Lexipedia

0.836.934.912

Accordo amministrativo d’applicazione della convenzione conchiusa tra la Svizzera e la Francia per regolare rispetto agli assegni familiari lo stato dei lavoratori salariati confinanti alla frontiera franco-ginevrina Conchiuso a Parigi il 14 aprile 1961 Entrato in vigore il 1o febbraio 1961

RU 1961 397

Traduzione1

(Stato 1° febbraio 1961)

In applicazione dell’articolo 6 della convenzione del 16 aprile 1959 2 tra la Svizzera e la Francia per regolare rispetto agli assegni familiari lo stato dei lavoratori salariati confinanti alla frontiera franco-ginevrina (convenzione), le autorità amministrative dei due Paesi

(seguono i nomi dei delegati)

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Per far valere il diritto agli assegni familiari previsti dalla legislazione ginevrina, i confinanti menzionati nell’articolo 3, capoverso 1, della convenzione, devono presentare, per il tramite del datore di lavoro, una domanda alla cassa d’assegni familiari cui quest’ultimo è iscritto.

Il domicilio nella zona di confine è provato con la produzione di un certificato del commissariato di polizia o, dove questo non c’è, del Comune (Mairie) competente.

L’esistenza di figli e l’età degli stessi sono provate con la produzione del libretto di famiglia, di un atto di riconoscimento di paternità o d’una sentenza dichiarativa di paternità, insieme con un certificato di vita. Per le madri nubili, può essere presentato, in luogo del libretto di famiglia, un certificato di famiglia (Fiche familiale d’état civil).

Art. 2

Per far valere il diritto agli assegni familiari previsti dalla legislazione francese, i confinanti menzionati nell’articolo 3, capoverso 2, della convenzione, devono presentare una domanda alla competente cassa francese d’assegni familiari.

Il domicilio in territorio ginevrino è provato con la produzione del permesso di dimora, del permesso di domicilio o di un certificato di domicilio, concesso dal-l’Ufficio di controllo degli abitanti di Ginevra.

L’esistenza di figli e l’età degli stessi sono provate con la produzione d’un libretto di famiglia, d’un atto di riconoscimento di paternità, d’una sentenza dichiarativa di paternità oppure, per le madri nubili, d’un atto di nascita e, insieme con uno di questi tre ultimi documenti, d’un certificato di vita.

Art. 3

La prova che un figlio è a tirocinio è fornita:

  1. per le prestazioni della legislazione ginevrina, con la produzione d’un contratto di tirocinio in forma d’atto autentico (acte authentique) o d’atto privato vistato ufficialmente (acte sous seings privés régulièrement visés) e del libretto personale, tenuto regolarmente, dell’apprendista;
  2. per le prestazioni della legislazione francese, con la produzione di un contratto di tirocinio compilato e registrato dall’Ufficio cantonale della formazione professionale in Ginevra.

Art. 4

La prova degli studi del figlio e, se è il caso, che egli frequenta una scuola è fornita:

  1. per le prestazioni della legislazione ginevrina, con la produzione d’un certificato a tale scopo d’un istituto scolastico francese che operi regolarmente nell’ambito dell’ordinamento che gli è applicabile;
  2. per le prestazioni della legislazione francese, con la produzione d’un certificato a tale scopo d’un istituto dipendente dal Dipartimento della pubblica educazione del Cantone di Ginevra oppure d’un istituto scolastico riconosciuto per gli assegni familiari dalla Cassa cantonale ginevrina di compensazione.

Art. 5

La prova che un figlio non è in condizione di poter prestare un lavoro rimunerativo a cagione di infermità o di malattia cronica è fornita, sia per le prestazioni della legislazione ginevrina sia per quella della legislazione francese, con la produzione di un certificato del medico curante.

Art. 6

Per poter continuare a ricevere gli assegni familiari, i confinanti devono produrre periodicamente le giustificazioni previste dalla legislazione applicabile.

Art. 7

In applicazione dell’articolo 4, capoverso 1, della Convenzione, le prestazioni spettanti ai confinanti secondo la legislazione ginevrina s’intendono assegnate a contare da, e compreso, il mese della nascita.

Art. 8

Per gli assegni familiari previsti dalla legislazione ginevrina, il figlio e, nei casi menzionati nell’articolo 5, capoverso 2, della legge ginevrina del 12 febbraio 1944 sugli assegni familiari, il fratello o la sorella non è più considerato a carico dell’avente diritto secondo l’articolo 2, capoverso 3, e 5, capoverso 2, di quella legge, qualora il suo reddito sorpassi il limite stabilito dalle competenti autorità ginevrine. Per gli assegni familiari previsti dalla legislazione francese, il figlio non è più considerato a carico dell’avente diritto, qualora i suoi assegnamenti sorpassino il limite stabilito da quella legislazione.

Art. 9

Nel calcolo degli assegni familiari francesi spettanti ai confinanti domiciliati nel Cantone di Ginevra e lavoranti nella zona confinaria francese, l’aliquota di diminuzione (taux d’abattement) è stabilita uniformemente in 5 per cento, qualunque sia il Comune di domicilio degli stessi. Quest’aliquota può essere modificata di comune accordo dalle alte autorità amministrative.

Art. 10

I confinanti menzionati nell’articolo 3 della convenzione, che ricevono gli assegni familiari ginevrini o francesi, devono comunicare subito alle casse ginevrine e francesi, competenti, ogni mutazione del loro stato personale o di famiglia che tocchi il diritto agli assegni o l’ammontare degli stessi.

Art. 11

Il presente accordo amministrativo entra in vigore nel tempo stesso che la convenzione. Esso è valevole per la durata della medesima. Fatto a Parigi, in due esemplari, il 14 aprile 1961.

Saxer

Alain Barjot
Paul de Lageneste