Sono designati organismi di collegamento secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera d) della Convenzione:
In Svizzera:
- la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra (detta in seguito: «Cassa svizzera») per conto dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
- l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna (detto in seguito «Istituto nazionale») per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali;
- l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie e gli assegni familiari.
In Portogallo:
- la «Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes», in Lisbona, detta in seguito la «Caixa Central».
Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; essi si terranno reciprocamente informati.