2 La presente Convenzione si applica:
A. In Svizzera:
- alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- alla legislazione federale sull’assicurazione per l’invalidità;
- alla legislazione federale sull’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali;
- alla legislazione federale sugli assegni familiari nel settore agricolo;
- alla legislazione federale sull’assicurazione contro le malattie, ma unicamente per quanto concerne il Titolo III capitolo primo e Titoli IV e V della presente Convenzione.
B. In Portogallo alle legislazioni relative:
- al regime generale di sicurezza sociale relativo alle prestazioni in caso di malattia, maternità, malattie professionali, invalidità, vecchiaia e decesso nonché alle prestazioni familiari, incluse le prestazioni previste dal regime dell’assicurazione sociale volontaria;
- al regime di risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro;
- ai regimi speciali in favore di certe categorie di lavoratori per quanto concerne le prestazioni di cui alla lettera a;
- ai servizi sanitari ufficiali.
La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.
Essa si applica ugualmente:
- alle disposizioni legali che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, purché la Parte che ha modificato la sua legislazione non notifichi all’altra, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale di tali atti, che la Convenzione non è loro applicabile;
- alle disposizioni legali che riguardano un settore nuovo della sicurezza sociale solo in quanto si addivenga ad un accordo in questo senso fra le Parti contraenti.