I crediti risultanti da prestazioni erogate indebitamente sono compensati, per quanto possibile, mediante la trattenuta prevista all’articolo 26 della Convenzione.
Se la totalità o una parte del credito non ha potuto essere compensata mediante la trattenuta, l’importo ancora dovuto è recuperato conformemente all’articolo 27 della Convenzione.
L’istituzione competente che desidera recuperare un credito nell’altro Stato contraente inoltra una domanda di recupero, accompagnata dal titolo esecutivo, all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente. Nella domanda sono indicati:
- il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica interessata o di terzi che detengono i suoi beni;
- il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione dell’istituzione che ha inoltrato la domanda di recupero;
- la natura e l’importo del credito;
- la data di notifica del titolo esecutivo.
L’organismo di collegamento presso il quale la domanda di recupero è stata inoltrata non è tenuto ad accordare l’assistenza di cui all’articolo 27 della Convenzione, se la domanda si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni o se l’esito del recupero sarà manifestamente infruttuoso.
Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato contraente in cui esso ha luogo. L’organismo di collegamento presso il quale la domanda di recupero è stata inoltrata trasferisce l’intero importo del credito recuperato all’istituzione che ha inoltrato la domanda.
L’organismo di collegamento presso il quale la domanda di recupero è stata inoltrata recupera dal debitore tutte le spese connesse al recupero, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili a crediti analoghi nel suo Stato. Le spese connesse al recupero che non possono essere recuperate presso il debitore possono essere dedotte dall’importo recuperato. Se le spese superano l’importo recuperato o se l’esito del recupero è infruttuoso, le spese sostenute sono assunte dall’istituzione che ha inoltrato la domanda di recupero.
L’assistenza reciproca accordata per l’applicazione dell’articolo 27 della Convenzione è gratuita.
Su richiesta dell’istituzione competente di uno degli Stati contraenti, l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile per il recupero di crediti. Al fine di ottenere queste informazioni, l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative o amministrative applicabili al recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato. Nella domanda di informazioni sono indicati qualsiasi dato utile ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l’importo del credito per il quale la domanda è stata inoltrata.