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0.831.109.758.11

Accordo amministrativo
concernente l’applicazione della Convenzione
di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica tunisina

RU 2022 523

Traduzione

Concluso il 25 marzo 2019
Entrato in vigore il 1° ottobre 2022

(Stato 1° ottobre 2022)

In applicazione dell’articolo 23 della Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 2019 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina, le autorità competenti, ossia

per la Confederazione Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
e
per la Repubblica tunisina,
il Ministero degli affari sociali,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Nel presente Accordo amministrativo, «Convenzione» designa la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina.

Gli altri termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.

Art. 2 Organismi di collegamento e istituzioni competenti

Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 1 lettera h della Convenzione:

  1. In Svizzera:
  2. per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la Cassa svizzera di compensazione (CSC), a Ginevra;
  3. per l’assicurazione invalidità, l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), a Ginevra.
  4. In Tunisia:
  5. per l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti dei sistemi di sicurezza sociale del settore privato, la «Caisse Nationale de Sécurité Sociale» (CNSS), a Tunisi;
  6. per l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti del sistema di sicurezza sociale del settore pubblico, la «Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale» (CNRPS), a Tunisi;
  7. per la valutazione dello stato d’invalidità, la «Caisse Nationale d’Assurance Maladie» (CNAM), a Tunisi.

Le istituzioni competenti sono:

  1. In Svizzera:
  2. per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la cassa di compensazione competente;
  3. per l’assicurazione invalidità, l’ufficio AI competente.
  4. In Tunisia:
  5. per l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti dei sistemi di sicurezza sociale del settore privato, la «Caisse Nationale de Sécurité Sociale» (CNSS), a Tunisi;
  6. per l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti del sistema di sicurezza sociale del settore pubblico, la «Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale» (CNRPS), a Tunisi.

Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente possono designare altre istituzioni competenti od organismi di collegamento oppure modificare le loro competenze. In tal caso, l’autorità competente notifica immediatamente la sua decisione all’autorità competente dell’altro Stato contraente.

Titolo II Disposizioni legali applicabili

Art. 3 In caso di distacco

Le persone esercitanti un’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti e inviate dal loro datore di lavoro nel territorio dell’altro Stato contraente per svolgere un lavoro per suo conto devono essere in possesso di un certificato di distacco allestito su un apposito modulo e rilasciato su richiesta del datore di lavoro dall’istituzione dello Stato la cui legislazione rimane applicabile.

Il certificato di distacco contiene informazioni concernenti la persona distaccata e il suo datore di lavoro, la durata del distacco, il nome e l’indirizzo dell’impresa o dello stabilimento in cui si svolgerà il lavoro, il timbro dell’istituto di affiliazione e la data di rilascio del modulo.

Il certificato di distacco è allestito sull’apposito modulo:

  1. in Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  2. in Tunisia, dalla «Caisse Nationale de Sécurité Sociale».

Se il distacco si prolunga oltre il periodo di cinque anni di cui all’articolo 7 della Convenzione, l’accordo menzionato all’articolo 12 della medesima deve essere chiesto, di regola, nei tre mesi precedenti la scadenza del periodo di distacco previsto inizialmente, dal datore di lavoro all’autorità competente o all’istituzione designata dello Stato del luogo di lavoro.

Non appena l’accordo di proroga è stato concesso, l’autorità o l’istituto di affiliazione rilascia al datore di lavoro il relativo certificato compilando l’apposito modulo.

Il certificato relativo alla proroga del distacco è rilasciato previo accordo:

  1. per quanto riguarda la Tunisia, del Ministero degli affari sociali;
  2. per quanto riguarda la Svizzera, dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Se il distacco termina prima della scadenza prevista, il datore di lavoro che impiega abitualmente il lavoratore deve comunicare la nuova situazione all’istituzione competente dello Stato in cui quest’ultimo è assicurato, la quale informerà immediatamente l’altra istituzione.

Art. 4 Membri di rappresentanze diplomatiche o consolari

Per esercitare il diritto d’opzione previsto all’articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione, i lavoratori comunicano la loro scelta:

  1. alla Cassa federale di compensazione, a Berna, se esercitano la loro attività lucrativa in Tunisia;
  2. alla «Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale», a Tunisi, se esercitano la loro attività lucrativa in Svizzera.

Se i lavoratori di cui all’articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione optano a favore della legislazione dello Stato contraente rappresentato, l’istituzione competente di questo Stato rilascia loro un’attestazione da cui risulta che sono sottoposti a questa legislazione. L’attestazione va presentata all’istituzione competente dello Stato in cui è esercitata l’attività.

Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 7 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi all’istituzione competente dello Stato in cui sono occupate, quando iniziano la loro attività lucrativa oppure all’entrata in vigore della Convenzione, se in quel momento esercitano già un’attività lucrativa ma non sono assicurate.

Art. 5 Familiari

Nei casi di cui all’articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi presso la competente cassa di compensazione cantonale.

Titolo III Disposizioni particolari

Art. 6 Presentazione ed evasione delle richieste di prestazioni

Le persone residenti in Svizzera che chiedono prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti in virtù della legislazione tunisina presentano la loro richiesta direttamente alla Cassa svizzera di compensazione. Quest’ultima appone la data di ricevimento sul modulo, verifica se la richiesta è completa e controlla se tutti i documenti richiesti e gli atti ufficiali necessari sono stati allegati. Successivamente trasmette la richiesta con le copie dei documenti e degli atti allegati alla «Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale», nel caso dei dipendenti pubblici, o alla «Caisse Nationale de Sécurité Sociale», nel caso degli assicurati del settore privato. Questi organismi possono chiedere altre informazioni e attestazioni alla Cassa svizzera di compensazione o direttamente ai richiedenti, ai loro datori di lavoro oppure ad altre istituzioni.

Le persone residenti in Tunisia che chiedono prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità presentano la loro richiesta direttamente alla «Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale», se sono dipendenti pubblici, o alla «Caisse Nationale de Sécurité Sociale», se sono assicurati del settore privato. Questi organismi appongono la data di ricevimento sul modulo, verificano se la richiesta è completa e controllano se tutti i documenti richiesti e gli atti ufficiali necessari sono stati allegati. In seguito trasmettono la richiesta e le copie dei documenti e degli atti allegati alla Cassa svizzera di compensazione o all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. Questi possono chiedere altre informazioni e attestazioni al competente organismo tunisino o direttamente ai richiedenti, ai loro datori di lavoro oppure ad altre istituzioni.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le persone interessate possono presentare la loro richiesta anche direttamente all’istituzione competente. In tal caso, l’istituzione competente può far verificare e attestare la completezza della richiesta presso istituzioni dell’altro Stato contraente.

Le persone residenti in uno Stato terzo che chiedono prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti si rivolgono direttamente all’istituzione competente dello Stato contraente in questione.

Per l’evasione delle richieste di prestazioni vanno utilizzati i moduli previsti all’articolo 11 paragrafo 1.

Art. 7 Evasione delle richieste di prestazioni

Unitamente alle richieste e ai documenti di cui all’articolo 6, l’organismo di collegamento che riceve la documentazione trasmette all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente un modulo su cui sono riportati i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione del primo Stato contraente.

Non appena riceve il modulo, l’istituzione competente del secondo Stato contraente fissa il diritto del richiedente e gli notifica la decisione, trasmettendone una copia all’organismo di collegamento del primo Stato contraente.

La decisione deve indicare:

  1. l’importo delle prestazioni che saranno fornite all’assicurato, il tipo di prestazione concessa, la data a partire dalla quale essa verrà fornita e, se del caso, la data della sua cessazione;
  2. in caso di rifiuto, il tipo di prestazione rifiutata e i motivi di tale decisione.

Art. 8 Indennità unica

Se, in virtù dell’articolo 16 della Convenzione, i cittadini tunisini o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro l’importo che sarebbe eventualmente versato loro al posto della rendita, nonché la durata complessiva e i dettagli dei periodi di assicurazione considerati.

L’avente diritto deve fare la propria scelta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione.

Se l’avente diritto non esercita il diritto d’opzione entro il termine previsto al paragrafo 2, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l’indennità unica.

La comunicazione di cui al paragrafo 1 deve informare l’assicurato delle conseguenze giuridiche di un mancato esercizio del diritto d’opzione.

Art. 9 Notifica delle decisioni

L’istituzione competente o l’organismo di collegamento notifica direttamente al richiedente la decisione concernente il diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici e i relativi termini, e ne invia una copia all’istituzione competente dell’altro Stato contraente.

Art. 10 Versamento delle prestazioni

Le prestazioni sono versate dall’istituzione debitrice conformemente alle disposizioni della Convenzione e della legislazione da essa applicata. Il tasso di cambio è quello praticato dall’istituto finanziario scelto liberamente dall’istituzione debitrice.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 11 Moduli e scambio elettronico di dati

Le autorità competenti degli Stati contraenti o gli organismi da esse designati stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione.

Per facilitare l’applicazione della Convenzione, gli organismi di collegamento possono concordare misure per lo scambio elettronico dei dati.

Art. 12 Statistiche

Le autorità competenti o gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si scambiano per ogni anno civile, al più tardi alla fine del primo semestre dell’anno seguente, le statistiche concernenti i versamenti effettuati ai beneficiari e il numero di certificati di distacco rilasciati in applicazione della Convenzione. Tali statistiche, suddivise per tipo di prestazione, danno indicazioni sul numero di beneficiari e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.

Art. 13 Obbligo d’informare

I beneficiari di prestazioni concesse in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente comunicano all’istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità al lavoro e al guadagno che sia suscettibile d’influenzare i loro diritti od obblighi in base alla legislazione menzionata all’articolo 2 della Convenzione o alle disposizioni della Convenzione.

Le istituzioni si informano reciprocamente, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, su qualsiasi cambiamento ai sensi del paragrafo 1 comunicato loro.

Art. 14 Recupero di contributi non versati e di prestazioni erogate indebitamente

I crediti risultanti da prestazioni erogate indebitamente sono compensati, per quanto possibile, mediante la trattenuta prevista all’articolo 26 della Convenzione.

Se la totalità o una parte del credito non ha potuto essere compensata mediante la trattenuta, l’importo ancora dovuto è recuperato conformemente all’articolo 27 della Convenzione.

L’istituzione competente che desidera recuperare un credito nell’altro Stato contraente inoltra una domanda di recupero, accompagnata dal titolo esecutivo, all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente. Nella domanda sono indicati:

  1. il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica interessata o di terzi che detengono i suoi beni;
  2. il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione dell’istituzione che ha inoltrato la domanda di recupero;
  3. la natura e l’importo del credito;
  4. la data di notifica del titolo esecutivo.

L’organismo di collegamento presso il quale la domanda di recupero è stata inoltrata non è tenuto ad accordare l’assistenza di cui all’articolo 27 della Convenzione, se la domanda si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni o se l’esito del recupero sarà manifestamente infruttuoso.

Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato contraente in cui esso ha luogo. L’organismo di collegamento presso il quale la domanda di recupero è stata inoltrata trasferisce l’intero importo del credito recuperato all’istituzione che ha inoltrato la domanda.

L’organismo di collegamento presso il quale la domanda di recupero è stata inoltrata recupera dal debitore tutte le spese connesse al recupero, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili a crediti analoghi nel suo Stato. Le spese connesse al recupero che non possono essere recuperate presso il debitore possono essere dedotte dall’importo recuperato. Se le spese superano l’importo recuperato o se l’esito del recupero è infruttuoso, le spese sostenute sono assunte dall’istituzione che ha inoltrato la domanda di recupero.

L’assistenza reciproca accordata per l’applicazione dell’articolo 27 della Convenzione è gratuita.

Su richiesta dell’istituzione competente di uno degli Stati contraenti, l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile per il recupero di crediti. Al fine di ottenere queste informazioni, l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative o amministrative applicabili al recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato. Nella domanda di informazioni sono indicati qualsiasi dato utile ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l’importo del credito per il quale la domanda è stata inoltrata.

Art. 15 Spese amministrative

Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo amministrativo sono assunte dagli organi incaricati della loro applicazione.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e resta applicabile per la sua stessa durata. Fatto a Tunisi, il 25 marzo 2019, in due esemplari originali in lingua francese.

Per
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali:

Alain Berset

Per il
Ministero degli affari sociali:

Mohamed Trabelsi