Lexipedia

0.832.21

Convenzione internazionale n. 18 concernente la riparazione dei danni delle malattie professionali Adottata a Ginevra il 10 giugno 1925 Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 1927 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 16 novembre 1927 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 novembre 1927

CS 14 68; FF 1926 I 795 ediz. ted. 1926 I 851 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 10 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione;

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla riparazione dei danni delle malattie professionali, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione; e

dopo aver risolto che queste proposte prenderebbero la forma di Convenzione internazionale;

adotta, in data d’oggi, dieci giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulle malattie professionali, 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Art. 1

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad assicurare alle vittime di malattie professionali o ai loro aventi diritto un’indennità fondata sui principî generali della sua legislazione nazionale concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro. 1

I saggi delle indennità non saranno inferiori a quelli previsti dalla legislazione nazionale per i danni cagionati da infortuni del lavoro. Salva restando questa disposizione, ciascun Membro sarà libero, nel determinare nella sua legislazione nazionale le condizioni che regolano il pagamento dell’indennità per le malattie di cui si tratta, e nell’applicare a queste malattie la sua legislazione relativa alla riparazione dei danni degli infortuni del lavoro, di adottare le modificazioni e gli adattamenti che gli sembrassero opportuni.

Art. 2

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna a considerare come malattie professionali le malattie come pure le intossicazioni prodotte dalle sostanze enumerate nella tabella qui sotto, quando queste malattie o intossicazioni colpiscano dei lavoratori appartenenti alle industrie o professioni che vi corrispondono nella tabella e derivino dal lavoro in una impresa soggetta alla legislazione nazionale. Tabella

Elenco delle malattie
e delle sostanze tossiche

Elenco delle industrie o delle professioni corrispondenti

Intossicazione saturnina (cagionata dal piombo, dalle sue leghe o dai suoi
composti), con le conseguenze dirette
di questa intossicazione.

Lavorazione dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di lavorazione dello zinco.
Fusione dello zinco vecchio e del piombo in pani.
Fabbricazione d’oggetti di piombo fuso
o di leghe contenenti piombo.
Industrie poligrafiche.
Fabbricazione dei composti di piombo.
Fabbricazione e riparazione degli
accumulatori.
Preparazione ed impiego degli smalti contenenti piombo.
Politura per mezzo di limatura di piombo o di materie piombifere.
Lavori d’imbianchino e di verniciatore che richiedano la preparazione o il
maneggio d’intonachi, mastici o colori contenenti materie coloranti di piombo.

Intossicazione mercuriale (dal mercurio,
le sue amalgame e i suoi composti) con
le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Lavorazione dei minerali di mercurio.
Fabbricazione dei composti di mercurio.
Fabbricazione degli apparecchi di misura o di laboratorio.
Preparazione delle materie prime per la fabbricazione dei cappelli.

Doratura a fuoco.
Uso delle pompe a mercurio per la
fabbricazione delle lampade a
incandescenza.
Fabbricazione delle micce al fulminato
di mercurio.

Infezione carbonchiosa.

Operai in contatto con animali
carbonchiosi.
Manipolazione di carogne o di resti
di animali.
Caricamento, scaricamento o trasporto
di merci.

Art. 3

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 4

La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.

Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 5

Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazione che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Art. 6

Salve restando le disposizioni dell’art. 4, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1 e 2 al più tardi il 1° gennaio 1927 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Art. 7

Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 8

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla, allo spirare d’un periodo di cinque anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 92

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 10

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

0.832.21

Campo d’applicazione il 10 aprile 20253

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

19 ottobre

1962 S

19 ottobre

1962

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Argentina

24 settembre

1956

24 settembre

1956

Armenia

18 maggio

2006

18 maggio

2006

Australia

22 aprile

1959

22 aprile

1959

Isola di Norfolk a

8 febbraio

1996

8 febbraio

1996

Austria

29 settembre

1928

29 settembre

1928

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Belgio

3 ottobre

1927

3 ottobre

1927

Benin

12 dicembre

1960 S

12 dicembre

1960

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Bulgaria

5 settembre

1929

5 settembre

1929

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi

11 marzo

1963 S

11 marzo

1963

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Cina

Macao a b

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Colombia

20 giugno

1933

20 giugno

1933

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Kinshasa)

20 settembre

1960 S

20 settembre

1960

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

6 agosto

1928

6 agosto

1928

Egitto

10 maggio

1960

10 maggio

1960

Finlandia

17 settembre

1927

17 settembre

1927

Francia

13 agosto

1931

13 agosto

1931

Guadalupa

15 marzo

1938

15 marzo

1938

Guayana francese

15 marzo

1938

15 marzo

1938

Martinica

15 marzo

1938

15 marzo

1938

Nuova Caledonia

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polinesia francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Riunione

15 marzo

1938

15 marzo

1938

St. Pierre e Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Germania

18 settembre

1928

18 settembre

1928

Giappone

8 ottobre

1928

8 ottobre

1928

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Guinea

21 gennaio

1959 S

21 gennaio

1959

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977

21 febbraio

1977

India

30 settembre

1927

30 settembre

1927

Iraq

26 novembre

1938

26 novembre

1938

Italia

22 gennaio

1934

22 gennaio

1934

Lettonia

29 novembre

1929

29 novembre

1929

Lussemburgo

16 aprile

1928

16 aprile

1928

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Mali

22 settembre

1960 S

22 settembre

1960

Marocco

20 settembre

1956

20 settembre

1956

Mauritania

20 giugno

1961 S

20 giugno

1961

Montenegro

3 giugno

2006

3 giugno

2006

Mozambico

6 giugno

1977

6 giugno

1977

Myanmar

30 settembre

1927 S

30 settembre

1927

Nauru

5 settembre

1968 S

5 settembre

1968

Nicaragua

12 aprile

1934

12 aprile

1934

Niger

27 febbraio

1961 S

27 febbraio

1961

Norvegia

11 giugno

1929

11 giugno

1929

Pakistan

30 settembre

1927

30 settembre

1927

Papua Nuova Guinea

1° maggio

1976 S

1° maggio

1976

Polonia

3 novembre

1937

3 novembre

1937

Portogallo

27 marzo

1929

27 marzo

1929

Rep. Centrafricana

9 giugno

1964

9 giugno

1964

Ruanda

18 settembre

1962 S

18 settembre

1962

São Tomé e Príncipe

1° giugno

1982

1° giugno

1982

Serbia

24 novembre

2000 S

1° aprile

1927

Siria

10 maggio

1960 S

10 maggio

1960

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

29 settembre

1932

29 settembre

1932

Sri Lanka

17 maggio

1952

17 maggio

1952

Svizzera

16 novembre

1927

16 novembre

1927

Tunisia

12 gennaio

1959

12 gennaio

1959

Zambia

22 febbraio

1965

22 febbraio

1965

  1. La Conv. è applicabile all’isola di Norfolk ed a Macao, ad eccezione delle modifiche del
    9 ott. 1946 e del 26 giu. 1961.
  2. Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della
    dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.