso fra le Parti contraenti.

Art. 23

Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, i cittadini di una delle Parti contraenti, nonché i membri delle loro famiglie ed i superstiti, che derivano i loro diritti da detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi ed ammessi al beneficio della legislazione dell’altra Parte, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini di questa Parte o per i membri delle loro famiglie e i superstiti che derivano i loro diritti da detti cittadini.

Il principio dell’uguaglianza di trattamento esposto al paragrafo 1 non è applicabile per quanto riguarda le disposizioni legali svizzere relative:

  1. all’assicurazione previdenziale facoltativa dei cittadini svizzeri all’estero;
  2. all’assicurazione previdenziale dei cittadini svizzeri che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera;
  3. è fatto salvo l’articolo 5a;
  4. alle prestazioni assistenziali versate a cittadini svizzeri anziani o invalidi svizzeri residenti all’estero.

Art. 34

Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, le persone menzionate all’articolo 2 paragrafo 1 che possono pretendere prestazioni in denaro in applicazione delle normative indicate all’articolo 1, le ottengono integralmente ed illimitatamente finché risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con la stessa riserva le suddette prestazioni sono accordate da una Parte ai cittadini dell’altra nonché, in quanto derivino i loro diritti da detti cittadini, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, che risiedono in uno Stato terzo, alle medesime condizioni e nella stessa misura valida per i propri cittadini o per i membri delle loro famiglie e per i loro superstiti residenti in detto Paese terzo.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 4

I cittadini di una delle Parti contraenti che esercitano un’attività lucrativa sono sottoposti alle legislazioni della Parte contraente sul cui territorio essi esplicano la loro attività.

Nel caso in cui, a causa di un’attività esercitata sul territorio delle due Parti, sono applicabili le legislazioni delle due Parti in virtù del principio esposto al paragrafo 1, i contributi sono dovuti alle assicurazioni di ognuna delle due Parti solo in funzione dell’attività esercitata sui rispettivi territori.

Art. 5

Il principio esposto all’articolo 4 paragrafo 1 comporta le seguenti eccezioni:

  1. I lavoratori salariati di un’azienda avente sede sul territorio di una Parte contraente, inviati temporaneamente sul territorio dell’altra Parte per eseguirvi lavori, permangono soggetti per una durata di 24 mesi, alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l’azienda. Se la durata della dislocazione supera questo termine, le disposizioni legali della prima Parte permangono applicabili per un periodo da fissare di comune accordo fra le autorità competenti delle due Parti.
  2. I lavoratori salariati delle imprese di trasporto aventi la loro sede sul territorio di una delle Parti soggiacciono alla legislazione della Parte sul cui territorio l’impresa ha sede, come se fossero occupati su questo territorio. Tuttavia quando l’impresa dispone, sul territorio dell’altra Parte, di una succursale o di una rappresentanza permanente, i lavoratori che ivi sono occupati durevolmente, vengono, a domanda del datore di lavoro con il consenso del lavoratore o a domanda del lavoratore con il consenso del datore di lavoro, subordinati alla legislazione della Parte sul cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente.
  3. I lavoratori salariati di un servizio ufficiale, inviati da una Parte sul territorio dell’altra, soggiacciono alle disposizioni legali della Parte dalla quale sono stati inviati.
  4. 5 Le lettere a–c si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla loro nazionalità.

Art. 5a6

I cittadini di una delle Parti contraenti, assunti come membri dell’equipaggio di una nave che batte bandiera dell’altra Parte contraente sono assicurati secondo le disposizioni legali di quest’ultima.

Art. 67

I cittadini di una delle Parti contraenti, che sono inviati come membri di missioni diplomatiche o di sedi consolari di questa Parte sul territorio dell’altra, soggiacciono alla legislazione della prima Parte.

I cittadini di una delle Parte contraenti assunti sul territorio dell’altra presso una missione diplomatica o una sede consolare della prima Parte sono assicurati secondo la legislazione della seconda Parte. Essi possono optare per l’applicazione della legislazione della prima Parte entro tre mesi dall’inizio del loro impiego o dall’entrata in vigore della presente Convenzione.

Il paragrafo 2 si applica per analogia:

  1. ai cittadini di Stati terzi, impiegati al servizio di una missione diplomatica o presso una sede consolare di una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra;
  2. ai cittadini di una delle Parti contraenti ed ai cittadini di Stati terzi, impiegati sul territorio dell’altra Parte al servizio personale di cittadini della prima Parte di cui ai paragrafi 1 e 2.

Se una missione diplomatica o una sede consolare di una delle Parti contraenti assume persone che, in applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sono assicurate secondo la legislazione dell’altra Parte contraente, deve conformarsi agli obblighi che la legislazione della seconda Parte impone generalmente in materia di sicurezza sociale ai datori di lavoro. Qualora un cittadino di cui ai paragrafi 1 e 2 assume persone conformemente al periodo precedente, quest’ultimo si applica per analogia al detto cittadino.

I paragrafi da 1 a 4 non sono applicabili ai membri onorari delle sedi consolari né ai loro impiegati.

Art. 78

Le autorità competenti delle due Parti contraenti o gli organi da esse designati possono convenire deroghe alle norme indicate negli articoli da 4 a 6 per le persone interessate.

Art. 7a9

La legislazione dell’altra Parte, che continua ad essere applicabile secondo gli articoli 5–7 a una persona esercitante un’attività lucrativa sul territorio di una Parte contraente, è applicabile anche nei confronti del coniuge e dei figli che risiedono con detta persona sul territorio della prima Parte, a condizione che non vi esercitino un’attività lucrativa.

Qualora, secondo il paragrafo 1, la legislazione svizzera sia applicabile al coniuge ed ai figli, essi sono assicurati nell’ambito dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo primo Assicurazione malattia e assicurazione maternità10

Sezione A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 811

Sezione B. Applicazione della legislazione portoghese

L’accesso all’assicurazione malattia svizzera è facilitato nel modo seguente:

  1. una persona, qualunque sia la sua nazionalità, che trasferisce la sua residenza dal Portogallo in Svizzera, deve essere ammessa, indipendentemente dalla sua età, ad una cassa malattia svizzera riconosciuta, designata dall’autorità competente svizzera, ed è assicurata sia per un’indennità giornaliera, sia per le cure mediche o farmaceutiche, a condizione che:–immediatamente prima del trasferimento della residenza:–fosse affiliata all’assicurazione malattia portoghese se l’assicura-zione svizzera prevede un’indennità giornaliera;–avesse diritto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale portoghese se l’assicurazione in Svizzera prevede cure mediche e farmaceutiche;–richieda la sua ammissione ad una cassa malattia svizzera entro tre mesi dal trasferimento della residenza;–adempia le altre prescrizioni statutarie d’ammissione;–non cambi residenza al solo scopo di seguire un trattamento medico o curativo.
  2. i periodi in cui una persona aveva diritto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale portoghese e, per le indennità giornaliere, i periodi di affiliazione all’assicurazione malattia portoghese sono considerati per il diritto alle prestazioni; tuttavia, in caso di maternità, l’assicurata dev’essere affiliata almeno da tre mesi a una cassa malati svizzera.

Art. 912

Per avere diritto alle prestazioni di malattia o maternità previste dalla legislazione portoghese, la seguente regolamentazione è applicabile qualora la persona interessata, indipendentemente dalla sua nazionalità, abbia compiuto, dopo il suo ultimo rientro in Portogallo, un periodo di contribuzione conformemente a questa legislazione:

  1. i periodi di affiliazione, compiuti in una cassa malati svizzera riconosciuta prima del trasferimento della residenza, sono considerati come periodi compiuti conformemente alla legislazione portoghese, a condizione che non si sovrappongano e che non siano trascorsi più di tre mesi tra la cessazione dell’affiliazione alla cassa malati svizzera e l’assoggettamento obbligatorio alla sicurezza sociale portoghese;
  2. per quanto riguarda le prestazioni di maternità, la lettera a è applicabile soltanto se l’assicurato ha versato contributi conformemente alla legislazione portoghese durante gli ultimi tre mesi prima della data in cui queste prestazioni vengono considerate.

Art. 10

Un cittadino svizzero o portoghese, occupato in Portogallo e beneficiante delle prestazioni di malattia da parte di un ente portoghese, ha diritto a queste prestazioni anche quando trasferisce la sua residenza in Svizzera a condizione, tuttavia, che prima della sua partenza abbia ottenuto l’autorizzazione a questo trasferimento da parte dell’ente portoghese a cui era affiliato.

Capitolo secondo Assicurazione-invalidità

Sezione A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 1113

I cittadini portoghesi che non esercitano un’attività lucrativa hanno diritto alle misure di reintegrazione finché risiedono in Svizzera e se, immediatamente prima del momento in cui è subentrata l’invalidità, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre beneficiare di tali misure se risiedono in Svizzera e vi sono nati invalidi o vi hanno risieduto ininterrottamente dalla nascita. Un soggiorno fuori della Svizzera per un periodo di al massimo tre mesi non interrompe la durata della residenza ai sensi del primo e del secondo periodo.

I figli, nati invalidi in Portogallo, la cui madre è assicurata in Svizzera e non ha soggiornata in Portogallo per complessivamente più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del figlio, l’assicurazione per l’invalidità svizzera assume le spese sorte durante i primi tre mesi dopo la nascita, per un importo pari a quello che avrebbe dovuto accordare in Svizzera per prestazioni simili.

I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia ai figli nati invalidi fuori del territorio delle Parti contraenti; tuttavia, in questo caso, l’assicurazione per l’invalidità svizzera si fa carico delle prestazioni accordate sul territorio di uno Stato terzo, soltanto se devono essere accordate d’urgenza a causa delle condizioni di salute del figlio.

Art. 1214

Per determinare la durata di contribuzione che serve come base di calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione per l’invalidità svizzera, dovuta ad un cittadino svizzero o portoghese, i periodi d’assicurazione ed i periodi assimilati, compiuti giusta le disposizioni legali portoghesi, sono considerati come periodi di contribuzione svizzeri, nella misura in cui non si sovrappongano a questi ultimi. Per stabilire il reddito annuo medio si tiene conto soltanto dei periodi di contribuzione svizzeri.

Le rendite ordinarie per la vecchiaia o i superstiti dell’assicurazione svizzera, sostitutive di una rendita per invalidità fissata secondo il paragrafo precedente, sono calcolate sulla base delle disposizioni legali svizzere tenendo conto esclusivamente dei periodi di contribuzione svizzeri. Se, tuttavia, i periodi d’assicurazione portoghese, in considerazione dell’articolo 20 della Convenzione e delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, non danno diritto eccezionalmente ad un’analoga prestazione portoghese, sono ugualmente computati per determinare i periodi di contribuzione che devono servire come base di calcolo delle suddette rendite svizzere.

Art. 1315

Per avere diritto ad una prestazione dell’assicurazione per l’invalidità svizzera, il cittadino portoghese costretto ad interrompere la sua attività lucrativa in Svizzera in seguito a malattia od infortunio, ma la cui invalidità è constatata in questo Paese, è considerato come assicurato ai sensi della legislazione svizzera per un periodo di un anno a contare dalla data dell’interruzione del lavoro a cui fa seguito l’invalidità e deve versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera come se fosse domiciliato in Svizzera.

È considerato come affiliato ai sensi delle disposizioni legali svizzere il cittadino portoghese che benefica di misure di reintegrazione dell’assicurazione per l’inva-lidità svizzera dopo l’interruzione del lavoro.

Art. 14

I cittadini portoghesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione-invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, finché hanno il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del momento in cui domandano la rendita, hanno avuto la residenza in Svizzera durante almeno cinque anni ininterrotti. Sezione B. Applicazione della legislazione portoghese

Art. 1516

Per avere diritto alle prestazioni d’invalidità portoghesi, nonché per il calcolo delle stesse, i periodi d’assicurazione compiuti da un cittadino svizzero o portoghese giusta le disposizioni legali svizzere sono considerati come periodi di contribuzione portoghesi, nella misura in cui non si sovrappongano a questi ultimi. Al momento della liquidazione delle prestazioni il salario medio preso in considerazione per loro calcolo è determinato in base ai salari constatati durante il periodo di assicurazione compiuto sotto la legislazione portoghese. Questa disposizione si applica soltanto se la durata dei contributi versati alle assicurazioni portoghesi corrisponde almeno a dodici mesi.

Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili solo agli interessati che sono affiliati obbligatoriamente all’assicurazione portoghese nel momento in cui, in seguito a malattia o infortunio, è insorta l’interruzione del lavoro seguita da invalidità.

Art. 16

Un assicurato che beneficia di una mezza rendita ordinaria dell’assicurazione-invalidità svizzera e risiede in Portogallo, se diventa invalido ai sensi della legislazione portoghese e se, tenendo conto dei soli periodi di contribuzione compiuti giusta la legislazione portoghese, esclusi quelli che sono stati computati per determinare la mezza rendita svizzera, ha diritto a una prestazione per invalidità secondo la legislazione portoghese, beneficia parimenti di questa prestazione.

Capitolo terzo Assicurazione vecchiaia e superstiti

Sezione A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 17

I cittadini portoghesi hanno diritto alle rendite ordinarie ed agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, con riserva del paragrafo 3 del presente articolo, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

17 Qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale, a cui può avere diritto un cittadino portoghese o il suo superstite che non risiede in Svizzera, sia inferiore al 10 per cento della rendita ordinaria completa, l’interessato ha diritto soltanto ad un’indennità unica pari al valore attuale della rendita dovuta. L’interessato che ha beneficiato in Svizzera di una tale rendita parziale e lascia definitivamente il territorio svizzero riceve parimenti una simile indennità. Qualora l’ammontare della rendita ordinaria parziale sia superiore al 10 per cento, ma inferiore al 20 per cento della rendita ordinaria completa, il cittadino portoghese o il suo superstite che non risiede in Svizzera o che lascia definitivamente il nostro Paese, può scegliere fra il versamento della rendita oppure quello di un’indennità unica. La scelta deve avvenire, qualora l’interessato risieda fuori della Svizzera, durante la procedura di determinazione della rendita e, nei casi in cui abbia già beneficiato di una rendita in Svizzera, quando lascia questo Paese.

L’indennità unica prevista al paragrafo precedente è uguale al valore liquido della rendita dovuta al momento della realizzazione del rischio assicurato giusta la legislazione svizzera oppure al valore liquido di questa rendita al momento in cui l’avente diritto lascia definitivamente la Svizzera, qualora questa partenza avvenga dopo la concessione della rendita.

Quando l’indennità unica è stata versata dall’assicurazione svizzera, né il beneficiario, né i suoi superstiti possono far valere un diritto rispetto a detta assicurazione in virtù dei contributi che sono stati presi in considerazione per il calcolo di questa indennità.

Art. 18

I cittadini portoghesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, finché hanno il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del momento in cui chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno dieci anni, nel caso di una rendita di vecchiaia, e almeno durante cinque anni, nel caso di una rendita di superstiti, nonché di una rendita di vecchiaia sostitutiva di una rendita d’invalidità o di superstiti. Sezione B. Applicazione della legislazione portoghese

Art. 1918

Art. 20

Quando un cittadino di una o dell’altra Parte contraente è stato sottoposto successivamente o alternativamente alle legislazioni delle due Parti contraenti, i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati compiuti secondo ciascuna di queste legislazioni sono sommati, da parte portoghese, nella misura del necessario, per l’acqui-sizione del diritto alle prestazioni oggetto della presente sezione, a condizione che suddetti periodi non si sovrappongano. Questa disposizione è applicabile soltanto se la durata di contribuzione nelle assicurazioni portoghesi è di almeno dodici mesi.

Art. 21

Quando una prestazione è accordata tenendo conto dei periodi di contribuzione e dei periodi assimilati compiuti in Svizzera, essa è calcolata come segue:

  1. L’ente portoghese competente stabilisce innanzitutto l’ammontare della prestazione che potrebbero esigere l’assicurato o i suoi superstiti se tutti i periodi di cui occorre tener conto secondo l’articolo precedente fossero stati compiuti giusta la legislazione portoghese. Per la liquidazione delle prestazioni è applicabile l’articolo 15 paragrafo 2 seconda frase.
  2. Partendo da questo importo, l’ente comprendente fissa la prestazione dovuta sulla base del rapporto fra la durata dei periodi compiuti secondo la legislazione portoghese e la durata totale dei periodi presi in considerazione.

Art. 22

Se la somma delle rendite svizzere e della pensione portoghese non raggiunge l’importo minimo garantito dalla legislazione portoghese, l’assicurato o i suoi superstiti, residenti in Portogallo, hanno diritto a un complemento pari alla differenza, a carico dell’ente portoghese competente.

Capitolo quarto Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 23

I cittadini svizzeri e portoghesi, assicurati in applicazione della legislazione di una delle Parti contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro o che contraggono una malattia professionale sul territorio dell’altra Parte, possono chiedere all’ente competente di quest’ultima il pagamento di tutte le prestazioni in natura necessarie.

I cittadini svizzeri e portoghesi che possono esigere le prestazioni in natura a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, conformemente alla legislazione di una delle Parti contraenti, beneficiano parimenti di detti vantaggi qualora trasferiscano la loro residenza sul territorio dell’altra Parte durante la cura medica, previa autorizzazione dell’ente competente. Questa autorizzazione deve essere concessa se non è sollevata alcuna obiezione di natura medica e se la persona interessata si reca presso la propria famiglia. Eccezionalmente essa può essere concessa anche posticipatamente, alle medesime condizioni, se l’interessato ha dovuto lasciare repentinamente il territorio di una delle Parti contraenti per recarsi in quello dell’altra, senza essere stato in grado, per motivi indipendenti dalla sua volontà, di chiedere questa autorizzazione prima della sua partenza, a condizione che essa sia chiesta non appena possibile dopo il trasferimento della residenza.

Le prestazioni in natura che le persone indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono esigere, sono concesse conformemente alle disposizioni legali applicabili all’ente del luogo di residenza, designato dalle autorità competenti.

La concessione di protesi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza è subordinata, salvo in caso d’urgenza assoluta, all’autorizzazione anticipata dell’ente competente.

Art. 24

A richiesta dell’ente debitore e nel caso previsto dall’articolo precedente, le indennità giornaliere sono versate dall’ente competente del luogo di residenza. L’ente debitore deve precisare nella sua domanda l’importo ed il limite di durata delle pre-stazioni pecuniarie dovute all’interessato.

Art. 25

L’ente debitore rimborsa l’importo delle prestazioni concesse, in applicazione degli articoli 23 et 24, all’ente competente che le ha anticipate, eccettuate le spese d’amministrazione. Per quanto concerne le prestazioni di cui all’articolo 23, il rimborso può essere effettuato globalmente, secondo una procedura da convenire fra le autorità competenti.

Art. 26

Nel caso di una malattia professionale gli enti competenti delle Parti contraenti applicano la propria legislazione.

Art. 27

Se, per valutare il grado di riduzione della capacità di guadagno nel caso di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale giusta la legislazione di una delle Parti, questa legislazione prevede esplicitamente o implicitamente che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali insorti anteriormente, lo sono altrettanto gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali insorti anteriormente sotto la legislazione dell’altra Parte contraente, come se fossero insorti sotto la legislazione della prima Parte contraente.

Nel caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali susseguenti, per cui è dovuto un risarcimento dalle assicurazioni delle due Parti contraenti, alle prestazioni pecuniarie, calcolate proporzionalmente al grado di riduzione della capacità di guadagno, sono applicabili le disposizioni seguenti:

  1. L’ente assicuratore competente per l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale, insorti anteriormente, continua a versare le prestazioni pecuniarie già accordate. Se il diritto alle prestazioni è acquisito unicamente a causa dell’applicazione del paragrafo 1, questo ente versa le prestazioni pecuniarie conformemente al grado di riduzione della capacità di guadagno derivante dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale insorti anteriormente.
  2. L’ente competente per il nuovo infortunio sul lavoro o la nuova malattia professionale determina la prestazione secondo il grado della riduzione della capacità di guadagno derivante da questo infortunio sul lavoro o da questa malattia professionale, conformemente alla legislazione che gli è applicabile.

Capitolo quinto Prestazioni familiari19

Sezione A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 28

I lavoratori agricoli portoghesi che risiedono in Svizzera con il loro coniuge o i loro figli sono assimilati ai salariati svizzeri e possono esigere gli assegni familiari, nonché gli assegni per figli previsti dalla legislazione federale svizzera.

I lavoratori agricoli portoghesi i cui figli risiedono all’estero hanno diritto, per la durata del loro impiego in Svizzera, agli assegni per figli previsti dalla legislazione menzionata. Sezione B. Applicazione della legislazione portoghese

Art. 2920

I lavoratori svizzeri residenti in Portogallo sono assimilati ai lavoratori portoghesi e possono beneficiare, per i membri della loro famiglia residenti in Portogallo, delle prestazioni familiari alle condizioni previste dalla legislazione portoghese.

Qualora il lavoratore svizzero o portoghese non soddisfi le condizioni assicurative richieste dalla legislazione portoghese per avere diritto alle prestazioni familiari, vengono considerati i periodi d’assicurazione compiuti in Svizzera.

I lavoratori svizzeri o portoghesi hanno diritto, per la durata del loro impiego in Portogallo, alle prestazioni familiari alle condizioni previste dalla legislazione portoghese, per i figli a loro carico che risiedono in Svizzera.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 3021

Per l’applicazione della presente Convenzione il termine «autorità competente» designa:

  1. Per quanto concerne la Svizzera: l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
  2. Per quanto concerne il Portogallo: il Ministero che tutela la materia in questione.

Le autorità competenti:

  1. prendono tutti gli accordi amministrativi necessari all’applicazione della presente Convenzione;
  2. si comunicano tutte le informazioni concernenti i provvedimenti adottati per l’applicazione della presente Convenzione;
  3. si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione;
  4. possono segnatamente convenire che ogni Parte contraente designi organi di collegamento;
  5. possono stabilire di comune accordo disposizioni relative alla notificazione di atti giudiziari.

Art. 31

Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e gli enti competenti si aiutano reciprocamente, come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione.

Le autorità competenti fissano di comune accordo i dettagli dell’aiuto reciproco, le modalità del controllo medico e amministrativo dei beneficiari della presente Convenzione, nonché la partecipazione alle spese dei controlli medici e amministrativi.

22 Le autorità competenti non creeranno ostacoli all’applicazione dell’assicura-zione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità facoltativa svizzera e dell’assicura-zione facoltativa continuata portoghese per i cittadini di una delle Parti sul territorio dell’altra e, segnatamente, per il versamento dei contributi a queste assicurazioni e per la riscossione delle prestazioni che ne derivano.

Art. 32

L’esenzione o la riduzione dei diritti di bollo e delle tasse previste dalla legislazione di una delle Parti contraenti per i documenti da produrre in applicazione della legislazione di questa Parte, si applicano pure ai documenti da produrre in applicazione della legislazione dell’altra Parte.

Le autorità o gli enti competenti delle due Parti non esigono il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari per gli atti, i certificati ed i documenti che devono loro essere prodotti in applicazione della presente Convenzione.

Art. 33

Le autorità amministrative e giudiziarie, nonché gli enti assicurativi delle Parti contraenti possono, per l’applicazione della presente Convenzione, corrispondere direttamente fra di loro e con le persone interessate ed i loro mandatari nelle proprie lingue ufficiali.

Le autorità amministrative e giudiziarie, nonché gli enti assicurativi di una delle Parti contraenti non possono rifiutare richieste ed altri documenti per il motivo che essi sono redatti in una lingua ufficiale dell’altra Parte.

Art. 34

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati, entro un termine determinato, ad un’autorità amministrativa o giudiziaria oppure ad un ente assicurativo di una delle Parti contraenti, sono ricevibili ove siano stati presentati, entro lo stesso termine, ad un’autorità amministrativa o giudiziaria oppure ad un ente corrispondente dell’altra Parte. In questo caso, quest’ultimo organo trasmette senza indugio le suddette domande, dichiarazioni o ricorsi all’organo competente della prima Parte, precisando la data di ricezione.

Art. 35

Gli enti debitori di prestazioni in virtù della presente Convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.

Nel caso in cui dovessero essere decretate misure restrittive del commercio della valuta nell’uno o nell’altro dei due Stati, sarebbero tosto presi provvedimenti da parte dei due Governi, per garantire il trasferimento delle somme dovute da una Parte e dall’altra, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 36

Qualora una persona possa pretendere prestazioni, secondo le disposizioni legali di una delle Parti contraenti per un danno insorto sul territorio dell’altra Parte, ed abbia il diritto di esigere da un terzo la riparazione di questo danno in virtù della legislazione di quest’ultima Parte, l’ente assicurativo debitore delle prestazioni della prima Parte le è surrogato nel diritto d’esigere la riparazione dal terzo, conformemente alla legislazione che gli è applicabile. L’altra Parte riconosce questa surrogazione, nel cui esercizio l’ente surrogato è parificato all’ente nazionale d’assicurazione sociale.

Art. 37

Tutte le difficoltà relative all’applicazione della presente Convenzione sono regolate di comune accordo dalle autorità competenti delle due Parti contraenti.

Nel caso in cui in questo modo non fosse possibile giungere ad una soluzione, la vertenza sarà sottoposta ad un organo arbitrale che dovrà comporla secondo i principi fondamentali e lo spirito della Convenzione. Le Parti contraenti stabiliranno, di comune accordo, la composizione e le regole di procedura di questo organo.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

La presente Convenzione non dà alcun diritto a prestazioni per un periodo precedente la data dalla sua entrata in vigore.

Per la determinazione del diritto alle prestazioni, nato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, è tenuto conto di ogni periodo di assicurazione, di contribuzione o periodo assimilato, nonché di ogni periodo di residenza compiuto nell’ambito della legislazione di una delle Parti contraenti prima della data d’entrata in vigore della presente Convenzione.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 1, la presente Convenzione si applica pure agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. Tuttavia,

  1. per quanto concerne il rischio dell’invalidità, un diritto nasce soltanto se, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, il richiedente risiede ancora sul territorio della Parte dove è insorta l’invalidità;
  2. le rendite ordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera le quali riguardano un evento assicurato che si è realizzato prima del 1° gennaio 1960 sono concesse solo se erano stati versati dei contributi almeno per dieci anni al momento della realizzazione del rischio e a condizione che questi contributi non siano stati rifusi, in applicazione dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti23;
  3. le rendite dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni non professionali possono essere concesse soltanto agli assicurati stessi oppure alle loro vedove ed ai loro orfani.

Le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia o i superstiti che sono state concesse dall’ente competente di una delle Parti contraenti prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione ed il cui versamento è stato sospeso, in applicazione della legislazione di questa Parte, a causa della partenza per l’estero dell’avente diritto, saranno nuovamente versate a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione e con riserva delle sue disposizioni.

La presente Convenzione non si applica alle pretese già tacitate mediante la concessione di un’indennità globale o il rimborso dei contributi.

Art. 39

Il Protocollo finale allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 40

La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio degli strumenti di ratificazione avverrà a Lisbona al più presto possibile.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue quello dello scambio degli strumenti di ratificazione.

Art. 41

La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una Parte contraente, con un preavviso di tre mesi prima della scadenza del termine.

In caso di disdetta della Convenzione, qualsiasi diritto acquisito da una persona in virtù delle sue disposizioni deve essere mantenuto. Accordi particolari disciplineranno la determinazione dei diritti in corso d’acquisizione.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, l’11 settembre 1975, in due esemplari in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica portoghese:

C. Motta

E. M. F. Bugalho

Protocollo finale
relativo alla Convenzione di sicurezza sociale
fra la Svizzera ed il Portogallo

All’atto della firma, in data odierna, della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera ed il Portogallo (detta in seguito Convenzione), i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto quanto segue:

  1. 24 Per l’applicazione della Convenzione, il termine «territorio» designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto concerne la Repubblica portoghese, il territorio del Portogallo nel continente europeo e gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera.
  2. Per l’applicazione della Convenzione, il termine «cittadino» designa, per quanto concerne la Svizzera, ogni persona di nazionalità svizzera e, per quanto concerne il Portogallo, ogni persona di nazionalità portoghese.
  3. Ai sensi della Convenzione, il termine «risiedere» significa soggiornare abitualmente.
  4. La Convenzione è anche applicabile ai rifugiati ai sensi della Convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 195125 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 196726, e agli apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 195427, quando essi risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti.
  5. Essa si applica alle stesse condizioni ai membri delle loro famiglie e ai superstiti, in quanto essi basino i loro diritti su quelli dei rifugiati o degli apolidi di cui sopra. Sono riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
  6. 28
  7. 29 In deroga all’articolo 3 della Convenzione, le rendite ordinarie dell’assicurazione per l’invalidità svizzera per gli assicurati il cui grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera non sono versate agli aventi diritto che risiedono fuori della Svizzera.
  8. Quando i lavoratori portoghesi occupati in Svizzera non beneficiano già di un’assicurazione per cure mediche e farmaceutiche, giusta la legge federale del 13 giugno 191130 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il loro datore di lavoro deve provvedere affinché essi concludano una tale assicurazione e, ove lo omettono, deve provvedervi personalmente. Egli può dedurre dal loro salario il contributo dovuto a quest’assicurazione, con riserva di accordi diversi intervenuti fra le parti interessate.
  9. I cittadini portoghesi residenti in Svizzera, che lasciano la Svizzera per un periodo di 3 mesi al massimo per anno civile, non interrompono la loro residenza in Svizzera ai sensi degli articoli 14 e 18 della Convenzione. Al contrario non è tenuto conto, per l’adempimento dei termini fissati dagli articoli suddetti, dei periodi durante i quali i cittadini portoghesi residenti in Svizzera sono stati esentati dall’assoggettamento all’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera.
  10. Il rimborso dei contributi pagati all’assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti, eseguito prima dell’entrata in vigore della Convenzione, non ostacola la concessione di rendite straordinarie in applicazione degli articoli 14 e 18 della Convenzione; in questo caso, però, l’importo dei contributi rifusi è computato in quello delle rendite da versare.
  11. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 23 della Convenzione si applicano anche ai cittadini d’un terzo Stato che sono assoggettati alla legislazione dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali di una delle Parti contraenti.
  12. I contributi pagati all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, rimborsati ai cittadini portoghesi, non possono più essere ritrasferiti all’assicurazione svizzera. Da questa contribuzione non può più nascere alcun diritto a prestazioni rispetto a detta assicurazione.
  13. Le disposizioni della Convenzione concernenti l’assistenza amministrativa e medica, nonché gli articoli 33 a 36 della Convenzione sono applicabili parimenti in Portogallo agli infortuni non professionali coperti dall’ente assicurativo competente svizzero.
  14. 13.31 Il paragrafo 1 dell’articolo 31 della Convenzione non include l’aiuto reciproco in materia di esecuzione forzata.
  15. Si constata che tutti i Cantoni hanno istituito un sistema di assegni familiari a favore dei salariati e che, giusta le disposizioni attualmente in vigore, i salariati occupati in Svizzera hanno diritto anche agli assegni familiari per i loro figli che vivono fuori della Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Il presente Protocollo finale, che è parte integrante della Convenzione, avrà effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata della Convenzione.

Fatto a Berna, l’11 settembre 1975, in due esemplari, in lingua francese e in lingua portoghese, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica portoghese:

C. Motta

E. M. F. Bugalho