Per far valere il diritto agli assegni familiari previsti dalla legislazione ginevrina, i confinanti menzionati nell’articolo 3, capoverso 1, della convenzione, devono presentare, per il tramite del datore di lavoro, una domanda alla cassa d’assegni familiari cui quest’ultimo è iscritto.
Il domicilio nella zona di confine è provato con la produzione di un certificato del commissariato di polizia o, dove questo non c’è, del Comune (Mairie) competente.
L’esistenza di figli e l’età degli stessi sono provate con la produzione del libretto di famiglia, di un atto di riconoscimento di paternità o d’una sentenza dichiarativa di paternità, insieme con un certificato di vita. Per le madri nubili, può essere presentato, in luogo del libretto di famiglia, un certificato di famiglia (Fiche familiale d’état civil).