Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
- «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, «Slovenia» designa la Repubblica di Slovenia;
- «norme giuridiche» designa le leggi, ordinanze e disposizioni di esecuzione degli Stati contraenti menzionate nell’articolo 2;
- «territorio» designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto riguarda la Slovenia, il territorio della Repubblica di Slovenia;
- «cittadini» designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda la Slovenia, persone di nazionalità slovena;
- «familiari e superstiti» designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi;
- «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;
- «domicilio» designa per principio, ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e, ai sensi delle norme giuridiche slovene, il luogo in cui una persona si stabilisce con l’intenzione di viverci durevolmente;
- «risiedere» significa soggiornare abitualmente;
- «residenza» designa il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente;
- «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; per quanto concerne la Slovenia, riguardo all’articolo 2 capoverso 1 lettera b i) e iii) il Ministero per il lavoro, la famiglia e gli affari sociali, e riguardo all’articolo 2 capoverso 1 lettera b ii), il Ministero della sanità;
- «istituzione» designa l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
- «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e del relativo Protocollo del 31 gennaio 19674;
- «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili.