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Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia

RU 1998 2237; FF 1996 IV 811

Traduzione1

Conclusa il 10 aprile 1996

Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 19972

Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 1997

(Stato 6 ottobre 1998)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Slovenia,

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale,

hanno concordato di concludere la Convenzione seguente:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:

  1. «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, «Slovenia» designa la Repubblica di Slovenia;
  2. «norme giuridiche» designa le leggi, ordinanze e disposizioni di esecuzione degli Stati contraenti menzionate nell’articolo 2;
  3. «territorio» designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto riguarda la Slovenia, il territorio della Repubblica di Slovenia;
  4. «cittadini» designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda la Slovenia, persone di nazionalità slovena;
  5. «familiari e superstiti» designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi;
  6. «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;
  7. «domicilio» designa per principio, ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e, ai sensi delle norme giuridiche slovene, il luogo in cui una persona si stabilisce con l’intenzione di viverci durevolmente;
  8. «risiedere» significa soggiornare abitualmente;
  9. «residenza» designa il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente;
  10. «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; per quanto concerne la Slovenia, riguardo all’articolo 2 capoverso 1 lettera b i) e iii) il Ministero per il lavoro, la famiglia e gli affari sociali, e riguardo all’articolo 2 capoverso 1 lettera b ii), il Ministero della sanità;
  11. «istituzione» designa l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
  12. «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e del relativo Protocollo del 31 gennaio 19674;
  13. «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi.

I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili.

Art. 2

Salvo disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica:

  1. in Svizzera i.alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;ii.alla legislazione federale sull’assicurazione per l’invalidità;iii.alla legislazione federale sull’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali come pure contro le malattie professionali;iv.alla legislazione federale sugli assegni familiari;v.riguardo all’articolo 3, al titolo III capitolo 1 e ai titoli IV e V, alla legislazione federale sull’assicurazione malattie;
  2. in Slovenia i.alle norme giuridiche relative all’assicurazione pensioni e invalidità;ii.alle norme giuridiche relative all’assicurazione malattie;iii.alle norme giuridiche concernenti gli assegni per i figli.

La presente Convenzione si applica parimenti a tutte le leggi e ordinanze che codificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate al capoverso 1.

Per contro essa si applica alle leggi e ordinanze:

  1. che estendono i rami assicurativi esistenti a nuove categorie di beneficiari, soltanto nel caso in cui lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridiche non abbia notificato la sua opposizione all’autorità competente dell’altro Stato entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti;
  2. che istituiscono un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se è stato convenuto tra gli Stati contraenti.
Art. 3

La presente Convenzione si applica:

  1. ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti;
  2. ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati;
  3. a tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, riguardo agli articoli 7 capoversi 1-4, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 2, 10-12, 17 capoverso 1, 18 nonché al titolo III capitolo 3.
Art. 4

I cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato, dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti; sono fatte salvo disposizioni derogatorie della presente Convenzione.

Il principio della parità di trattamento giusta il capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti:

  1. l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri residenti all’estero;
  2. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale;
  3. le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero.
Art. 5

Le persone di cui all’articolo 3 lettere a e b che possono pretendere prestazioni pecuniarie in virtù delle norme giuridiche enumerate nell’articolo 2 ricevono tali prestazioni per intero e senza alcuna limitazione fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente; sono salvi i capoversi 2 e 3.

Le rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità per assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.

Il sussidio per grandi invalidi, l’assegno di compensazione e le prestazioni sostitutive per gli invalidi del lavoro erogati in virtù delle norme giuridiche slovene sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Slovenia.

Le prestazioni pecuniarie di uno degli Stati contraenti ai sensi delle norme giuridiche enumerate nell’articolo 2 sono erogate ai cittadini dell’altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo.

Gli assegni per l’economia domestica ai sensi delle norme giuridiche svizzere relative agli assegni familiari sono concessi ai cittadini sloveni fintanto che l’avente diritto soggiorna in Svizzera con la sua famiglia.

Titolo II Norme giuridiche applicabili

Art. 6

L’obbligo assicurativo delle persone esercitanti un’attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività; sono fatti salvi gli articoli 7-10.

Art. 7

I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato, rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi del distacco, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sua sede. Se il distacco si prolunga oltre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato possono continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati.

I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti occupati sul territorio dei due Stati sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l’impresa ha la sua sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se tali persone sono domiciliate sul territorio dell’altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato contraente.

Il capoverso 2 si applica per analogia al personale di volo d’imprese di trasporto aereo dei due Stati contraenti.

I lavoratori dipendenti di un servizio pubblico di uno degli Stati contraenti inviati sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accreditante.

I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati sono assicurati secondo le norme giuridiche di questo Stato.

Art. 8

I cittadini di uno degli Stati contraenti, inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare sul territorio dell’altro Stato, sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente.

I cittadini di uno degli Stati contraenti, assunti sul territorio dell’altro Stato per essere impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato contraente, sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l’applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro un termine di tre mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Il capoverso 2 si applica per analogia:

  1. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno degli Stati contraenti sul territorio dell’altro Stato;
  2. ai cittadini di uno degli Stati contraenti e ai cittadini di Stati terzi occupati sul territorio dell’altro Stato contraente al servizio personale di uno dei cittadini del primo Stato menzionati nei capoversi 1 e 2.

Se una missione diplomatica o una sede consolare di uno degli Stati contraenti occupa sul territorio dell’altro Stato persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest’ultimo Stato, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La stessa regolamentazione si applica ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che impiegano tali persone al loro servizio personale.

I capoversi 1-4 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari e ai loro impiegati.

Art. 9

I cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati sul territorio dell’altro Stato al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo, che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato contraente.

Riguardo all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capoverso 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicurati giusta le norme giuridiche interne.

Art. 10

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6-8.

Art. 11

Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona in applicazione degli articoli 7, 8 e 10 rimane assoggettata alle norme giuridiche dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa.

Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo 1 Malattia e maternità

Art. 12

Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Slovenia in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione malattie slovena, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione slovena sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

Capitolo 2 Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti

A. Applicazione delle norme giuridiche svizzere

Art. 13

I cittadini sloveni che, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, erano sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che dimorano in Svizzera. L’articolo 14 lettera a si applica per analogia.

I cittadini sloveni che, all’insorgenza dell’invalidità, non sono sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora siano domiciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

I cittadini sloveni residenti in Svizzera, che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi, non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2.

I figli nati invalidi in Slovenia e la cui madre abbia soggiornato in questo Paese complessivamente al massimo durante due mesi prima della nascita sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi per le prestazioni fornite in Slovenia per una durata di tre mesi dopo la nascita, entro i limiti delle prestazioni che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. Il primo e il secondo periodo si applicao per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all’estero solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.

Art. 14

Per acquisire il diritto alle prestazioni secondo le norme giuridiche svizzere relative all’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di tali norme giuridiche anche:

  1. i cittadini sloveni che, in seguito a un infortunio o a una malattia, devono cessare l’attività lucrativa in Svizzera, ma la cui invalidità è stata accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera;
  2. i cittadini sloveni che, dopo la cessazione dell’attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione svizzera per l’invalidità; essi sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  3. i cittadini sloveni cui non si applicano le lettere a e b e, all’insorgenza dell’evento assicurato, aa.sono affiliati all’assicurazione slovena pensioni e invalidità; oppurebb.sono affiliati obbligatoriamente all’assicurazione malattie slovena; oppurecc.beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia ai sensi delle norme giuridiche slovene o hanno diritto ad una tale rendita.
Art. 15

Fatti salvi i capoversi 2-4, i cittadini sloveni e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti.

Quando l’importo della rendita ordinaria parziale cui hanno diritto i cittadini sloveni o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini sloveni o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza.

Quando l’importo della rendita ordinaria parziale è superiore al 10 per cento, ma non supera il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini sloveni o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che lasciano definitivamente il Paese possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica. Tale scelta deve intervenire durante la procedura di fissazione della rendita se dimorano fuori dalla Svizzera all’insorgere dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.

Dopo il versamento dell’indennità da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora.

I capoversi 2–4 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità, a condizione che l’avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all’invalidità.

Art. 16

I cittadini sloveni hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno soggiornato ininterrottamente in Svizzera durante almeno dieci anni interi se si tratta di una rendita di vecchiaia, oppure durante almeno cinque anni interi se si tratta di una rendita per superstiti, d’invalidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.

Il soggiorno in Svizzera giusta il capoverso 1 è considerato ininterrotto se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i periodi durante i quali i cittadini sloveni residenti in Svizzera erano esentati dall’affiliazione all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono computati sulla durata di soggiorno in Svizzera.

I rimborsi dei contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti effettuati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione nonché le indennità uniche versate giusta l’articolo 15 capoversi 2–5 non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1; in questi casi tuttavia i contributi rimborsati o le indennità versate sono computati nelle rendite da concedere.

B. Applicazione delle norme giuridiche slovene

Art. 17

Se una persona non soddisfa le condizioni per la concessione di prestazioni dell’assicurazione slovena pensioni e invalidità in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche slovene, per l’adempimento di queste condizioni i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione svizzera sono sommati a quelli sloveni, a condizione che non si sovrappongano.

Se, nonostante l’applicazione del capoverso 1, una persona di cui all’articolo 3 lettere a o b non adempie le condizioni per la concessione di prestazioni, l’istituzione slovena prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo con il quale la Slovenia ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda di sommare i periodi di assicurazione.

Art. 18

Se il diritto a una rendita secondo le norme giuridiche slovene è dato solo con l’applicazione dell’articolo 17, l’istituzione slovena la calcola nel modo seguente:

  1. dapprima calcola l’importo teorico della prestazione che spetterebbe all’interessato se tutti i periodi di assicurazione da considerare secondo le norme giuridiche dei due Stati contraenti per il calcolo della rendita dovessero essere presi in considerazione secondo le norme giuridiche slovene;
  2. sulla base di questo importo fissa l’importo dovuto secondo il rapporto esistente tra la durata dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche per esso valide e la durata complessiva dei periodi di assicurazione.

Nell’applicazione del capoverso 1 lettera a, per fissare la base di calcolo della rendita sono presi in considerazione solo i periodi di assicurazione sloveni.

Se, in applicazione del capoverso 1 lettera b, la durata complessiva dei periodi di assicurazione che dovrebbero essere presi in considerazione secondo le norme giuridiche dei due Stati contraenti supera la durata massima stabilita per il calcolo dell’importo della prestazione secondo le norme giuridiche slovene, la prestazione parziale dovuta è calcolata secondo il rapporto esistente tra la durata dei periodi di assicurazione da prendere in considerazione secondo le norme giuridiche slovene e la menzionata durata massima dei periodi di assicurazione.

Art. 19

Indipendentemente dall’applicazione dell’articolo 15 capoversi 2–5, i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono presi in considerazione dall’istituzione slovena per l’applicazione degli articoli 17 e 18.

Capitolo 3 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Art. 20

Le persone assicurate secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sul territorio dell’altro Stato contraente possono richiedere all’istituzione del luogo di dimora tutte le prestazioni in natura necessarie.

Le persone che hanno diritto a prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti e trasferiscono il loro luogo di dimora sul territorio dell’altro Stato durante il trattamento medico beneficiano parimenti di tali prestazioni. Per il trasferimento del luogo di dimora è necessaria l’approvazione dell’istituzione debitrice di prestazioni; esso è concesso se non vi sono obiezioni da parte del medico e la persona si reca dai propri familiari.

Le prestazioni in natura cui hanno diritto le persone di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere concesse secondo le norme giuridiche vigenti per l’istituzione del luogo di dimora.

Le protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza sono concesse solo previa approvazione dell’istituzione debitrice di prestazioni, salvo in casi particolarmente urgenti.

Art. 21

Le prestazioni pecuniarie cui hanno diritto le persone secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti possono essere pagate su richiesta dell’istituzione debitrice di prestazioni secondo le norme giuridiche per essa vigenti tramite l’istituzione corrispondente dell’altro Stato.

L’istituzione debitrice di prestazioni deve comunicare nella sua richiesta l’importo e la durata delle prestazioni spettanti alla persona assicurata.

Art. 22

L’istituzione debitrice di prestazioni rimborsa le spese cagionate all’istituzione che ha concesso prestazioni giusta gli articoli 20 e 21, eccettuate le spese amministrative. Le autorità competenti possono convenire un altro modo di procedere.

Art. 23

Se le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti prevedono che, per stabilire il grado d’incapacità lavorativa nel caso di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ai sensi di queste norme giuridiche, si debbano prendere in considerazione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali occorsi anteriormente, questo vale anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi anteriormente sotto le norme giuridiche dell’altro Stato come se fossero insorti sotto le norme giuridiche del primo Stato contraente.

Art. 24

Gli articoli 20–23 si applicano anche agli infortuni non professionali ai sensi delle norme giuridiche svizzere.

Art. 25

Se una malattia professionale dovesse essere indennizzata secondo le norme giuridiche di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono concesse solo conformemente alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l’attività suscettibile di cagionare tale malattia professionale è stata esercitata da ultimo.

Art. 26

Se i lavoratori dipendenti che hanno beneficiato o beneficiano di un’indennità per una malattia professionale conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, in caso di aggravamento di questa malattia professionale, fanno valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato, si applicano le regole seguenti:

  1. se il lavoratore non ha esercitato un’attività suscettibile di cagionare una malattia professionale o di aggravarla sul territorio dell’altro Stato contraente, l’istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere le prestazioni, in virtù delle proprie norme giuridiche, tenendo conto dell’aggravamento;
  2. se il lavoratore ha esercitato una tale attività sul territorio dell’altro Stato contraente, l’istituzione competente del primo Stato deve assumere le prestazioni in virtù delle proprie norme giuridiche senza tenere conto dell’aggravamento; l’istituzione competente dell’altro Stato concede a questa persona un supplemento, il cui importo è determinato in base alle norme giuridiche di questo Stato e ammonta alla differenza tra l’importo della prestazione dovuta dopo l’aggravamento e l’importo che sarebbe stato dovuto se la malattia, prima dell’aggravamento, fosse insorta sul suo territorio.

Capitolo 4 Assegni familiari

Art. 27

I cittadini dei due Stati contraenti hanno diritto agli assegni per i figli previsti nelle norme giuridiche indicate nell’articolo 2, qualunque sia la residenza dei loro figli.

Titolo IV Disposizioni di applicazione

Art. 28

Le autorità competenti:

  1. concordano le disposizioni amministrative necessarie per l’applicazione della presente Convenzione;
  2. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare le relazioni tra le istituzioni competenti dei due Stati contraenti;
  3. s’informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l’applicazione della presente Convenzione;
  4. s’informano reciprocamente sulle modificazioni delle rispettive norme giuridiche.
Art. 29

Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trattasse dell’applicazione delle proprie norme giuridiche. Tale assistenza è gratuita, fatta eccezione per le spese in contanti.

Il capoverso 1 primo periodo si applica anche agli esami medici. Le spese per gli esami medici, le spese di viaggio, di ricovero per osservazione nonché altre spese in contanti (perdita di guadagno, indennità giornaliera e simili), fatta eccezione per i costi di spedizione, devono essere rimborsate dall’organo richiedente. Le spese non sono rimborsate se l’esame medico è nell’interesse delle istituzioni competenti dei due Stati contraenti.

Art. 30

L’esenzione dal pagamento o la riduzione di tasse di bollo e di imposte previste dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da produrre in applicazione delle norme giuridiche di questo Stato sono estese agli atti e ai documenti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell’altro Stato.

Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all’autenticazione diplomatica o consolare degli atti e dei documenti da produrre in applicazione della presente Convenzione.

Art. 31

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in applicazione delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, devono essere inoltrati presso un’autorità amministrativa, un tribunale o un’istituzione di questo Stato entro un determinato termine, sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un organo, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato. In tali casi, l’organo che possiede il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all’organo competente del primo Stato.

Art. 32

Se l’istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso indebitamente prestazioni in contanti, l’importo indebitamente corrisposto può essere trattenuto a favore di detta istituzione su una prestazione corrispondente conformemente alle norme giuridiche dell’altro Stato contraente.

Se l’istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso un anticipo tenendo conto dell’esistenza di un diritto a una prestazione secondo le norme giuridiche dell’altro Stato, l’importo pagato deve essere trattenuto a favore di detta istituzione sul pagamento di arretrati.

Se un’istituzione assistenziale di uno degli Stati contraenti ha concesso una prestazione sociale per un periodo nel corso del quale una persona ha diritto a prestazioni pecuniarie secondo le norme giuridiche dell’altro Stato, l’istituzione competente di quest’ultimo Stato trattiene, su richiesta e per conto dell’istituzione assistenziale del primo Stato, i pagamenti di arretrati per lo stesso periodo fino a concorrenza dell’importo delle prestazioni sociali concesse, come se si trattasse di una prestazione sociale accordata dall’istituzione assistenziale del secondo Stato.

Art. 33

Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell’altro Stato, può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest’ultimo Stato, l’istituzione debitrice di prestazioni del primo Stato è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; l’altro Stato contraente riconosce questa surrogazione.

Qualora, in applicazione del capoverso 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni da fornire da ognuna di esse.

Art. 34

Le istituzioni che, in virtù della presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano il loro obbligo versando gli importi nella moneta del loro Paese.

Se un’istituzione di uno degli Stati contraenti deve effettuare pagamenti a un’istituzione dell’altro Stato, questi devono essere fatti nella moneta del secondo Stato.

Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni relative alla limitazione del commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti d’ambo le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 35

I cittadini di uno degli Stati contraenti che dimorano sul territorio dell’altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione facoltativa per l’invalidità, la vecchiaia e il decesso secondo le norme giuridiche del loro Paese d’origine, in particolare anche riguardo al versamento dei contributi a quest’assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.

Art. 36

Le autorità, i tribunali e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato oppure in lingua inglese.

Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità, i tribunali e le istituzioni degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti direttamente in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.

Art. 37

Tutte le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

Qualora non si riesca a trovare una soluzione entro un termine di sei mesi, la vertenza è sottoposta a un tribunale arbitrale la cui composizione e procedura sono determinate, di comune intesa, dai Governi dei due Stati contraenti. Tale tribunale deve decidere conformemente ai principi fondamentali e allo spirito della presente Convenzione. Le sue decisioni sono vincolanti.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.

Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l’applicazione.

I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata o determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione, cui si può procedere anche d’ufficio, non deve in alcun caso cagionare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.

La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima dell’entrata in vigore di questa Convenzione.

Per tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione, i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto dall’entrata in vigore di questa Convenzione.

La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un’indennità unica o con il rimborso dei contributi.

L’articolo 14 lettera c si applica anche ai cittadini di altri Stati che, in passato, facevano parte della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Per le persone che hanno iniziato la loro attività prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il termine di tre mesi menzionato all’articolo 8 capoverso 2 secondo periodo inizia con l’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 39

Nell’ambito delle relazioni tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali dell’8 giugno 1962 6 riveduta con l’Accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982 7 è abrogata alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 40

La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Stato contraente può, per via diplomatica, denunciarla per scritto per la fine di un anno civile, con preavviso di sei mesi.

In caso di denuncia della presente Convenzione, le sue disposizioni rimangono applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni sono disciplinati mediante accordi.

Art. 41

Il Governo di ciascuno dei due Stati notifica all’altro, per scritto, la conclusione delle procedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore della presente Convenzione; quest’ultima entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di ricevimento dell’ultima notifica. In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Berna, il 10 aprile 1996, in due esemplari, in lingua tedesca e in lingua slovena, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica di Slovenia:

M. V. Brombacher

Natausa Belopavlovic