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0.831.109.776.11

Accordo amministrativo
concernente l’applicazione della Convenzione di
sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica Orientale dell’Uruguay

RU 2015 961

Traduzione1

Concluso il 19 febbraio 2015

Entrato in vigore il 1° aprile 2015

(Stato 1° aprile 2015)

In applicazione dell’articolo 23 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale dell’11 aprile 2013 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell’Uruguay, detta in seguito «Convenzione», le autorità competenti, ossia

per la Confederazione Svizzera
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
e
per l’Uruguay
il Banco di previdenza sociale,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.

Art. 2 Organismi di collegamento e istituzioni competenti

Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 23 lettera b della Convenzione:

  1. in Svizzera:a)per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra,b)per l’assicurazione invalidità, l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, a Ginevra;
  2. in Uruguay:[tab]il Banco di previdenza sociale.

Le istituzioni competenti sono:

  1. in Svizzera:a)per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la cassa di compensazione competente,b)per l’assicurazione invalidità, l’ufficio AI competente;
  2. in Uruguay:
  3. il Banco di previdenza sociale,
    la Cassa notarile di sicurezza sociale,
    la Cassa pensioni del personale universitario,
    la Cassa pensioni del settore bancario,
    il Servizio rendite e pensioni delle Forze di polizia,
    il Servizio rendite e pensioni delle Forze Armate.

Titolo II Disposizioni legali applicabili

Art. 3 Distacchi temporanei

Nei casi di cui all’articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente le cui disposizioni legali restano applicabili attestano, su richiesta del datore di lavoro, che la persona interessata rimane sottoposta a tali disposizioni legali.

L’attestazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata sull’apposito modulo:

  1. in Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  2. in Uruguay, dal Banco di previdenza sociale o, se del caso, dalle istituzioni competenti di cui all’articolo 2 paragrafo 2.

Art. 4 Proroga dei distacchi temporanei

In caso di proroga del distacco conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 della Convenzione, lo Stato di provenienza deve presentare la richiesta all’altro Stato prima che scada il periodo di distacco inizialmente previsto. Lo Stato di distacco comunicherà la decisione presa. Se la proroga non viene concessa, allo scadere del periodo di distacco iniziale il lavoratore sarà assoggettato alla legislazione dello Stato in cui è esercitata l’attività lucrativa.

Le richieste e le decisioni in applicazione del paragrafo 1 sono di competenza:

  1. in Svizzera, dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
  2. in Uruguay, del Banco di previdenza sociale o, se del caso, delle istituzioni competenti di cui all’articolo 2 paragrafo 2.

Art. 5 Membri di rappresentanze diplomatiche o consolari

Per esercitare il diritto d’opzione previsto nell’articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione, i lavoratori comunicano la loro scelta:

  1. se sono impiegati in Uruguay, alla Cassa federale di compensazione a Berna;
  2. se sono impiegati in Svizzera, al Banco di previdenza sociale.

Se i lavoratori menzionati nell’articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione optano a favore delle disposizioni legali dello Stato contraente rappresentato, l’istituzione competente di questo Stato rilascia loro un’attestazione da cui risulta che sono sottoposti a queste disposizioni legali.L’attestazione va presentata all’istituzione competente dello Stato in cui è esercitata l’attività.

Nei casi di cui all’articolo 8 paragrafo 6 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi all’istituzione competente dello Stato in cui sono occupate, quando iniziano la loro attività lucrativa oppure all’entrata in vigore della Convenzione, se in quel momento esercitano già un’attività lucrativa ma non sono assicurate.

Art. 6 Familiari

Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi presso la competente cassa di compensazione cantonale.

Titolo III Disposizioni particolari

Art. 7 Presentazione ed evasione delle richieste di prestazioni

Le persone residenti in Svizzera che chiedono prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti in virtù della legislazione uruguayana presentano la loro richiesta direttamente alla Cassa svizzera di compensazione. Quest’ultima appone la data di ricevimento sul modulo, verifica se la richiesta è completa e controlla se tutti i documenti richiesti e tutti gli atti ufficiali necessari sono stati allegati. Successivamente trasmette la richiesta con i documenti e gli atti allegati al Banco di previdenza sociale. Quest’ultima può chiedere altre informazioni e attestazioni alla Cassa svizzera di compensazione o direttamente ai richiedenti, ai loro datori di lavoro oppure ad altre istituzioni.

Le persone residenti in Uruguay che chiedono prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità presentano la loro richiesta direttamente al Banco di previdenza sociale. Quest’ultima appone la data di ricevimento sul modulo, verifica se la richiesta è completa e controlla se tutti i documenti richiesti e tutti gli atti ufficiali necessari sono stati allegati. In seguito trasmette la richiesta con i documenti e gli atti allegati alla Cassa svizzera di compensazione o all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. Questi possono chiedere altre informazioni e attestazioni all’organismo uruguayano o direttamente ai richiedenti, ai loro datori di lavoro oppure ad altre istituzioni.

In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le persone possono presentare la richiesta anche direttamente all’istituzione competente.

Le persone residenti in uno Stato terzo che chiedono prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità o i superstiti in virtù delle disposizioni legali di uno Stato contraente si rivolgono direttamente all’istituzione competente dello Stato contraente in questione.

Per le richieste di prestazioni vanno utilizzati i moduli previsti all’articolo 12 paragrafo 1.

Art. 8 Rappresentanze diplomatiche o consolari

Unitamente alle richieste e ai documenti menzionati nell’articolo precedente, l’organismo di collegamento che riceve la documentazione trasmette all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente un modulo di collegamento, indicando in particolare i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione del primo Stato contraente.

Non appena riceve il modulo, l’istituzione competente del secondo Stato contraente fissa il diritto del richiedente e gli notifica la decisione, trasmettendone una copia all’organismo di collegamento del primo Stato contraente.

La decisione deve indicare:

  1. le prestazioni che saranno fornite all’assicurato, il tipo di prestazione concesso, la data a partire dalla quale essa verrà fornita e, se del caso, la data della sua cessazione;
  2. in caso di rifiuto, il tipo di prestazione rifiutato e i motivi di tale decisione.

Art. 9 Indennità unica

Quando, in virtù dell’articolo 13 paragrafi 3 e 6 della Convenzione, i cittadini uruguayani o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l’importo che sarebbe loro eventualmente versato al posto della rendita e la durata complessiva dei periodi di assicurazione considerati.

L’avente diritto deve fare la propria scelta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione.

Se l’avente diritto non esercita il diritto d’opzione di cui al paragrafo 2, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l’indennità unica.

La comunicazione di cui al paragrafo 1 deve informare l’assicurato delle conseguenze giuridiche di un mancato esercizio del diritto d’opzione.

Art. 10 Notifica della decisione

L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’istituzione competente dell’altro Stato contraente.

Art. 11 Versamento delle prestazioni

Le prestazioni sono versate agli aventi diritto dalle istituzioni debitrici di prestazioni secondo le disposizioni legali a esse applicabili.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 12 Moduli e scambio elettronico di dati

Le autorità competenti degli Stati contraenti o gli organismi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione.

Per facilitare l’applicazione della Convenzione, gli organismi di collegamento possono concordare misure per lo scambio elettronico dei dati.

Art. 13 Statistiche

Gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si scambiano ogni anno civile, al più tardi alla fine del primo semestre, le statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche, suddivise per tipo di prestazione, danno indicazioni sul numero di aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.

Art. 14 Obbligo d’informare

I beneficiari di prestazioni concesse secondo le disposizioni legali di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente comunicano all’istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità al lavoro e al guadagno suscettibile d’influenzare i loro diritti od obblighi in base alle disposizioni legali menzionate nell’articolo 2 della Convenzione e alle disposizioni della Convenzione.

Le istituzioni si informano reciprocamente, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, su qualsiasi modifica ai sensi del paragrafo 1 loro comunicata.

Art. 15 Spese amministrative

Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo amministrativo sono assunte dagli organi incaricati della loro applicazione.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e resta applicabile per la sua stessa durata. Fatto a Berna, il 19 febbraio 2015, in due esemplari originali, in lingua francese e spagnola, le due versioni facenti parimenti fede.

Per l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Stephan Cueni

Per il
Banco di previdenza sociale:

Jorge Meyer