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0.831.109.714.12

Accordo amministrativo
concernente le modalità di applicazione
della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978
tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

RU 1980 239

Traduzione1

Concluso il 20 ottobre 1978
Entrato in vigore il 1o marzo 1980

Conformemente all’articolo 25 lettera a, della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 20 ottobre 1978 2 tra la Confederazione svizzera e il Regno di Svezia (detta in seguito «Convenzione»), le autorità competenti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

« 1 Gli organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 25 lettera c della Convenzione sono:

in Svizzera:

  1. la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra, per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  2. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per tutti gli altri casi;

in Svezia:

  1. l’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale in Stoccolma.»3

Le autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse s’informano reciprocamente.

Art. 2

Le autorità competenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento, compilano di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 3

Nei casi di cui all’articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione, gli istituti dello Stato, designati al paragrafo seguente, la cui legislazione è ulteriormente applicabile, attestano su richiesta che il lavoratore distaccato rimane sottoposto alla legislazione di questo Stato. « 2 L’attestazione è stesa

  1. in Svizzera dalla Cassa di compensazione competente dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore contro gli infortuni competente;
  2. in Svezia dall’Ufficio Nazionale d’Assicurazione.»4

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo 1 Malattia

Art. 4

Per beneficiare delle agevolazioni previste all’articolo 9 della Convenzione, gli interessati devono presentare a una delle casse malati svizzere partecipanti all’applicazione della Convenzione un’attestazione menzionante la data di uscita dall’assicurazione svedese, come pure i periodi di assicurazione compiuti nel corso degli ultimi sei mesi.

L’attestazione è rilasciata, a richiesta della persona interessata, dall’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale (Riksförsäkringsverket). Se il richiedente non è in possesso di tale attestazione, la cassa malati svizzera che tratta la domanda di ammissione si rivolge, per il tramite dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, all’organismo di collegamento svedese, al fine di ottenere l’attestazione desiderata.

L’autorità svizzera competente indica all’organismo di collegamento svedese quali casse malati partecipano all’applicazione dell’articolo 9 della Convenzione.

Art. 5

Per l’applicazione dell’articolo 10 della Convenzione, la persona interessata deve produrre un’attestazione indicante i periodi di assicurazione compiuti durante gli ultimi sei mesi nell’assicurazione malattia svizzera. L’attestazione è rilasciata, a richiesta di detta persona, dalla cassa malati svizzera cui è stata affiliata per ultimo. Se questa persona non è in possesso dell’attestazione, la Cassa generale d’assicurazione svedese (Riksförsäkringsverket) alla quale è affiliata si rivolge all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, sia direttamente, sia per il tramite dell’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale (Riksförsäkringsverket) al fine di ottenere l’attestazione in questione.

Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e decesso

Art. 6

Le persone residenti in Svezia che esigono prestazioni dall’assicurazione-pensioni svizzera, possono inoltrare la loro domanda all’Ufficio Nazionale d’Assicurazione Sociale (Riksförsäkringsverket). Questo ente la trasmette alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra.

Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni dall’assicurazione-pensioni svedese possono presentare la loro domanda alla Cassa svizzera di compensazione, la quale la trasmette alla Cassa Generale d’assicurazione a Stoccolma (Riksförsäkringsverket).

Le persone residenti in un terzo Stato, che richiedono prestazioni dall’assicurazione-pensioni svizzera o svedese, devono rivolgersi all’istituto competente direttamente o tramite uno degli organismi di collegamento.

Se la domanda è indirizzata a un altro organismo non designato ai paragrafi da 1 a 3, questo organismo iscrive la data della ricezione della domanda sulla richiesta stessa e la trasmette immediatamente all’organismo competente, sia direttamente, sia per il tramite di uno degli organismi di collegamento.

Art. 7

I rapporti medici nonché i risultati di esami necessari alla valutazione dell’invalidità ai sensi della legislazione applicata da uno degli istituti, sono portati a conoscenza dell’altro istituto mediante copie o originali, per quanto quest’ultimo tratti parimenti una domanda di prestazioni.

Art. 8

L’istituto competente notifica la sua decisione, munita dei rimedi giuridici, direttamente al richiedente e ne invia una copia all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.

Capitolo 3 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 95

Le persone residenti in Svezia che esigono prestazioni secondo la legislazione svizzera in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, presentano la loro domanda al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento.

Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni secondo la legislazione svedese a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, inoltrano la loro richiesta alla Cassa generale d’assicurazione in Stoccolma, sia direttamente, sia tramite l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (detto «INSAI») in Lucerna.

Le persone residenti in uno Stato terzo che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, esigono prestazioni dall’assicurazione svizzera contro gli infortuni o dall’assicurazione svedese contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, devono rivolgersi direttamente all’istituto competente.

Art. 10

L’istituto competente notifica direttamente al richiedente, con indicazione dei rimedi giuridici, la decisione emanata in merito alla domanda di prestazioni.

Art. 11

Nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono erogate in Svizzera dall’INSAI e in Svezia dalla Cassa generale d’assicurazione del luogo di residenza, a condizione che il richiedente provi il suo diritto a prestazioni.

Se il datore di lavoro ha un rappresentante nello Stato dove si è verificato l’infortunio, spetta a detto rappresentante produrre, per quanto possibile, le attestazioni relative al diritto a prestazioni del richiedente.

Se non può essere presentata nessuna attestazione relativa al diritto a prestazioni, l’istituto del luogo in cui è accaduto l’infortunio chiede all’istituto designato all’articolo 9 dello Stato contraente competente di fornirgli le attestazioni e i documenti richiesti.

Art. 12

Per l’applicazione dell’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione, l’istituto debitore rilascia all’assicurato una attestazione concernente le prestazioni che può esigere dopo il trasferimento della sua residenza. Questa attestazione può anche essere rilasciata all’istituto del luogo di residenza.

Art. 13

Gli importi da rimborsare da parte degli istituti degli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione sono oggetto di un conteggio separato per ogni singolo caso.

Art. 146

Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia anche agli infortuni non professionali che devono essere risarciti secondo la legislazione svizzera.

Capitolo 4 Disposizioni comuni

Art. 15

Le prestazioni in contanti, dovute in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono pagate direttamente dall’istituto debitore all’avente diritto che abita nel territorio dell’altro Stato contraente. Le autorità competenti possono accordarsi circa un’altra procedura di pagamento.

Art. 16

Gli organismi di collegamento si scambiano ogni anno un estratto statistico dei pagamenti effettuati nell’altro Stato contraente.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 17

Su richiesta d’ordine generale e a richiesta speciale gli istituti e gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si prestano l’aiuto necessario all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Art. 18

I beneficiari di prestazioni assegnate in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente, comunicano all’istituto debitore, sia direttamente, sia per il tramite degli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento inerente alla loro situazione personale o familiare, al loro stato di salute o alla loro capacità al lavoro e al guadagno suscettibile d’influenzare i loro diritti o obblighi nei confronti delle legislazioni enumerate all’articolo 2 della Convenzione o ai sensi delle disposizioni di questa Convenzione.

Gli istituti si trasmettono reciprocamente, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, ogni informazione del genere sopra citato di cui avrebbero conoscenza.

Art. 19

Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione sono assunte dagli organismi incaricati di applicarla.

Le spese per accertamenti medici, comprese le relative spese di viaggio, vitto e alloggio, sono anticipate dall’istituto incaricato di effettuare tali esami e rimborsate separatamente, caso per caso, dall’istituto che ne ha fatto richiesta.

Art. 20

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data prevista per la Convenzione e ne ha la medesima validità. Fatto a Berna il 20 ottobre 1978, in due originali, ciascuno in lingua tedesca e in lingua svedese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo svedese:

Hans Wolf

Sven‑Eric Nilsson