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0.832.27

Convenzione internazionale n. 19 concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro Adottata a Ginevra il 5 giugno 1925 Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 1927 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 1° febbraio 1929 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1929

RS 14 63; FF 1926 I 795 ediz. ted. 1926I 851 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 2 settembre 2010)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione,

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla parità di trattamento ai lavoratori nazionali ed esteri vittime di infortuni del lavoro, seconda questione iscritta all’ordine del giorno della sessione, e dopo aver risolto che queste proposte avessero a prendere la forma di Convenzione internazionale,

adotta, oggi 5 giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla parità di trattamento (infortuni del lavoro), 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Art. 1

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad accordare ai sudditi di qualsiasi altro Membro che abbia ratificato la detta Convenzione, che saranno vittime di infortuni del lavoro avvenuti sul suo territorio, o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento ch’esso assicura a’ suoi propri sudditi in materia di riparazione di danni cagionati da infortuni del lavoro.

Questa parità di trattamento sarà assicurata ai lavoratori esteri e ai loro aventi diritto, senza alcuna condizione di residenza. Tuttavia, per quanto concerne i pagamenti che, in virtù di questo principio, un Membro o i suoi sudditi dovessero fare fuori del territorio di detto Membro, le disposizioni da prendere saranno regolate, se è necessario, da accordi speciali conchiusi con i Membri interessati.

Art. 2

Per quanto concerne la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro patiti da lavoratori occupati temporaneamente o ad intermittenza sul territorio d’un Membro per conto d’una impresa situata sul territorio d’un altro Membro, si può disporre che sia applicata la legislazione di quest’ultimo mediante accordi speciali tra i Membri interessati. 2

Art. 3

I Membri che ratificano la presente Convenzione e presso i quali non esiste un regime di indennità o d’assicurazione contro gli infortuni del lavoro che preveda delle prestazioni determinate, convengono di istituire un siffatto regime entro un termine di tre anni a contare dalla loro ratificazione.

Art. 4

I Membri che ratificano la presente Convenzione si impegnano a prestarsi mutua assistenza allo scopo di facilitare la sua applicazione come pure l’esecuzione delle loro leggi e regolamenti rispettivi in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro e a comunicare all’Ufficio internazionale del Lavoro, che ne informerà gli altri Membri interessati, qualsiasi modificazione nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro.

Art. 5

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 6

La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.

Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 7

Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro parimenti la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Art. 8

Salve restando le disposizioni dell’art. 6, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1, 2, 3 e 4 al più tardi il 1° gennaio 1927, e a prendere quelle misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Art. 9

Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla nelle sue Colonie, ne’ suoi possedimenti o protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 10

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla, tras-corso che sia un periodo di 10 anni dalla data in cui sarà primamente entrata in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 113

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica-zione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 12

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione il 2 settembre 20104

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

19 ottobre

1962 S

19 ottobre

1962

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Antigua e Barbuda

2 febbraio

1983 S

2 febbraio

1983

Argentina

14 marzo

1950

14 marzo

1950

Australia

  1. Isola di Norfolka

8 febbraio

1996

8 febbraio

1996

Austria

29 settembre

1928

29 settembre

1928

Bahamas

25 maggio

1976 S

25 maggio

1976

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Barbados

8 maggio

1967 S

8 maggio

1967

Belgio

3 ottobre

1927

3 ottobre

1927

Belize

15 dicembre

1983 S

15 dicembre

1983

Bolivia

19 luglio

1954

19 luglio

1954

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Botswana

3 febbraio

1988

3 febbraio

1988

Brasile

25 aprile

1957

25 aprile

1957

Bulgaria

5 settembre

1929

5 settembre

1929

Burkina Faso

30 giugno

1969

30 giugno

1969

Burundi

11 marzo

1963 S

11 marzo

1963

Camerun

3 settembre

1962 S

3 settembre

1962

Capo Verde

18 febbraio

1987

18 febbraio

1987

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993

1° gennaio

1993

Cile

8 ottobre

1931

8 ottobre

1931

Cina

  1. Hong Kong

6 giugno

1997

1° luglio

1997

  1. Macaoa

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

23 settembre

1960 S

23 settembre

1960

Colombia

20 giugno

1933

20 giugno

1933

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Kinshasa)

20 settembre

1960 S

20 settembre

1960

Corea (Sud)

29 marzo

2001

29 marzo

2002

Côte d’Ivoire

5 maggio

1961

5 maggio

1961

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

6 agosto

1928

6 agosto

1928

Danimarca

31 marzo

1928

31 marzo

1928

  1. Groenlandia

31 maggio

1954

31 maggio

1954

  1. Isole Faeröer

31 marzo

1928

31 marzo

1928

Dominica

28 febbraio

1983 S

28 febbraio

1983

Dominicana, Repubblica

5 dicembre

1956

5 dicembre

1956

Egitto

29 novembre

1948

29 novembre

1948

Estonia

14 aprile

1930

14 aprile

1930

Figi

19 aprile

1974 S

19 aprile

1974

Filippine

26 aprile

1994

26 aprile

1994

Finlandia

17 settembre

1927

17 settembre

1927

Francia

4 aprile

1928

4 aprile

1928

  1. Guadalupa

22 febbraio

1948

22 febbraio

1948

  1. Guayana francese

22 febbraio

1948

22 febbraio

1948

  1. Martinica

22 febbraio

1948

22 febbraio

1948

  1. Nuova Caledonia

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Polinesia francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Riunione

22 febbraio

1948

22 febbraio

1948

  1. St. Pierre e Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Gabon

13 giugno

1961

13 giugno

1961

Germania

18 settembre

1928

18 settembre

1928

Ghana

20 maggio

1957 S

20 maggio

1957

Giamaica

26 dicembre

1962 S

26 dicembre

1962

Giappone*

8 ottobre

1928

8 ottobre

1928

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Grecia

30 maggio

1936

30 maggio

1936

Grenada

9 luglio

1979 S

9 luglio

1979

Guatemala

2 agosto

1961

2 agosto

1961

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977

21 febbraio

1977

Guyana

8 giugno

1966 S

8 giugno

1966

Haiti

19 aprile

1955

19 aprile

1955

India

30 settembre

1927

30 settembre

1927

Indonesia

12 giugno

1950 S

12 giugno

1950

Iran

10 giugno

1972

10 giugno

1972

Iraq

30 aprile

1940

30 aprile

1940

Irlanda

5 luglio

1930

5 luglio

1930

Israele

5 maggio

1958

5 maggio

1958

Italia

15 marzo

1928

15 marzo

1928

Kenya

13 gennaio

1964 S

13 gennaio

1964

Lesotho

31 ottobre

1966 S

31 ottobre

1966

Lettonia

29 maggio

1928

29 maggio

1928

Libano

1° giugno

1977

1° giugno

1977

Lituania

28 settembre

1934

28 settembre

1934

Lussemburgo

16 aprile

1928

16 aprile

1928

Macedonia

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

10 agosto

1962

10 agosto

1962

Malawi

22 marzo

1965

22 marzo

1965

Malaysia

11 novembre

1957 S

11 novembre

1957

Mali

17 agosto

1964

17 agosto

1964

Malta

4 gennaio

1965 S

4 gennaio

1965

Marocco

13 giugno

1956 S

13 giugno

1956

Mauritania

8 novembre

1963

8 novembre

1963

Maurizio

2 dicembre

1969 S

2 dicembre

1969

Messico

12 maggio

1934

12 maggio

1934

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar

18 maggio

1948 S

18 maggio

1948

Nauru

5 settembre

1968 S

5 settembre

1968

Nicaragua

12 aprile

1934

12 aprile

1934

Nigeria

17 ottobre

1960 S

17 ottobre

1960

Norvegia

11 giugno

1929

11 giugno

1929

Paesi Bassi

13 settembre

1927

13 settembre

1927

Pakistan

31 ottobre

1947 S

31 ottobre

1947

Panama

19 giugno

1970

19 giugno

1970

Papua Nuova Guinea

1° maggio

1976 S

1° maggio

1976

Perù

8 novembre

1945

8 novembre

1945

Polonia

28 febbraio

1928

28 febbraio

1928

Portogallo*

27 marzo

1929

27 marzo

1929

  1. Regno Unito
  1. Anguilla

27 marzo

1950

15 giugno

1974

  1. Bermuda

5 settembre

1966

15 giugno

1974

  1. Guernesey

6 ottobre

1926

6 ottobre

1926

  1. Isola di Man

6 ottobre

1926

6 ottobre

1926

  1. Isole Falkland

27 marzo

1950

15 giugno

1974

  1. Isole Vergini britanniche

27 marzo

1950

15 giugno

1974

  1. Jersey

6 ottobre

1926

6 ottobre

1926

  1. Montserrat

27 marzo

1950

15 giugno

1974

  1. Sant’Elena

27 marzo

1950

15 giugno

1974

Rep. Centrafricana

9 giugno

1964

9 giugno

1964

Ruanda

18 settembre

1962 S

18 settembre

1962

Saint Lucia

14 maggio

1980 S

14 maggio

1980

Saint Vincent e Grenadine

21 ottobre

1998 S

31 maggio

1995

Salomone, Isole

6 agosto

1985 S

6 agosto

1985

Senegal

22 ottobre

1962

22 ottobre

1962

Serbiab

24 novembre

2000 S

1° aprile

1927

Sierra Leone

13 giugno

1961 S

13 giugno

1961

Singapore

25 ottobre

1965 S

25 ottobre

1965

Siria

30 ottobre

1961 S

30 ottobre

1961

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Somaliac

18 novembre

1960 S

18 novembre

1960

Spagna

22 febbraio

1929

22 febbraio

1929

Sudafrica

30 marzo

1926

8 settembre

1926

Sudan

18 giugno

1957

18 giugno

1957

Suriname

15 giugno

1976 S

15 giugno

1976

Svezia

8 settembre

1926

8 settembre

1926

Svizzera

1° febbraio

1929

1° febbraio

1929

Swaziland

26 aprile

1978 S

26 aprile

1978

São Tomé e Príncipe

1° giugno

1982 S

1° giugno

1982

Tanzania

30 gennaio

1962 S

30 gennaio

1962

Thailandia

5 aprile

1968

5 aprile

1968

Trinidad e Tobago

24 maggio

1963 S

24 maggio

1963

Tunisia

12 giugno

1956 S

12 giugno

1956

Uganda

4 giugno

1963 S

4 giugno

1963

Ungheria

19 aprile

1928

19 aprile

1928

Uruguay

6 giugno

1933

6 giugno

1933

Venezuela

20 novembre

1944

20 novembre

1944

Yemen

14 aprile

1969 S

14 aprile

1969

Zambia

2 dicembre

1964 S

2 dicembre

1964

Zimbabwe

6 giugno

1980 S

6 giugno

1980

*

Riserve, vedi qui appresso

a

Applicabile senza modifiche.

b

Il 24 nov. 2000 in seguito all'ammissione della Repubblica federale di Jugoslavia all'organizzazione internazionale di lavoro, il governo di Jugoslavia dichiara che rimane legato para le obbligazioni che erano già applicabili al suo territorio.

c

Gli obblighi derivanti dalla Conv. n. 19, applicabili all’ex territorio sotto tutela, sono stati estesi all’insieme del territorio nazionale della Somalia.

Riserve

Giappone

La ratificazione del Giappone non si applica alla Corea, a Formosa, a Karafuto, al territorio di Kwantung e neppure alle isole sotto mandato giapponese del Pacifico.

Portogallo

La ratificazione non s’applica alle colonie portoghesi.